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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12669 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa CE MA CC
All'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 31658/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti GUIDO ANZELONI e ALESSIA CELANI
RICORRENTE
contro
:
[...]
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. DIEGO ANTONINI
RESISTENTI
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento rapporto di lavoro, differenze retributive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.9.2024, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa in assenza di formalizzazione in favore del sig. presso il bar Controparte_1
“AL”, in via EN n. 510, dal 23/8/2021 al 30/9/2022, e del bar “IB”, in viale
EL NI n. 467/469, dal 10/1/2023 al 31/7/2023, con mansioni di barista e banchista;
di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 23:00 alle ore 07:00, con un giorno di riposo a settimana;
di avere sempre lavorato durante le festività e di avere fruito di un periodo di ferie non pagate nell'agosto 2022; di avere percepito la somma
1 di € 200,00 corrisposta a cadenza settimanale, per un totale di € 800,00 o € 1.000,00 mensili a seconda della durata del mese;
che i due locali erano solo formalmente di titolarità delle società e ma che venivano entrambi gestiti dal Controparte_2 Controparte_3
il quale esercitava gli ordinari poteri spettanti al datore di lavoro di conformazione CP_1 della prestazione, di organizzazione e coordinamento dell'attività lavorativa quanto a giorni, orario, permessi e ferie, e disciplinare.
Il ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la sussistenza, nei periodi di lavoro sopra indicati, di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il sig. CP_1
con inquadramento quale operaio di livello 5° del CCNL categoria "Pubblici
[...]
Esercizi", nonché di condannare il convenuto alle relative differenze retributive nella misura di € 29.547,06, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per lavoro ordinario, festivo, domenicale, notturno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e T.F.R.; in via subordinata, domandava di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 23/08/2021 al 30/09/2022, e Controparte_2
alle dipendenze della società dal 10/01/2023 al 31/07/2023, e di Controparte_1
condannare le società al pagamento, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma lorda che dovuta sulla base di nuovi ed autorizzati conteggi o della somma ritenuta di giustizia.
La società è rimasta contumace. Controparte_2
Si sono invece costituiti tempestivamente e la società Controparte_1 CP_1
esponendo: che la società di cui il è socio di minoranza
[...] Controparte_1 CP_1
insieme a (quest'ultimo già amministratore della titolare CP_4 Controparte_2
dell'attività presso il bar “AL” di via EN dal 2.11.2020 sino al subentro della
, in forza di contratto di affitto di azienda ha gestito il locale “IB” in viale CP_1
NI 467/469 dal 15.2.2023 e il locale “AL” di via EN, 510 dall'1.2.2024; che il dal 5.11.2020 al 31.1.2024, è stato dipendente della società e CP_1 Parte_2
con mansioni di banchista e cassiere e, dal febbraio 2024, si occupa del locale “IB” in quanto socio della che il era cliente del locale “AL” di via Controparte_1 Pt_1
EN, presso il quale occasionalmente il gli forniva cibo invenduto e qualche CP_1
modesta dazione di denaro, in considerazione delle difficili condizioni economiche in cui versava il ricorrente;
che, con le medesime modalità il aveva in seguito frequentato il Pt_1
2 bar “IB”, che aveva saputo essere gestito dal che, in ogni caso, non vi è mai stato CP_1
alcun contatto tra il ricorrente e , socio di maggioranza e A.U. della CP_4 CP_1
di talché non potrebbe dirsi autorizzato dal rappresentante legale alcun rapporto di
[...]
lavoro con la società. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
1. Nella prospettazione attorea, dunque, il rapporto di lavoro si sarebbe svolto dal
23/8/2021 al 30/9/2022 presso il bar “AL”, sito in via EN n. 510, e del
10/1/2023 al 31/7/2023 presso il bar “IB”, di viale EL NI n. 467/469. Il ricorrente assume che l'effettivo datore di lavoro sarebbe il convenuto che Controparte_1
lo aveva assunto ed eterodiretto.
Solo in subordine, il ricorrente chiede la condanna della convenuta per il CP_2
rapporto di lavoro intercorso dal 23/8/2021 al 30/9/2022 presso il bar “AL; e della convenuta , in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 10/1/2023 al CP_1
31/7/2023 presso il bar “IB”.
2. Dai documenti in atti risulta che il è stato dipendente della 20 dal CP_1 CP_2
4.11.2020 al 31.1.2024, allorquando detta società cessava l'attività. Il risultava CP_1
inquadrato al 1° livello del CCNL Pubblici Esercizi, con qualifica di “direttore” (v. doc. 1 e
2 dei convenuti), con sede di lavoro in via EN 510, corrispondente all'indirizzo del bar “AL” (v. doc. 3 e 4 dei convenuti).
Emerge, inoltre, che il è socio al 10% della società che CP_1 Controparte_1
ha avviato l'attività presso il bar AL di via EN 502-510 solo in data 3.2.2024, dunque successivamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Detta società risulta inoltre aver rilevato, in data 28.2.2023, Controparte_1
l'attività del bar “IB” di viale NI 459-471 dal precedente titolare Ed Controparte_1 anche in relazione a tale attività il risulta indicato quale preposto alle vendite (v. CP_1
SCIA in doc. 5 e 6 dei convenuti).
Risulta, dunque, che titolari delle attività fossero le due società, sebbene il CP_1
detenesse un indubbio ruolo di rilievo, quale direttore – anche del personale, come indicato nel modello - e di preposto alle attività di vendita (come indicato nella SCIA). Pt_3
In tale contesto, le generiche ed isolate dichiarazioni del teste fidanzata del Testimone_1
ricorrente, che ha riferito che era il che dava le direttive al ricorrente e lo CP_1 accompagnava in macchina da un bar all'altro a seconda delle sostituzioni da fare, non
3 consentono di comprovare la titolarità dell'asserito rapporto di lavoro in capo al CP_1
rivestendo egli la qualifica di “direttore” del bar AL e “preposto” del CP_1 sicchè non può escludersi che le eventuali direttive del fossero rese in rappresentanza CP_1
delle società titolari dell'attività.
Ad escludere poi che il rivestisse il ruolo di datore di lavoro di fatto, vi sono le CP_1
dichiarazioni del teste amico del ricorrente, il quale ha riferito che nel brevissimo Tes_2 periodo in cui anche lui lavorò presso il bar AL, era invece tale che impartiva Per_1 le direttive e pagava il personale, senza mai riferire alcunchè, neppure a livello di presenza al bar, in merito alla posizione del CP_1
3. Per quanto attiene all'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, si osserva che il teste fidanzata del ricorrente, ha confermato le prospettazioni attoree Testimone_1 sia con riferimento alla durata, che alle mansioni e all'orario di lavoro, precisando che ella si recava ai bar due o tre volte a settimana intorno alle 7 del mattino, quando il ricorrente finiva di lavorare, oppure intorno alle 22, prima che iniziasse, e di aver inoltre frequentato il locale
AL in alcune occasioni con le amiche anche durante la notte.
L'ulteriore testimone di parte ricorrente, precisato di avere lavorato senza Tes_2 contratto di lavoro presso il bar AL dal settembre del 2021 sino al dicembre del 2021 come lavapiatti senza contratto di lavoro, con orario dalle 18 fino alle 21, e di essersi inoltre successivamente recato, in due o tre occasioni, presso il ha del pari confermato CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, riferendo che il ricorrente era in cucina ed al banco e si occupava anche della pulizia dei bagni. Il teste ha inoltre aggiunto che nel periodo di causa viveva con il ricorrente in via Bellosguardo, presso una legnaia in zona
EN, e che lui, la sera aspettava fino a fine turno il ricorrente per rincasare insieme.
In senso contrario, i testimoni della parte resistente hanno invece dichiarato, quanto ad
, titolare della tabaccheria interna al bar e presente presso il bar Controparte_5 dalle ore 5.30 sino alle 22.00, e sporadicamente intorno alle 23.00 o alle 24.00 in caso di carichi di merce o blocco tecnico, che il ricorrente era cliente del bar, che da quanto lui raccontava in giro “dormiva in una rimessa per cavalli a Trigoria e utilizzava anche la palestra di fronte al bar per fare la doccia e poi passava il tempo in giro”. Ha affermato che il era solito dare al qualche mancia in ragione della condizione di indigenza di CP_1 Pt_1
4 quest'ultimo, che il ricorrente nel tardo pomeriggio si recava presso il bar con altri clienti che solitamente offrivano il caffè e chiedeva mance ai clienti per pulire i tavoli.
, che risulta essere dipendente della dal 4.3.2023 Tes_3 Controparte_1
con sede di lavoro, sin dall'inizio del rapporto, in viale EL NI n. 461, dunque presso il bar IB (v. modello in doc. 7 dei convenuti), ha dichiarato di lavorare Pt_3
presso il bar in turni di quattro ore dalle 19.00 o dalle 12.00, di avere visto il frequentare Pt_1 il bar IB in genere la sera come cliente insieme agli amici, qualche volta anche durante la notte poiché lei, abitando in zona, vi passava e lo vedeva seduto al bar. Ha confermato di avere visto il regalare al del cibo invenduto e delle mance o soldi di modesto CP_1 Pt_1 valore per lo stato di bisogno del ricorrente e che qualche volta il sparecchiava i tavoli Pt_1
di sua spontanea volontà.
4. Le testimonianze degli unici due testimoni offerti dalla parte ricorrente impongono una valutazione particolarmente attenta quanto all'attendibilità, trattandosi di persone legate al ricorrente da rapporti affettivi, l'una per essere la fidanzata del ricorrente e l'altro un amico di infanzia.
Peraltro, le dichiarazioni del risultano riferite al limitato periodo Tes_2
(settembre/dicembre 2021) in cui il teste ha riferito di aver lavorato in nero presso il bar
AL.
La testimonianza del presenta inoltre elementi di contraddittorietà rispetto alla Tes_2
prospettazione del ricorrente, avendo il teste dichiarato che il lavorava tutti i giorni, pur Pt_1
se il ricorrente stesso ha affermato di avere goduto di un giorno di riposo settimanale: nulla attestano inoltre rispetto all'affermato potere direttivo del avendo piuttosto il CP_1 Tes_2
Perso riferito di far riferimento ad per tutto ciò che riguardava l'organizzazione del lavoro.
Di contro, le opposte testimonianze rese dalle testimoni addotte dalla convenuta,
e , seppure legate, rispettivamente, da rapporti di Controparte_5 Tes_3 amicizia e dipendenza con la società costituita e l'amministratore risultano precise ed CP_4
omogenee fra loro, oltre che coerenti con la situazione di precarietà ed indigenza del ricorrente confermata anche dal teste Tes_2
Alcuna indicazione decisiva può poi trarsi dalla documentazione fotografica dei locali degli ambienti dei bar in questione, priva peraltro di precisa collocazione temporale e che comunque non raffigura il ricorrente nell'espletamento delle mansioni.
5 In assenza di ulteriori testimonianze di soggetti (clienti abituali, altri dipendenti) che, in una posizione di equidistanza dalle parti in causa avrebbero potuto confermare l'esistenza del rapporto di lavoro, in mancanza di ulteriori documenti (comunicazioni tra le parti, fotografie attestanti l'esecuzione delle mansioni) utili a qualificare la prestazione o a comprovare la sussistenza di un vincolo di subordinazione, e dovendo ricavarsi dall'onere della prova incombente sull'attore che, laddove permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, debba ritenersi che tale onere non sia stato assolto (v. Cass., sez. lav., 28.9.2006
n. 21028), il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate con riferimento ai parametri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e allo scaglione sino ad € 52.000,00, nel loro valore minimo in considerazione del valore dell'affare prossimo al minimo dello scaglione, delle condizioni soggettive del ricorrente, della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti in solido, liquidate in € 4.629,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 9.12.2025
La Giudice
CE MA CC
Provvedimento redatto in collaborazione con la Parte_4
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa CE MA CC
All'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 31658/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti GUIDO ANZELONI e ALESSIA CELANI
RICORRENTE
contro
:
[...]
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. DIEGO ANTONINI
RESISTENTI
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento rapporto di lavoro, differenze retributive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.9.2024, il ricorrente ha dedotto: di aver prestato attività lavorativa in assenza di formalizzazione in favore del sig. presso il bar Controparte_1
“AL”, in via EN n. 510, dal 23/8/2021 al 30/9/2022, e del bar “IB”, in viale
EL NI n. 467/469, dal 10/1/2023 al 31/7/2023, con mansioni di barista e banchista;
di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 23:00 alle ore 07:00, con un giorno di riposo a settimana;
di avere sempre lavorato durante le festività e di avere fruito di un periodo di ferie non pagate nell'agosto 2022; di avere percepito la somma
1 di € 200,00 corrisposta a cadenza settimanale, per un totale di € 800,00 o € 1.000,00 mensili a seconda della durata del mese;
che i due locali erano solo formalmente di titolarità delle società e ma che venivano entrambi gestiti dal Controparte_2 Controparte_3
il quale esercitava gli ordinari poteri spettanti al datore di lavoro di conformazione CP_1 della prestazione, di organizzazione e coordinamento dell'attività lavorativa quanto a giorni, orario, permessi e ferie, e disciplinare.
Il ricorrente chiedeva quindi di accertare e dichiarare la sussistenza, nei periodi di lavoro sopra indicati, di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il sig. CP_1
con inquadramento quale operaio di livello 5° del CCNL categoria "Pubblici
[...]
Esercizi", nonché di condannare il convenuto alle relative differenze retributive nella misura di € 29.547,06, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per lavoro ordinario, festivo, domenicale, notturno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e T.F.R.; in via subordinata, domandava di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società dal 23/08/2021 al 30/09/2022, e Controparte_2
alle dipendenze della società dal 10/01/2023 al 31/07/2023, e di Controparte_1
condannare le società al pagamento, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma lorda che dovuta sulla base di nuovi ed autorizzati conteggi o della somma ritenuta di giustizia.
La società è rimasta contumace. Controparte_2
Si sono invece costituiti tempestivamente e la società Controparte_1 CP_1
esponendo: che la società di cui il è socio di minoranza
[...] Controparte_1 CP_1
insieme a (quest'ultimo già amministratore della titolare CP_4 Controparte_2
dell'attività presso il bar “AL” di via EN dal 2.11.2020 sino al subentro della
, in forza di contratto di affitto di azienda ha gestito il locale “IB” in viale CP_1
NI 467/469 dal 15.2.2023 e il locale “AL” di via EN, 510 dall'1.2.2024; che il dal 5.11.2020 al 31.1.2024, è stato dipendente della società e CP_1 Parte_2
con mansioni di banchista e cassiere e, dal febbraio 2024, si occupa del locale “IB” in quanto socio della che il era cliente del locale “AL” di via Controparte_1 Pt_1
EN, presso il quale occasionalmente il gli forniva cibo invenduto e qualche CP_1
modesta dazione di denaro, in considerazione delle difficili condizioni economiche in cui versava il ricorrente;
che, con le medesime modalità il aveva in seguito frequentato il Pt_1
2 bar “IB”, che aveva saputo essere gestito dal che, in ogni caso, non vi è mai stato CP_1
alcun contatto tra il ricorrente e , socio di maggioranza e A.U. della CP_4 CP_1
di talché non potrebbe dirsi autorizzato dal rappresentante legale alcun rapporto di
[...]
lavoro con la società. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
1. Nella prospettazione attorea, dunque, il rapporto di lavoro si sarebbe svolto dal
23/8/2021 al 30/9/2022 presso il bar “AL”, sito in via EN n. 510, e del
10/1/2023 al 31/7/2023 presso il bar “IB”, di viale EL NI n. 467/469. Il ricorrente assume che l'effettivo datore di lavoro sarebbe il convenuto che Controparte_1
lo aveva assunto ed eterodiretto.
Solo in subordine, il ricorrente chiede la condanna della convenuta per il CP_2
rapporto di lavoro intercorso dal 23/8/2021 al 30/9/2022 presso il bar “AL; e della convenuta , in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 10/1/2023 al CP_1
31/7/2023 presso il bar “IB”.
2. Dai documenti in atti risulta che il è stato dipendente della 20 dal CP_1 CP_2
4.11.2020 al 31.1.2024, allorquando detta società cessava l'attività. Il risultava CP_1
inquadrato al 1° livello del CCNL Pubblici Esercizi, con qualifica di “direttore” (v. doc. 1 e
2 dei convenuti), con sede di lavoro in via EN 510, corrispondente all'indirizzo del bar “AL” (v. doc. 3 e 4 dei convenuti).
Emerge, inoltre, che il è socio al 10% della società che CP_1 Controparte_1
ha avviato l'attività presso il bar AL di via EN 502-510 solo in data 3.2.2024, dunque successivamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Detta società risulta inoltre aver rilevato, in data 28.2.2023, Controparte_1
l'attività del bar “IB” di viale NI 459-471 dal precedente titolare Ed Controparte_1 anche in relazione a tale attività il risulta indicato quale preposto alle vendite (v. CP_1
SCIA in doc. 5 e 6 dei convenuti).
Risulta, dunque, che titolari delle attività fossero le due società, sebbene il CP_1
detenesse un indubbio ruolo di rilievo, quale direttore – anche del personale, come indicato nel modello - e di preposto alle attività di vendita (come indicato nella SCIA). Pt_3
In tale contesto, le generiche ed isolate dichiarazioni del teste fidanzata del Testimone_1
ricorrente, che ha riferito che era il che dava le direttive al ricorrente e lo CP_1 accompagnava in macchina da un bar all'altro a seconda delle sostituzioni da fare, non
3 consentono di comprovare la titolarità dell'asserito rapporto di lavoro in capo al CP_1
rivestendo egli la qualifica di “direttore” del bar AL e “preposto” del CP_1 sicchè non può escludersi che le eventuali direttive del fossero rese in rappresentanza CP_1
delle società titolari dell'attività.
Ad escludere poi che il rivestisse il ruolo di datore di lavoro di fatto, vi sono le CP_1
dichiarazioni del teste amico del ricorrente, il quale ha riferito che nel brevissimo Tes_2 periodo in cui anche lui lavorò presso il bar AL, era invece tale che impartiva Per_1 le direttive e pagava il personale, senza mai riferire alcunchè, neppure a livello di presenza al bar, in merito alla posizione del CP_1
3. Per quanto attiene all'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, si osserva che il teste fidanzata del ricorrente, ha confermato le prospettazioni attoree Testimone_1 sia con riferimento alla durata, che alle mansioni e all'orario di lavoro, precisando che ella si recava ai bar due o tre volte a settimana intorno alle 7 del mattino, quando il ricorrente finiva di lavorare, oppure intorno alle 22, prima che iniziasse, e di aver inoltre frequentato il locale
AL in alcune occasioni con le amiche anche durante la notte.
L'ulteriore testimone di parte ricorrente, precisato di avere lavorato senza Tes_2 contratto di lavoro presso il bar AL dal settembre del 2021 sino al dicembre del 2021 come lavapiatti senza contratto di lavoro, con orario dalle 18 fino alle 21, e di essersi inoltre successivamente recato, in due o tre occasioni, presso il ha del pari confermato CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, riferendo che il ricorrente era in cucina ed al banco e si occupava anche della pulizia dei bagni. Il teste ha inoltre aggiunto che nel periodo di causa viveva con il ricorrente in via Bellosguardo, presso una legnaia in zona
EN, e che lui, la sera aspettava fino a fine turno il ricorrente per rincasare insieme.
In senso contrario, i testimoni della parte resistente hanno invece dichiarato, quanto ad
, titolare della tabaccheria interna al bar e presente presso il bar Controparte_5 dalle ore 5.30 sino alle 22.00, e sporadicamente intorno alle 23.00 o alle 24.00 in caso di carichi di merce o blocco tecnico, che il ricorrente era cliente del bar, che da quanto lui raccontava in giro “dormiva in una rimessa per cavalli a Trigoria e utilizzava anche la palestra di fronte al bar per fare la doccia e poi passava il tempo in giro”. Ha affermato che il era solito dare al qualche mancia in ragione della condizione di indigenza di CP_1 Pt_1
4 quest'ultimo, che il ricorrente nel tardo pomeriggio si recava presso il bar con altri clienti che solitamente offrivano il caffè e chiedeva mance ai clienti per pulire i tavoli.
, che risulta essere dipendente della dal 4.3.2023 Tes_3 Controparte_1
con sede di lavoro, sin dall'inizio del rapporto, in viale EL NI n. 461, dunque presso il bar IB (v. modello in doc. 7 dei convenuti), ha dichiarato di lavorare Pt_3
presso il bar in turni di quattro ore dalle 19.00 o dalle 12.00, di avere visto il frequentare Pt_1 il bar IB in genere la sera come cliente insieme agli amici, qualche volta anche durante la notte poiché lei, abitando in zona, vi passava e lo vedeva seduto al bar. Ha confermato di avere visto il regalare al del cibo invenduto e delle mance o soldi di modesto CP_1 Pt_1 valore per lo stato di bisogno del ricorrente e che qualche volta il sparecchiava i tavoli Pt_1
di sua spontanea volontà.
4. Le testimonianze degli unici due testimoni offerti dalla parte ricorrente impongono una valutazione particolarmente attenta quanto all'attendibilità, trattandosi di persone legate al ricorrente da rapporti affettivi, l'una per essere la fidanzata del ricorrente e l'altro un amico di infanzia.
Peraltro, le dichiarazioni del risultano riferite al limitato periodo Tes_2
(settembre/dicembre 2021) in cui il teste ha riferito di aver lavorato in nero presso il bar
AL.
La testimonianza del presenta inoltre elementi di contraddittorietà rispetto alla Tes_2
prospettazione del ricorrente, avendo il teste dichiarato che il lavorava tutti i giorni, pur Pt_1
se il ricorrente stesso ha affermato di avere goduto di un giorno di riposo settimanale: nulla attestano inoltre rispetto all'affermato potere direttivo del avendo piuttosto il CP_1 Tes_2
Perso riferito di far riferimento ad per tutto ciò che riguardava l'organizzazione del lavoro.
Di contro, le opposte testimonianze rese dalle testimoni addotte dalla convenuta,
e , seppure legate, rispettivamente, da rapporti di Controparte_5 Tes_3 amicizia e dipendenza con la società costituita e l'amministratore risultano precise ed CP_4
omogenee fra loro, oltre che coerenti con la situazione di precarietà ed indigenza del ricorrente confermata anche dal teste Tes_2
Alcuna indicazione decisiva può poi trarsi dalla documentazione fotografica dei locali degli ambienti dei bar in questione, priva peraltro di precisa collocazione temporale e che comunque non raffigura il ricorrente nell'espletamento delle mansioni.
5 In assenza di ulteriori testimonianze di soggetti (clienti abituali, altri dipendenti) che, in una posizione di equidistanza dalle parti in causa avrebbero potuto confermare l'esistenza del rapporto di lavoro, in mancanza di ulteriori documenti (comunicazioni tra le parti, fotografie attestanti l'esecuzione delle mansioni) utili a qualificare la prestazione o a comprovare la sussistenza di un vincolo di subordinazione, e dovendo ricavarsi dall'onere della prova incombente sull'attore che, laddove permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, debba ritenersi che tale onere non sia stato assolto (v. Cass., sez. lav., 28.9.2006
n. 21028), il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate con riferimento ai parametri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e allo scaglione sino ad € 52.000,00, nel loro valore minimo in considerazione del valore dell'affare prossimo al minimo dello scaglione, delle condizioni soggettive del ricorrente, della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti in solido, liquidate in € 4.629,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 9.12.2025
La Giudice
CE MA CC
Provvedimento redatto in collaborazione con la Parte_4
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