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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente NI IN, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 519/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
P.IVA_1ricorrente 1 -
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 728/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720110024102851000 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720110024102851000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720110024102851000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 728\2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente generalizzata in epigrafe, avverso l'avviso di intimazione di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta IMU 2004, 2005 e 2012, spese compensate.
La società soccombente ha proposto appello.
L'ADER si è costituita per resistere al gravame.
Nelle more del giudizio la società contribuente ha depositato tempestiva dichiarazione d volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 197\2022, art. 1, comma 197, in relazione alla pretesa impositiva per cui è processo ed ha documentato il pagamento delle rate scadute;
Ciò premesso, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi del successivo comma 198 legge citata. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì 22 ottobre 2025
LA RELATRICE IL PRESIDENTE IN NI CO ODDI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente NI IN, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 519/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
P.IVA_1ricorrente 1 -
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 728/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720110024102851000 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720110024102851000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720110024102851000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 728\2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente generalizzata in epigrafe, avverso l'avviso di intimazione di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'imposta IMU 2004, 2005 e 2012, spese compensate.
La società soccombente ha proposto appello.
L'ADER si è costituita per resistere al gravame.
Nelle more del giudizio la società contribuente ha depositato tempestiva dichiarazione d volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 197\2022, art. 1, comma 197, in relazione alla pretesa impositiva per cui è processo ed ha documentato il pagamento delle rate scadute;
Ciò premesso, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi del successivo comma 198 legge citata. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì 22 ottobre 2025
LA RELATRICE IL PRESIDENTE IN NI CO ODDI