Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 19.06.2025 all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 932/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Santochirico e Alessandro Faggiano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “ …Nella valutazione operata il
CTU ha omesso in primo luogo la considerazione della scoliosi lombare sx convessa, che costituisce autonoma e differente patologia dell'apparato osteoarticolare, tabellata al codice 7003= 31%-40%, che va a sommarsi alla anchilosi dorsale e cervicale determinata dalla patologia artrosica estesa sia sulle vertebre cervicali C5-C6 e C6-C7 che su quelle lombari L4-L5 e L5-S1, peraltro riduttivamente valutata dalla CTU nella sola misura minima tabellare del 31%, sebbene riguardi due differenti distretti. La scoliosi lombare, inoltre, in quanto patologia concorrente con la spondilodiscoartrosi lombare, va aggiunta alla stessa con calcolo salomonico e non con formula riduzionistica, pervenendo ad una percentuale invalidante complessiva dell'apparato osteoarticolare del 64,80%, compatibile con le limitazioni algo funzionali sofferte (bacino asimmetrico, portatrice di busto
38,13%.....La CTU definitiva non fornisce motivazioni corrette in merito alla valutazione riduttiva o mancata di alcune patologie osteoarticolari, giustificando la omissione delle stesse con il mancato riscontro oggettivo in sede di visita della “gravità” descritta nella certificazione. Tale risposta risulta inaccettabile in primo luogo perché il D.M offre range di valutazione di ciascuna patologia da lieve a grave e, quindi, il potere discrezionale del CTU è molto ampio nell'effettuare la valutazione, per cui, laddove ritenga che una patologia documentata abbia scarso impatto invalidante, può legittimamente valutarla al minimo tabellare. diversa invece è la completa omissione della stessa, che non solo non è consentita, ma non consente di rendere giustizia alle reali condizioni sofferte. In secondo luogo, per quanto l'esame obiettivo compiuto dal CTU sia di primaria importanza ai fini della formazione del proprio convincimento, esso non può mai prescindere dalla certificazione allegata, redatta da medici di struttura pubblica specializzati nella materia e supportata, come nel caso che ci occupa, anche da esami strumentali quali RX, RMN, che ne attestano la sussistenza oggettiva e la gravità. In ultimo si ricorda che per la valutazione dell'artrosi, spondilartrosi, gonartrosi e in genere per tutte le patologie dell'apparato osteoarticolare, non essendo le stesse espressamente tabellate dal D.M 1992, si ricorre per analogia alla “anchilosi” dell'apparato interessato, che può essere totale o parziale e valutabile al minimo o al massimo della percentuale.
Pertanto, le risposte fornite dal consulente per giustificare la propria non corretta valutazione non sono accettabili e non consentono un confronto effettivo. Per quanto concerne, infine, la valutazione della patologia psichiatrica poi non appare accettabile la risposta fornita in merito alla omissione dell'ansia sofferta dalla ricorrente e valutabile alla stregua della “nevrosi ansiosa”, giacchè per valutare la stessa si continua ad adoperare il codice 2207 previsto dal D.M 1992, che non risulta, allo stato, essere stato soppresso dal Legislatore”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
All'udienza odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, si pronuncia la seguente sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP. L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: “1- La sig.ra presenta le seguenti infermita': a.Esiti di Parte_1
remota isterectomia ed annessiectomia bilaterale per carcinoma b.Esiti di asportazione di epitelioma basocellulare del naso a sinistra c.Sindrome ansioso-depressiva d.Spondiloartrosi con discopatie multiple. Osteoporosi.
2- tutte le suddette patologie erano presenti all'epoca della domanda amministrativa dell'11.09.2023; 3-nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificato aggravamento delle patologie suddette nè se ne sono verificate altre incidenti;
5- tenuto conto dell'età (anni 52), del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante, si può affermare che la sig.ra Parte_2
al 67% ( sessantasette percento) della totale dalla data della domanda amministrativa
[...] dell'11-09-2023, sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica nel corso delle operazioni peritali”
Il CTU ha dato specificamente atto, anche in ordine alle osservazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso in opposizione che “ I legali ritengono che la scoliosi lombare sinistro convessa debba essere ascritta al codice 7003 (percentuale invalidante 31%-40%) che si riferisce a ad una curva Pt_3
superiore al 40% ma nella ricorrente la deviazione della colonna lombare sul piano sagittale è lieve come riscontrato alla RMN LOMBO-SACRALE-MEDICINA FUTURA del 23-05-2023 ( lieve Pt_3
sinistro-convessa. Regolare la lordosi lombare con conservato allineamento metamerico), diversamente la curva sarebbe stata refertata dai radiologi ampia curva sinistro convessa ( e quindi con formazione di angolo superiore a 40°) e sarebbe stata segnalata un'alterazione dell'allineamento dei metameri vertebrali i quali sono normalmente affrontati con conservata fisiologica lordosi lombare. Quindi non può essere assegnato il codice 7003 indicato dai legali di parte. Inoltre circa l'artrosi del rachide- spondiloartrosi- si ribadisce che è l'artrosi è un processo cronico infiammatorio/degenerativo fisiologico per l'età e che assume rilevanza ai fini medico legali quando determina compromissione funzionale;
pertanto riscontrare l'artrosi radiologicamente ma senza compromissione funzionale non incide sulla capacità lavorativa di un soggetto. I legali ritengono che la ricorrente presenti un'anchilosi dorsale e cervicale;
intanto per anchilosi, si intende la limitazione grave o l'annullamento completo e permanente dei movimenti di un'articolazione e tale condizione non è stata riscontrata dalla Ctu all'esame obiettivo della colonna vertebrale cervicale e dorsale : nell'elaborato all'esame obiettivo si riscontra l'assenza di contrattura muscolare paravertebrale ed i movimenti articolari di flesso-estensione, rotazione ed inclinazione laterale del rachide nel tratto cervicale e dorsale sono conservati. Nella ricorrente la RX COLONNA COMPLETA del 17-02-2023 referta “Segni di spondiloartrosi con ridotta ampiezza degli spazi intersomatici C5-C6, C6-C7”. Non vi è evidenza di erniazioni dei dischi ma solo riduzione degli spazi per verosimile disidratazione e sofferenza, ma senza la protrusione e/o erniazione dei dischi. Contrariamente a quanto affermato dai legali nella ricorrente, all'esame obiettivo della Ctu, non si è riscontrata né l'anchilosi del ginocchio né dell'anca ma le articolazioni esaminate alla visita hanno presentato efficienza funzionale (e non limitazione e/o annullamento dei movimenti) ed assenza di sintomatologia dolorosa nei movimenti sia attivi che passivi indotti con le manovre semeiologiche. Inoltre non sono esibite indagini radiologiche che documentino il grado di artrosi coxofemorale e della condropatia femoro-rotulea, al quale comunque corrisponde una normale efficienza articolare, all'obiettività. Lo slivellamento dell'ala sinistra del bacino è lievissimo di circa 3 mm, per cui alla ricorrente è stato prescritto un plantare da applicare nella scarpa e l'uso di un busto da indossare durante i lavori domestici, con la funzione di supporto per evitare movimenti incongrui ed indurre sintomatologia dolorosa.
Contrariamente a quanto affermato dai legali la ricorrente è affetta da Sindrome ansioso-depressiva, come certificato da specialista neurologo, sicuramente con competenze maggiori rispetto ai legali, alla VISITA NEUROLOGICA-ASLNA1 DS 28 del 22-08-2023. La patologia neurologica è maggiormente orientata verso il polo depressivo con riconosciuti stati d'ansia e fobie. Il termine
Nevrosi non è più comunemente utilizzato dalla comunità psichiatrica, essendo stato eliminato dal
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) dell'American Psychiatric Association,
e dalla Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità dove è stato sostituito dalla "Affettività negativa" rappresentando un complesso di sintomi che riguardano la sfera psichica, le difficoltà di adattamento in un particolare contesto con espressione di sintomi ascrivibili all'ansia generalizzata. La ricorrente presenta un quadro psicopatologico orientato prevalentemente verso la depressione con manifestazioni ansiose, per cui è corretto ascriverla al codice 2205 con percentuale invalidante pari al 25%”.
Con riguardo ai certificati medici depositati solo in fase di opposizione e che si acquisiscono
(certificati del 14.04.2025, 21.03.2025 e 26.03.2025), giova precisare che essi risultano irrilevanti poiché non attestanti alcun aggravamento delle patologie patite dalla ricorrente, per cui appaiono ripetitivi della patologia già diagnosticata.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Napoli, 19.06.2025
Il Giudice
Marta Correggia