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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.833/ 2025
tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. GIULIA ALBINI c.f. , C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTA
, c.f. contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede la pronuncia sullo status”.
1 Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 01.10.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.04.2025 ha chiesto all'intestato Tribunale Controparte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Prato in data
09.10.1982 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, atto n. 537
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto (1) che dal matrimonio sono nati in data Per_1
06.01.1983 e in data 16.11.1987; (2) di essersi separato con decreto di omologa del Tribunale Per_2 di Prato emesso in data 02.07.2014 all'esito del giudizio di separazione giudiziale Rg 5752/2013; (3) che in sede di separazione le parti si sono accordate per porre a carico di Controparte_1 un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne ed intestataria di Per_2 una pensione di invalidità di circa euro 523,53= nonché di una borsa lavoro del Comune di Prato per circa euro 180,00=) pari ad € 250,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento in favore della coniuge nella misura di € 250,00 mensili;
(4) che lo stato di separazione si Controparte_2
è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi;
(3) che le proprie condizioni economiche hanno subito un peggioramento;
(4) che ha acquistato il diritto di usufrutto dell'immobile ove vive con l'attuale compagna contraendo un mutuo ipotecario ventennale con rata mensile che ammonta ad € 601,12; (5) che a fronte dello stipendio di € 1.800,00 mensili percepito all'epoca della separazione, è attualmente pensionato e percepisce una pensione di circa € 1.683,39.
Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto quindi la revoca del contributo posto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne nonché dell'assegno di mantenimento Per_2 riconosciuto in favore della coniuge , essendone venuti meno i presupposti. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti, differita dal 15.07.2025 al 01.10.2025 onde consentire il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo alla convenuta, il giudice ha sentito il ricorrente, presente personalmente e, verificata la ritualità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del ricorso introduttivo alla resistente non comparsa, ne ha dichiarato la contumacia.
All'esito, avendone il ricorrente fatta richiesta, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la pronuncia sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2
2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione RG 5752/2013, conclusasi con decreto di omologa del 02.07.2014, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato il ricorrente di volere una propria esistenza autonoma.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Prato (PO) in data 09.10.1982 trascritto nei registri dello Stato civile di Controparte_2 detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, atto n. 537;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.833/ 2025
tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. GIULIA ALBINI c.f. , C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTA
, c.f. contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede la pronuncia sullo status”.
1 Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 01.10.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.04.2025 ha chiesto all'intestato Tribunale Controparte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Prato in data
09.10.1982 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, atto n. 537
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto (1) che dal matrimonio sono nati in data Per_1
06.01.1983 e in data 16.11.1987; (2) di essersi separato con decreto di omologa del Tribunale Per_2 di Prato emesso in data 02.07.2014 all'esito del giudizio di separazione giudiziale Rg 5752/2013; (3) che in sede di separazione le parti si sono accordate per porre a carico di Controparte_1 un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne ed intestataria di Per_2 una pensione di invalidità di circa euro 523,53= nonché di una borsa lavoro del Comune di Prato per circa euro 180,00=) pari ad € 250,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento in favore della coniuge nella misura di € 250,00 mensili;
(4) che lo stato di separazione si Controparte_2
è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi;
(3) che le proprie condizioni economiche hanno subito un peggioramento;
(4) che ha acquistato il diritto di usufrutto dell'immobile ove vive con l'attuale compagna contraendo un mutuo ipotecario ventennale con rata mensile che ammonta ad € 601,12; (5) che a fronte dello stipendio di € 1.800,00 mensili percepito all'epoca della separazione, è attualmente pensionato e percepisce una pensione di circa € 1.683,39.
Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto quindi la revoca del contributo posto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne nonché dell'assegno di mantenimento Per_2 riconosciuto in favore della coniuge , essendone venuti meno i presupposti. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti, differita dal 15.07.2025 al 01.10.2025 onde consentire il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo alla convenuta, il giudice ha sentito il ricorrente, presente personalmente e, verificata la ritualità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del ricorso introduttivo alla resistente non comparsa, ne ha dichiarato la contumacia.
All'esito, avendone il ricorrente fatta richiesta, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la pronuncia sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2
2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione RG 5752/2013, conclusasi con decreto di omologa del 02.07.2014, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato il ricorrente di volere una propria esistenza autonoma.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Prato (PO) in data 09.10.1982 trascritto nei registri dello Stato civile di Controparte_2 detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, atto n. 537;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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