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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9124 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12244/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Chiara Delmonte
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 29/03/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 04/04/1998 a EGITTO
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]41 20092 BOLLATE ITALIA con l'Avv. COMELLI SILVIA presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 01/01/1988 a EGITTO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]17 20021 BOLLATE ITALIA con l'Avv. COEN RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 14 aprile 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE/
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 13 novembre 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Egitto in data 30/08/2020 atto non trascritto in Italia
Dall'unione è nata Per_1 il 20 giugno 2021 Parte_2Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data 18 luglio 2025 concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'8 ottobre 2025 i coniugi sono stati autorizzati vivere separati ed all'udienza del 13 novembre 2025 le parti con i rispettivi procuratori, nell'evidenziata necessità di modificare le condizioni di affidamento e di indicare una regolamentazione più chiara delle frequentazioni di Per_1 con il padre nell'interesse della minore stessa, chiedono concordemente al
Tribunale di adottare i seguenti provvedimenti temporanei 1) Disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre anche tenuto conto dell distanza geografica delle abitazioni;
2) Disporre che Per_1 continui a vivere con la madre in Bollate, via Giuseppe Garibaldi n. 41 anche ai fini della residenza anagrafica;
3) CP_2 ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, tenuto conto che Per_1 non ha abitudine alla frequentazione con il padre, in questo momento la minore vedrà il padre: tre giorni a settimana: lunedì, martedì e mercoledì dalle 17:00 fino alle 20:00. Il fine settimana alternati: il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 17:00. In un primo momento alla presenza della madre o dello zio. I genitori valuteranno, tenuto conto dell'evoluzione della relazione e dell'interessi della minori, di introdurre momenti in cui Per_1 stia da sola con il papà e che, con gradualità, il padre possa andare a prenderla a scuola;
4) I pernottamenti allo stato sono esclusi,
5) CP_3 a titolo di contributo al mantenimento della minore, a partire dal mese di novembre
2025 a carico del padre l'obbligo di versare la somma di euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2026, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora Pt_2
6) Prendere atto che il marito verserà alla moglie la somma di € 1.000,00 a titolo di arretrati per il mancato versamento del mantenimento della figlia, da corrispondere in rate mensili pari ad € 100,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2025.
7) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento dellespese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie presso il Tribunale di Milano di giugno 2025 ad ogni altra indennità sociale e/o di sostegno per le famiglie prevista per legge.
I procuratori hanno chiesto concordemente, nella recente ripresa di relazione del padre con la minore e nella recente ripresa di una comunicazione tra i genitori, che gli accordi come sopra trascritti vengano recepiti in provvedimento temporaneo e che il Tribunale rinvii il procedimento per verificare l'evoluzione della situazione. Hanno, inoltre chiesto al Tribunale di trattenere la causa indecisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone.
Il giudice Delegato ha così provveduto Gli accordi raggiunti con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriale ed alle ricadute economiche della separazione possono essere recepiti in provvedimento in quanto, allo stato, paiono il miglior assetto per consentire alla bambina di accedere ad entrambi i genitori.
Gli accordi economici coerenti con le produzioni documentali in atti fino adeguati a garantire alla bambina condizioni di mantenimento coerenti con le capacità economiche dei genitori
P.T.M.
1) recepisce il provvedimento temporaneo gli accordi raggiunti dai genitori come sopra trascritti
2) rinvia il procedimento per verificare l'evoluzione della relazione padre figlia al 17 giugno
2026 ore 9:30.
3) trattiene la causa in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone
********
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo in
Italia entrambi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande articolate
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.12244/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_3
Egitto in data 30/08/2020 atto non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano e di Bollate per l'aggiornamento dei registri anagrafici
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Chiara Delmonte
GiudiceDott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 29/03/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 04/04/1998 a EGITTO
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]41 20092 BOLLATE ITALIA con l'Avv. COMELLI SILVIA presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 01/01/1988 a EGITTO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]17 20021 BOLLATE ITALIA con l'Avv. COEN RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 14 aprile 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE/
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 13 novembre 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Egitto in data 30/08/2020 atto non trascritto in Italia
Dall'unione è nata Per_1 il 20 giugno 2021 Parte_2Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data 18 luglio 2025 concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'8 ottobre 2025 i coniugi sono stati autorizzati vivere separati ed all'udienza del 13 novembre 2025 le parti con i rispettivi procuratori, nell'evidenziata necessità di modificare le condizioni di affidamento e di indicare una regolamentazione più chiara delle frequentazioni di Per_1 con il padre nell'interesse della minore stessa, chiedono concordemente al
Tribunale di adottare i seguenti provvedimenti temporanei 1) Disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre anche tenuto conto dell distanza geografica delle abitazioni;
2) Disporre che Per_1 continui a vivere con la madre in Bollate, via Giuseppe Garibaldi n. 41 anche ai fini della residenza anagrafica;
3) CP_2 ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, tenuto conto che Per_1 non ha abitudine alla frequentazione con il padre, in questo momento la minore vedrà il padre: tre giorni a settimana: lunedì, martedì e mercoledì dalle 17:00 fino alle 20:00. Il fine settimana alternati: il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 17:00. In un primo momento alla presenza della madre o dello zio. I genitori valuteranno, tenuto conto dell'evoluzione della relazione e dell'interessi della minori, di introdurre momenti in cui Per_1 stia da sola con il papà e che, con gradualità, il padre possa andare a prenderla a scuola;
4) I pernottamenti allo stato sono esclusi,
5) CP_3 a titolo di contributo al mantenimento della minore, a partire dal mese di novembre
2025 a carico del padre l'obbligo di versare la somma di euro 450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2026, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora Pt_2
6) Prendere atto che il marito verserà alla moglie la somma di € 1.000,00 a titolo di arretrati per il mancato versamento del mantenimento della figlia, da corrispondere in rate mensili pari ad € 100,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2025.
7) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento dellespese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie presso il Tribunale di Milano di giugno 2025 ad ogni altra indennità sociale e/o di sostegno per le famiglie prevista per legge.
I procuratori hanno chiesto concordemente, nella recente ripresa di relazione del padre con la minore e nella recente ripresa di una comunicazione tra i genitori, che gli accordi come sopra trascritti vengano recepiti in provvedimento temporaneo e che il Tribunale rinvii il procedimento per verificare l'evoluzione della situazione. Hanno, inoltre chiesto al Tribunale di trattenere la causa indecisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone.
Il giudice Delegato ha così provveduto Gli accordi raggiunti con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriale ed alle ricadute economiche della separazione possono essere recepiti in provvedimento in quanto, allo stato, paiono il miglior assetto per consentire alla bambina di accedere ad entrambi i genitori.
Gli accordi economici coerenti con le produzioni documentali in atti fino adeguati a garantire alla bambina condizioni di mantenimento coerenti con le capacità economiche dei genitori
P.T.M.
1) recepisce il provvedimento temporaneo gli accordi raggiunti dai genitori come sopra trascritti
2) rinvia il procedimento per verificare l'evoluzione della relazione padre figlia al 17 giugno
2026 ore 9:30.
3) trattiene la causa in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone
********
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo in
Italia entrambi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande articolate
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.12244/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_3
Egitto in data 30/08/2020 atto non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano e di Bollate per l'aggiornamento dei registri anagrafici
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai