TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1321
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione delle garanzie partecipative

    La Prefettura ha omesso di comunicare il preavviso di rigetto al lavoratore, considerato co-interessato al procedimento, violando l'art. 10-bis della L. n. 241/1990. Tale omissione ha impedito al ricorrente di produrre documentazione attestante la capacità reddituale del datore di lavoro.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    L'Amministrazione ha basato il diniego su un presupposto di fatto erroneo, non avendo verificato autonomamente il requisito reddituale e non avendo permesso al lavoratore di fornire la documentazione necessaria.

  • Accolto
    Violazione dei principi di cooperazione e buon andamento

    L'Amministrazione non si è attivata per acquisire d'ufficio, tramite accesso alle banche dati, un dato fondamentale e agevolmente verificabile quale quello reddituale, violando i principi di cooperazione e buon andamento.

  • Accolto
    Illegittimità della notifica del provvedimento finale

    La notifica tramite pubblicazione sul sito istituzionale è consentita solo quando la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa; nel caso di specie, trattandosi di un singolo destinatario i cui recapiti erano noti, non sussisteva alcun presupposto per derogare alla comunicazione personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1321
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1321
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo