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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2049/2018
TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
UDIENZA DEL 4 dicembre 2025
All'udienza del 04/12/2025 compaiono
Per 'avv. GNAZI CELESTINO Parte_1
Per 'avv. CALISTRI GIANLUCA Parte_2
I difensori concludono come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi anche ai fini della discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice pronuncia la sentenza incorporata al presente verbale, dandone lettura, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2049/2018 R.G. promossa da:
P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO ZI e dall'avv. Alessandro ZI, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Parte_2 C.F._1
EL e dall'avv. Gianluca Calistri, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni:
Parte attrice: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, condannare
[...]
a pagare alla parte attrice la somma di € 10.723,40= oltre I.V.A. ed oltre, ai sensi Pt_2 dell'art. 1284 co. 4 cod. civ., gli interessi commerciali ai sensi del Decreto nr. 231, come attualmente vigente, dal dovuto sino al saldo effettivo.
Condannare a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente procedimento Parte_2 di merito e del procedimento per A.T.P. n° 796/2017 R.G., in particolare:
a) spese di lite, da liquidare;
b) spese liquidate al C.T.U.;
c) spese per il C.T.P.;
d) spese affrontate in corso di Perizia il 03.06.2017.
Respingere le domande proposte dal Sig. e condannarlo al pagamento di Parte_2 somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.”
Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere:
- In via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'attrice Parte_2
a titolo di corrispettivo per le opere aggiuntive e di variante Parte_1 nonché per le spese del separato giudizio di A.T.P., che dovrebbero essere interamente poste a carico dell'attrice per i motivi esposti negli atti di causa;
Pagina 2 - Conseguentemente, respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e diritto, nonché totalmente sprovviste di prova e condannare la PROCASA alla integrale refusione delle spese del giudizio di CP_2
- In via subordinata: ridurre il corrispettivo eventualmente dovuto in ragione dell'effettivo valore dell'opera alla luce dei vizi e delle difformità, nonché del patimento economico subito dal
Sig. Pt_2
- Vinte le spese.
Infine, gli Avv.ti EL e Calistri insistono nell'accoglimento delle istanze istruttorie articolate (e non accolte) nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie ex art.
183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., affinché il Tribunale, alla luce di quanto rappresentato negli atti di causa, previa revoca del precedente provvedimento, disponga una nuova CTU, anche integrativa di quella acquisita dal procedimento di ATP, nonché prova per testi sui capitoli ivi indicati che qui devono intendersi integralmente trascritti”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. (di seguito per Parte_1 brevità anche solo ) ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Pt_1 Parte_2 pagamento in proprio favore della somma di € 10.723,40, oltre IVA, interessi e rimborso delle spese del procedimento per A.T.P. iscritto al n. 796/2017 R.G.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato di aver stipulato un contratto d'appalto con proprietario di un lotto di terreno della superficie di mq.
6.000 circa, sito in Parte_2
Fiumicino, loc. Maccarese, Viale Maria s.n.c., per la realizzazione di opere edili consistenti nel getto delle fondazioni di un capannone artigianale;
che nel corso dei lavori la committenza, anche per il tramite del direttore dei lavori, aveva ordinato l'esecuzione di opere in variante rispetto alle previsioni originali;
che, nello specifico, “tutte le travi di collegamento furono oggetto di ampliamento per un quantitativo di 60 mc di cls;
per tanto, fu necessaria la mano d'opera specializzata di giorni 12 lavorativi (n. 6 giorni per due operai) indispensabile per l'ancoraggio delle piastre in acciaio fornite dalla committenza, da collocarsi su tutti i plinti;
in luogo della platea di progetto zona uffici, furono realizzati n. 3 plinti, le relative travi di collegamento e fornita
l'assistenza per l'applicazione di n. 3 piastre di ancoraggi;
cassatura relativa sia ai plinti che ai cordoli di collegamento”; che tutti i lavori (sia quelli contrattualmente previsti, sia quelli ordinati in variante) erano stati eseguiti tempestivamente, a regola d'arte e sotto il costante controllo della direzione dei lavori, in assenza di qualsivoglia contestazione;
che il cantiere era stato riconsegnato in data 17.7.2016; che in conformità alle richieste della committenza con fattura n. 18/2016 del
22.7.2016 era stato considerato “esclusivamente il costo previsto in contratto (oltre ad un lavoro definito come “getto di tratto di piancito esterno”): la somma fatturata (Euro 35.880,00=) fu pagata in data 27/7/2016 quanto ad Euro 23.880,00=, mentre il pagamento della somma di Euro
12.000,00= fu differito al 01.04.2017, come, d'altra parte previsto nel contratto di appalto”; che il
Pagina 3 CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 796/2017 R.G., previa verifica della consistenza delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatrice, aveva stimato in €
10.723,40 il valore dei lavori extra contratto.
Con comparsa del 5.10.2018 si è costituito in giudizio esponendo che dopo la Parte_2 stipulazione del contratto, in data 28.5.2015 la committenza - per il tramite dell'ing. - Persona_1 aveva depositato presso il Genio Civile di Roma il progetto posto a base dell'appalto (prot. n. 2015-
0000292157), dal quale risultavano dettagliatamente le opere da eseguire, come già indicate nel contratto;
che nessuna variante a tale progetto era mai stata depositata;
che il direttore dei lavori, arch. , aveva riscontrato nell'opera una serie di difformità rispetto alle pattuizioni e Persona_2 al progetto depositato al Genio Civile, oltre al contrasto con le regole dell'arte per talune lavorazioni;
che le opere in variante indicate da controparte non erano mai state assentite dalla committenza né erano necessarie ai fini dell'esecuzione a regola d'arte del progetto;
che la soc. aveva abbandonato il cantiere, senza informare la committenza e senza invitarla Pt_1 all'esecuzione del collaudo;
che le varianti in corso d'opera non erano mai state concordate o autorizzate per iscritto dal committente, ai sensi dell'art. 1659 c.c.; che l'appaltatore non aveva rimediato ai vizi e difetti contestati;
che il prezzo era stato pattuito a corpo, talché comunque non spetterebbe il diritto al compenso per la realizzazione di opere in variante, in assenza di autorizzazione del committente.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti, con l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 796/2017 R.G. e con l'acquisizione di chiarimenti dal CTU nominato in tale procedimento.
***
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento del diritto dell'appaltatore al pagamento del compenso per le opere in variante rispetto al contratto di appalto stipulato dalle parti.
In tema di variazioni ordinate dal committente, l'art. 1661 c.c. attribuisce al committente la potestà di apportare variazioni al progetto, nei limiti in cui il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. In tal caso, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
Sul piano probatorio, per costante giurisprudenza l'appaltatore è ammesso a provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente, laddove il requisito dell'autorizzazione scritta del committente è necessario, ai sensi dell'art. 1659
c.c., per le variazioni all'opera dovute all'iniziativa dell'appaltatore (Cassazione civile sez. II,
02/08/2024, n.21823).
In dettaglio, si è osservato che “le variazioni dovute ad iniziativa del committente, al fine di rendere l'opera commissionata funzionale alle sue esigenze, possono essere rappresentate da aumenti di consistenza dell'opera ovvero dalla sua riduzione (nei limiti indicati dall'art. 1661 cod. civ.), e si innestano nella flessibilità del contenuto contrattuale connaturata al contratto di appalto, caratterizzato dalla necessità di supplire alla sua inevitabile incompletezza. Alla natura potestativa
Pagina 4 dello ius variandi riconosciuto dal codice civile al committente (destinato a divenire futuro proprietario ed utilizzatore dell'opera) fanno da contrappeso una serie di tutele a favore dell'appaltatore. Tra queste, il diritto ad un compenso integrativo anche ove il corrispettivo sia stato convenuto a corpo;
la forma libera della disposizione dell'ordine di variazione a cura del committente a fronte della quale sta una posizione probatoria dell'appaltatore facilitata, potendo questi dimostrare l'iniziativa del committente con qualsiasi mezzo probatorio, inclusa l'eventuale accettazione tacita del committente dell'opera al momento della consegna, anche se non si sia proceduto alla verifica (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020, Rv. 657792 -
01)” (Cass. 21823/2024).
Tanto premesso, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il giudizio (n. 796/2017 R.G.) era stato affidato al CTU nominato, ing. , l'incarico di Persona_3 verificare la quantità e la qualità dei lavori edili eseguiti dalla nonché di Parte_1 quantificare il compenso eventualmente spettante per le opere realizzate dall'appaltatrice.
Il CTU ha verificato il compimento di una serie di opere in variante rispetto a quanto previsto nel contratto, e segnatamente:
1) mancata realizzazione della platea di spessore cm.15.00
2) realizzazione di n. 3 plinti di dimensioni cm.130x130xH.90
3) realizzazione di n.3 cordoli di collegamento di dimensioni cm.550x30xH.35
4) realizzazione di n.4 cordoli di collegamento di dimensioni: 1) cm. 631x30xH.30 2) cm.
268x30xH.30 3) 268x30xH.33 4) 233x30xh.35
5) realizzazione di “piancito” di dimensioni cm.245x1500xH.16,00.
Sono state accertate dal CTU, inoltre, alcune variazioni dimensionali dei cordoli di collegamento ed esterni perimetrali rispetto a quanto contrattualmente convenuto.
Il CTU ha rilevato la presenza di difformità già tra le opere indicate in contratto e quelle descritte nel progetto esecutivo presentato al Genio Civile, come predisposto dall'ing. Per_1
[...]
Soprattutto, il CTU ha accertato la realizzazione di opere “del tutto differenti dal progetto di appalto originario (che differisce comunque anche dalle opere indicate nel contratto) e precisamente, la realizzazione di n.3 plinti( P31-P32-P33) e relativi cordoli di collegamento in luogo della platea di 15 cm di spessore (le altre misure non risultano indicate), e la realizzazione del piancito di dimensioni cm.245x1500xH.16,00”, formulando alcune ipotesi sulle ragioni che potrebbero aver condotto a tali modifiche (quali, esemplificativamente, “una modifica propria del progetto a livello architettonico come modifiche di sagome, oppure realizzazione di un ampliamento, o di un portico (vedasi piancito), oppure ad esempio ad errori rilevatasi in corso
d'opera (ad esempio una diversa natura del terreno rispetto a quanto restituito dalla relazione geologico e geotecnica)”), tuttavia ritenute non riscontrabili sulla base della documentazione in atti.
Con specifico riferimento alla realizzazione dei tre plinti (P31-P32-P33) e dei relativi cordoli di collegamento in luogo della platea di 15 cm di spessore, il CTU ne ha verificato la conformità
Pagina 5 all'elaborato grafico inoltrato all'impresa appaltatrice dall'ing. con mail del 28.6.2016, Per_1 contenente uno schema strutturale delle fondazioni con i tre plinti e i relativi cordoli al posto della platea. Sul punto il CTU ha osservato che “la modifica attuata dall'impresa per tale variazione corrisponde al particolare inoltrato dallo strutturista nella mail sopra richiamata (all.2) e di conseguenza queste modifiche risultano essenziali nella misura in cui è stato richiesto con la suddetta email, di modificare quella parte di fondazione”.
Il CTU ha altresì evidenziato come il direttore lavori, arch. alla data dei Persona_2 sopralluoghi del 7.9.2016 e del 20.9.2016 non avesse mai menzionato come difformità al progetto, prima del verbale del 30.9.2016 (di poco successivo alla ricezione in data 26.9.2016 della raccomandata con cui aveva intimato il pagamento dei lavori extra contratto), “né la Pt_1 realizzazione dei tre plinti e relativi cordoli in luogo della platea, né la realizzazione del piancito, né la realizzazione del cordolo di collegamento tra i pilastri P21-P11 di dimensioni 120 x 90 cm, né la realizzazione dei getti di CLS contro terra fino alla quota 0.00, con il conseguente maggior impiego di calcestruzzo”, desumendone la conclusione che tali opere “non fossero frutto di una
“arbitraria scelta dell'impresa esecutrice”, ma fossero state concordate precedentemente”.
Ai fini della ricostruzione dei rapporti tra le parti, di particolare interesse sono le dichiarazioni testimoniali raccolte alle udienze del 25.3.2021 e del 23.4.2021 nel giudizio n. 2502/2017 R.G.
Tribunale di Civitavecchia, svoltosi tra le stesse parti in causa, definito con sentenza n. 105/2023 che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo richiesto Parte_2 dalla soc. per ottenere il pagamento della somma di € 12.000,00 a titolo di Parte_1 saldo del corrispettivo spettante in base allo stesso contratto di appalto oggetto di causa.
Si reputa ammissibile il deposito di tali verbali in data 6.5.2025 dalla parte attrice, trattandosi di documenti sopravvenuti alla maturazione in questo giudizio nel corso del 2019 delle preclusioni istruttorie, in esito alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2)
c.p.c. È consolidata in giurisprudenza la tesi dell'utilizzabilità, quali mezzi istruttori “atipici”, delle prove raccolte in altro procedimento civile o penale, a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, si tratti di prove assunte in un giudizio civile tra le stesse parti, talché le loro risultanze ben possono concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice.
Interrogati in quel giudizio, in particolare, sui capi 4 (Vero che “ la società ricorrente (a seguito
e per effetto degli ordini impartiti dalla committenza personalmente ed a mezzo del direttore dei
Lavori) ebbe ad effettuare lavori non previsti dal contratto e, specificamente: tutte le travi di collegamento furono oggetto di ampliamento per un quantitativo di 60 mc di calcestruzzo;
per tanto, fu necessaria la mano d'opera specializzata di giorni 12 lavorativi (n. 6 giorni per due operai) indispensabile per l'ancoraggio delle piastre in acciaio fornite dalla committenza, da collocarsi su tutti i plinti;
in luogo della platea di progetto zona uffici, furono realizzati n. 3 plinti, le relative travi di collegamento e fornita l'assistenza per l'applicazione di n. 3 piastre di ancoraggi;
cassatura esterna relativa sia ai plinti che ai cordoli di collegamento”) e 5 (Vero che
“nel corso dei lavori, a maggio 2016, il Direttore dei Lavori Arch. , insieme a Persona_2
Pagina 6 riferì all'Impresa ed al Capocantiere Sig. , presenti altri Parte_2 Controparte_3 operai, che era necessario provvedere al rialzamento di circa 40 cm. dei cordoli e dei plinti per consentire ai successivi lavori di posa in opera degli scarichi di essere posizionati ad altezza tale da poter defluire con pendenza dall'alto verso il basso nella fogna comunale situata sulla strada pubblica confinante, denominata Viale Maria”) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di i testi e , entrambi dipendenti della soc. (il Pt_1 Controparte_3 Testimone_1 Pt_1 primo con mansioni di capo carpentiere, il secondo di operaio edile) hanno sostanzialmente confermato il capitolato di prova formulato dall'odierna attrice, riferendo che i lavori in questione erano stati personalmente richiesti in corso d'opera dal oltre che dal direttore dei lavori. Pt_2
Più specificamente, interrogato sul capo 4, il teste ha risposto quanto segue: “sì CP_3 confermo la circostanza che mi viene letta, lo hanno richiesto il direttore dei lavori e il sig. Pt_2 preciso che lo hanno richiesto a me personalmente e dopo sono stato io a riferirlo a Tes_2
[ex legale rappresentante della soc. Procasa] che dovevamo rialzare di 40 cm dal terreno le
[...] travi di fondamento e di collegamento, sono la stessa cosa”. Sentito su capo 4, il teste ha Tes_1 riferito quanto di seguito esposto “… Confermo che abbiamo dovuto gettare il calcestruzzo per 60 mc in quanto dovevamo alzare i cordoli per consentire gli scarichi del piazzale e dei bagni. Intendo per cordoli i travi di collegamento tra i plinti. Siccome il terreno aveva una pendenza abbiamo dovuto eseguire una cassaforma per reggere il calcestruzzo e questo ha comportato una manodopera specializzata”. Il predetto teste ha confermato il capo 5, precisando: “ero io Tes_1 presente, dopo che abbiamo battuto i piani e verificato le quote poiché non c'era pendenza il committente e il direttore dei lavori ci hanno chiesto di alzare i cordoli al fine di consentire la realizzazione della pendenza e il corretto deflusso degli scarichi verso la strada”.
Sul capo 7 (Vero che “per ordine del committente (dato all'Impresa ed al Capocantiere
[...]
, alla presenza di altri operai in data 28.06.2016) vennero aggiunti nr. 3 plinti (non CP_3 previsti nel progetto e nel contratto) per creare una base che servisse da appoggio per realizzare, all'interno del capannone realizzando, un soppalco non previsto nel progetto”), il teste CP_3 ha confermato le circostanze dedotte, rappresentando come tale variazione fosse stata richiesta
“dalla committenza e dal direttore dei lavori” per costruire il soppalco.
Sempre nel giudizio n. 2502/2017 è stato sentito sugli stessi capi anche il direttore dei lavori, arch. , il quale ha riferito, in particolare, che i lavori di ampliamento delle travi di Persona_2 collegamento erano il frutto di una “scelta autonoma dell'impresa a seguito dello Pt_1 smottamento del terreno al quale l'impresa ha deciso autonomamente di fare fronte con una gettata ulteriore di calcestruzzo per 60mc”; “quanto alla realizzazione dei tre plinti nella zona uffici, sono stato io a decidere di montare un solaio in luogo della platea al fine di staccare dal terreno il piano di calpestio e di renderlo meno freddo dato che si trattava di zona residenziale”, precisando che a tale scopo fosse stato consegnato all'appaltatrice il disegno esecutivo elaborato dall'ing. Per_1
Ciò posto, reputa il Tribunale che dal compendio probatorio acquisito in atti emerga la prova della richiesta da parte del committente delle variazioni oggetto di causa, confortando in tal senso le
Pagina 7 conclusioni espresse dal CTU, in uno alle dichiarazioni rese dai testi e nella causa CP_3 Tes_1 civile n. 2502/2017 RG. Questi ultimi, in particolare, con dichiarazioni sufficientemente circostanziate e immuni da fratture logiche, hanno riferito che l'ampliamento delle travi di collegamento era stato commissionato direttamente dal (oltre che, secondo la loro versione, Pt_2 dal direttore dei lavori arch. ). Sebbene quest'ultimo abbia escluso di aver richiesto Per_2 all'impresa di procedere a tali modifiche, non risulta smentito che detta disposizione fosse stata impartita direttamente dal Peraltro, il direttore dei lavori ha finito per riconoscere la Pt_2 necessità della variazione in questione, avendo ripetutamente affermato che tale soluzione
(l'ampliamento delle travi con getto di 60 mc di calcestruzzo) era volta a porre rimedio ai fenomeni di smottamento del terreno verificatisi in esito alla realizzazione della tipologia di opere previste nel contratto. D'altra parte, anche il CTU ha ipotizzato, come appare effettivamente possibile, che le varianti potessero ricondursi “ad errori rilevatasi in corso d'opera (ad esempio una diversa natura del terreno rispetto a quanto restituito dalla relazione geologico e geotecnica)”. Infine, risulta confermata sia dal sia dall'arch. la quotidiana presenza in cantiere del CP_3 Per_2 Pt_2
“almeno tre volte al giorno, per controllare lo stato dei lavori e dare indicazioni” (così il capo 12 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2) c.p.c. di nel proc. 2502/2017 R.G), sicché anche per Pt_1 questo motivo è da escludersi che non vi sia stata da parte sua l'accettazione, quantomeno tacita o implicita, delle opere in variante.
Deve ritenersi provata anche la provenienza dalla committenza della richiesta di realizzare tre ulteriori plinti e di sostituire la platea con il piancito, avuto riguardo per un verso a quanto dichiarato dal teste e dall'arch. , per altro verso alla conformità di tale porzione CP_3 Per_2 di opera allo schema grafico inoltrato all'appaltatrice dall'ausiliario del committente, ing. Per_1
Prive di fondamento sono le obiezioni in punto di difformità e realizzazione dell'opera non a regola d'arte, come sollevate dal convenuto, avendo il CTU accertato, dopo aver compiuto dei saggi sui luoghi di causa ed ispezionato il conglomerato, che “la qualità dei lavori eseguiti è da ritenersi soddisfacente e conforme alla buona regola d'arte per il tipo di opere eseguite (fondazioni) e rispettosa della normativa vigente al momento dell'esecuzione”.
Va pertanto dichiarato il diritto dell'appaltatrice a ottenere il pagamento del compenso per le opere realizzate in variante rispetto al contratto di appalto.
Ai fini del quantum, si ritiene di aderire alla stima del CTU, le cui valutazioni sono suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, poiché precedute dal compimento di sopralluoghi, fondate su corrette metodologie di indagine e corroborate da idonee argomentazioni.
Parte convenuta deve quindi essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della soc. della somma di € 10.723,40, oltre IVA, come da computo metrico Parte_1 estimativo allegato alla relazione di CTU, oltre agli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 c. 4 c.c., dalla notifica della citazione sino al saldo effettivo.
In merito alle spese relative al procedimento di ATP, per pacifico principio giurisprudenziale,
“nel procedimento civile, quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo ante
Pagina 8 causam sostenute dall'attrice, le stesse vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”
(Tribunale Cosenza sez. II, 08/09/2021, n.1790; cfr. altresì Tribunale Messina sez. II, 05/10/2020,
n.1384: “le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Deve quindi essere riconosciuto all'attrice il compenso liquidato in favore del CTU, pari ad €
1.250,00 (oltre IVA e contributo previdenziale, nonché € 94,04 per spese), come provato dal decreto di liquidazione sub all. 11.
Devono infine liquidarsi le spese giudiziali del presente procedimento e di quello di ATP, quantificabili per compensi in complessivi € 6.500,00, oltre accessori (di cui € 2.000,00 per il procedimento di ATP ed € 4.500,00 per il giudizio di merito), calcolati in applicazione dei parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, nonché la limitata complessità delle questioni trattate.
Non si apprezza il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della soc. Parte_2 [...]
Parte_1
(a) della somma complessiva di € 10.723,40, oltre IVA e interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 c. 4 c.c., dalla notifica della citazione sino al saldo effettivo;
(b) della somma di € 1.250,00 (oltre IVA e contributo previdenziale, nonché € 94,04 per spese) per compenso del CTU nominato nel procedimento di ATP n. 796/2017 RG;
(c) della somma di € 6.500,00 per competenze professionali del presente giudizio e di quello di ATP n. 796/2017 RG, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA
e IVA (se dovuta), oltre al rimborso delle spese vive anticipate dall'attrice in questo giudizio e in quello iscritto al n. 796/2017 r.g.;
Così deciso in Civitavecchia il 04/12/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 9
TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
UDIENZA DEL 4 dicembre 2025
All'udienza del 04/12/2025 compaiono
Per 'avv. GNAZI CELESTINO Parte_1
Per 'avv. CALISTRI GIANLUCA Parte_2
I difensori concludono come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi anche ai fini della discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice pronuncia la sentenza incorporata al presente verbale, dandone lettura, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
Pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2049/2018 R.G. promossa da:
P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO ZI e dall'avv. Alessandro ZI, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Parte_2 C.F._1
EL e dall'avv. Gianluca Calistri, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni:
Parte attrice: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, condannare
[...]
a pagare alla parte attrice la somma di € 10.723,40= oltre I.V.A. ed oltre, ai sensi Pt_2 dell'art. 1284 co. 4 cod. civ., gli interessi commerciali ai sensi del Decreto nr. 231, come attualmente vigente, dal dovuto sino al saldo effettivo.
Condannare a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente procedimento Parte_2 di merito e del procedimento per A.T.P. n° 796/2017 R.G., in particolare:
a) spese di lite, da liquidare;
b) spese liquidate al C.T.U.;
c) spese per il C.T.P.;
d) spese affrontate in corso di Perizia il 03.06.2017.
Respingere le domande proposte dal Sig. e condannarlo al pagamento di Parte_2 somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.”
Parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere:
- In via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'attrice Parte_2
a titolo di corrispettivo per le opere aggiuntive e di variante Parte_1 nonché per le spese del separato giudizio di A.T.P., che dovrebbero essere interamente poste a carico dell'attrice per i motivi esposti negli atti di causa;
Pagina 2 - Conseguentemente, respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e diritto, nonché totalmente sprovviste di prova e condannare la PROCASA alla integrale refusione delle spese del giudizio di CP_2
- In via subordinata: ridurre il corrispettivo eventualmente dovuto in ragione dell'effettivo valore dell'opera alla luce dei vizi e delle difformità, nonché del patimento economico subito dal
Sig. Pt_2
- Vinte le spese.
Infine, gli Avv.ti EL e Calistri insistono nell'accoglimento delle istanze istruttorie articolate (e non accolte) nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie ex art.
183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., affinché il Tribunale, alla luce di quanto rappresentato negli atti di causa, previa revoca del precedente provvedimento, disponga una nuova CTU, anche integrativa di quella acquisita dal procedimento di ATP, nonché prova per testi sui capitoli ivi indicati che qui devono intendersi integralmente trascritti”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. (di seguito per Parte_1 brevità anche solo ) ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Pt_1 Parte_2 pagamento in proprio favore della somma di € 10.723,40, oltre IVA, interessi e rimborso delle spese del procedimento per A.T.P. iscritto al n. 796/2017 R.G.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato di aver stipulato un contratto d'appalto con proprietario di un lotto di terreno della superficie di mq.
6.000 circa, sito in Parte_2
Fiumicino, loc. Maccarese, Viale Maria s.n.c., per la realizzazione di opere edili consistenti nel getto delle fondazioni di un capannone artigianale;
che nel corso dei lavori la committenza, anche per il tramite del direttore dei lavori, aveva ordinato l'esecuzione di opere in variante rispetto alle previsioni originali;
che, nello specifico, “tutte le travi di collegamento furono oggetto di ampliamento per un quantitativo di 60 mc di cls;
per tanto, fu necessaria la mano d'opera specializzata di giorni 12 lavorativi (n. 6 giorni per due operai) indispensabile per l'ancoraggio delle piastre in acciaio fornite dalla committenza, da collocarsi su tutti i plinti;
in luogo della platea di progetto zona uffici, furono realizzati n. 3 plinti, le relative travi di collegamento e fornita
l'assistenza per l'applicazione di n. 3 piastre di ancoraggi;
cassatura relativa sia ai plinti che ai cordoli di collegamento”; che tutti i lavori (sia quelli contrattualmente previsti, sia quelli ordinati in variante) erano stati eseguiti tempestivamente, a regola d'arte e sotto il costante controllo della direzione dei lavori, in assenza di qualsivoglia contestazione;
che il cantiere era stato riconsegnato in data 17.7.2016; che in conformità alle richieste della committenza con fattura n. 18/2016 del
22.7.2016 era stato considerato “esclusivamente il costo previsto in contratto (oltre ad un lavoro definito come “getto di tratto di piancito esterno”): la somma fatturata (Euro 35.880,00=) fu pagata in data 27/7/2016 quanto ad Euro 23.880,00=, mentre il pagamento della somma di Euro
12.000,00= fu differito al 01.04.2017, come, d'altra parte previsto nel contratto di appalto”; che il
Pagina 3 CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 796/2017 R.G., previa verifica della consistenza delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatrice, aveva stimato in €
10.723,40 il valore dei lavori extra contratto.
Con comparsa del 5.10.2018 si è costituito in giudizio esponendo che dopo la Parte_2 stipulazione del contratto, in data 28.5.2015 la committenza - per il tramite dell'ing. - Persona_1 aveva depositato presso il Genio Civile di Roma il progetto posto a base dell'appalto (prot. n. 2015-
0000292157), dal quale risultavano dettagliatamente le opere da eseguire, come già indicate nel contratto;
che nessuna variante a tale progetto era mai stata depositata;
che il direttore dei lavori, arch. , aveva riscontrato nell'opera una serie di difformità rispetto alle pattuizioni e Persona_2 al progetto depositato al Genio Civile, oltre al contrasto con le regole dell'arte per talune lavorazioni;
che le opere in variante indicate da controparte non erano mai state assentite dalla committenza né erano necessarie ai fini dell'esecuzione a regola d'arte del progetto;
che la soc. aveva abbandonato il cantiere, senza informare la committenza e senza invitarla Pt_1 all'esecuzione del collaudo;
che le varianti in corso d'opera non erano mai state concordate o autorizzate per iscritto dal committente, ai sensi dell'art. 1659 c.c.; che l'appaltatore non aveva rimediato ai vizi e difetti contestati;
che il prezzo era stato pattuito a corpo, talché comunque non spetterebbe il diritto al compenso per la realizzazione di opere in variante, in assenza di autorizzazione del committente.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti, con l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 796/2017 R.G. e con l'acquisizione di chiarimenti dal CTU nominato in tale procedimento.
***
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento del diritto dell'appaltatore al pagamento del compenso per le opere in variante rispetto al contratto di appalto stipulato dalle parti.
In tema di variazioni ordinate dal committente, l'art. 1661 c.c. attribuisce al committente la potestà di apportare variazioni al progetto, nei limiti in cui il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. In tal caso, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
Sul piano probatorio, per costante giurisprudenza l'appaltatore è ammesso a provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente, laddove il requisito dell'autorizzazione scritta del committente è necessario, ai sensi dell'art. 1659
c.c., per le variazioni all'opera dovute all'iniziativa dell'appaltatore (Cassazione civile sez. II,
02/08/2024, n.21823).
In dettaglio, si è osservato che “le variazioni dovute ad iniziativa del committente, al fine di rendere l'opera commissionata funzionale alle sue esigenze, possono essere rappresentate da aumenti di consistenza dell'opera ovvero dalla sua riduzione (nei limiti indicati dall'art. 1661 cod. civ.), e si innestano nella flessibilità del contenuto contrattuale connaturata al contratto di appalto, caratterizzato dalla necessità di supplire alla sua inevitabile incompletezza. Alla natura potestativa
Pagina 4 dello ius variandi riconosciuto dal codice civile al committente (destinato a divenire futuro proprietario ed utilizzatore dell'opera) fanno da contrappeso una serie di tutele a favore dell'appaltatore. Tra queste, il diritto ad un compenso integrativo anche ove il corrispettivo sia stato convenuto a corpo;
la forma libera della disposizione dell'ordine di variazione a cura del committente a fronte della quale sta una posizione probatoria dell'appaltatore facilitata, potendo questi dimostrare l'iniziativa del committente con qualsiasi mezzo probatorio, inclusa l'eventuale accettazione tacita del committente dell'opera al momento della consegna, anche se non si sia proceduto alla verifica (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020, Rv. 657792 -
01)” (Cass. 21823/2024).
Tanto premesso, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il giudizio (n. 796/2017 R.G.) era stato affidato al CTU nominato, ing. , l'incarico di Persona_3 verificare la quantità e la qualità dei lavori edili eseguiti dalla nonché di Parte_1 quantificare il compenso eventualmente spettante per le opere realizzate dall'appaltatrice.
Il CTU ha verificato il compimento di una serie di opere in variante rispetto a quanto previsto nel contratto, e segnatamente:
1) mancata realizzazione della platea di spessore cm.15.00
2) realizzazione di n. 3 plinti di dimensioni cm.130x130xH.90
3) realizzazione di n.3 cordoli di collegamento di dimensioni cm.550x30xH.35
4) realizzazione di n.4 cordoli di collegamento di dimensioni: 1) cm. 631x30xH.30 2) cm.
268x30xH.30 3) 268x30xH.33 4) 233x30xh.35
5) realizzazione di “piancito” di dimensioni cm.245x1500xH.16,00.
Sono state accertate dal CTU, inoltre, alcune variazioni dimensionali dei cordoli di collegamento ed esterni perimetrali rispetto a quanto contrattualmente convenuto.
Il CTU ha rilevato la presenza di difformità già tra le opere indicate in contratto e quelle descritte nel progetto esecutivo presentato al Genio Civile, come predisposto dall'ing. Per_1
[...]
Soprattutto, il CTU ha accertato la realizzazione di opere “del tutto differenti dal progetto di appalto originario (che differisce comunque anche dalle opere indicate nel contratto) e precisamente, la realizzazione di n.3 plinti( P31-P32-P33) e relativi cordoli di collegamento in luogo della platea di 15 cm di spessore (le altre misure non risultano indicate), e la realizzazione del piancito di dimensioni cm.245x1500xH.16,00”, formulando alcune ipotesi sulle ragioni che potrebbero aver condotto a tali modifiche (quali, esemplificativamente, “una modifica propria del progetto a livello architettonico come modifiche di sagome, oppure realizzazione di un ampliamento, o di un portico (vedasi piancito), oppure ad esempio ad errori rilevatasi in corso
d'opera (ad esempio una diversa natura del terreno rispetto a quanto restituito dalla relazione geologico e geotecnica)”), tuttavia ritenute non riscontrabili sulla base della documentazione in atti.
Con specifico riferimento alla realizzazione dei tre plinti (P31-P32-P33) e dei relativi cordoli di collegamento in luogo della platea di 15 cm di spessore, il CTU ne ha verificato la conformità
Pagina 5 all'elaborato grafico inoltrato all'impresa appaltatrice dall'ing. con mail del 28.6.2016, Per_1 contenente uno schema strutturale delle fondazioni con i tre plinti e i relativi cordoli al posto della platea. Sul punto il CTU ha osservato che “la modifica attuata dall'impresa per tale variazione corrisponde al particolare inoltrato dallo strutturista nella mail sopra richiamata (all.2) e di conseguenza queste modifiche risultano essenziali nella misura in cui è stato richiesto con la suddetta email, di modificare quella parte di fondazione”.
Il CTU ha altresì evidenziato come il direttore lavori, arch. alla data dei Persona_2 sopralluoghi del 7.9.2016 e del 20.9.2016 non avesse mai menzionato come difformità al progetto, prima del verbale del 30.9.2016 (di poco successivo alla ricezione in data 26.9.2016 della raccomandata con cui aveva intimato il pagamento dei lavori extra contratto), “né la Pt_1 realizzazione dei tre plinti e relativi cordoli in luogo della platea, né la realizzazione del piancito, né la realizzazione del cordolo di collegamento tra i pilastri P21-P11 di dimensioni 120 x 90 cm, né la realizzazione dei getti di CLS contro terra fino alla quota 0.00, con il conseguente maggior impiego di calcestruzzo”, desumendone la conclusione che tali opere “non fossero frutto di una
“arbitraria scelta dell'impresa esecutrice”, ma fossero state concordate precedentemente”.
Ai fini della ricostruzione dei rapporti tra le parti, di particolare interesse sono le dichiarazioni testimoniali raccolte alle udienze del 25.3.2021 e del 23.4.2021 nel giudizio n. 2502/2017 R.G.
Tribunale di Civitavecchia, svoltosi tra le stesse parti in causa, definito con sentenza n. 105/2023 che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo richiesto Parte_2 dalla soc. per ottenere il pagamento della somma di € 12.000,00 a titolo di Parte_1 saldo del corrispettivo spettante in base allo stesso contratto di appalto oggetto di causa.
Si reputa ammissibile il deposito di tali verbali in data 6.5.2025 dalla parte attrice, trattandosi di documenti sopravvenuti alla maturazione in questo giudizio nel corso del 2019 delle preclusioni istruttorie, in esito alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2)
c.p.c. È consolidata in giurisprudenza la tesi dell'utilizzabilità, quali mezzi istruttori “atipici”, delle prove raccolte in altro procedimento civile o penale, a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, si tratti di prove assunte in un giudizio civile tra le stesse parti, talché le loro risultanze ben possono concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice.
Interrogati in quel giudizio, in particolare, sui capi 4 (Vero che “ la società ricorrente (a seguito
e per effetto degli ordini impartiti dalla committenza personalmente ed a mezzo del direttore dei
Lavori) ebbe ad effettuare lavori non previsti dal contratto e, specificamente: tutte le travi di collegamento furono oggetto di ampliamento per un quantitativo di 60 mc di calcestruzzo;
per tanto, fu necessaria la mano d'opera specializzata di giorni 12 lavorativi (n. 6 giorni per due operai) indispensabile per l'ancoraggio delle piastre in acciaio fornite dalla committenza, da collocarsi su tutti i plinti;
in luogo della platea di progetto zona uffici, furono realizzati n. 3 plinti, le relative travi di collegamento e fornita l'assistenza per l'applicazione di n. 3 piastre di ancoraggi;
cassatura esterna relativa sia ai plinti che ai cordoli di collegamento”) e 5 (Vero che
“nel corso dei lavori, a maggio 2016, il Direttore dei Lavori Arch. , insieme a Persona_2
Pagina 6 riferì all'Impresa ed al Capocantiere Sig. , presenti altri Parte_2 Controparte_3 operai, che era necessario provvedere al rialzamento di circa 40 cm. dei cordoli e dei plinti per consentire ai successivi lavori di posa in opera degli scarichi di essere posizionati ad altezza tale da poter defluire con pendenza dall'alto verso il basso nella fogna comunale situata sulla strada pubblica confinante, denominata Viale Maria”) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di i testi e , entrambi dipendenti della soc. (il Pt_1 Controparte_3 Testimone_1 Pt_1 primo con mansioni di capo carpentiere, il secondo di operaio edile) hanno sostanzialmente confermato il capitolato di prova formulato dall'odierna attrice, riferendo che i lavori in questione erano stati personalmente richiesti in corso d'opera dal oltre che dal direttore dei lavori. Pt_2
Più specificamente, interrogato sul capo 4, il teste ha risposto quanto segue: “sì CP_3 confermo la circostanza che mi viene letta, lo hanno richiesto il direttore dei lavori e il sig. Pt_2 preciso che lo hanno richiesto a me personalmente e dopo sono stato io a riferirlo a Tes_2
[ex legale rappresentante della soc. Procasa] che dovevamo rialzare di 40 cm dal terreno le
[...] travi di fondamento e di collegamento, sono la stessa cosa”. Sentito su capo 4, il teste ha Tes_1 riferito quanto di seguito esposto “… Confermo che abbiamo dovuto gettare il calcestruzzo per 60 mc in quanto dovevamo alzare i cordoli per consentire gli scarichi del piazzale e dei bagni. Intendo per cordoli i travi di collegamento tra i plinti. Siccome il terreno aveva una pendenza abbiamo dovuto eseguire una cassaforma per reggere il calcestruzzo e questo ha comportato una manodopera specializzata”. Il predetto teste ha confermato il capo 5, precisando: “ero io Tes_1 presente, dopo che abbiamo battuto i piani e verificato le quote poiché non c'era pendenza il committente e il direttore dei lavori ci hanno chiesto di alzare i cordoli al fine di consentire la realizzazione della pendenza e il corretto deflusso degli scarichi verso la strada”.
Sul capo 7 (Vero che “per ordine del committente (dato all'Impresa ed al Capocantiere
[...]
, alla presenza di altri operai in data 28.06.2016) vennero aggiunti nr. 3 plinti (non CP_3 previsti nel progetto e nel contratto) per creare una base che servisse da appoggio per realizzare, all'interno del capannone realizzando, un soppalco non previsto nel progetto”), il teste CP_3 ha confermato le circostanze dedotte, rappresentando come tale variazione fosse stata richiesta
“dalla committenza e dal direttore dei lavori” per costruire il soppalco.
Sempre nel giudizio n. 2502/2017 è stato sentito sugli stessi capi anche il direttore dei lavori, arch. , il quale ha riferito, in particolare, che i lavori di ampliamento delle travi di Persona_2 collegamento erano il frutto di una “scelta autonoma dell'impresa a seguito dello Pt_1 smottamento del terreno al quale l'impresa ha deciso autonomamente di fare fronte con una gettata ulteriore di calcestruzzo per 60mc”; “quanto alla realizzazione dei tre plinti nella zona uffici, sono stato io a decidere di montare un solaio in luogo della platea al fine di staccare dal terreno il piano di calpestio e di renderlo meno freddo dato che si trattava di zona residenziale”, precisando che a tale scopo fosse stato consegnato all'appaltatrice il disegno esecutivo elaborato dall'ing. Per_1
Ciò posto, reputa il Tribunale che dal compendio probatorio acquisito in atti emerga la prova della richiesta da parte del committente delle variazioni oggetto di causa, confortando in tal senso le
Pagina 7 conclusioni espresse dal CTU, in uno alle dichiarazioni rese dai testi e nella causa CP_3 Tes_1 civile n. 2502/2017 RG. Questi ultimi, in particolare, con dichiarazioni sufficientemente circostanziate e immuni da fratture logiche, hanno riferito che l'ampliamento delle travi di collegamento era stato commissionato direttamente dal (oltre che, secondo la loro versione, Pt_2 dal direttore dei lavori arch. ). Sebbene quest'ultimo abbia escluso di aver richiesto Per_2 all'impresa di procedere a tali modifiche, non risulta smentito che detta disposizione fosse stata impartita direttamente dal Peraltro, il direttore dei lavori ha finito per riconoscere la Pt_2 necessità della variazione in questione, avendo ripetutamente affermato che tale soluzione
(l'ampliamento delle travi con getto di 60 mc di calcestruzzo) era volta a porre rimedio ai fenomeni di smottamento del terreno verificatisi in esito alla realizzazione della tipologia di opere previste nel contratto. D'altra parte, anche il CTU ha ipotizzato, come appare effettivamente possibile, che le varianti potessero ricondursi “ad errori rilevatasi in corso d'opera (ad esempio una diversa natura del terreno rispetto a quanto restituito dalla relazione geologico e geotecnica)”. Infine, risulta confermata sia dal sia dall'arch. la quotidiana presenza in cantiere del CP_3 Per_2 Pt_2
“almeno tre volte al giorno, per controllare lo stato dei lavori e dare indicazioni” (così il capo 12 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2) c.p.c. di nel proc. 2502/2017 R.G), sicché anche per Pt_1 questo motivo è da escludersi che non vi sia stata da parte sua l'accettazione, quantomeno tacita o implicita, delle opere in variante.
Deve ritenersi provata anche la provenienza dalla committenza della richiesta di realizzare tre ulteriori plinti e di sostituire la platea con il piancito, avuto riguardo per un verso a quanto dichiarato dal teste e dall'arch. , per altro verso alla conformità di tale porzione CP_3 Per_2 di opera allo schema grafico inoltrato all'appaltatrice dall'ausiliario del committente, ing. Per_1
Prive di fondamento sono le obiezioni in punto di difformità e realizzazione dell'opera non a regola d'arte, come sollevate dal convenuto, avendo il CTU accertato, dopo aver compiuto dei saggi sui luoghi di causa ed ispezionato il conglomerato, che “la qualità dei lavori eseguiti è da ritenersi soddisfacente e conforme alla buona regola d'arte per il tipo di opere eseguite (fondazioni) e rispettosa della normativa vigente al momento dell'esecuzione”.
Va pertanto dichiarato il diritto dell'appaltatrice a ottenere il pagamento del compenso per le opere realizzate in variante rispetto al contratto di appalto.
Ai fini del quantum, si ritiene di aderire alla stima del CTU, le cui valutazioni sono suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, poiché precedute dal compimento di sopralluoghi, fondate su corrette metodologie di indagine e corroborate da idonee argomentazioni.
Parte convenuta deve quindi essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della soc. della somma di € 10.723,40, oltre IVA, come da computo metrico Parte_1 estimativo allegato alla relazione di CTU, oltre agli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 c. 4 c.c., dalla notifica della citazione sino al saldo effettivo.
In merito alle spese relative al procedimento di ATP, per pacifico principio giurisprudenziale,
“nel procedimento civile, quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo ante
Pagina 8 causam sostenute dall'attrice, le stesse vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”
(Tribunale Cosenza sez. II, 08/09/2021, n.1790; cfr. altresì Tribunale Messina sez. II, 05/10/2020,
n.1384: “le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Deve quindi essere riconosciuto all'attrice il compenso liquidato in favore del CTU, pari ad €
1.250,00 (oltre IVA e contributo previdenziale, nonché € 94,04 per spese), come provato dal decreto di liquidazione sub all. 11.
Devono infine liquidarsi le spese giudiziali del presente procedimento e di quello di ATP, quantificabili per compensi in complessivi € 6.500,00, oltre accessori (di cui € 2.000,00 per il procedimento di ATP ed € 4.500,00 per il giudizio di merito), calcolati in applicazione dei parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta, nonché la limitata complessità delle questioni trattate.
Non si apprezza il requisito della colpa grave ai fini dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della soc. Parte_2 [...]
Parte_1
(a) della somma complessiva di € 10.723,40, oltre IVA e interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 c. 4 c.c., dalla notifica della citazione sino al saldo effettivo;
(b) della somma di € 1.250,00 (oltre IVA e contributo previdenziale, nonché € 94,04 per spese) per compenso del CTU nominato nel procedimento di ATP n. 796/2017 RG;
(c) della somma di € 6.500,00 per competenze professionali del presente giudizio e di quello di ATP n. 796/2017 RG, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA
e IVA (se dovuta), oltre al rimborso delle spese vive anticipate dall'attrice in questo giudizio e in quello iscritto al n. 796/2017 r.g.;
Così deciso in Civitavecchia il 04/12/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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