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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1245/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Biagio Tinghino, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli- ripetizione d'indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 377 del 28 giugno 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
RO rigettava il ricorso con cui aveva impugnato i Parte_1
provvedimenti dell' di rigetto della domanda di disoccupazione agricola CP_1
da lei avanzata per gli anni 2008 e 2009, e con cui l'ente aveva chiesto la ripetizione degli importi a tale titolo erogati per le dette annualità (euro
3.632,94) nonché a titolo di indennità di maternità (euro 1.140,78) per l'anno
2007, indebitamente percepiti dalla in ragione della sua cancellazione Parte_1
dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Mazzarrone, a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo subordinato dalla stessa asseritamente intrattenuti alle dipendenze delle ditte e LF. Controparte_2 Controparte_3
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 28 dicembre 2022.
Resisteva al gravame l' appellato. Parte_2
Espletata attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Premessi i motivi di impugnazione da intendersi qui integralmente richiamati, in sintesi l'appellante con il primo motivo lamenta che nella specie non trova applicazione l'art. 38, comma 7, D.L. 98/11, conv. in L.
111/2011, con riferimento alla previsione di cui all'art. 12 bis R.D. 1949/40
(così come modificata dal comma 6, dell'art. 38 cit.), che prevede espressamente la notifica mediante pubblicazione telematica “con
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”.
L'appellante evidenzia che il citato art.38 riguarda la pubblicazione telematica solo per i rapporti di lavoro successivi al 31 dicembre 2010 e che una diversa interpretazione violerebbe il principio generale di cui all'art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge non può che disporre per l'avvenire.
L'appellante si duole poi che il tribunale non ha considerato che l' , pur CP_1
essendosi costituito in giudizio in data 18.03.2015, ha depositato tardivamente gli elenchi di variazione trimestrale soltanto in data
29.01.2022. Eccepisce inoltre che nessuna comunicazione di mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o di cancellazione dagli stessi
è stata mai data alla dall'ente previdenziale. Parte_1
1.2. Il motivo è infondato, dovendosi evidenziare che tanto la questione della regolarità notifica a mezzo gli elenchi telematici quanto quella della tardività o meno del deposito in giudizio degli stessi elenchi da parte dell' , sono superati dal fatto, già rilevato dal primo giudice, secondo CP_1
cui i provvedimenti impugnati (di rigetto dell'indennità di disoccupazione e di ripetizione delle somme indebitamente percepite) sono stati notificati dall'ente personalmente alla come d'altronde dalla stessa allegato Parte_1
e documentato in primo grado.
2.1. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento;
si duole che sia stata rigettata la prova testimoniale da lui dedotta in primo grado reiterata nell'atto di appello;
lamenta poi che non si è tenuto conto della documentazione prodotta (buste paga, CUD e contratto di lavoro), da cui emergerebbe lo svolgimento della prestazione e in particolare le ore e i giorni da lei lavorati.
2.2. Anche tale motivo è infondato.
Nel presente grado è stata assunta la testimonianza del coniuge dell'appellante, il quale ha reso dichiarazioni che non Testimone_1
trovano risconto in altri elementi probatori e che non sono sufficienti a dimostrare i dedotti rapporti di lavoro.
In particolare il teste ha riferito che la nel 2007 ha lavorato alle Parte_1
dipendenze della dal mese di settembre al mese di dicembre Controparte_2
e nel 2008 alle dipendenze della ditta da settembre a dicembre, CP_3
precisando che anche lui aveva lavorato alle dipendenze della negli CP_3 anni dal 2008 al 2011, altresì aggiungendo: “solitamente lavoravo nella
stessa squadra della solo raramente eravamo in squadre diverse”. Parte_1
Tuttavia, una tale circostanza non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori, atteso che, come emerge dal verbale Parte_1
ispettivo, in quella sede la aveva dichiarato che presso la Parte_1 CP_3
vi erano solo lavoratori rumeni, senza neppure accennare alla presenza del coniuge.
Appare dunque evidente la non attendibilità, e comunque l'insufficienza della testimonianza del sia in ordine al presunto rapporto di lavoro Tes_1
della moglie presso la che presso la tenuto conto altresì CP_3 CP_2
della estrema genericità delle dichiarazioni (“So che mia moglie nel 2007 ha
lavorato per la MI IT sia perché vivevamo insieme sia perché presso la
MI IT lavorava mio fratello e spesso mio fratello Persona_1
si recava insieme a mia moglie nel luogo di lavoro”), non essendo stato il teste neppure in grado di indicare in modo preciso i giorni e gli orari di lavoro osservati dalla moglie (“mia moglie iniziava a lavorare alle 6.00 ma non so
indicare con precisione quando terminava di lavorare perché la raccolta
dell'uva aveva sempre orari diversi, e poteva capitare che finisse alle 12.00
o alle 13,00 o alle 14.00”). Inoltre, il teste nulla ha riferito per quanto riguarda il rapporto alle dipendenze della ditta LF
Alla stregua della testimonianza sopra indicata deve escludersi che vi sia prova dei rapporti di lavoro subordinato indicati dall'appellante, non avendo la stessa assolto all'onere della prova sulla stessa incombente e dovendosi ribadire che documentazione in atti prodotta (buste paga, CUD 2018 e lettera di assunzione), in quanto proveniente dalle aziende i cui rapporti sono stati disconosciuti, non è sufficiente da sola a dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto di disconoscimento in sede ispettiva.
In definitiva, la sentenza di primo grado è corretta laddove ha statuito che dalle emergenze istruttorie è emersa una carenza in punto di allegazioni e di prova, non idonea a dimostrare i rapporti di lavoro disconosciuti, a fronte delle risultanze ispettive che, in ordine alla attestano che si Controparte_2
trattava di una “impresa cartiera o fantasma …la cui concreta attività si
esaurisce nell'emissione a beneficio di terzi di comunicazione fiscale
attestante fornitura di beni o prestazioni di servizi in realtà mai effettuati
difettando di una struttura operativa idonea alle cessioni di beni o alla
prestazione di servizi”; riguardo alla dagli accertamenti Controparte_4
ispettivi è invece emerso che si trattava di una ditta sovradimensionata che non ha mai versato i contributi per le giornate denunciate.
Come evidenziato dal primo giudice, la circostanza per cui la non Parte_1
ricordava, oltre a due lavoratori rumeni, la presenza di altri lavoratori italiani
– tra cui addirittura il proprio coniuge – porta a ritenere che l'appellante non abbia effettivamente svolto le prestazioni lavorative oggetto di domanda.
Ne consegue che è corretto l'operato dell' che ha denegato alla istante CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2007-2008 e 2009 a seguito della cancellazione dagli elenchi ed ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo.
3. La sentenza deve essere confermata.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, essendovi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello,
definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello;
dichiara irripetibili le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese