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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1099/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NL Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1099/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NL UC, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Controparte_1 C.F._2
Piloca, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 22.12.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] All'esito della discussione, i coniugi confermano la volontà di divorziare e, unitamente ai loro procuratori, chiedono una immediata pronunzia sullo status. Manifestano altresì il consenso ad un supplemento peritale, attraverso la C.T.U. dott.ssa , che già si è occupata della questione nel giudizio di separazione, Per_1 al fine di indagare sulle cause del persistente rifiuto del minore di vedere il padre”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si sono uniti in matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
CH (CH) in data 15.2.2018 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CH dell'anno 2018, numero 3, parte 1); dalla loro unione sono nati, prima del matrimonio, i figli (il 5.7.2010) e (il 3.7.2014). Per_2 Per_3
2. Con sentenza n. 134 del 21.2.2024, il Tribunale di CH – originariamente adito per la separazione contenziosa tra i coniugi – ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra gli stessi sopravvenuto, il quale ha previsto: l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori – nel rispetto del piano genitoriale suggerito dalla CTU Dott.ssa (psicologa) – con collocazione Per_1 prevalente degli stessi presso la madre, nell'abitazione sita in CH (CH), alla Via Terme Romane n.
3; una disciplina della frequentazione tra i figli e il padre;
l'obbligo del di versamento Parte_1 alla di un assegno mensile di €. 500,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il CP_1 mantenimento di entrambi i figli;
l'obbligo dei genitori di provvedere in misura paritaria alle spese straordinarie relative alla prole;
l'impegno della a non ostacolare i contatti telefonici fra CP_1 il padre e i figli;
l'impegno del a rimettere la querela sporta nei confronti della Parte_1 [...]
l'impegno dei genitori ad avviare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i CP_1 minori.
3. Con ricorso depositato in data 1.10.25, il ha domandato all'adito Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra i coniugi, alle medesime summenzionate condizioni – patrimoniali e non patrimoniali – concordate in sede di separazione, con la seguente precisazione: “[…] a parziale e minima modifica del piano genitoriale di cui innanzi, il padre potrà
pagina 2 di 5 vedere e tenere con sé i figli anche nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 9:00 del giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola;
restano invariati gli orari e le altre modalità previste nel citato piano genitoriale;
per il resto, il padre potrà tenere con sé i figli a settimane alterne nel fine settimana dal sabato, dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
nel periodo non scolastico inoltre, si osserveranno gli stessi giorni e gli stessi orari;
inoltre, nel periodo non scolastico il padre preleverà e riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna”.
4. La – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2025 CP_1
– ha parimenti chiesto al Tribunale una pronunzia di scioglimento del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…]
1. Per quanto concerne il diritto di visita, si propone una rimodulazione dell'affidamento condiviso come segue: a. Affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b. I minori pernotteranno presso il padre il mercoledì notte nelle settimane in cui non trascorreranno con lo stesso il fine settimana (quindi a settimane alterne);
[si rimanda alle pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione per la proposta disciplina della frequentazione dei figli minori].
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra Parte_1 [...]
€ 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento entro e CP_1 non oltre il 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie, secondo il protocollo del CNF, preventivamente concordate, la sig.ra
[...] percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico erogato dall'Inps per entrambi i figli.
3. CP_1
Il sig. disinstallerà il localizzatore dal telefono della minore o consegnerà la Parte_1 Per_2 password dello stesso alla sig.ra 4. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei CP_1 passaporti/carte di identità e di quelli dei minori, valide anche per l'espatrio.
5. Confermare tutte le altre condizioni così come disposte dalla sentenza n. 1631/2022 del Tribunale di CH. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iv e cpa nella misura di legge”.
5. Depositata dal ricorrente la memoria ex art. 473-bis.17, comma I, c.p.c., alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 22.12.25, il Presidente Istruttore designato - sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, nonché dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad un definitivo accordo di divorzio - ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, come richiesto dalle parti, nonché per le ulteriori determinazioni.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare in via immediata lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, in quanto:
a) è documentata la intervenuta separazione dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di
CH del 21.2.2024;
b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70;
c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione coniugale, manifestata dalle stesse parti alla prima udienza di comparizione nel presente giudizio.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1099/2025 R.G., così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
in CH (CH) in data 15.2.2018 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di CH dell'anno 2018, numero 3, parte 1).
pagina 4 di 5 DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in CH, alla Camera di Consiglio del 23.12.2025.
CH, 27 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. NL Falco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NL Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1099/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NL UC, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Controparte_1 C.F._2
Piloca, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 22.12.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale: “[…] All'esito della discussione, i coniugi confermano la volontà di divorziare e, unitamente ai loro procuratori, chiedono una immediata pronunzia sullo status. Manifestano altresì il consenso ad un supplemento peritale, attraverso la C.T.U. dott.ssa , che già si è occupata della questione nel giudizio di separazione, Per_1 al fine di indagare sulle cause del persistente rifiuto del minore di vedere il padre”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si sono uniti in matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
CH (CH) in data 15.2.2018 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CH dell'anno 2018, numero 3, parte 1); dalla loro unione sono nati, prima del matrimonio, i figli (il 5.7.2010) e (il 3.7.2014). Per_2 Per_3
2. Con sentenza n. 134 del 21.2.2024, il Tribunale di CH – originariamente adito per la separazione contenziosa tra i coniugi – ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra gli stessi sopravvenuto, il quale ha previsto: l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori – nel rispetto del piano genitoriale suggerito dalla CTU Dott.ssa (psicologa) – con collocazione Per_1 prevalente degli stessi presso la madre, nell'abitazione sita in CH (CH), alla Via Terme Romane n.
3; una disciplina della frequentazione tra i figli e il padre;
l'obbligo del di versamento Parte_1 alla di un assegno mensile di €. 500,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il CP_1 mantenimento di entrambi i figli;
l'obbligo dei genitori di provvedere in misura paritaria alle spese straordinarie relative alla prole;
l'impegno della a non ostacolare i contatti telefonici fra CP_1 il padre e i figli;
l'impegno del a rimettere la querela sporta nei confronti della Parte_1 [...]
l'impegno dei genitori ad avviare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i CP_1 minori.
3. Con ricorso depositato in data 1.10.25, il ha domandato all'adito Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra i coniugi, alle medesime summenzionate condizioni – patrimoniali e non patrimoniali – concordate in sede di separazione, con la seguente precisazione: “[…] a parziale e minima modifica del piano genitoriale di cui innanzi, il padre potrà
pagina 2 di 5 vedere e tenere con sé i figli anche nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 9:00 del giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola;
restano invariati gli orari e le altre modalità previste nel citato piano genitoriale;
per il resto, il padre potrà tenere con sé i figli a settimane alterne nel fine settimana dal sabato, dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
nel periodo non scolastico inoltre, si osserveranno gli stessi giorni e gli stessi orari;
inoltre, nel periodo non scolastico il padre preleverà e riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna”.
4. La – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2025 CP_1
– ha parimenti chiesto al Tribunale una pronunzia di scioglimento del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…]
1. Per quanto concerne il diritto di visita, si propone una rimodulazione dell'affidamento condiviso come segue: a. Affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
b. I minori pernotteranno presso il padre il mercoledì notte nelle settimane in cui non trascorreranno con lo stesso il fine settimana (quindi a settimane alterne);
[si rimanda alle pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione per la proposta disciplina della frequentazione dei figli minori].
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra Parte_1 [...]
€ 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento entro e CP_1 non oltre il 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie, secondo il protocollo del CNF, preventivamente concordate, la sig.ra
[...] percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico erogato dall'Inps per entrambi i figli.
3. CP_1
Il sig. disinstallerà il localizzatore dal telefono della minore o consegnerà la Parte_1 Per_2 password dello stesso alla sig.ra 4. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei CP_1 passaporti/carte di identità e di quelli dei minori, valide anche per l'espatrio.
5. Confermare tutte le altre condizioni così come disposte dalla sentenza n. 1631/2022 del Tribunale di CH. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iv e cpa nella misura di legge”.
5. Depositata dal ricorrente la memoria ex art. 473-bis.17, comma I, c.p.c., alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 22.12.25, il Presidente Istruttore designato - sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione coniugale tra le medesime, nonché dell'impossibilità di addivenire, allo stato, ad un definitivo accordo di divorzio - ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, come richiesto dalle parti, nonché per le ulteriori determinazioni.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare in via immediata lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, in quanto:
a) è documentata la intervenuta separazione dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di
CH del 21.2.2024;
b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70;
c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione coniugale, manifestata dalle stesse parti alla prima udienza di comparizione nel presente giudizio.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1099/2025 R.G., così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
in CH (CH) in data 15.2.2018 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di CH dell'anno 2018, numero 3, parte 1).
pagina 4 di 5 DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in CH, alla Camera di Consiglio del 23.12.2025.
CH, 27 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. NL Falco
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