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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 111 dell'anno 2021, proposta da:
, in persona del Presidente in carica, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Cambule e Giovanni Parisi giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Piero Franceschi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 10 luglio 2018, Controparte_1
aveva convenuto in giudizio la e aveva domandato che fosse Parte_1
accertato e dichiarato il suo diritto di transitare nei ruoli regionali per continuare la propria attività lavorativa nell'Assessorato del Turismo e che la convenuta fosse, quindi, Pt_1
condannata nel medesimo senso indicato.
La ricorrente aveva, innanzitutto, premesso di essere Dirigente della Provincia di Oristano e di avere, nella predetta qualità, in quanto preposta anche al settore turismo, presentato domanda di accesso nei ruoli regionali nell'ambito della procedura di attuazione delle leggi regionali n.
2/2016 e n. 16/2017, attraverso le quali era stato regolato il trasferimento della funzione turismo
(e i relativi riflessi su beni e personale) dalle Province sarde, soppresse a seguito di referendum,
alla Parte_1
In particolare, aveva precisato con delibera della Giunta Regionale n. 47/16 del 10 CP_1
ottobre 2017, la Regione sarda aveva debitamente avviato le procedure di trasferimento, a domanda, oltre che dei dipendenti degli ex Enti Provinciali del Turismo, anche del personale che,
alla data del 29 dicembre 2015, svolgeva, nelle rispettive Province, le funzioni in materia di turismo, previo asseveramento della Provincia di appartenenza.
Quindi, aveva proseguito la ricorrente, in attuazione della suddetta delibera, il Direttore Generale
dell'organizzazione e personale dell'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, con nota prot. n. P.32426/int del 15 novembre 2017, aveva invitato tutto il personale interessato a presentare domanda di trasferimento entro il 24 novembre 2017, onere che lei aveva adempiuto attraverso pec e raccomandata a/r in data 18 e 21 novembre 2017.
In data 7 dicembre 2017, aveva continuato il Direttore del Servizio Gestione giuridica CP_1
dei rapporti di lavoro della con nota prot. n. P.35178, aveva preso atto delle domande Pt_1
presentate e aveva chiesto alla Provincia di Oristano di certificare lo stato giuridico del personale indicato nel prospetto allegato, in cui figurava anche il suo nominativo.
La ricorrente aveva, quindi, riferito che, con nota prot. n. 21186 del 13 dicembre 2017, la
Provincia di Oristano aveva trasmesso l'asseverazione richiesta, dichiarando, quanto alla sua posizione, che ella, “incaricata del Settore Promozione del Territorio, Cultura, Sport, Politiche
Comunitarie, Partecipate e Gestione Risorse Umane”, aveva svolto “alla data del 29.12.2015
2 funzioni in materia di turismo, con…una percentuale pari al 36%”.
Ciò malgrado, aveva osservato non aveva ricevuto alcuna notizia, né comunicazione CP_1
dalla Regione convenuta circa la sorte della sua domanda, sino a quando, solo in maniera indiretta, in riscontro all'istanza di accesso agli atti da lei presentata il 11 aprile 2018, aveva appreso che, con nota prot. n. P.6005 del 26 febbraio 2018, la Regione aveva comunicato alle
Province che, quanto alla Provincia di Oristano, a fronte di due posizioni astrattamente interessate dalla procedura, erano pervenute due istanze, per una sola delle quali, che ella aveva poi compreso essere quella dell'impiegato si era considerato pervenuto il necessario Pt_2
asseveramento da parte della Provincia.
Come successivamente appreso, aveva proseguito la ricorrente, la aveva ritenuto che la Pt_1
percentuale di svolgimento, da parte sua, delle funzioni dirigenziali in materia di turismo,
indicata dalla Provincia nella misura del 36%, non fosse sufficiente ai fini del transito richiesto,
difettando il requisito dell'esercizio, nella materia indicata, di funzioni prevalenti.
Ciò premesso, aveva sostenuto l'illegittimità del suo mancato Controparte_1
trasferimento per violazione dell'art. 70, legge regionale 2/2016 e della deliberazione n. 47/2016
della Giunta Regionale, avendo ella comprovato il possesso dei requisiti come specificati dalla
RAS nella deliberazione indicata ed essendo stata vittima di un'ingiustificata disparità di
Cont trattamento rispetto al collega e a tutti gli altri dipendenti non ex risultanti dalla Pt_2
ricognizione effettuata dalla Direzione generale del Personale dell'ente convenuto, come risultante dalla nota prot. n. P.6005 del 26 febbraio 2018 sopra richiamata, i quali avevano tutti ottenuto l'ambito trasferimento.
Inoltre, aveva aggiunto la ricorrente, la aveva, con disinvoltura e faciloneria, Parte_1
voluto leggere, nella nota di asseveramento della Provincia, l'intento di quest'ultima di negare il carattere prevalente delle funzioni da lei svolte in materia di turismo, mentre, in realtà, per un verso, le comunicazioni della Provincia, come dallo stesso ente confermato nella nota prot. 7599
del 15 maggio 2018, erano state finalizzate all'attuazione, anche nei suoi confronti, delle
3 procedure di trasferimento e, per altro verso, nelle norme che regolavano la procedura, non vi era alcun cenno al criterio della prevalenza delle funzioni, né era indicata alcuna percentuale minima utile, né avrebbe avuto alcun senso che ciò venisse fatto, considerato che il carico di lavoro assegnato a ciascuna unità di personale dipendeva dalle logiche organizzative interne di ogni singolo ente e non avrebbe potuto, come tale, condizionare l'attuazione della riforma, finalizzata a concentrare nel competente assessorato regionale tutte le funzioni di governo del turismo.
Il diniego del trasferimento, aveva concluso era stato, quindi, costruito su un CP_1
presupposto inesistente.
***
La si era costituita in giudizio e aveva resistito. Parte_1
L'ente convenuto, nel ripercorrere la procedura già descritta dalla ricorrente, aveva, innanzitutto,
precisato che, in via propedeutica all'adozione della Deliberazione della Giunta regionale n.
47/2016, l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica si era premurato di effettuare una ricognizione del personale delle Province che sarebbe stato complessivamente interessato dal trasferimento, investendo, tra le altre, anche la Provincia di Oristano, la quale, in risposta alla richiesta, con nota del 14 settembre 2017, aveva dichiarato, ai fini del “...monitoraggio del
personale addetto alla funzione TURISMO NO EX EPT in forza in codesto ente alla data del
29/12/2015...”, che lo stesso era costituito da n. 1 addetto cat. C e n. 1 addetto cat. D, senza fare,
invece, menzione della ricorrente, la quale, quindi, non era stata conseguentemente contemplata dalla Regione nella tabella di cui alla nota n. 6005 del 26 febbraio 2018 richiamata dalla ricorrente medesima.
Inoltre, aveva evidenziato l'ente, successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 47/2016, l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
con nota del 15 novembre 2017, aveva pubblicato l'avviso rivolto al personale interessato,
precisando che si rendeva comunque necessario l'asseveramento da parte della provincia di appartenenza “...in relazione all'effettivo svolgimento di funzioni in materia di turismo”.
4 Con nota prot. 35178 del 7 dicembre 2017, aveva, inoltre, aggiunto la resistente, Pt_1
l'Assessorato degli Affari Generali aveva richiesto alla Provincia di Oristano, a fronte delle domande pervenute, tra cui nel frattempo quella della ricorrente, di asseverare, “nel rispetto di
quanto già comunicato con la nota del 14 settembre 2017”, che i richiedenti svolgessero, presso la Provincia medesima, funzioni prevalenti in materia di turismo.
Richiesta alla quale, aveva osservato l'ente convenuto, la Provincia di Oristano aveva risposto con la nota del 13 dicembre 2017, già citata dalla ricorrente, contenente il riferimento alla percentuale del 36% sopra richiamata.
Ciò premesso, la aveva, quindi, evidenziato la rilevanza da Parte_1
attribuire, in relazione all'asseverazione richiesta alla Provincia di Oristano, alla nota del 14
Cont settembre 2017, nella quale l'ente appena citato aveva attestato che il personale, non ex ,
astrattamente interessato dai trasferimenti era costituito da due sole unità, una di categoria C e una di categoria D, e la quale si poneva a riscontro definitivo della richiesta a suo tempo avanzata dall'Assessorato agli Enti locali del 5 febbraio 2016, nella quale era stato espressamente precisato che “qualora il personale oggetto della ricognizione” avesse svolto
“attività in più funzioni/servizi” doveva “essere utilizzato il criterio della prevalenza”.
Con la conseguenza, aveva osservato l'ente convenuto, che doveva escludersi che la nota del 13
dicembre 2017 sopra richiamata, contenete il riferimento alla percentuale del 36%, avesse il necessario contenuto asseverativo previsto dalla Deliberazione di Giunta.
La Regione convenuta aveva, inoltre, osservato come, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non potesse ravvisarsi, nella fattispecie, alcuna violazione degli artt. 61, 66 e 70 della legge regionale 2/2016 e come il criterio della prevalenza risultasse, comunque, connaturato alla
ratio della procedura amministrativa in discussione, nella quale occorreva perseguire un delicato equilibrio nella rideterminazione degli organici dei due enti coinvolti nel trasferimento di funzioni, il quale sarebbe stato gravemente alterato dalla perdita, da parte dell'ente perdente funzioni, del personale solo marginalmente addetto alle funzioni medesime.
5 D'altronde, aveva aggiunto l'ente resistente, la predetta valutazione risultava rispondente ai canoni di logicità, proporzionalità e adeguatezza che devono sorreggere l'azione amministrativa e che devono essere considerati anche canoni interpretativi degli atti adottati.
Nessuna disparità di trattamento, aveva osservato la parte convenuta, poteva, d'altra parte, essere lamentata da la quale non aveva neanche allegato, né comprovato, che gli altri CP_1
dipendenti trasferiti si trovassero in una condizione identica o similare alla sua.
Dopo avere, infine, aggiunto che, in relazione al personale non ex doveva dubitarsi della CP_2
legittimazione a partecipare alla procedura delle figure dirigenziali, la Parte_1
aveva, dunque, concluso, chiedendo che la domanda proposta dalla ricorrente fosse
[...]
dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 19/2021 del 17 marzo 2021, in accoglimento della domanda proposta da aveva condannato la Controparte_1 Parte_1
ad “immettere la ricorrente nel ruolo regionale del personale svolgente mansioni in
[...]
materia di turismo, secondo quanto disposto dall'articolo 70 della Legge Regionale sarda 4
febbraio 2016, n. 2”, nonché al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere osservato che l'articolo 70, comma 1, della Legge
Regionale sarda 4 febbraio 2016 n. 2 aveva disposto che spettasse alla Giunta regionale approvare i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse umane da trasferire,
aveva rilevato come la Giunta regionale avesse a ciò provveduto mediante la deliberazione n. 47
del 10 ottobre 2017, senza, peraltro, mai menzionare il criterio della prevalenza invocato dall'amministrazione regionale e limitandosi, piuttosto, a richiedere l'asseverazione, da parte della Province interessate, delle funzioni esercitate dal personale.
L'unico riferimento al criterio della prevalenza, aveva proseguito il Tribunale, poteva rinvenirsi nella nota assessoriale 5 febbraio 2016, protocollo 294, la quale, però, non era stata richiamata nella delibera di Giunta sopra citata e risultava, comunque, inconferente rispetto alla procedura
6 in esame, avendo avuto la stessa semplicemente ad oggetto la trasmissione, da parte delle amministrazioni provinciali, di fascicoli informativi relativi al personale per quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 35/2015.
L'utilizzo del criterio della prevalenza per il rigetto della domanda di trasferimento della ricorrente, aveva, quindi, concluso il primo giudice, risultava, quindi, del tutto illegittimo e ingiustificato e, poiché era pacifico che avesse effettivamente svolto mansioni in materia CP_1
di turismo nella misura del 36% e che tali mansioni fossero state asseverate dalla Provincia di
Oristano nei termini richiesti dalla deliberazione di Giunta, la domanda proposta dalla medesima doveva trovare accoglimento.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello la Parte_1
[...]
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'ente appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte accogliere il presente appello, e, per l'effetto:
- in riforma della sentenza n. 19 del 17 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Oristano, con il
presente ricorso impugnata, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento del diritto al
trasferimento nel ruolo dirigenziale regionale presso l'Assessorato del Turismo, con relativa
condanna dell'Amministrazione in tal senso;
- comunque, rigettare, in quanto infondate nel merito, la domanda di accertamento e la
domanda di condanna di cui al punto precedente;
- con condanna di controparte alle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado,
oltre accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata:
7 “…l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza
impugnata;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul criterio della “prevalenza” nell'esercizio delle funzioni come presupposto del
trasferimento del personale delle Province ai sensi dell'art. 70, comma 1, della l.r. n. 2/2016
– Erronea interpretazione ed applicazione della ratio della disposizione testé richiamata –
Erronea interpretazione degli atti della procedura, attuativi della predetta disposizione e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 47/16 del 10.10.2017.
Con un primo motivo di appello la ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che l'asseverazione da parte delle
Province in ordine all'esercizio delle funzioni esercitate dal personale potenzialmente interessato al trasferimento dovesse intervenire “senza alcuna prescrizione o limitazione”.
Infatti, ha osservato l'appellante, in disparte la considerazione che la nota datata 5 febbraio 2016,
per la sua chiara portata ricognitiva e propedeutica all'assunzione della deliberazione della
Giunta Regionale, doveva considerarsi atta a corroborare, sul piano interpretativo, le proprie prospettazioni difensive, in ogni caso, il giudice di prime cure aveva trascurato completamente la portata dell'Avviso adottato dalla competente Direzione Generale del Personale
dell' il 15 novembre 2017, secondo il quale il trasferimento del Parte_3
personale in discussione era subordinato al previo asseveramento da parte delle Province di appartenenza “dell'effettivo svolgimento” di funzioni in materia di turismo, locuzione che, in alcune recenti pronunce del Tribunale di Cagliari, rese su fattispecie analoghe, era stata interpretata nel senso voluto da essa appellante.
2) Sulle ulteriori eccezioni formulate dalla Scrivente difesa nel giudizio di primo grado,
non considerate dal Giudice.
8 Con un secondo motivo di appello, la appellante ha ribadito le ulteriori difese già Pt_1
formulate nel corso del primo grado di giudizio, sulle quali il primo giudice non si era pronunciato.
***
L'appello è fondato.
Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso sul punto da questa Corte nelle sentenze n. 168/2021 e n. 44/2022, rese in controversie analoghe alla presente.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto di interpretare la delibera che ha avviato la procedura di trasferimento di cui si discute, cioè la Deliberazione della Giunta regionale sarda n. 47/2016,
in base al mero requisito testuale, cioè in base al mero riferimento nella stessa contenuto allo svolgimento di “funzioni in materia di turismo” e al difetto di specificazioni in ordine al fatto che tali funzioni dovessero essere prevalenti.
Contrariamente, però, a quanto affermato dal Tribunale, il mero dato testuale sopra riportato non esclude la necessità che il medesimo sia interpretato in collegamento logico-sistematico con le finalità della norma da attuare, quali risultanti dalla norma stessa e dai provvedimenti secondari attuativi, compresa la stessa Delibera 47/2016.
Sotto l'indicato profilo, deve, innanzitutto, osservarsi come l'agganciare il diritto al trasferimento nei ruoli regionali al mero svolgimento, anche minimo, di funzioni in materia di turismo, sarebbe sfornito di qualsiasi logica di sostegno: esso equivarrebbe a volersi procacciare personale in modo generale, sulla base di un requisito non sufficientemente collegato alle funzioni oggetto del trasferimento, con la conseguenza che la prestazione lavorativa richiesta al dipendente trasferito sarebbe destinata in misura almeno prevalente alle generali esigenze dell'ente.
La procedura di trasferimento del personale, invece che rimanere, come previsto dalla legge regionale, funzionale al trasferimento delle funzioni amministrative da un ente all'altro e dipendente dal detto trasferimento, diventerebbe, nella sostanza, una procedura concorsuale
9 atipica, istituita da fonte regionale di rango secondario e, come tale, nulla per contrasto con i principi regolanti l'accesso per pubblico concorso.
La portata dalla deliberazione in esame deve, invece, essere posta in stretta relazione con le finalità della norma primaria che la aveva autorizzata, cioè l'art. 70 della legge regionale n.
2/2016, che erano state quelle di trasferire alla in funzione e in dipendenza del Pt_1
trasferimento delle relative competenze amministrative, le dotazioni già esistenti in termini di personale e risorse economiche, al fine di attuare, per quanto possibile, un trapasso di funzioni che non comportasse costi per la e che contemporaneamente non pregiudicasse, oltre il Pt_1
necessario, la funzionalità degli enti perdenti funzioni.
In quest'ottica, deve, quindi, escludersi che la con la deliberazione di Giunta in esame, Pt_1
si potesse obbligare ad assumere personale ultroneo rispetto a quello strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite. Con la conseguenza che l'unica lettura rispettosa di queste prerogative è quella secondo la quale, in linea di principio ed in rispettosa attuazione della legge regionale, il trasferimento del personale dovesse interessare solo i soggetti svolgenti funzioni in materia di turismo in modo esclusivo o, quale limite massimo, in via prevalente, come deciso dalla con propria scelta organizzativa, attuando evidentemente una pesatura Parte_1
sull'opportunità di utilizzare proficuamente le limitate e residue energie lavorative, non dall'origine destinate allo svolgimento di mansioni in materia di turismo, del personale assorbito.
L'estensione dell'ambito dei “trasferibili” alla categoria degli addetti a mansioni prevalenti deve,
quindi, essere considerato il limite estremo fino al quale era consentito alla Regione appellante di dilatare interpretativamente le modalità di trasferimento del personale collegato al trapasso delle funzioni di cui sopra.
D'altra parte, lo stesso art. 70, comma 1, legge regionale n. 2 del 2016 aveva previsto la possibilità che venissero assorbiti ed inseriti nel personale regionale altri soggetti, pur se non dipendenti, a condizione che gli stessi esercitassero in via esclusiva le funzioni trasferite dalla legge (“Si considera inoltre il personale con altra tipologia di contratti di lavoro o con rapporti
10 di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e in corso per lo
svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla
presente legge”), con ciò confermando proprio lo stretto collegamento, di cui si è parlato, tra trasferimento di funzioni e dotazioni necessarie per l'esercizio delle stesse e, di conseguenza, la correttezza dell'opzione interpretativa qui prescelta.
In definitiva, per quanto riguarda la domanda proposta, l'appellata non aveva diritto al transito sulla base della procedura azionata, in quanto, come emerge dalla nota di asseverazione della provincia di Oristano del 13 dicembre 2017, ella era pacificamente non addetta in misura almeno prevalente allo svolgimento di funzioni in materia di turismo.
Né può essere condiviso quanto affermato dall'appellata in ordine alla natura relativa del concetto di prevalenza, in forza della quale, risultando la percentuale del 36% dichiarata dalla
Provincia in materia di turismo prevalente rispetto alle altre funzioni esercitate dalla stessa appellata (cioè le altre rientranti nel settore Promozione del territorio, nonché quelle proprie dei settori Sport, Cultura, Politiche Comunitarie, Società partecipate, Promozione delle risorse umane), l'interpretazione sopra riportata doveva essere, comunque, considerata favorevole alla sua posizione.
A prescindere dal fatto che l'affermata prevalenza relativa delle funzioni in materia di turismo è
rimasta del tutto indimostrata nel giudizio, in ogni caso l'interpretazione proposta dall'appellata non soddisferebbe, per le ragioni già esposte, la sopra ricostruita ratio della norma regionale.
Né può riconoscersi rilievo agli asseriti vizi che, a dire dell'appellata, avrebbero inficiato la procedura di trasferimento (carenza di motivazione o omessa illustrazione dei motivi del rigetto dell'istanza, disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti transitati, illogicità
dell'esclusione, omessa comunicazione dei motivi del rigetto dell'istanza), considerato che, per un verso, quanto all'asserita natura illogica dell'esclusione, già si è detto, che, per altro verso,
quanto alla lamentata disparità di trattamento, come correttamente osservato dalla Pt_1
l'appellata non ha allegato e dimostrato l'avvenuto transito di altri dipendenti in condizioni
11 analoghe alla sua e che, infine, quanto agli ulteriori vizi indicati, pur a prescindere da ogni altra considerazione, gli stessi risultano irrilevanti alla stregua del già affermato difetto, in capo all'appellata, dei requisiti necessari per aspirare al transito richiesto.
***
Sulla base delle ragioni esposte, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
la sentenza impugnata deve, dunque, essere integralmente riformata e le
[...]
domande proposte dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere rigettate.
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 - secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per questo grado di appello, della fase istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa alle cause di lavoro
(per il primo grado) e ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello (per la presente fase) - devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dalla e, in integrale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi di giudizio,
che liquida, per il primo grado, in €. 4.628,50 e, per il presente grado, in €. 3.473,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 21 maggio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 111 dell'anno 2021, proposta da:
, in persona del Presidente in carica, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Cambule e Giovanni Parisi giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Piero Franceschi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 10 luglio 2018, Controparte_1
aveva convenuto in giudizio la e aveva domandato che fosse Parte_1
accertato e dichiarato il suo diritto di transitare nei ruoli regionali per continuare la propria attività lavorativa nell'Assessorato del Turismo e che la convenuta fosse, quindi, Pt_1
condannata nel medesimo senso indicato.
La ricorrente aveva, innanzitutto, premesso di essere Dirigente della Provincia di Oristano e di avere, nella predetta qualità, in quanto preposta anche al settore turismo, presentato domanda di accesso nei ruoli regionali nell'ambito della procedura di attuazione delle leggi regionali n.
2/2016 e n. 16/2017, attraverso le quali era stato regolato il trasferimento della funzione turismo
(e i relativi riflessi su beni e personale) dalle Province sarde, soppresse a seguito di referendum,
alla Parte_1
In particolare, aveva precisato con delibera della Giunta Regionale n. 47/16 del 10 CP_1
ottobre 2017, la Regione sarda aveva debitamente avviato le procedure di trasferimento, a domanda, oltre che dei dipendenti degli ex Enti Provinciali del Turismo, anche del personale che,
alla data del 29 dicembre 2015, svolgeva, nelle rispettive Province, le funzioni in materia di turismo, previo asseveramento della Provincia di appartenenza.
Quindi, aveva proseguito la ricorrente, in attuazione della suddetta delibera, il Direttore Generale
dell'organizzazione e personale dell'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, con nota prot. n. P.32426/int del 15 novembre 2017, aveva invitato tutto il personale interessato a presentare domanda di trasferimento entro il 24 novembre 2017, onere che lei aveva adempiuto attraverso pec e raccomandata a/r in data 18 e 21 novembre 2017.
In data 7 dicembre 2017, aveva continuato il Direttore del Servizio Gestione giuridica CP_1
dei rapporti di lavoro della con nota prot. n. P.35178, aveva preso atto delle domande Pt_1
presentate e aveva chiesto alla Provincia di Oristano di certificare lo stato giuridico del personale indicato nel prospetto allegato, in cui figurava anche il suo nominativo.
La ricorrente aveva, quindi, riferito che, con nota prot. n. 21186 del 13 dicembre 2017, la
Provincia di Oristano aveva trasmesso l'asseverazione richiesta, dichiarando, quanto alla sua posizione, che ella, “incaricata del Settore Promozione del Territorio, Cultura, Sport, Politiche
Comunitarie, Partecipate e Gestione Risorse Umane”, aveva svolto “alla data del 29.12.2015
2 funzioni in materia di turismo, con…una percentuale pari al 36%”.
Ciò malgrado, aveva osservato non aveva ricevuto alcuna notizia, né comunicazione CP_1
dalla Regione convenuta circa la sorte della sua domanda, sino a quando, solo in maniera indiretta, in riscontro all'istanza di accesso agli atti da lei presentata il 11 aprile 2018, aveva appreso che, con nota prot. n. P.6005 del 26 febbraio 2018, la Regione aveva comunicato alle
Province che, quanto alla Provincia di Oristano, a fronte di due posizioni astrattamente interessate dalla procedura, erano pervenute due istanze, per una sola delle quali, che ella aveva poi compreso essere quella dell'impiegato si era considerato pervenuto il necessario Pt_2
asseveramento da parte della Provincia.
Come successivamente appreso, aveva proseguito la ricorrente, la aveva ritenuto che la Pt_1
percentuale di svolgimento, da parte sua, delle funzioni dirigenziali in materia di turismo,
indicata dalla Provincia nella misura del 36%, non fosse sufficiente ai fini del transito richiesto,
difettando il requisito dell'esercizio, nella materia indicata, di funzioni prevalenti.
Ciò premesso, aveva sostenuto l'illegittimità del suo mancato Controparte_1
trasferimento per violazione dell'art. 70, legge regionale 2/2016 e della deliberazione n. 47/2016
della Giunta Regionale, avendo ella comprovato il possesso dei requisiti come specificati dalla
RAS nella deliberazione indicata ed essendo stata vittima di un'ingiustificata disparità di
Cont trattamento rispetto al collega e a tutti gli altri dipendenti non ex risultanti dalla Pt_2
ricognizione effettuata dalla Direzione generale del Personale dell'ente convenuto, come risultante dalla nota prot. n. P.6005 del 26 febbraio 2018 sopra richiamata, i quali avevano tutti ottenuto l'ambito trasferimento.
Inoltre, aveva aggiunto la ricorrente, la aveva, con disinvoltura e faciloneria, Parte_1
voluto leggere, nella nota di asseveramento della Provincia, l'intento di quest'ultima di negare il carattere prevalente delle funzioni da lei svolte in materia di turismo, mentre, in realtà, per un verso, le comunicazioni della Provincia, come dallo stesso ente confermato nella nota prot. 7599
del 15 maggio 2018, erano state finalizzate all'attuazione, anche nei suoi confronti, delle
3 procedure di trasferimento e, per altro verso, nelle norme che regolavano la procedura, non vi era alcun cenno al criterio della prevalenza delle funzioni, né era indicata alcuna percentuale minima utile, né avrebbe avuto alcun senso che ciò venisse fatto, considerato che il carico di lavoro assegnato a ciascuna unità di personale dipendeva dalle logiche organizzative interne di ogni singolo ente e non avrebbe potuto, come tale, condizionare l'attuazione della riforma, finalizzata a concentrare nel competente assessorato regionale tutte le funzioni di governo del turismo.
Il diniego del trasferimento, aveva concluso era stato, quindi, costruito su un CP_1
presupposto inesistente.
***
La si era costituita in giudizio e aveva resistito. Parte_1
L'ente convenuto, nel ripercorrere la procedura già descritta dalla ricorrente, aveva, innanzitutto,
precisato che, in via propedeutica all'adozione della Deliberazione della Giunta regionale n.
47/2016, l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica si era premurato di effettuare una ricognizione del personale delle Province che sarebbe stato complessivamente interessato dal trasferimento, investendo, tra le altre, anche la Provincia di Oristano, la quale, in risposta alla richiesta, con nota del 14 settembre 2017, aveva dichiarato, ai fini del “...monitoraggio del
personale addetto alla funzione TURISMO NO EX EPT in forza in codesto ente alla data del
29/12/2015...”, che lo stesso era costituito da n. 1 addetto cat. C e n. 1 addetto cat. D, senza fare,
invece, menzione della ricorrente, la quale, quindi, non era stata conseguentemente contemplata dalla Regione nella tabella di cui alla nota n. 6005 del 26 febbraio 2018 richiamata dalla ricorrente medesima.
Inoltre, aveva evidenziato l'ente, successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 47/2016, l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
con nota del 15 novembre 2017, aveva pubblicato l'avviso rivolto al personale interessato,
precisando che si rendeva comunque necessario l'asseveramento da parte della provincia di appartenenza “...in relazione all'effettivo svolgimento di funzioni in materia di turismo”.
4 Con nota prot. 35178 del 7 dicembre 2017, aveva, inoltre, aggiunto la resistente, Pt_1
l'Assessorato degli Affari Generali aveva richiesto alla Provincia di Oristano, a fronte delle domande pervenute, tra cui nel frattempo quella della ricorrente, di asseverare, “nel rispetto di
quanto già comunicato con la nota del 14 settembre 2017”, che i richiedenti svolgessero, presso la Provincia medesima, funzioni prevalenti in materia di turismo.
Richiesta alla quale, aveva osservato l'ente convenuto, la Provincia di Oristano aveva risposto con la nota del 13 dicembre 2017, già citata dalla ricorrente, contenente il riferimento alla percentuale del 36% sopra richiamata.
Ciò premesso, la aveva, quindi, evidenziato la rilevanza da Parte_1
attribuire, in relazione all'asseverazione richiesta alla Provincia di Oristano, alla nota del 14
Cont settembre 2017, nella quale l'ente appena citato aveva attestato che il personale, non ex ,
astrattamente interessato dai trasferimenti era costituito da due sole unità, una di categoria C e una di categoria D, e la quale si poneva a riscontro definitivo della richiesta a suo tempo avanzata dall'Assessorato agli Enti locali del 5 febbraio 2016, nella quale era stato espressamente precisato che “qualora il personale oggetto della ricognizione” avesse svolto
“attività in più funzioni/servizi” doveva “essere utilizzato il criterio della prevalenza”.
Con la conseguenza, aveva osservato l'ente convenuto, che doveva escludersi che la nota del 13
dicembre 2017 sopra richiamata, contenete il riferimento alla percentuale del 36%, avesse il necessario contenuto asseverativo previsto dalla Deliberazione di Giunta.
La Regione convenuta aveva, inoltre, osservato come, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non potesse ravvisarsi, nella fattispecie, alcuna violazione degli artt. 61, 66 e 70 della legge regionale 2/2016 e come il criterio della prevalenza risultasse, comunque, connaturato alla
ratio della procedura amministrativa in discussione, nella quale occorreva perseguire un delicato equilibrio nella rideterminazione degli organici dei due enti coinvolti nel trasferimento di funzioni, il quale sarebbe stato gravemente alterato dalla perdita, da parte dell'ente perdente funzioni, del personale solo marginalmente addetto alle funzioni medesime.
5 D'altronde, aveva aggiunto l'ente resistente, la predetta valutazione risultava rispondente ai canoni di logicità, proporzionalità e adeguatezza che devono sorreggere l'azione amministrativa e che devono essere considerati anche canoni interpretativi degli atti adottati.
Nessuna disparità di trattamento, aveva osservato la parte convenuta, poteva, d'altra parte, essere lamentata da la quale non aveva neanche allegato, né comprovato, che gli altri CP_1
dipendenti trasferiti si trovassero in una condizione identica o similare alla sua.
Dopo avere, infine, aggiunto che, in relazione al personale non ex doveva dubitarsi della CP_2
legittimazione a partecipare alla procedura delle figure dirigenziali, la Parte_1
aveva, dunque, concluso, chiedendo che la domanda proposta dalla ricorrente fosse
[...]
dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
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Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 19/2021 del 17 marzo 2021, in accoglimento della domanda proposta da aveva condannato la Controparte_1 Parte_1
ad “immettere la ricorrente nel ruolo regionale del personale svolgente mansioni in
[...]
materia di turismo, secondo quanto disposto dall'articolo 70 della Legge Regionale sarda 4
febbraio 2016, n. 2”, nonché al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere osservato che l'articolo 70, comma 1, della Legge
Regionale sarda 4 febbraio 2016 n. 2 aveva disposto che spettasse alla Giunta regionale approvare i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse umane da trasferire,
aveva rilevato come la Giunta regionale avesse a ciò provveduto mediante la deliberazione n. 47
del 10 ottobre 2017, senza, peraltro, mai menzionare il criterio della prevalenza invocato dall'amministrazione regionale e limitandosi, piuttosto, a richiedere l'asseverazione, da parte della Province interessate, delle funzioni esercitate dal personale.
L'unico riferimento al criterio della prevalenza, aveva proseguito il Tribunale, poteva rinvenirsi nella nota assessoriale 5 febbraio 2016, protocollo 294, la quale, però, non era stata richiamata nella delibera di Giunta sopra citata e risultava, comunque, inconferente rispetto alla procedura
6 in esame, avendo avuto la stessa semplicemente ad oggetto la trasmissione, da parte delle amministrazioni provinciali, di fascicoli informativi relativi al personale per quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 35/2015.
L'utilizzo del criterio della prevalenza per il rigetto della domanda di trasferimento della ricorrente, aveva, quindi, concluso il primo giudice, risultava, quindi, del tutto illegittimo e ingiustificato e, poiché era pacifico che avesse effettivamente svolto mansioni in materia CP_1
di turismo nella misura del 36% e che tali mansioni fossero state asseverate dalla Provincia di
Oristano nei termini richiesti dalla deliberazione di Giunta, la domanda proposta dalla medesima doveva trovare accoglimento.
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Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello la Parte_1
[...]
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'ente appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte accogliere il presente appello, e, per l'effetto:
- in riforma della sentenza n. 19 del 17 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Oristano, con il
presente ricorso impugnata, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento del diritto al
trasferimento nel ruolo dirigenziale regionale presso l'Assessorato del Turismo, con relativa
condanna dell'Amministrazione in tal senso;
- comunque, rigettare, in quanto infondate nel merito, la domanda di accertamento e la
domanda di condanna di cui al punto precedente;
- con condanna di controparte alle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado,
oltre accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata:
7 “…l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza
impugnata;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul criterio della “prevalenza” nell'esercizio delle funzioni come presupposto del
trasferimento del personale delle Province ai sensi dell'art. 70, comma 1, della l.r. n. 2/2016
– Erronea interpretazione ed applicazione della ratio della disposizione testé richiamata –
Erronea interpretazione degli atti della procedura, attuativi della predetta disposizione e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 47/16 del 10.10.2017.
Con un primo motivo di appello la ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che l'asseverazione da parte delle
Province in ordine all'esercizio delle funzioni esercitate dal personale potenzialmente interessato al trasferimento dovesse intervenire “senza alcuna prescrizione o limitazione”.
Infatti, ha osservato l'appellante, in disparte la considerazione che la nota datata 5 febbraio 2016,
per la sua chiara portata ricognitiva e propedeutica all'assunzione della deliberazione della
Giunta Regionale, doveva considerarsi atta a corroborare, sul piano interpretativo, le proprie prospettazioni difensive, in ogni caso, il giudice di prime cure aveva trascurato completamente la portata dell'Avviso adottato dalla competente Direzione Generale del Personale
dell' il 15 novembre 2017, secondo il quale il trasferimento del Parte_3
personale in discussione era subordinato al previo asseveramento da parte delle Province di appartenenza “dell'effettivo svolgimento” di funzioni in materia di turismo, locuzione che, in alcune recenti pronunce del Tribunale di Cagliari, rese su fattispecie analoghe, era stata interpretata nel senso voluto da essa appellante.
2) Sulle ulteriori eccezioni formulate dalla Scrivente difesa nel giudizio di primo grado,
non considerate dal Giudice.
8 Con un secondo motivo di appello, la appellante ha ribadito le ulteriori difese già Pt_1
formulate nel corso del primo grado di giudizio, sulle quali il primo giudice non si era pronunciato.
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L'appello è fondato.
Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso sul punto da questa Corte nelle sentenze n. 168/2021 e n. 44/2022, rese in controversie analoghe alla presente.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto di interpretare la delibera che ha avviato la procedura di trasferimento di cui si discute, cioè la Deliberazione della Giunta regionale sarda n. 47/2016,
in base al mero requisito testuale, cioè in base al mero riferimento nella stessa contenuto allo svolgimento di “funzioni in materia di turismo” e al difetto di specificazioni in ordine al fatto che tali funzioni dovessero essere prevalenti.
Contrariamente, però, a quanto affermato dal Tribunale, il mero dato testuale sopra riportato non esclude la necessità che il medesimo sia interpretato in collegamento logico-sistematico con le finalità della norma da attuare, quali risultanti dalla norma stessa e dai provvedimenti secondari attuativi, compresa la stessa Delibera 47/2016.
Sotto l'indicato profilo, deve, innanzitutto, osservarsi come l'agganciare il diritto al trasferimento nei ruoli regionali al mero svolgimento, anche minimo, di funzioni in materia di turismo, sarebbe sfornito di qualsiasi logica di sostegno: esso equivarrebbe a volersi procacciare personale in modo generale, sulla base di un requisito non sufficientemente collegato alle funzioni oggetto del trasferimento, con la conseguenza che la prestazione lavorativa richiesta al dipendente trasferito sarebbe destinata in misura almeno prevalente alle generali esigenze dell'ente.
La procedura di trasferimento del personale, invece che rimanere, come previsto dalla legge regionale, funzionale al trasferimento delle funzioni amministrative da un ente all'altro e dipendente dal detto trasferimento, diventerebbe, nella sostanza, una procedura concorsuale
9 atipica, istituita da fonte regionale di rango secondario e, come tale, nulla per contrasto con i principi regolanti l'accesso per pubblico concorso.
La portata dalla deliberazione in esame deve, invece, essere posta in stretta relazione con le finalità della norma primaria che la aveva autorizzata, cioè l'art. 70 della legge regionale n.
2/2016, che erano state quelle di trasferire alla in funzione e in dipendenza del Pt_1
trasferimento delle relative competenze amministrative, le dotazioni già esistenti in termini di personale e risorse economiche, al fine di attuare, per quanto possibile, un trapasso di funzioni che non comportasse costi per la e che contemporaneamente non pregiudicasse, oltre il Pt_1
necessario, la funzionalità degli enti perdenti funzioni.
In quest'ottica, deve, quindi, escludersi che la con la deliberazione di Giunta in esame, Pt_1
si potesse obbligare ad assumere personale ultroneo rispetto a quello strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite. Con la conseguenza che l'unica lettura rispettosa di queste prerogative è quella secondo la quale, in linea di principio ed in rispettosa attuazione della legge regionale, il trasferimento del personale dovesse interessare solo i soggetti svolgenti funzioni in materia di turismo in modo esclusivo o, quale limite massimo, in via prevalente, come deciso dalla con propria scelta organizzativa, attuando evidentemente una pesatura Parte_1
sull'opportunità di utilizzare proficuamente le limitate e residue energie lavorative, non dall'origine destinate allo svolgimento di mansioni in materia di turismo, del personale assorbito.
L'estensione dell'ambito dei “trasferibili” alla categoria degli addetti a mansioni prevalenti deve,
quindi, essere considerato il limite estremo fino al quale era consentito alla Regione appellante di dilatare interpretativamente le modalità di trasferimento del personale collegato al trapasso delle funzioni di cui sopra.
D'altra parte, lo stesso art. 70, comma 1, legge regionale n. 2 del 2016 aveva previsto la possibilità che venissero assorbiti ed inseriti nel personale regionale altri soggetti, pur se non dipendenti, a condizione che gli stessi esercitassero in via esclusiva le funzioni trasferite dalla legge (“Si considera inoltre il personale con altra tipologia di contratti di lavoro o con rapporti
10 di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e in corso per lo
svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla
presente legge”), con ciò confermando proprio lo stretto collegamento, di cui si è parlato, tra trasferimento di funzioni e dotazioni necessarie per l'esercizio delle stesse e, di conseguenza, la correttezza dell'opzione interpretativa qui prescelta.
In definitiva, per quanto riguarda la domanda proposta, l'appellata non aveva diritto al transito sulla base della procedura azionata, in quanto, come emerge dalla nota di asseverazione della provincia di Oristano del 13 dicembre 2017, ella era pacificamente non addetta in misura almeno prevalente allo svolgimento di funzioni in materia di turismo.
Né può essere condiviso quanto affermato dall'appellata in ordine alla natura relativa del concetto di prevalenza, in forza della quale, risultando la percentuale del 36% dichiarata dalla
Provincia in materia di turismo prevalente rispetto alle altre funzioni esercitate dalla stessa appellata (cioè le altre rientranti nel settore Promozione del territorio, nonché quelle proprie dei settori Sport, Cultura, Politiche Comunitarie, Società partecipate, Promozione delle risorse umane), l'interpretazione sopra riportata doveva essere, comunque, considerata favorevole alla sua posizione.
A prescindere dal fatto che l'affermata prevalenza relativa delle funzioni in materia di turismo è
rimasta del tutto indimostrata nel giudizio, in ogni caso l'interpretazione proposta dall'appellata non soddisferebbe, per le ragioni già esposte, la sopra ricostruita ratio della norma regionale.
Né può riconoscersi rilievo agli asseriti vizi che, a dire dell'appellata, avrebbero inficiato la procedura di trasferimento (carenza di motivazione o omessa illustrazione dei motivi del rigetto dell'istanza, disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti transitati, illogicità
dell'esclusione, omessa comunicazione dei motivi del rigetto dell'istanza), considerato che, per un verso, quanto all'asserita natura illogica dell'esclusione, già si è detto, che, per altro verso,
quanto alla lamentata disparità di trattamento, come correttamente osservato dalla Pt_1
l'appellata non ha allegato e dimostrato l'avvenuto transito di altri dipendenti in condizioni
11 analoghe alla sua e che, infine, quanto agli ulteriori vizi indicati, pur a prescindere da ogni altra considerazione, gli stessi risultano irrilevanti alla stregua del già affermato difetto, in capo all'appellata, dei requisiti necessari per aspirare al transito richiesto.
***
Sulla base delle ragioni esposte, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
la sentenza impugnata deve, dunque, essere integralmente riformata e le
[...]
domande proposte dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere rigettate.
Le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 - secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione, per questo grado di appello, della fase istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa alle cause di lavoro
(per il primo grado) e ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello (per la presente fase) - devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dalla e, in integrale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese dei due gradi di giudizio,
che liquida, per il primo grado, in €. 4.628,50 e, per il presente grado, in €. 3.473,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 21 maggio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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