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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000545/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000545/2013 avente ad oggetto: “ contratti bancari ”
promossa da
Parte_1
con sede in Polignano a Mare alla Strada Comunale Badello
(CF: nato a Polignano a [...] il Parte_2 C.F._1
1.06.1942
(CF: ) nata a Polignano a [...] il [...] Parte_3 C.F._2
nella qualità di fideiussore ed erede del defunto Persona_1
(CF: ) nata a Laterza il [...] in [...] Parte_4 C.F._3
fideiussore tutti rappresentati e difesi dall'Avv Mariangela GHERGO
1 (C.F.: – tutti elettivamente domiciliati in Bari presso il suo CodiceFiscale_4
studio in viale J.F. Kennedy n.56
ATTORI
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. ROMANO DAVIDE ( ) VIA PRINCIPE C.F._5
AMEDEO 25 70100 BARI
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
con sede legale in Milano (MI), alla Via Soperga n. 9, nella sua qualità di procuratrice mandataria di società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale CP_3
in Milano alla Via San Prospero n. 4, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Gabriele Maria Panini del Foro di Roma, C.F. , con studio in Roma, C.F._6
alla Via Giovanni Antonio Plana n. 4
INTERVENUTA
---------
A seguito dell'udienza dell'8.4.2025, fissata con decreto del 6.12.2024 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
2 Successivamente questo giudice con decreto del 9.4.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021;
23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, comprese le spese di ctu liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, comprese le spese di ctu.
Così deciso il 23 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000545/2013 avente ad oggetto: “ contratti bancari ”
promossa da
Parte_1
con sede in Polignano a Mare alla Strada Comunale Badello
(CF: nato a Polignano a [...] il Parte_2 C.F._1
1.06.1942
(CF: ) nata a Polignano a [...] il [...] Parte_3 C.F._2
nella qualità di fideiussore ed erede del defunto Persona_1
(CF: ) nata a Laterza il [...] in [...] Parte_4 C.F._3
fideiussore tutti rappresentati e difesi dall'Avv Mariangela GHERGO
1 (C.F.: – tutti elettivamente domiciliati in Bari presso il suo CodiceFiscale_4
studio in viale J.F. Kennedy n.56
ATTORI
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. ROMANO DAVIDE ( ) VIA PRINCIPE C.F._5
AMEDEO 25 70100 BARI
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
con sede legale in Milano (MI), alla Via Soperga n. 9, nella sua qualità di procuratrice mandataria di società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale CP_3
in Milano alla Via San Prospero n. 4, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Gabriele Maria Panini del Foro di Roma, C.F. , con studio in Roma, C.F._6
alla Via Giovanni Antonio Plana n. 4
INTERVENUTA
---------
A seguito dell'udienza dell'8.4.2025, fissata con decreto del 6.12.2024 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
2 Successivamente questo giudice con decreto del 9.4.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 22.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021;
23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, comprese le spese di ctu liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, comprese le spese di ctu.
Così deciso il 23 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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