CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1097/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecorvo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia S.r.l. - 01625840606
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400040729 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Pontecorvo e a Tre Esse Italia s.r.l., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento, notificato in data 17 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento;
2. la non debenza del tributo per tempestivo pagamento;
3. la mancata autotutela da parte dell'Ente impositore;
4. altre doglianze relative alla responsabilità processuale delle parti resistenti e alla eventuale condanna alle spese.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Non si costituivano in giudizio le parti resistenti, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene cessata la materia del contendere.
La Corte osserva quanto segue.
Parte ricorrente forniva prova del tempestivo pagamento del tributo richiesto (v. all. 2 al fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, la pretesa impositiva è venuta meno, e ciò assorbe gli altri motivi di impugnazione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1097/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecorvo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia S.r.l. - 01625840606
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400040729 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Pontecorvo e a Tre Esse Italia s.r.l., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento, notificato in data 17 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento;
2. la non debenza del tributo per tempestivo pagamento;
3. la mancata autotutela da parte dell'Ente impositore;
4. altre doglianze relative alla responsabilità processuale delle parti resistenti e alla eventuale condanna alle spese.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Non si costituivano in giudizio le parti resistenti, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene cessata la materia del contendere.
La Corte osserva quanto segue.
Parte ricorrente forniva prova del tempestivo pagamento del tributo richiesto (v. all. 2 al fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, la pretesa impositiva è venuta meno, e ciò assorbe gli altri motivi di impugnazione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti