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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7330/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AR Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22315503 TRIB CONSORTILE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di Accertamento n. 22315503 del 22/07/2024 per euro 1.846,28, relativo a Contributo consortile (2022) notificatogli da AREA s.r.l. per conto del CONSORZIO DI
BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO NI IN,
L'opposizione è fondata sulla non dovutezza del contributo per assenza del beneficio conseguente al fondo del contribuente dall'attività consortile, dal difetto di motivazione e del difetto di notifica.
Si è costituita AREA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che per il medesimo credito , in data 04/05/2022, il ricorrente ha presentato un ricorso contro la richiesta formale n. 14557782 , che è stato rigettato dalla Corte di
Giustizia tributaria di Cosenza con sentenza n. 2764/2024 che è stata ritualmente prodotta da AR , sentenza divenuta definitiva perche' non appellata . . Pertanto, le doglianze svolte dal ricorrente aventi ad oggetto il merito del tributo, non posso essere considerate ammissibili.
Per quanto attiene al difetto di motivazione non sussiste ove ci consideri che il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, mette il contribuente nelle condizioni di comprendere le ragioni di quanto richiesto.
Parimenti non ricorre il difetto di notificazione perché la notificazione mediante posta raccomandata non richiede ulteriori formalità secondo giurisprudenza pacifica ( Cassazione ordinanza ' n. 18880/2025).
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 430, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7330/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AR Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22315503 TRIB CONSORTILE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di Accertamento n. 22315503 del 22/07/2024 per euro 1.846,28, relativo a Contributo consortile (2022) notificatogli da AREA s.r.l. per conto del CONSORZIO DI
BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO NI IN,
L'opposizione è fondata sulla non dovutezza del contributo per assenza del beneficio conseguente al fondo del contribuente dall'attività consortile, dal difetto di motivazione e del difetto di notifica.
Si è costituita AREA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che per il medesimo credito , in data 04/05/2022, il ricorrente ha presentato un ricorso contro la richiesta formale n. 14557782 , che è stato rigettato dalla Corte di
Giustizia tributaria di Cosenza con sentenza n. 2764/2024 che è stata ritualmente prodotta da AR , sentenza divenuta definitiva perche' non appellata . . Pertanto, le doglianze svolte dal ricorrente aventi ad oggetto il merito del tributo, non posso essere considerate ammissibili.
Per quanto attiene al difetto di motivazione non sussiste ove ci consideri che il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, mette il contribuente nelle condizioni di comprendere le ragioni di quanto richiesto.
Parimenti non ricorre il difetto di notificazione perché la notificazione mediante posta raccomandata non richiede ulteriori formalità secondo giurisprudenza pacifica ( Cassazione ordinanza ' n. 18880/2025).
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 430, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.