CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Massime • 1
In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla sia la sospensione condizionale della pena, sia la non menzione della condanna sicché, nel caso di erronea applicazione dei benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2024, n. 40503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40503 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: T. N. nato al omissis avverso la sentenza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. sog Penale Sent. Sez. 5 Num. 40503 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ravenna ha assolto T.N. dal delitto di rapina aggravata perché il fatto non sussiste e lo ha condannato per il reato di lesioni semplici, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., ai danni di C.L. cui cagionava un trauma cranio-facciale guaribile in 10 giorni;
la pena è stata stabilita in 1500 euro di multa, applicando le sanzioni previste per i reati attribuiti al giudice di pace, con sospensione condizionale subordinata al pagamento di somma a titolo risarcitorio in favore della parte civile e l'ulteriore beneficio della non menzione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Bologna, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 274 del 2000. La prima disposizione, infatti, esclude, rispetto alle pene irrogabili per reati di competenza del giudice di pace, l'applicabilità dell'art. 163 e ss. del codice penale, sicchè non era consentito stabilire né la sospensione della pena né il beneficio della non menzione, a prescindere dalla circostanza che la sanzione sia stata applicata dal Tribunale, secondo il sistema normativo previsto dal d. Igs. n. 274 del 2000. Il trattamento sanzionatorio che ne è derivato, invero, costituisce un ibrido che viola il principio di legalità delle pene, come da giurisprudenza di legittimità costante. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 60 del d. Igs. n. 274 del 2000 esclude espressamente che siano applicabili alle sanzioni irrogate dal giudice di pace le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale. Interpretando tale preclusione, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia inapplicabile alle sanzioni che discendono dalla condanna per uno dei reati di competenza del giudice di pace, anche quando esse siano irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare un reato di 2 1010 competenza del giudice di pace, in virtù di una diversa, precedente qualificazione giuridica, e sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace, né a questi connessi (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 3198 del 28/9/2012, dep. 2013, Gentili, Rv. 254382). L'assoluta preclusione all'operatività della causa di estinzione del reato di cui all'art. 163 cod. pen., prevista normativamente per le fattispecie incriminatrici riservate alla competenza del Giudice di pace, non può tollerare eccezioni di sorta, sicchè si è ritenuta illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi il trattamento sanzionatorio stabilito nel sistema del d.lgs. n. 274 del 2000, in accoglimento della richiesta dell'imputato già condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa, senza revocare la sospensione condizionale della pena, poiché, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv 236529). Nella stessa linea interpretativa, recentemente, questa Corte regolatrice ha stabilito che, poichè per i reati di competenza del giudice di pace il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena, nel caso di erronea applicazione del beneficio, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca dello stesso, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 21852 del 14/2/2024, Bessone, Rv. 286502). 2.1. Anche il beneficio della non menzione è estraneo alla dimensione sanzionatoria prevista per i reati di competenza del giudice di pace, anche se il dato letterale dell'art. 60 d.lgs. n. 274 del 2000 non è determinante, facendo esplicito riferimento soltanto alla sospensione condizionale della pena (il richiamo è agli artt. 163 e seguenti del codice penale, con essi dovendosi intendere tutte le norme che si riferiscono al medesimo istituto previsto dall'art. 163). Difatti, l'art. 24, comma 1, lett. i) ed I), d.P.R. n. 313 del 2002 stabilisce che, nel certificato del casellario giudiziale (il cd. certificato penale), sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale, ad eccezione di un serie di ipotesi, tra le quali quelle relative ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace ed ai reati di sua competenza, anche se emessi da un giudice diverso (in tal caso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati). Non avrebbe senso, quindi, prevedere un beneficio privo di oggetto, visto che la non menzione del precedente penale relativo ad una condanna per reati attratti dal "sistema" del giudice di pace è già automaticamente prevista dalla legge. Deve essere affermato, in conclusione, che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena né la non menzione della condanna, sicché nel caso di erronea applicazione di tali benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca 3 MIA degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene. 3. Nel caso di specie, all'imputato è stata irrogata la pena della multa in relazione al reato di lesioni personali volontarie semplici, che appartiene all'area di competenza del giudice di pace. Il trattamento sanzionatorio, pertanto, non può contemplare il beneficio della sospensione condizionale della pena e neppure quello della non menzione, inapplicabili per le ragioni esposte. Poiché tali benefici, invece, sono stati erroneamente concessi (la sospensione condizionale subordinata al pagamento di somma a titolo risarcitorio in favore della parte civile), essi devono essere revocati, dal momento che, altrimenti, si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene. Tale revoca può essere disposta dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., decidendo con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai punti relativi a tali statuizioni. 3.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena come subordinata alla esecuzione delle statuizioni civili, ed altresì annulla senza rinvio sul punto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. Igs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 19 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. sog Penale Sent. Sez. 5 Num. 40503 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ravenna ha assolto T.N. dal delitto di rapina aggravata perché il fatto non sussiste e lo ha condannato per il reato di lesioni semplici, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., ai danni di C.L. cui cagionava un trauma cranio-facciale guaribile in 10 giorni;
la pena è stata stabilita in 1500 euro di multa, applicando le sanzioni previste per i reati attribuiti al giudice di pace, con sospensione condizionale subordinata al pagamento di somma a titolo risarcitorio in favore della parte civile e l'ulteriore beneficio della non menzione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Bologna, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 274 del 2000. La prima disposizione, infatti, esclude, rispetto alle pene irrogabili per reati di competenza del giudice di pace, l'applicabilità dell'art. 163 e ss. del codice penale, sicchè non era consentito stabilire né la sospensione della pena né il beneficio della non menzione, a prescindere dalla circostanza che la sanzione sia stata applicata dal Tribunale, secondo il sistema normativo previsto dal d. Igs. n. 274 del 2000. Il trattamento sanzionatorio che ne è derivato, invero, costituisce un ibrido che viola il principio di legalità delle pene, come da giurisprudenza di legittimità costante. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 60 del d. Igs. n. 274 del 2000 esclude espressamente che siano applicabili alle sanzioni irrogate dal giudice di pace le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale. Interpretando tale preclusione, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia inapplicabile alle sanzioni che discendono dalla condanna per uno dei reati di competenza del giudice di pace, anche quando esse siano irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare un reato di 2 1010 competenza del giudice di pace, in virtù di una diversa, precedente qualificazione giuridica, e sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace, né a questi connessi (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 3198 del 28/9/2012, dep. 2013, Gentili, Rv. 254382). L'assoluta preclusione all'operatività della causa di estinzione del reato di cui all'art. 163 cod. pen., prevista normativamente per le fattispecie incriminatrici riservate alla competenza del Giudice di pace, non può tollerare eccezioni di sorta, sicchè si è ritenuta illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi il trattamento sanzionatorio stabilito nel sistema del d.lgs. n. 274 del 2000, in accoglimento della richiesta dell'imputato già condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa, senza revocare la sospensione condizionale della pena, poiché, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv 236529). Nella stessa linea interpretativa, recentemente, questa Corte regolatrice ha stabilito che, poichè per i reati di competenza del giudice di pace il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena, nel caso di erronea applicazione del beneficio, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca dello stesso, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 21852 del 14/2/2024, Bessone, Rv. 286502). 2.1. Anche il beneficio della non menzione è estraneo alla dimensione sanzionatoria prevista per i reati di competenza del giudice di pace, anche se il dato letterale dell'art. 60 d.lgs. n. 274 del 2000 non è determinante, facendo esplicito riferimento soltanto alla sospensione condizionale della pena (il richiamo è agli artt. 163 e seguenti del codice penale, con essi dovendosi intendere tutte le norme che si riferiscono al medesimo istituto previsto dall'art. 163). Difatti, l'art. 24, comma 1, lett. i) ed I), d.P.R. n. 313 del 2002 stabilisce che, nel certificato del casellario giudiziale (il cd. certificato penale), sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale, ad eccezione di un serie di ipotesi, tra le quali quelle relative ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace ed ai reati di sua competenza, anche se emessi da un giudice diverso (in tal caso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati). Non avrebbe senso, quindi, prevedere un beneficio privo di oggetto, visto che la non menzione del precedente penale relativo ad una condanna per reati attratti dal "sistema" del giudice di pace è già automaticamente prevista dalla legge. Deve essere affermato, in conclusione, che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena né la non menzione della condanna, sicché nel caso di erronea applicazione di tali benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca 3 MIA degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene. 3. Nel caso di specie, all'imputato è stata irrogata la pena della multa in relazione al reato di lesioni personali volontarie semplici, che appartiene all'area di competenza del giudice di pace. Il trattamento sanzionatorio, pertanto, non può contemplare il beneficio della sospensione condizionale della pena e neppure quello della non menzione, inapplicabili per le ragioni esposte. Poiché tali benefici, invece, sono stati erroneamente concessi (la sospensione condizionale subordinata al pagamento di somma a titolo risarcitorio in favore della parte civile), essi devono essere revocati, dal momento che, altrimenti, si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, che viola il principio di legalità delle pene. Tale revoca può essere disposta dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., decidendo con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai punti relativi a tali statuizioni. 3.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena come subordinata alla esecuzione delle statuizioni civili, ed altresì annulla senza rinvio sul punto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. Igs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 19 settembre 2024.