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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1351/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINO MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINO Parte_2 C.F._1
MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZOINA ANTONIO e dell'avv. BRANCA MARIA ANTONIETTA
RESISTENTE
In punto a: opposizione a ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.7.2023 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, in proprio, e la società in qualità di responsabile Parte_2 Parte_1 solidale, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 395/20/23/5, notificata in data 8.6.2023, con la quale l' di gli aveva ingiunto il Controparte_2 CP_3 pagamento di complessivi € 32.200,93.
Tale ordinanza ingiunzione traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
BO00000/2019-544-01 del 5.4.2019, con il quale ha riqualificato il contratto di subfornitura, stipulato fra la società ricorrente e la società MIP Service s.r.l., in appalto illecito ai sensi dell'art 29
c. 1 d. lgs. 276/2003. In particolare, veniva accertato dagli ispettori ITL che la società MI non avesse investito alcun capitale né messo a disposizione alcuna organizzazione di mezzi propri nei locali di mettendo quest'ultima a disposizione l'opera ed il servizio mentre il Parte_1
subfornitore metteva a disposizione solamente i prestatori di lavoro, già in precedenza assunti dalla società ricorrente. MI avrebbe, dunque, messo a disposizione solamente la forza lavoro, in assenza di qualunque rischio di impresa.
Ciò premesso, con il ricorso in oggetto le parti ricorrenti contestavano l'accertamento di cui al citato verbale ITL, allegando la genuinità del contratto di subfornitura. Allegano, in particolare, che MI fosse dotata di un'autonoma organizzazione di mezzi e personale proprio e che si limitasse a fornire la mera subfornitura di servizi di sala, bar e cucina alla committente. Quest'ultima, si faceva carico esclusivo della gestione amministrativa.
Allegava, inoltre, la sussistenza del rischio d'impresa in capo alla subfornitrice, provato dal pagamento in percentuale su fatturato.
In conclusione, le parti opponenti domandavano, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito, domandavano l'annullamento dell'ordinanza opposta. Con vittoria di spese.
La provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata veniva sospesa inaudita altera parte, sussistendo i gravi motivi allegati in ricorso.
Ritualmente costituitosi, l' di contestava integralmente Controparte_2 CP_3
quanto ex adverso dedotto. Riportandosi a quanto riportato nel verbale di accertamento, chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita con l'esame dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, ovvero dei lavoratori sentiti in sede ispettiva.
All'udienza del 23.1.2025, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza. Veniva assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ciò premesso in fatto, si osserva, in diritto, che, con riferimento alla riqualificazione dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo, spetta alla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, che il giudicante condivide e richiama e che di seguito riporta: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” ( cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 10, co. 5, D.Lgs. 124/2004, “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati […]” e fanno pertanto fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni che questi attesti di aver ricevuto dalle parti (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23800 del 07/11/2014). La fede privilegiata non si estende, invece, agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, rispetto ai quali il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice che, per l'intrinseco contenuto e per gli elementi da cui trae origine, può ritenerlo attendibile in assenza di una prova contraria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012) e idoneo e sufficiente come prova a fondare la decisione, da solo o in concorso con altri elementi
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).
Dunque, nel caso in esame gravava sull'ITL l'onere di provare sussistenza di un appalto illecito fra l'odierna opponente e la società MI.
Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 29 c. 1 d. lgs. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”. secondo i consolidati principi giurisprudenziali il discrimine fra una ipotesi lecita ed una illecita di interposizione di manodopera (estendibili – ratione materiae – anche al caso di contratto di subfornitura) è rappresentato dalla circostanza che all'appaltatore (in questo caso, alla subfornitrice MI) sia affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo e con l'impiego di propri mezzi e gestione del rischio d'impresa (ex multis Cass. Sez. 6 – L, Ord. N. 12551/2020).
Nel caso in esame, dal complessivo quadro probatorio, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'ente ispettivo. Non sono, infatti, emersi gli elementi costitutivi della natura illecita dell'appalto.
I lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno tutti confermato di essere dipendenti della subfornitrice.
Non è stata fornita prova che detti lavoratori, nonostante precedentemente alle dipendenze di
[...]
ricevessero direttive dall'odierna ricorrente. Anzi, dalle testimonianze assunte in sede Pt_1
istruttoria, i testi e hanno dichiarato che, a seguito del passaggio a Mib è Tes_1 Tes_2 Tes_3
cambiato il loro referente.
Non è stata fornita prova della titolarità dei mezzi presso i locali di (America Graffiti) Parte_1
che, da contratto di subfornitura prodotto da parte opponente (doc. 1).
Infine, non può ritenersi elemento idoneo a provare l'assenza di rischio d'impresa da parte della subfornitrice la mera elencazione di fatture intestate a quest'ultima, fra l'altro, di importo variabile.
Non essendo emersi elementi idonei a dimostrare la natura illecita dell'appalto, ai sensi dell'art. 29
d. lgs. 276/2003, il ricorso viene accolto e l'ordinanza ingiunzione opposta viene annullata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• • annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n.395/20/23/5;
• • condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre € 118,00 per C.U., oltre spese generali, i.v.a., c.p.a..
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1351/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINO MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINO Parte_2 C.F._1
MAURIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZOINA ANTONIO e dell'avv. BRANCA MARIA ANTONIETTA
RESISTENTE
In punto a: opposizione a ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.7.2023 presso il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, in proprio, e la società in qualità di responsabile Parte_2 Parte_1 solidale, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 395/20/23/5, notificata in data 8.6.2023, con la quale l' di gli aveva ingiunto il Controparte_2 CP_3 pagamento di complessivi € 32.200,93.
Tale ordinanza ingiunzione traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
BO00000/2019-544-01 del 5.4.2019, con il quale ha riqualificato il contratto di subfornitura, stipulato fra la società ricorrente e la società MIP Service s.r.l., in appalto illecito ai sensi dell'art 29
c. 1 d. lgs. 276/2003. In particolare, veniva accertato dagli ispettori ITL che la società MI non avesse investito alcun capitale né messo a disposizione alcuna organizzazione di mezzi propri nei locali di mettendo quest'ultima a disposizione l'opera ed il servizio mentre il Parte_1
subfornitore metteva a disposizione solamente i prestatori di lavoro, già in precedenza assunti dalla società ricorrente. MI avrebbe, dunque, messo a disposizione solamente la forza lavoro, in assenza di qualunque rischio di impresa.
Ciò premesso, con il ricorso in oggetto le parti ricorrenti contestavano l'accertamento di cui al citato verbale ITL, allegando la genuinità del contratto di subfornitura. Allegano, in particolare, che MI fosse dotata di un'autonoma organizzazione di mezzi e personale proprio e che si limitasse a fornire la mera subfornitura di servizi di sala, bar e cucina alla committente. Quest'ultima, si faceva carico esclusivo della gestione amministrativa.
Allegava, inoltre, la sussistenza del rischio d'impresa in capo alla subfornitrice, provato dal pagamento in percentuale su fatturato.
In conclusione, le parti opponenti domandavano, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Nel merito, domandavano l'annullamento dell'ordinanza opposta. Con vittoria di spese.
La provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata veniva sospesa inaudita altera parte, sussistendo i gravi motivi allegati in ricorso.
Ritualmente costituitosi, l' di contestava integralmente Controparte_2 CP_3
quanto ex adverso dedotto. Riportandosi a quanto riportato nel verbale di accertamento, chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita con l'esame dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, ovvero dei lavoratori sentiti in sede ispettiva.
All'udienza del 23.1.2025, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza. Veniva assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ciò premesso in fatto, si osserva, in diritto, che, con riferimento alla riqualificazione dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo, spetta alla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, che il giudicante condivide e richiama e che di seguito riporta: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” ( cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1921 del
24/01/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 10, co. 5, D.Lgs. 124/2004, “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati […]” e fanno pertanto fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni che questi attesti di aver ricevuto dalle parti (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23800 del 07/11/2014). La fede privilegiata non si estende, invece, agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, rispetto ai quali il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice che, per l'intrinseco contenuto e per gli elementi da cui trae origine, può ritenerlo attendibile in assenza di una prova contraria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012) e idoneo e sufficiente come prova a fondare la decisione, da solo o in concorso con altri elementi
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).
Dunque, nel caso in esame gravava sull'ITL l'onere di provare sussistenza di un appalto illecito fra l'odierna opponente e la società MI.
Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 29 c. 1 d. lgs. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”. secondo i consolidati principi giurisprudenziali il discrimine fra una ipotesi lecita ed una illecita di interposizione di manodopera (estendibili – ratione materiae – anche al caso di contratto di subfornitura) è rappresentato dalla circostanza che all'appaltatore (in questo caso, alla subfornitrice MI) sia affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo e con l'impiego di propri mezzi e gestione del rischio d'impresa (ex multis Cass. Sez. 6 – L, Ord. N. 12551/2020).
Nel caso in esame, dal complessivo quadro probatorio, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'ente ispettivo. Non sono, infatti, emersi gli elementi costitutivi della natura illecita dell'appalto.
I lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno tutti confermato di essere dipendenti della subfornitrice.
Non è stata fornita prova che detti lavoratori, nonostante precedentemente alle dipendenze di
[...]
ricevessero direttive dall'odierna ricorrente. Anzi, dalle testimonianze assunte in sede Pt_1
istruttoria, i testi e hanno dichiarato che, a seguito del passaggio a Mib è Tes_1 Tes_2 Tes_3
cambiato il loro referente.
Non è stata fornita prova della titolarità dei mezzi presso i locali di (America Graffiti) Parte_1
che, da contratto di subfornitura prodotto da parte opponente (doc. 1).
Infine, non può ritenersi elemento idoneo a provare l'assenza di rischio d'impresa da parte della subfornitrice la mera elencazione di fatture intestate a quest'ultima, fra l'altro, di importo variabile.
Non essendo emersi elementi idonei a dimostrare la natura illecita dell'appalto, ai sensi dell'art. 29
d. lgs. 276/2003, il ricorso viene accolto e l'ordinanza ingiunzione opposta viene annullata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• • annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n.395/20/23/5;
• • condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre € 118,00 per C.U., oltre spese generali, i.v.a., c.p.a..
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese