Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5770 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato RI Esterina Pandico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento di silenzio-rigetto del Prefetto della Provincia di Napoli, maturato in data 6 ottobre 2025, sul ricorso gerarchico presentato contro il decreto di rigetto, Cat. n. 6F/2025 del 09.06.2025 del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. DE CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 18 ottobre e depositato il 30 ottobre 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Nola ha respinto una istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia; la reiezione dell’istanza si fonda sul rilievo di vari precedenti di polizia a carico del ricorrente, della moglie convivente e del genero (non convivente); in pratica l’amministrazione ha ritenuto che, a causa di questi precedenti, il ricorrente non desse garanzia di non abusare delle armi.
Contro il diniego il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto in data 8 luglio 2025; su questo ricorso si formava il silenzio rigetto non avendo il Prefetto comunicato la decisione entro i successivi 90 giorni (cioè entro il 6 ottobre, essendo il 5 ottobre domenica).
Il ministero dell’interno resiste al ricorso con memoria di stile.
Con ordinanza n. 2866 del 18 novembre 2025 la sezione ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’amministrazione procedesse a motivato riesame dell’istanza del ricorrente.
In data 23 marzo 2026 il ricorrente ha depositato documentazione da cui risulta che in data 9 marzo 2026 il ricorrente ha ottenuto il rinnovo del porto d’armi.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell’avvenuto rilascio del porto d’armi.
Ad avviso del Collegio non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, non risultando dagli atti di causa quali siano le reali ragioni giuridiche dell’avvenuto rinnovo del 9 marzo 2026, e cioè se esso costituisca il risultato di un vero e proprio procedimento di riesame o piuttosto esecuzione della misura cautelare.
Nondimeno la dichiarazione del difensore del ricorrente può essere apprezzata quale manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sul ricorso, che, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, esse vanno poste a carico dell’amministrazione in via di soccombenza virtuale, dato che le censure di difetto di istruttoria e motivazione proposte contro il provvedimento di diniego impugnato risultano fondate; come rilevato in sede cautelare, infatti, le circostanze ostative opposte alla istanza di rinnovo del titolo del ricorrente risultavano risalenti e difettava una valutazione del loro rilievo all’attualità ai fini del giudizio di inaffidabilità del ricorrente, tanto più che esse erano anche anteriori a precedenti rinnovi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SE, Presidente
DE CE, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE CE | RI SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.