Art. 5.
Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1949-50 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esenzione di opere a pagamento differito:
1) lire 600.000.000 per annualita' da corrispondere istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto 2° dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , a riparazioni, ricostruzioni e nuove, costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) lire 633.000.000 per la concessione ai sensi degli articoli 16 (punto 2° e 3°) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409 :
a) di contributi nel pagamento delle quote, di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza, tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla, lettera, a);
c) di premi di acceleramento da, pagarsi in dipendenza, dei lavori di cui alle lettere a) e b d) di contributi costanti per trent'anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
3) lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta, dal concorso in capitale accordato dallo Stato.
Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1949-50 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esenzione di opere a pagamento differito:
1) lire 600.000.000 per annualita' da corrispondere istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto 2° dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , a riparazioni, ricostruzioni e nuove, costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
2) lire 633.000.000 per la concessione ai sensi degli articoli 16 (punto 2° e 3°) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409 :
a) di contributi nel pagamento delle quote, di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza, tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;
b) di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla, lettera, a);
c) di premi di acceleramento da, pagarsi in dipendenza, dei lavori di cui alle lettere a) e b d) di contributi costanti per trent'anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
3) lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta, dal concorso in capitale accordato dallo Stato.