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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1833/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DI MARZIO PAOLO, Giudice GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18476/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118588852 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240033006111 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240132301504 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1837/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli avverso le seguenti cartelle di pagamento notificate in data 03/07/2025 in qualità di socio della Società_1 snc:
1) 07120240118588852/803 riguardante addebito tasse automobilistiche Regione Campania anno 2017 per importo pari ad euro 6.886,22;
2) 07120240033006111/803 riguardante addebito tasse automobilistiche Regione Campania anno 2018 per importo pari ad euro 7.880,25;
3) 07120240132301504/803 riguardante addebito tasse automobilistiche Regione Campania anno 2017 per importo pari ad euro 2.456,85; chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione triennale, con vittoria di spese con attribuzione. La Regione Campania, costituitasi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso per avere regolarmente notificato gli atti di accertamento. Inoltre, per la tassa automobilistica relativa all' annualità 2017, gli avvisi di accertamento - prodromici alle cartelle di pagamento n. 07120240118588852 e n. 07120240132301504 - sono stati emessi dapprima nel 2020 e successivamente riemessi nel 2023 e notificati in data 24.3.2023 e 31.3.2023. Precisa che l'atto di accertamento riemesso vale, anche ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, come atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. ADER costituitasi in giudizio ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per gli atti di competenza dell'Ente impositore. La Corte, rigettata l'istanza di sospensione, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso non appare fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati, come risulta dagli allegati prodotti dall'Ufficio. La validità della notifica effettuata mediante operatore postale privato deve essere esaminata alla luce dell'evoluzione normativa introdotta a seguito della liberalizzazione del mercato postale. A partire dal d.lgs. n. 58/2011 e, soprattutto, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 261/1999 come modificato, è stato eliminato il monopolio dell'operatore pubblico, consentendo agli operatori privati, in possesso di licenza individuale e autorizzazione AgCom, di svolgere servizi di notificazione a mezzo posta aventi valore legale. Nel caso esaminato, la notifica risulta essere stata eseguita tramite operatore privato, e la relata di notifica risulta redatta secondo le prescrizioni del regolamento postale e non può ritenersi inficiata dalla genericità della contestazioni formulate dal difensore considerata anche la tracciabilità del percorso del plico, idonea a garantire la certezza della spedizione e dell'esito.
Ne consegue che, essendo gli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, la pretesa è divenuta definitiva. La Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto e della mancata notifica dell'avviso di accertamento sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale. Non è fondata è l'eccezione di prescrizione. La prescrizione non si è maturata alla data di notifica- 03/07/2025- delle cartelle di pagamento impugnate considerati gli atti interruttivi notificati nel 2021 e nel 2023, considerata anche la sospensione dei termini della normativa emergenziale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1100,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Così deciso in Napoli in data 3.2.2026
Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DI MARZIO PAOLO, Giudice GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18476/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240118588852 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240033006111 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240132301504 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1837/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli avverso le seguenti cartelle di pagamento notificate in data 03/07/2025 in qualità di socio della Società_1 snc:
1) 07120240118588852/803 riguardante addebito tasse automobilistiche Regione Campania anno 2017 per importo pari ad euro 6.886,22;
2) 07120240033006111/803 riguardante addebito tasse automobilistiche Regione Campania anno 2018 per importo pari ad euro 7.880,25;
3) 07120240132301504/803 riguardante addebito tasse automobilistiche Regione Campania anno 2017 per importo pari ad euro 2.456,85; chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione triennale, con vittoria di spese con attribuzione. La Regione Campania, costituitasi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso per avere regolarmente notificato gli atti di accertamento. Inoltre, per la tassa automobilistica relativa all' annualità 2017, gli avvisi di accertamento - prodromici alle cartelle di pagamento n. 07120240118588852 e n. 07120240132301504 - sono stati emessi dapprima nel 2020 e successivamente riemessi nel 2023 e notificati in data 24.3.2023 e 31.3.2023. Precisa che l'atto di accertamento riemesso vale, anche ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, come atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. ADER costituitasi in giudizio ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per gli atti di competenza dell'Ente impositore. La Corte, rigettata l'istanza di sospensione, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso non appare fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati, come risulta dagli allegati prodotti dall'Ufficio. La validità della notifica effettuata mediante operatore postale privato deve essere esaminata alla luce dell'evoluzione normativa introdotta a seguito della liberalizzazione del mercato postale. A partire dal d.lgs. n. 58/2011 e, soprattutto, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 261/1999 come modificato, è stato eliminato il monopolio dell'operatore pubblico, consentendo agli operatori privati, in possesso di licenza individuale e autorizzazione AgCom, di svolgere servizi di notificazione a mezzo posta aventi valore legale. Nel caso esaminato, la notifica risulta essere stata eseguita tramite operatore privato, e la relata di notifica risulta redatta secondo le prescrizioni del regolamento postale e non può ritenersi inficiata dalla genericità della contestazioni formulate dal difensore considerata anche la tracciabilità del percorso del plico, idonea a garantire la certezza della spedizione e dell'esito.
Ne consegue che, essendo gli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, la pretesa è divenuta definitiva. La Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto e della mancata notifica dell'avviso di accertamento sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale. Non è fondata è l'eccezione di prescrizione. La prescrizione non si è maturata alla data di notifica- 03/07/2025- delle cartelle di pagamento impugnate considerati gli atti interruttivi notificati nel 2021 e nel 2023, considerata anche la sospensione dei termini della normativa emergenziale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1100,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Così deciso in Napoli in data 3.2.2026
Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso