Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 5
In tema di intercettazione, sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni eseguite per mezzo di impianti di una Procura della Repubblica diversa da quella che procede, giacchél'art. 268 cod. proc. pen. non richiede che le attività di registrazione e di ascolto siano effettuate negli impianti della stessa Procura che le ha richieste.
In tema di intercettazioni, alla redazione del verbale previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che costituisce il documento attestante il complesso delle operazioni effettuate e che deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, non devono partecipare, come sottoscrittori, anche tutti coloro che abbiano preso parte alle fasi attuative. (vedi Sez. 4, n. 3784 del 5/10/1994, Celone ed altri, Rv. 201850).
In tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry e gestito tramite server collocato in territorio estero, non necessita di rogatoria internazionale nel caso in cui la registrazione dei dati sia avvenuta in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" gli elementi identificativi associati ai cd. codici PIN, assegnati dalla compagnia che eroga il servizio all'apparecchio dell'utente, sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'attività di intercettazione del traffico telematico cd. "PIN to PIN", svolta secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del traffico si era limitata a comunicare i dati in suo possesso che identificavano i possessori dei "nickname" associati ai codici PIN monitorati).
È legittima l'acquisizione di contenuti di attività di messaggistica (nella specie, effettuata con sistema "Blackberry") mediante intercettazione operata ai sensi dell'art. 266 e ss. cod. proc. pen, poichè le "chat", anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni.
Ai fini della legittimità delle operazioni di intercettazione dei servizi BlackBerry, è necessario e sufficiente che l'autorità giudiziaria nel decreto di intercettazione telematica indichi il PIN, cioè il codice identificativo di Blackberry, o l'IMEI, ossia il numero che identifica l'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'oggetto materiale dell'operazione di intercettazione è l'IMEI e/o il c.d. PIN, che sono associati all'apparecchio, i quali rappresentano il terminale per la partenza o la ricezione del flusso).
Commentari • 5
- 1. Più ombre che luci nelle sentenze delle Sezioni Unite in tema di criptofoniniOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 ottobre 2024
SOMMARIO: 1. Le (esplicite) domande e le (velate) risposte. – 2.Le indagini francesi e i riflessi sui procedimenti nazionali. – 3. Le decisioni delle Sezioni Unite, il reflusso della Corte di Lussemburgo e le questioni devolute alla Corte di Strasburgo. – 4. I frastagliati precedenti nazionali. – 5. Nodi sciolti e grovigli irrisolti. – 5.1. Le condizioni di ammissibilità dell'O.E.I. – 5.2. L'utilizzabilità dei dati raccolti all'estero nei procedimenti interni. – 6. La necessaria tipizzazione delle “nuove” indagini: un appello al legislatore. ABSTRACT Con le pronunce in commento, le Sezioni Unite delineano le regole per procedere all'acquisizione dei dati criptati (“freddi” o flussi in …
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Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un'attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo …
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- 4. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
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Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2023, n. 8714 Abstract Nella sentenza in esame si pone la questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni su apparecchi cellulari Blackberry che sono particolari perché, per la captazione, richiedono la c.d. tecnica dell'instradamento e, per la decriptazione dei messaggi, necessitano dell'intervento all'estero del produttore del device, acquisendo quindi il contenuto dei messaggi come documento informatico. The sentence in question raises the question of the usability of the results of the interception of communications on Blackberry mobile devices which are particular because, for the uptake, they require the …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 47557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47557 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
47557-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сл А Composta da Sent. n. sez. 2236/2019 -Presidente - FAUSTO IZZO - -UP 26/09/2019 -Relatore - LUCA SEMERARO R.G.N. 51128/2018 EMANUELA AI NN IP NA DEPOSITATA IN CANCELL A GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente 22 NOV 2019 SENTENZA CANCELLERE ASPERTO Luana sul ricorso proposto da: CO OV nato a [...] il [...] AF VI nato a [...] il [...] AF RU nato a [...] il [...] IZ CO nato a [...] il [...] IZ AN nato a [...] il [...] SE AN nato a [...] il [...] SE DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI Il Proc. Gen. conclude, con riferimento al ricorso di AF RU, per il rigetto;
chiede, per AF VI, che la questione trattata con il primo motivo di ricorso venga rimessa alle Sezioni Unite e, in subordine, che il ricorso venga rigettato. Infine, conclude per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. uditi i difensori avv. Alfredo Galasso, per la parte civile, quale sostituto processuale dell'avv. Felicia D'Amico; Avv. Roberto Rampioni, per ZZ ON;
Avv. SE NO per NO SA;
Avv. Gian NI Caiazza e Avv. GI Taddei per ZZ RA e ZZ ON;
Avv. Susanna Stranieri, anche quale sostituto processuale dell'avv. ON Foti, per ST ON e ST VI;
Avv. Massimo SE Mercurelli per SA NZ;
Avv. Salvino Mondello per SA NO;
Avv. Paola Armellini per LI GI. I difensori presenti chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. S 2 RITENUTO IN FATTO 1. Premessa Con la sentenza del 16 febbraio 2018 la Corte di appello di Roma ha confermato le condanne inflitte il 28 maggio 2016 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto qui interessa a GI LI, NZ SA, NO SA, RA ZZ, ON ZZ, ON ST, VI ST. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione GI LI, NZ SA, NO SA, RA ZZ, ON ZZ, ON ST e VI ST.
2. Il ricorso nell'interesse di GI LI GI LI è stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, previa riduzione per il rito, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 9000 di multa, per i reati ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990 di cui al capo K1, per avere acquistato hashish da AN RO, MA RO, e SE D'DR comunicando mediante BlackBerry, adoperando il ricorrente gli pseudonimi cinese e Cinese2, in Roma il 26 luglio 2013, ed al capo T, limitatamente al possesso di grammi 889 di marijuana, commesso in Fiumicino il 20 gennaio 2015. GI LI fu assolto in primo grado dal reato a lui ascritto al capo T, limitatamente al possesso di grammi 13,44 di cocaina e 2,8 di hashish, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Con il primo motivo, relativo al capo T, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione;
sarebbe stata dichiarata la sussistenza del fatto erroneamente in quanto non sarebbe stata effettuata la consulenza tecnica per verificare se la sostanza rinvenuta nell'abitazione del ricorrente fosse effettivamente stupefacente. Il giudice dell'udienza preliminare, nel ritenere che la c.t. fosse stata svolta, avrebbe erroneamente richiamato il numero di dosi ricavabili, senza valutare la capacità drogante, ritenendo irrilevante la verifica della sussistenza del principio attivo. La corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, sarebbe incorsa nello stesso errore. Non potrebbe quindi escludersi che la percentuale di principio attivo fosse così bassa da escludere la rilevanza penale del fatto, con conseguente applicazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen. per l'insussistenza dell'offesa al bene giuridico protetto.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento al capo T;
l'imputato avrebbe detenuto tutta la 3 IJ sostanza stupefacente per mero uso personale, perché custodita in un pezzo unico e non in singole dosi. Non sarebbero poi stati rinvenuti gli strumenti per il taglio ed il confezionamento né somme di denaro;
i bilancini sarebbero stati trovati in cucina ove erano utilizzati. La quantità costituirebbe una scorta a medio-lungo termine.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al capo K1. Mancherebbe la prova dell'acquisto della sostanza stupefacente per il riferimento al quantitativo non determinato contenuto nel capo di imputazione e perché non emergerebbero dalle intercettazioni telefoniche elementi di collegamento con il ricorrente. I soprannomi Cinese e Cinese2 non potrebbero essere ricondotti con certezza al ricorrente;
i BlackBerry utilizzati non sarebbero stati rinvenuti in possesso dell'imputato; non sarebbero emersi elementi di collegamento con il circuito criminale oggetto del processo. Il telefono intestato alla moglie del ricorrente sarebbe stato adoperato solo per le conversazioni con il signor GA, assolto dal giudice dell'udienza preliminare, e sarebbe state relative solo alla pescheria da loro gestita in Fiumicino. La corte territoriale avrebbe quantificato l'hashish trovato in possesso del ricorrente in 90 kg. importati dal Marocco, facendo erroneamente riferimento allo stupefacente oggetto del capo K, non relativo al ricorrente. La corte territoriale avrebbe escluso l'uso personale proprio in base al quantitativo di sostanza stupefacente, però erroneamente attribuito.
2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per non avere la corte di appello qualificato i fatti di cui ai capi Te K1 nel delitto ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per il principio del favor rei. Quanto al capo T, se fosse stata eseguita la c.t. si sarebbe potuto individuare il principio attivo ed il numero di dosi sarebbe stato più modesto. Quanto al capo K1, si esclude che il quantitativo fosse pari a 90 kg., ma si assume trattarsi di un quantitativo imprecisato e modesto.
2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva. La motivazione non sarebbe completa e congrua;
la precedente condanna risalirebbe al 2005 e sarebbe relativa a fatti del 2000, di modesta gravità: non sarebbe quindi dimostrativa della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
2.6. Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente afflittiva. Non sarebbe stato motivato il discostamento dal minimo edittale, tenuto conto della diminuzione di un terzo per il rito, del giudizio di equivalenza delle 4 circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, la natura leggera della sostanza stupefacente, del minimo della pena di 2 anni di reclusione.
2.7. Con il primo motivo aggiunto si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 ai capi Te K1, mancando l'accertamento sulla capacità drogante. Con il secondo motivo aggiunto si invoca l'applicazione della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale.
3. Il ricorso nell'interesse di NZ SA NZ SA è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di 12 anni di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi: - A1, quale organizzatore di un'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990, di cui NO SA era organizzatore e promotore, finalizzata al compimento di più delitti relativi alle sostanze stupefacenti, anche con soggetti stranieri non identificati, quali tali DO, KA ed altri, in Roma, sede della struttura organizzativa, dal 2011 al gennaio 2015, - D1, in concorso con NO SA, ex art. 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere acquistato per conto terzi ed importato 15 kg. di cocaina;
secondo l'imputazione, NO SA si recò in Olanda con NA MA per verificare la qualità della sostanza stupefacente e per negoziare l'importazione, LU LL sostenne dalla Colombia l'attività degli associati e concordò con NO SA le attività da svolgere;
NZ SA ricevette lo stupefacente a Milano;
AM EL lo trasportò a Milano e poi a Roma dove lo vendette insieme a SI IO. In Roma Amsterdam e Milano tra il 10 ed il 23 ottobre 2013; - H1, ex art. 56 cod. pen., 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, ascritto a NO SA e NZ SA per aver tentato di importare partite di cocaina da circa 30 kg., in concorso con l'intermediario KA non identificato, con evento non verificatosi per il venir meno del trasporto;
in Roma ed in Olanda tra la fine del mese di novembre 2013 e la fine del mese di dicembre 2013; - J-BIS, ex art. 56 cod. pen., 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, ascritto a NO SA e NZ SA, per aver tentato di importare cocaina, circa 1000 kg., dal sud America, dalla Colombia attraverso il Marocco, da MA LL RO e AN RO, su barca, evento non verificatosi perché non si riusciva a garantire da parte di RO l'operazione di sbarco;
in Roma, Marocco e Colombia dall'agosto all'ottobre 2013; - ]1; per il reato ex art. 378 cod. pen., per avere in concorso con il RAello NO SA, tratto in arresto in flagranza, aiutato la latitanza di LU LL;
fatti commessi all'estero dal luglio del 2013 ed in Italia dal 6 gennaio 2014 al 9 gennaio 2014. 5 3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza perché il presidente del collegio (d.ssa Callari) si sarebbe trovata in una posizione di incompatibilità, avendo svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari, disponendo in un caso la proroga delle intercettazioni.
3.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di intercettazione sui dispositivi BlackBerry, ex art. 271 comma 1, in relazione agli artt. 267, 268 cod. proc. pen., fondata sulla deposizione dell'Ing. BI e sulle modalità di funzionamento della rete BlackBerry e di acquisizione dei dati. Vi sarebbero sette profili di inutilizzabilità.
3.2.1. Si eccepisce l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen.: sarebbe illegale l'acquisizione e la diffusione dei dati da parte della Rim Canada. L'acquisizione del dato non avverrebbe mediante le operazioni di intercettazione, cioè mediante l'ascolto, contestuale alla comunicazione, ma in un momento successivo dopo la fine della comunicazione, circa 15 o 30' dopo. L'attività consisterebbe nella acquisizione di dati documentali relativi a comunicazioni tra privati. Quanto all'orientamento della cassazione riportato dalla sentenza di appello, si sostiene che si fonderebbe su una ricostruzione fattuale del funzionamento della rete BlackBerry errata, sul transito su nodi internet o ponti radio, mentre i messaggi transitano su un canale internet. Mancherebbero poi due condizioni essenziali per l'utilizzabilità: la trasmissione diretta dei messaggi;
la qualità di originali di quelli trasmessi dal Canada e ricevuti in Italia, che sarebbero in realtà delle copie. Inoltre, la trasmissione non è stata diretta da Rim Canada al server della Procura della Repubblica, ma è passata attraverso la stazione intermedia rappresentata dal server di Rcs Ets Sicurezza Milano, di proprietà e gestito da un privato.
3.2.2. Si eccepisce poi l'inutilizzabilità ai sensi degli artt. 191 e 268 cod. proc. pen. in quanto i messaggi acquisiti sarebbero le copie di quelli originali ed il frutto di una duplice manipolazione: la prima effettuata in Canada mediante la decriptazione su algoritmo ignoto;
la seconda all'arrivo sul server della Rcs della copia, giunta in via automatica. Vi sarebbe stata la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 336/2008: si realizzerebbe, in sintesi, una limitazione del diritto di difesa all'accesso alle registrazioni. L'illegittimità della prova deriverebbe dunque anche dalla violazione degli artt. 111, principio di parità delle parti, e 24 Cost. (diritto di difesa). Si rileva poi che la rinuncia ai codici hash avrebbe determinato l'assenza di garanzie sull'affidabilità della prova e che l'accesso agli originali è stato vietato 6 dalla BlackBerry alle parti ed al giudice, sicché non può porsi a carico della difesa l'onere di dimostrare che i messaggi acquisiti siano difformi dagli originali. Mancherebbero strumenti per poter ritenere che le copie inoltrate dei messaggi siano conformi agli originali.
3.2.3. Si eccepisce poi l'inutilizzabilità ex art. 267 comma 4 e 271 comma 1 cod. proc. pen., in quanto le operazioni di acquisizione dei dati relativi alle chat sono state eseguite da privati e non da ufficiali di polizia giudiziaria che si è limitata a comunicazione alla Rim Canada dell'indirizzo ip fornito da Rcs sul quale indirizzare il flusso delle comunicazioni ed alla lettura passiva delle chat. L'estrapolazione dei messaggi, la decriptazione e l'invio attraverso il canale ciRAo in Italia sarebbero stati eseguiti dalla Rim Canada.
3.2.4. Si eccepisce l'inutilizzabilità ex art. 268 comma 1 e 271 cod. proc. pen. per la mancata redazione dei processi verbali delle operazioni di registrazione. Vi sarebbero solo i verbali di inizio e fine delle operazioni, non per tutti i r.i.t., che non possono ritenersi degli equipollenti e non documenterebbero le modalità di effettuazione delle operazioni di registrazione di ogni singolo messaggio acquisito. Si rileva che dalla deposizione dell'ing. BI emergerebbe che le operazioni di intercettazione sono state in realtà eseguite da privati, i dipendenti della Rim Canada, senza alcuna possibilità di controllo. Di ciò sarebbe prova la comunicazione effettuata dalla Rim Canada, non in atti, per cui le operazioni di intercettazione sarebbero cessate il 24 ottobre 2013, fatto questo verificato il 9 novembre 2013 dal brig. ZE. Sarebbe stata omessa in particolare la verbalizzazione del momento in cui il server della RCS Milano ha registrato la ricezione della copia dei messaggi inviati dalla Rim Canada.
3.2.5. L'inutilizzabilità deriverebbe poi dagli artt. 268 comma 3-bis e 211 cod. proc. pen., perché il server della RCS Milano è stato utilizzato per la ricezione delle copie dei messaggi originali elaborati ed inviati dalla Rim Canada, mentre il pubblico ministero aveva autorizzato l'uso dei server per la lettura in remoto della chat. Gli strumenti del privato sarebbero stati adoperati senza il decreto autorizzativo del pubblico ministero. L'art. 271 cod. proc. pen. non farebbe riferimento all'art. 268 comma 3-bis cod. proc. pen. solo per una svista del legislatore e si chiede l'applicazione analogica della sanzione di inutilizzabilità prevista per la violazione del comma 3 dell'art. 268 cod. proc. pen.
3.2.6. Si eccepisce poi l'inutilizzabilità ex artt. 267, 271 comma 1 cod. proc. pen. in quanto il pubblico ministero aveva autorizzato l'uso del server della società privata solo per la lettura in remoto delle chat mentre sarebbe stato adoperato per 7 la ricezione e registrazione in Italia delle copie dei messaggi originali inviati dal Canada. Le modalità effettive di svolgimento delle operazioni sarebbero state difformi, secondo quanto riferito dall'Ing. BI, rispetto a quelle prescritte, quindi sarebbero state realizzate in assenza della autorizzazione dell'a.g. procedente.
3.2.7. Si eccepisce l'inutilizzabilità ex art. 268 comma 3, 271 comma 1 cod. proc. pen., perché le operazioni di acquisizione dei dati provenienti dal Canada sarebbero stati eseguiti presso la Procura della Repubblica di Milano e non presso la competente Procura di Roma. Tale dislocazione era stata autorizzata dal pubblico ministero ma si ritiene che non potesse essere autorizzata ex art. 271 e 268 comma 3 cod. proc. pen., perché gli uffici del pubblico ministero a cui fanno riferimento le norme sarebbero solo quelli dell'autorità giudiziaria titolare del procedimento e non vi sarebbe alcun potere del pubblico ministero di scegliere presso quali uffici di procura eseguire le operazioni. L'esecuzione delle operazioni in luogo diverso è possibile solo in casi di indisponibilità e di eccezionali esigenze investigative;
in ogni caso le operazioni sono state eseguite utilizzando impianti di privati. Si eccepisce poi la nullità ex art. 125 cod. proc. pen. dei decreti che hanno autorizzato l'esecuzione delle operazioni presso la procura della Repubblica di Milano per mancanza di motivazione sul punto.
3.2.8. Si operano poi le seguenti contestazioni al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Punto I: la corte di appello sarebbe incorsa nel travisamento della prova nella parte in cui avrebbe ritenuto, nonostante la diversa deposizione dell'ing. BI, che vi sia contestualità tra la ricezione del messaggio da parte del destinatario e del server Rcs in Italia mentre tale ultima ricezione avviene dopo circa 15 o 30' da quella relativa al destinatario. Si contesta poi l'interpretazione effettuata dalla corte territoriale sul concetto di copia, rispetto al dato della chat. Sarebbe poi indimostrato che il messaggio inviato alla Rcs sia effettivamente quello inviato dal mittente e ricevuto dal destinatario tenuto conto dello scarto temporale dell'invio alla Rcs;
il distacco temporale dimostrerebbe che si tratti di una copia o di una riproduzione del messaggio originale. Si contesta poi la motivazione della sentenza che ha ritenuto il carattere automatico della trasmissione e l'assenza di ogni possibile manipolazione, tenuto conto sempre dello scarto temporale dell'invio alla Rcs che ne consentirebbe la manipolazione. 0 08 Mancherebbe poi la spiegazione del perché i messaggi a Rcs siano stati trasmessi dopo tanto tempo, se la trasmissione sarebbe avvenuta, come si ritiene in sentenza, in automatico. Fino al 2014 i messaggi BlackBerry non erano ricevibili dai computer;
pertanto i server della Rcs, essendo dei computer, non erano abilitati a riceverli nella loro forma originaria, sicchè la BlackBerry Rim Canada doveva procedere alla - decrittazione del messaggio ed alla conversione in un formato ricevibile dai computer della Rcs Milano. Si sostiene poi che la corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione perché da un lato avrebbe ammesso che l'attività di intromissione delle comunicazioni tra privati sarebbe avvenuta all'estero, perché il dato sarebbe stato acquisito dalla società canadese, dall'altro avrebbe affermato che la prova è stata acquisita in Italia essendo stato registrato ogni singolo messaggio sul server di Rcs. L'intromissione, la captazione e la registrazione sarebbero tutte fasi della stessa attività; l'acquisizione del dato, conseguente all'intromissione nelle comunicazioni tra privati, sarebbe stata eseguita all'estero da parte di un soggetto privato senza il rispetto della legge canadese. Si contesta la motivazione rilevando che in Italia sarebbe avvenuta solo la registrazione mentre la intromissione da parte della società canadese sarebbe avvenuta in assenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi commettendo un reato. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana copriva infatti le attività da svolgersi in Italia ma non aveva effetto in Canada. Per la legittimità delle operazioni da eseguirsi in Canada occorreva la rogatoria internazionale, non essendo sufficiente per la società canadese il provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, occorrendo quello emesso dell'autorità giudiziaria del Canada per rendere lecita l'acquisizione e la messa a disposizione di quella italiana delle comunicazioni transitate sui sistemi BlackBerry, trattandosi di dati sensibili, relativi a comunicazioni tra privati, coperte da dalle garanzie costituzionali. In assenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria canadese, sarebbero quindi illegittimi l'acquisizione e la trasmissione del dato effettuati in Canada. L'originaria illegalità dell'acquisizione avrebbe determinato ex art. 191 comma 1 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività di captazione. Punto II: la corte territoriale avrebbe mal compreso la questione dedotta che consisteva nel diritto di accedere alla lettura delle tracce originali, correlato al diritto di difesa. Sarebbe errata la tesi esposta nella sentenza per cui i file sarebbero identici, per le considerazioni già esposte;
il messaggio messo a disposizione dei difensori sarebbe stato altro, frutto della decrittazione e conversione. La lesione del diritto di difesa avrebbe determinato l'inutilizzabilità ☐ _ 9 _ della prova ex art. 191 comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'art. 268 cod. proc. pen. La sentenza sarebbe poi in contrasto con quella delle Sezioni Unite, rv 240359, per cui la comunicazione oggetto dell'intercettazione registrata negli impianti della Procura deve essere in originale, perché, secondo la tesi esposta, i messaggi trasmessi in Italia non sono quello originali, o primari e sono stati inviati mediante l'intermediazione di un soggetto terzo, a differenza di quanto accade nelle intercettazioni telefoniche o di messaggi di posta elettronica, come invece indicato nella sentenza. Punto III: la sentenza, nel distinguere le intercettazioni telematiche da quelle telefoniche, avrebbe violato l'art. 267 comma 4 cod. proc. pen. e la necessità che le operazioni debbano essere compiute dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria, essendo vietata l'esecuzione delle stesse da parte di soggetti diversi, come sarebbe avvenuto nel caso in esame in cui le operazioni sarebbero state eseguite dalla Rim Canada. Nella sentenza si riconoscerebbe (pag. 42) che l'intercettazione e la trasmissione dei messaggi sia stata eseguita dalla BlackBerry in Canada, come indicato anche nei verbali di polizia giudiziaria, con estromissione degli ufficiali di polizia giudiziaria italiani dall'esecuzione delle operazioni di intercettazione. La corte di appello avrebbe poi erroneamente interpretato l'art. 267 comma 4 cod. proc. pen. che avrebbe invece la finalità di assicurare il diretto controllo, con possibilità di verifiche, delle attività d'intercettazione, mediante la diretta e personale constatazione delle modalità e dei tempi delle registrazioni delle comunicazioni. Si ribadisce che le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria e mai da privati, a pena di inutilizzabilità. La corte territoriale avrebbe quindi omesso di rilevare la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. ed emesso una motivazione de iure condendo. Punto IV: quanto all'inutilizzabilità ex art. 268 comma 1, 271 cod. proc. pen., a causa della mancata redazione dei processi verbali, si contesta la decisione che ha ritenuto sufficienti i processi verbali di inizio e fine delle operazioni per ciascun decreto autorizzativo. La polizia giudiziaria avrebbe dovuto almeno documentare l'esecuzione delle registrazioni effettuate in Italia, dalla Rcs Milano;
la sentenza sarebbe contraddittoria perché da un lato ammetterebbe che la registrazione è avvenuta in Italia, dall'altro affermerebbe l'impossibilità di documentare le fasi perché avvenute all'estero. Oggetto del verbale sarebbero le operazioni ed in particolare le registrazioni. 10 Mentre i processi verbali di inizio e fine delle operazioni avrebbero la finalità di dimostrare che le intercettazioni sono avvenute nei limiti temporali fissati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i processi verbali di registrazione avrebbero la funzione di garantire il controllo del giudice e delle parti sulla scansione temporale delle comunicazioni nel loro progredire, indicando fra l'altro il numero delle comunicazioni intercettate. Condizione di utilizzabilità delle intercettazioni sarebbe quindi la redazione del verbale di cui al comma 1 dell'art. 268 cod. proc. pen. che attesti la collocazione temporale di ciascuna comunicazione, il numero delle comunicazioni intercettate nel periodo previsto ed i nominativi di tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno partecipato alle operazioni, secondo quanto indicato nell'art. 89 disp. Att. cod. proc. pen. Punto V: quanto all'inutilizzabilità della prova ex art. 268 comma 3-bis, si rileva che mancherebbe il decreto del pubblico ministero ai sensi della prima norma richiamata che consenta l'uso di apparecchiature di privati per le intercettazioni informatiche e/o telematiche e ciò determinerebbe l'inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. Il decreto del p.m. prevederebbe solo l'uso degli impianti della Procura della Repubblica di Milano con remotizzazione tramite la Rcs Milano, presso la sala di ascolto della Guardia di Finanza. L'uso degli strumenti privati sarebbe quindi stato disposto non per la registrazione ma per il solo ascolto in remoto, circostanza questa neanche contestata nella sentenza impugnata. La corte territoriale non avrebbe correttamente valutato l'eccezione difensiva;
la sanzione di inutilizzabilità si estenderebbe per effetto di una interpretazione estensiva, per analogia, anche al caso de quo, oltre che a quello di cui all'art. 268 comma 3 cod. proc. pen. Punto VI: quanto all'inutilizzabilità ex art. 267 comma 3 cod. proc. pen., decreti del pubblico ministero avrebbero erroneamente indicato la Rim Italia quale gestore del servizio e le modalità di esecuzione delle operazioni erano state del tutto diverse da quelle descritte nei decreti del pubblico ministero, sicchè avrebbero dovuto essere ritenute eseguite in assenza del decreto di cui all'art. 267 comma 3 cod. proc. pen. La corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che non risultava che l'uso del server della Rcs fosse stato autorizzato solo per la lettura in remoto, mentre ciò risulterebbe dai decreti in via documentale. Si afferma che le intercettazioni di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen. sarebbero soggette alla stessa disciplina di quelle tradizionali. 11 Si richiamano poi le deposizioni dei testi RA CI ed AN ELSO, in servizio presso la Guardia di Finanza, i quali avrebbero riferito che vi era anche un altro gestore che fornì l'apparecchiatura su cui arrivavano i testi già decriptati, in chiaro, che era la Area, una società, che si sarebbe occupata dell'aspetto tecnico, non menzionata nel decreto del pubblico ministero. Si contesta il giudizio di irrilevanza delle dichiarazioni dei due ufficiali di polizia giudiziaria trattandosi dei soggetti che per mesi avevano eseguito le intercettazioni e per tali loro conoscenze furono citati dal pubblico ministero quali testi. Inoltre, tali due testi avevano riferito dell'esecuzione delle operazioni del procedimento, mentre l'ing. BI aveva riferito sulle intercettazioni sui BlackBerry in generale, chiarendo che sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni in esame non avrebbe potuto fornire alcuna delucidazione in merito, non avendo svolto alcun compito, pur essendo egli il responsabile tecnico della Rcs. L'accertamento che le operazioni fossero state compiute dalla Area e non dalla Rcs avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Punto VII: quanto all'inutilizzabilità ex art. 268 comma 3 cod. proc. pen., dedotta per l'uso degli impianti esistenti presso la procura di Milano, si sostiene che la norma andrebbe interpretata estensivamente nel senso che debba trattarsi degli uffici della procura territorialmente competente e non presso un qualsiasi ufficio di procura. L'esecuzione presso la procura di Milano sarebbe quindi stata arbitraria.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'inutilizzabilità di 4 comunicazioni (r.i.t. 8332/13, n. 9 del 3.12.13 e 12 del 6.11.13, quelle riportate nelle pagine 71-72 e 73-74), non tradotte in italiano dallo spagnolo, utilizzate per la prima volta in appello. Vi sarebbe stato un ragionevole affidamento sulla circostanza che il materiale probatorio fosse costituito solo dalle intercettazioni tradotte dallo spagnolo in italiano, anche all'atto della richiesta di giudizio abbreviato, tenuto conto che quelle in spagnolo non tradotte non erano state oggetto della valutazione del giudice dell'udienza preliminare. L'uso a sorpresa da parte della corte di appello non potrebbe essere sanato dalla mancata richiesta di traduzione e consente la presentazione dell'eccezione per la prima volta nel giudizio di legittimità tenuto conto della rilevanza delle intercettazioni attribuite nella sentenza dalla corte territoriale.
3.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto sub D1 fondata solo sulle attività di captazione sui BlackBerry. Sarebbe stato ignorato il dato dell'assenza di elementi di prova dalle intercettazioni eseguite sui 14 telefoni cellulari in uso al ricorrente;
vi sarebbe solo 12 un servizio di osservazione riferibile al ricorrente, non sono stati eseguiti sequestri o perquisizioni. Si contesta l'attribuzione delle chat, in assenza di una chat partecipata con una utenza ed un pin certamente riferibili al ricorrente. L'attribuzione delle utenze sarebbe avvenuta da parte della polizia giudiziaria in assenza di un possibile riconoscimento vocale, non incrociando i dati ma mediante congetture, riprese dai giudici di merito. A fronte della motivazione parziale, perché riferita ad un solo nickname, ed insufficiente della sentenza di primo grado, la corte di appello avrebbe attribuito i nicknames in maniera errata. L'eventuale accertamento su un nickname non può automaticamente essere esteso agli altri 4. L'attribuzione di un nickname poi non implicherebbe che tutte le singole comunicazioni siano riconducibili alla stessa persona. La corte di appello avrebbe ritenuto che la comune disponibilità dei BlackBerry era un elemento espressivo della predisposizione di mezzi comuni ai fini sussistenza del reato associativo, ma non avrebbe valutato che gli associati avrebbero potuto scambiarsi i BlackBerry. Sarebbe dunque incerta l'attribuzione delle conversazioni al ricorrente.
3.4.1. Quanto al nome CR, la corte territoriale avrebbe riprodotto le argomentazioni del giudice dell'udienza preliminare, il quale non avrebbe controllato le congetture della polizia giudiziaria, senza motivare sulle deduzioni difensive. L'identificazione era avvenuta incrociando il contenuto della chat del 3 luglio 2013 con il controllo avvenuto, secondo l'informativa finale, pag. 629, il 1 luglio 2012 presso l'aeroporto di Fiumicino. La corte di appello avrebbe arbitrariamente collocato il controllo al 1 luglio 2013, indicando come erronea la data del 2012 contenuta nell'informativa finale della guardia di finanza. Secondo il ricorrente in ogni caso l'attribuzione del nickname sarebbe una congettura, perché dalla conversazione non emergerebbe la data e l'aeroporto del controllo né sarebbe stato accertato che il 1 luglio 2013 presso l'aeroporto di Fiumicino fu controllata una sola persona, dovendosi comunque escludere che la persona detta CR e NZ SA non fossero stati controllati nello stesso giorno nello stesso aeroporto. Dalla conversazione poi non emergerebbe che CR fosse stato controllato al ritorno da un viaggio, né è indicato il luogo di provenienza. Si rileva poi che l'affermazione che il ricorrente fosse stato l'unico a viaggiare a Malta nei giorni 28 giugno e 1 luglio si fonderebbe su un dato parziale, perché 13 sarebbe solo emerso che in quei giorni NZ SA viaggiò con IT;
però IT non è l'unica compagnia che gestisce i collegamenti aerei con Malta, sicchè CR avrebbe potuto adoperare altre compagnie. Si contesta poi l'interpretazione delle parole mio RA, contenuta nella conversazione del 17 giugno 2013 tra JA identificato in NO SA - -e BA - identificato in AN RO - nella quale JA forni il pin in uso a CR, non essendo sufficiente tali parole a dimostrare l'esistenza del rapporto di parentela, avendo tale termine nell'uso comune e negli ambienti delinquenziali anche l'esistenza di un solo rapporto di fiducia. L'identificazione dei due RAelli sarebbe avvenuta in maniera circolare e tautologica. In ogni caso, si rileva che in nessuna delle chat utilizzate in chiave accusatoria era comparso il Nickname CR.
3.4.2. La corte territoriale avrebbe poi erroneamente attribuito al ricorrente il nickname DO CT mentre la polizia giudiziaria aveva attribuito a NZ SA solo quello di IB CT, come risulterebbe dalla pagina 18 dell'informativa finale riportata nel ricorso. Si rileva poi che il giudice dell'udienza preliminare nell'identificare il ricorrente nel nickname dott. CT era incorso nel travisamento della prova perché il servizio di osservazione del 17 ottobre 2013, contrariamente a quanto era riportato nella sentenza, era avvenuto, a seguito del contatto tra il nickname IB CT e SA, come indicato dalla polizia giudiziaria tra NO SA ed AM EL (SA) in Roma, non quindi con NZ SA (cfr. l'annotazione allegata al ricorso a pag. 120). Inoltre, il codice imei (358625043816720) abbinato al nickname IB CT, è tra quelli attribuiti nell'informativa finale (pag. 17) proprio a NO SA. Nel rispondere al motivo di appello sul punto, la corte territoriale sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento della conversazione del 16 ottobre 2013, rilevando che in tale conversazione tra OR CT, identificato in NZ SA, e SA, cioè AM EL, l'incontro concordato per il giorno successivo era con il parente bassino del OR CT;
sicché il servizio di osservazione si riferiva all'incontro tra il parente bassino, NO SA, e AM EL. Secondo la lettura difensiva, l'incontro sarebbe dovuto avvenire con il DO CT di persona ed il riferimento al parente bassino non era per l'incontro del giorno successivo né per le ragioni per cui il DO CT aveva concordato l'appuntamento con SA;
in sostanza erano due gli appuntamenti presi. Tale lettura, sarebbe confermata dalla conversazione successivo giorno 17 allegata al ricorso. 14 S La corte di appello avrebbe inserito nella motivazione un elemento che la rende contraddittoria: ha affermato sul punto che i due RAelli SA avrebbero potuto anche scambiarsi i BlackBerry mentre in precedenza aveva rigettato la questione posta dalla difesa sulla possibilità che lo stesso nickname potesse essere stato utilizzato da più persone;
l'aver ritenuto possibile lo scambio dei BlackBerry tra i RAelli avrebbe reso incerta e contraddittoria l'attribuzione delle conversazioni svolte mediante lo stesso Nickname alla stessa persona;
avrebbe reso impossibile stabilire se l'autore delle conversazioni fosse stato NZ o NO SA. Quanto poi all'attribuzione del Nickname OR CT a NZ SA avvenuta mediante l'indicazione fornita da NG a KAleon di chiamare il RAello NZ, si fonderebbe su un sillogismo illogico, perché il coinvolgimento nell'operazione di cui al capo d1 non implica che NZ SA sia OR CT;
né elementi di tal genere si troverebbero nella conversazione del 6 novembre 2013 allegata al ricorso (pag. 132), di cui in ogni caso si è eccepita l'inutilizzabilità. Nella conversazione, oltre all'hermano, non vi sarebbe alcun riferimento alla città di Milano o ad altre città, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata.
3.4.3. La corte territoriale avrebbe poi attribuito il nickname IB CT a NZ SA esclusivamente per l'assonanza con quello DO CT, nonostante ai due nickname corrispondessero pin diversi, su una prova inutilizzabile (la conversazione n. 8 del 6 novembre 2013 in spagnolo e non tradotta) e con un ragionamento circolare.
3.4.4. L'attribuzione del nickname HE LI al ricorrente sarebbe avvenuta ritenendo, immotivatamente, l'esistenza di una totale comunanza di interessi, anche abitativi e familiari, con la persona che adoperava il nickname ON e per l'uso del dialetto calabrese. La conversazione richiamata in sentenza, allegata al ricorso, avrebbe un contenuto ambiguo, con un linguaggio difficilmente identificabile quale dialetto, ed anche il riferimento alla locazione sarebbe errato, perché relativo a tale AR. Sarebbe dunque immotivata la sentenza laddove ha ritenuto che HE LI e ON fossero due RAelli, potendo la comunanza di interessi anche familiari collegare fra loro persone diverse. In ogni caso, anche a voler ritenere che i due fossero RAelli, non sarebbe spiegato perché sarebbero i RAelli SA. Si rileva poi che anche in altre chat relative a diversi soggetti si usa il dialetto calabrese. Il linguaggio della chat non sarebbe poi stato comparato con quello certamente attribuibile al ricorrente in base alle intercettazioni telefoniche. 15 3.4.5. Mancherebbe poi del tutto la motivazione quanto all'attribuzione del nickname OB a NZ SA.
3.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato sub capo D1 nel delitto ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990. Non essendo stata sequestrata la sostanza stupefacente, la motivazione sulla sua natura sarebbe il frutto della errata lettura del prezzo della sostanza stupefacente indicato nella chat del 29 ottobre 2013, indicata nel ricorso, perché non coerente con i prezzi di mercato. Tale conversazione si riferirebbe quindi al prezzo complessivo dell'hashish. Le conversazioni via chat del 6 novembre 2013 non sarebbero sufficienti, per l'ambiguità del quadro di insieme, mancando elementi certi per ritenere che il riferimento ai 3 da inviare a Roma indichi 3 kg. Di cocaina, non potendo adoperarsi per il linguaggio ambiguo la conversazione indicata dalla corte di appello. Per il principio del favor rei si invoca la qualificazione del fatto nel delitto ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309 / 1990. 3.6. Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990 in relazione al capo D1. La corte territoriale avrebbe omesso di valutare che dalle chat emergeva la pessima qualità della sostanza stupefacente ed ha solo presunto il superamento delle 2000 dosi, senza indicare l'elemento di prova cui desumere il dato.
3.7. Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il capo J-BIS. Si ribadiscono le censure alla identificazione del ricorrente nell'utilizzatore del nickname IB CT. In sintesi, nel fatto sarebbe applicabile l'art. 56 comma 3 cod. pen. in quanto IB CT sarebbe intervenuto nell'operazione solo dopo la rinuncia all'importazione, ricevendo una somma di denaro. Mancherebbe l'apporto causale, essendo la condotta successiva alla consumazione del reato. Mancherebbe in ogni caso la prova della avvenuta consegna del denaro, ove si dimostrare che le comunicazioni si riferiscono al denaro. La corte territoriale non avrebbe poi valutato che nella sentenza di primo grado si rappresentò che tra il gruppo RO e quello SA vi erano altri rapporti in corso, sicché la dazione di denaro, ove avvenuta, avrebbe potuto riferirsi anche a tali rapporti e non al fatto di cui al capo J-BIS, come indicato nello specifico motivo di appello sul punto. 16 h Quanto al valore della sostanza stupefacente trattata, la risposta al motivo di appello sarebbe illogica, perché frutto di calcoli errati, riportati a pagina 163 del ricorso. La responsabilità sarebbe stata dichiarata in base ad una sola chat;
il criterio adoperato dalla corte di appello sarebbe illogico perché, anziché dimostrare la colpevolezza in base agli elementi di prova, ha ritenuto che l'assenza delle conversazioni fosse il frutto della cautela del ricorrente di ridurre al minimo le comunicazioni relative alle operazioni illecite.
3.8. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione al capo J-BIS, ritenendo che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste. Dopo aver ricostruito il fatto, richiamando e riportando le comunicazioni (pagg. 166 e ss.) si rileva che l'operazione non era entrata nella fase attuativa, neanche nelle linee essenziali. La corte territoriale avrebbe anche erroneamente attribuito al fatto la comunicazione relativa al pagamento mediante IB CT mentre le comunicazioni, in particolare la n. 13 del 10 settembre 2013, facevano riferimento al pagamento mediante il circuito bancario simulando un'operazione lecita. comunicazioniInoltre, la motivazione sarebbe illogica perché le dimostrerebbero che l'operazione era tale da costituire un tentativo non punibile sicché il pagamento della somma di denaro al ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione. Si ribadisce poi la sproporzione tra il valore della cocaina da importare, pari a circa 1000 kg., e la somma che sarebbe stata anticipata. In sostanza vi sarebbe stato solo l'accordo per commettere il reato in assenza di atti concreti, né emergerebbe la disponibilità da parte degli acquirenti della sostanza stupefacente in possesso dei venditori. Le chat riportate nel ricorso sarebbero state travisate dalla corte di appello che ha ritenuto che la merce fosse già pronta nel porto per essere inviata. La sentenza impugnata avrebbe però anche rilevato che non fosse stata concretamente preparata la spedizione ed avrebbe quindi erroneamente applicato le norme sul tentativo, poiché l'importazione non era neanche prossimo ad essere realizzato.
3.9. Con il nono motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per avere la corte di appello omesso di rispondere al motivo di appello con il quale per il capo J-BIS si chiese l'applicazione dell'art. 56 comma 3 cod. pen.
3.10. Con il decimo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione al capo H1. Il giudizio di responsabilità si fonderebbe sull'attribuzione del nickname HE LI, già contestata. 17 Si assume che i protagonisti delle trattative furono AR (LU LL) e ON (NO SA), mentre HE LI non aveva partecipato alle trattative né arrecato alcun contributo. Dopo le critiche alla sentenza di primo grado (pagg. 194 e ss.) e la ricostruzione del fatto mediante l'analisi delle comunicazioni si sostiene, in sintesi, che le conversazioni non rivelano alcun contributo rilevante ex art. 110 cod. pen. La corte di appello avrebbe stravolto i fatti emergenti dalle comunicazioni riportate nel ricorso, dalle quali emerge che HE LI aveva solo espresso delle osservazioni generali sullo stato degli affari. La corte territoriale non avrebbe accolto il motivo di appello ricercando ulteriori elementi a carico (cfr. pag. 75) richiamando una comunicazione in cui però NO SA segnalerebbe un suo problema, HE LI risponderebbe in modo incomprensibile, senza che la corte di appello ne abbia spiegato il senso. La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il reato contestato era di tentata importazione, a cui però HE LI era estraneo, poiché al più la condotta si sarebbe riferita al momento successivo alla importazione, alla commercializzazione della sostanza stupefacente. L'elemento adoperato dalla corte di appello sarebbe quindi inconferente.
3.11. Con l'undicesimo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 56 cod. pen., e della motivazione quanto al capo H1. Il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal reato perché il fatto non sussiste. La corte territoriale sarebbe incorsa nello stesso travisamento delle chat del 23 novembre 2013 e del 9 dicembre 2013, quest'ultima tra ON e AR, e di quelle successive, che dimostrerebbero che la trattativa era in realtà bloccata, senza che vi fosse stato un accordo sulle forniture e sui prezzi, alle modalità di invio;
non sarebbe stato raggiunto l'accordo. Il contenuto e la durata delle ultime chat sarebbero poi incompatibili con la chiusura di una trattativa per l'importazione di 30 kg. di cocaina alla settimana. Mancherebbe la commissione di atti concreti, oltre al mero accordo generico a commettere il reato, tali da raggiungere la soglia di un tentativo punibile, tanto che i fornitori si erano defilati. La corte territoriale per rispondere al motivo di appello ha adoperato la conversione n.9 del 3 dicembre 2013 in lingua spagnola, di cui il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità, per altro tradotta secondo la personale conoscenza del giudice. In ogni caso, secondo il ricorrente il ragionamento della corte di appello sarebbe congetturale perché interpreterebbe le chat ritenendolo esistenti accordi su tranche di pagamento in assenza però della comunicazione consegna della merce, esclusa dai giudici di merito. 18 Le somme di denaro indicate nella chat potrebbero al più riferirsi a pregresse operazioni non oggetto di contestazione.
3.12. Con il dodicesimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al capo H1, mancherebbe la motivazione sulla richiesta applicazione dell'art. 56 comma 3 cod. pen.
3.13. Con il tredicesimo motivo si deduce, rispetto al capo J1, il vizio di assenza della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente nell'usuario del nickname HE LI.
3.14. Con il quattordicesimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, rispetto al capo A1. l'accertamento sull'epoca di costituzioneSarebbe stato omesso dell'associazione per delinquere, sulla predisposizione dei mezzi, degli obiettivi e della struttura organizzativa. Le fonti di prova sarebbero costituite solo dai reati fine, sicché l'arco di operatività e di esistenza dell'associazione avrebbe dovuto coincidere con il tempo della commissione dei reati fine, pari a 4 mesi. L'anticipazione dell'esistenza dell'associazione al 2011 sarebbe motivata sulle intercettazioni nella Peogeot 107, sulle dichiarazioni di GI TA, il quale però ha collocato la rottura tra NO SA ed il gruppo dei ZZ e la costituzione del nuovo sodalizio alla fine di luglio-primi di agosto 2012. GI TA non avrebbe però indicato elementi concreti sulla stessa associazione. La corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposta al motivo di appello con cui si deduce l'esistenza del solo reato continuato, tenuto conto della durata della condotta per 4 mesi, dell'assenza di concreti elementi di prova sulla sussistenza dell'associazione ma adoperato argomenti ambigui.
3.15. Con il quindicesimo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento al capo A1, rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto e che erroneamente la corte di appello ha ritenuto che la difesa non avesse mosso contestazioni rispetto ai reati di cui ai capi C1 ed F1 senza considerare che si tratta di reati non contestati al ricorrente. Inoltre, la motivazione sarebbe limitata al generico supporto che il ricorrente avrebbe arrecato al RAello NO nelle trattative con diversi interlocutori. Il ragionamento si fonderebbe su una prova circolare.
3.15. Con il sedicesimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione rilevando che la corte di appello avrebbe operato la riforma in peius della sentenza di primo grado, condannandolo per il reato di cui al comma 1 anziché di quello al comma 2 dell'art. 74 d.P.R. 309 / 1990. La corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente che il giudice dell'udienza preliminare avesse commesso un errore di calcolo nella determinazione della pena 19 di 13 anni di reclusione, non tenendo conto della distinzione tra le posizioni effettuata dal giudice dell'udienza preliminare. Mancherebbero in ogni caso elementi per ritenere esistente l'autonomia decisionale del ricorrente.
3.17. Con il diciassettesimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza valutare lo specifico motivo di appello.
3.18. Con il diciottesimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La corte territoriale avrebbe omesso di valutare il motivo di appello con cui si contestò l'applicazione della recidiva in base al decorso del tempo ed alla mancanza di specificità rispetto all'unica condanna.
3.19. Con il diciannovesimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla determinazione della pena. Sarebbe stata omessa la valutazione del motivo 17 di appello sul punto.
3.20. Con il ventesimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge: tenuto conto che il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato ex art. 74 comma 2 d.P.R. 309 / 1990, era stato erroneamente individuato il reato più grave nel reato associativo, ostativo ai benefici premiali. La corte di appello non avrebbe risposto al motivo di appello ma anzi avrebbe modificato in peius la condanna, ritenendo sussistere la responsabilità del ricorrente per il comma 1 dell'art.74, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Si chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso nell'interesse di NO SA 4. NO SA NO SA è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di 20 anni di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi: organizzatore- A, ex art. 74 d.P.R. 309/1990, quale promotore ed dell'associazione per delinquere finalizzata al compimento di più delitti relativi alle sostanze stupefacenti, nella quale RA ZZ e ON ZZ avevano il ruolo di partecipi, il primo occupandosi della custodia e delle vendite, il secondo della compravendita della marijuana e dell'hashish; in Roma, sede della struttura organizzativa, dal 2011 al gennaio 2015; -B, ascritto a NO SA e RA ZZ, ex art. 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per l'importazione dal sud America, attraverso la Spagna, di 160 kg. di cocaina;
in Roma ed altrove, fine luglio, primo di agosto 2012; 20 - C, ex art. 73 commi 1 e 6, 80 d.P.R. 309/1990, per la cessione ad AN IE, poi arrestato in flagranza, di kg. 6,970 di cocaina, sufficienti per il confezionamento di 34.300 dosi;
in Roma il 3 e 4 luglio 2012; - A1, quale organizzatore di un'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990, di cui anche NZ SA era organizzatore e promotore, finalizzata al compimento di più delitti relativi alle sostanze stupefacenti, anche con soggetti stranieri non identificati, quali tali DO, KA ed altri, in Roma, sede della struttura organizzativa, dal 2011 al gennaio 2015; - C1, ritenuto assorbito il reato sub B1 nel reato sub C1, ex art. 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere con l'intermediario DO, offerto in vendita a tale David 30 kg. di cocaina, in Roma, Amsterdam ed altrove il 12 settembre 2013; D1 e E1 ritenuta assorbita la contestazione sub E1 nella contestazione sub D1, - in concorso con NZ SA, ex art. 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere acquistato per conto terzi ed importato 15 kg. di cocaina;
secondo l'imputazione, NO SA si recò in Olanda con NA MA per verificare la qualità della sostanza stupefacente e per negoziare l'importazione, LU LL sostenne dalla Colombia l'attività degli associati e concordò con NO SA le attività da svolgere;
NZ SA ricevette lo stupefacente a Milano;
AM EL lo trasportò a Milano e poi a Roma dove lo vendette insieme a SI IO. In Roma Amsterdam e Milano tra il 10 ed il 23 ottobre 2013; - F1, ex art. 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per l'acquisto di 4 kg. di cocaina, in Roma ed altrove il 19 novembre 2013; - H1, ex art. 56 cod. pen., 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, ascritto a NO SA e NZ SA per aver tentato di importare partite di cocaina da circa 30 kg., in concorso con l'intermediario KA non identificato, con evento non verificatosi per il venir meno del trasporto;
in Roma ed in Olanda tra la fine del mese di novembre 2013 e la fine del mese di dicembre 2013; - J-BIS, ex art. 56 cod. pen., 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, ascritto a NO SA e NZ SA, per aver tentato di importare cocaina, circa 1000 kg., dal sud America, dalla Colombia attraverso il Marocco, da MA LL RO e AN RO, su barca, evento non verificatosi perché non si riusciva a garantire da parte di RO l'operazione di sbarco;
in Roma, Marocco e Colombia dall'agosto all'ottobre 2013. NO SA è stato assolto dal reato a lui ascritto ai capi G1 ed L perché il fatto non sussiste.
4.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 178 e 268 cod. proc. pen. La corte di appello non avrebbe risposto alla eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per avere il pubblico ministero autorizzato l'ascolto dei supporti 21 informatici e l'estrazione di copie ma non il richiesto accesso ai server della procura di Roma per prendere cognizione dei flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche. Dopo le critiche alla decisione del giudice dell'udienza preliminare, si afferma che i giudici di merito avrebbero violato il diritto di difesa ed in particolare la facoltà di accedere agli impianti utilizzati dalla procura della Repubblica per eseguire le operazioni di intercettazione che sarebbe stata stabilita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36359 del 2008. Il diritto alle registrazioni sarebbe incondizionato e non suscettibile di limitazione, tanto che, secondo la sentenza Primavera delle Sezioni Unite, la cognizione dei flussi può essere chiesta anche ex art. 603 cod. proc. pen. Il rigetto della richiesta della difesa sarebbe affetto da una nullità di ordine generale a regime intermedio, con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio, eccepita dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 268 comma 6 e 178 lett. c) cod. proc. pen.
4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli articoli 178, 191, 267, 268, 271, 415-bis, 416 cod. proc. pen. quanto al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite sugli apparati BlackBerry. Si deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione sul punto. Il motivo è comune al ricorso di NZ SA. In più si eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 416 comma 1 e 415-bis cod. proc. pen. perché il pubblico ministero non avrebbe depositato l'intera documentazione relativa ai dati di geolocalizzazione degli apparecchi intercettati per individuare la posizione del chiamato e del chiamante. La corte territoriale avrebbe solo richiamato la sentenza di primo grado sul punto quanto alla sanatoria determinata dalla richiesta di giudizio abbreviato. La richiesta di giudizio abbreviato sarebbe stata presentata senza essere a conoscenza dei dati fatti confluire solo successivamente dal p.m. nel fascicolo dibattimentale (testuale), con una integrazione successiva del materiale probatorio.
4.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla attribuzione dei nickname JA, GO, NG, ON. Quanto alla circolarità della prova il motivo è comune a quello di NZ SA quanto all'uso della parola RA ed alla riconducibilità ai RAelli SA. Si rileva poi che l'attribuzione del nickname GO è avvenuta solo in via derivata per l'attribuzione, ritenuta erronea, del nome JA. 22 2 2 La corte territoriale avrebbe poi collegato tre comunicazioni per attribuire il nome NG avvenute però tra soggetti diversi e su diverse circostanze.
4.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. quanto al giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia GI TA sulle cui dichiarazioni si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente. Nel ricorso si indicano le discrasie e le contraddizioni del racconto di GI TA che riguarderebbero l'auto di NO SA (che il collaboratore di giustizia avrebbe potuto conoscere in occasione della festa di GI ZZ), la dichiarata ma inesistente parentela con GI ZZ, la festa di compleanno di GI ZZ (con la illogica presenza di un soggetto a seguito della scissione, riferita dallo stesso GI TA), il sequestro del PC di ST rispetto al quale la corte territoriale non avrebbe indicato in che modo si colleghi al ricorrente. Quanto al ruolo di NO SA nell'associazione mafiosa, la corte di appello non avrebbe valutato che lo stesso collaboratore di giustizia, che ha indicato che il ricorrente aveva un ruolo apicale, ha dichiarato di non aver mai parlato con NO SA della sostanza stupefacente;
che per i rapporti con NO SA riferiti da GI TA ON AN LE è stato assolto, così come sono stati assolti NO SA e RA ZZ. Mancherebbero i riscontri anche quanto alla partecipazione alla associazione mafiosa, non sussistendo contatti con gli altri partecipi, salvo che con RA ZZ, però assolto. Tutto ciò confermerebbe l'inattendibilità di GI TA. La corte territoriale si sarebbe anche contraddetta perché dopo aver indicato l'assenza di motivi di contrasto o di risentimento con gli imputati, quanto a NO SA avrebbe riportato le dichiarazioni di GI TA che invece rivelerebbero che egli aveva un giudizio negativo di NO SA. Il motivo è comune agli altri imputati quanto alle valutazioni espresse dalla Corte di appello di EN e dalla Corte di assise di appello di Roma, dopo riportate.
4.5. Con il quinto motivo, relativo al capo A, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 74 comma 1 d.P.R. 309/1990 e 7 I. 203/1991. La motivazione si fonderebbe solo sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI TA, contraddittorie e prive di riscontri esterni, anche quanto all'attribuzione del ruolo apicale, in assenza di contatti con gli altri associati. I contatti riferiti con RA ZZ hanno avuto natura lecita, come dimostrerebbe la loro assoluzione dal reato loro ascritto al capo L). 23 GI TA avrebbe riferito di aver avuto una conoscenza molto superficiale di NO SA senza aver parlato o contrattato affari illeciti, e di non aver avuto più rapporti dal 17 febbraio 2012, salvo per la vicenda di cui al capo B). AN LE, pure chiamato in correità da GI TA, sarebbe stato ritenuto estraneo all'associazione mafiosa. GI TA non avrebbe neanche indicato NO SA nell'organigramma della associazione, né al ricorrente vi sarebbero riferimenti nel materiale cartaceo ed informatico sequestrato a GI TA nella perquisizione del 17 luglio 2013 che, secondo il collaboratore di giustizia, sarebbe la contabilità dell'organizzazione. Mancherebbe poi l'indicazione delle condotte concretizzanti il ruolo apicale;
la dichiarazione di penale responsabilità sarebbe quindi apodittica. Inoltre, NO SA sarebbe stato ritenuto subalterno a colui che è stato riconosciuto quale vertice della associazione, che avrebbe continuato ad operare anche dopo la fuoriuscita dal sodalizio da parte del ricorrente, il quale pertanto avrebbe avuto un ruolo intercambiabile e puramente operativo. Si deducono poi i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla ritenuta condotta di promotore ed organizzatore;
sul punto la motivazione sarebbe assente. Si ribadisce che non sarebbe stata indicata la condotta ritenuta concretizzare il comma 1 dell'art. 74, e si ripetono le argomentazioni del motivo precedente. Quanto alla circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/1991, la motivazione sarebbe del tutto illogica perché ne ha affermato l'esistenza non provando la sussistenza dell'associazione mafiosa agevolata ma in base ai reati di omicidio, estorsione e lesioni, avvenuti dopo l'estate 2012, quando cioè sarebbe già avvenuta, secondo il racconto di GI TA, la scissione da parte di NO SA dalla associazione dei ZZ, dando luogo al reato di cui al capo B. Si contesta poi che i reati contestati possano essere ricondotti ad un contesto delinquenziale organizzato, in base agli elementi di prova acquisiti nel processo.
4.6. Con il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli articoli 110, 112 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, ed al capo A1. Nelle dichiarazioni di GI TA vi sarebbero discrasie riguardanti: - il soggetto che ebbe il primo contatto con il trafficante spagnolo DO, indicato - prima in GI ZZ e poi in NO SA;
il quantitativo ritirato da NO SA, quello rimasto in possesso del TA e quello ricevuto in pagamento dal collaboratore di giustizia;
24 گے - le tre diverse modalità raccontate del ritiro della sostanza stupefacente da parte di NO SA. La corte territoriale avrebbe poi erroneamente ritenuto attendibile GI TA nonostante l'assoluzione in primo grado di AT MA, indicato quale autista del tir sul quale sarebbe stato trasportato il carico di 160 kg. di sostanza stupefacente. L'unico elemento di riscontro esterno sarebbe consistito nell'indicazione dell'auto di NO SA ma si tratterebbe di una circostanza che il collaboratore di giustizia avrebbe potuto apprendere anche aliunde.
4.7. Con il settimo motivo relativo al capo C, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli art. 192, 73 commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990. La penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata pronunciata in presenza di elementi che non dimostrerebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, che effettivamente il ricorrente consegnò la cocaina a AN IE. La corte territoriale non avrebbe valutato che il materiale contenuto nel borsone avrebbe potuto essere diverso dalla cocaina, né che fosse effettivamente vuoto, e che la cocaina avrebbe potuto essere presente anche prima dell'incontro con AN IE o essere stata reperita dopo l'incontro. Non sarebbe stata quindi vagliata l'ipotesi alternativa, né che nel capo di imputazione si indicano due diverse date del commesso reato. La corte di appello non avrebbe poi dovuto applicare l'art.80 comma 2 d.P.R. 309/1990. 4.8. Con l'ottavo motivo, relativo al capo A1, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'articolo 74 d.P.R. 309/1990. Non risulterebbe provata la stabilità del vincolo associativo, non vi sarebbe la motivazione sulle concrete modalità con cui si sarebbero svolte le attività illecite. Si rileva che il primo reato scopo è stato commesso nel 2013, mentre la nascita della associazione è indicata nell'estate del 2012, dalla ritenuta scissione di NO SA dalla associazione sub A). Mancherebbe la motivazione sul ruolo realmente tenuto dal ricorrente;
non vi sarebbe traccia del video a cui fa riferimento la sentenza impugnata che sarebbe stato girato da SE TA, il quale però è stato assolto. Mancherebbe la prova dei viaggi all'estero indicati in sentenza, non essendo stato svolto alcun accertamento documentale, non potendo essere posto a carico della difesa l'onere di dimostrare che i viaggi non fossero stati effettuati. Mancherebbe la prova anche del ritenuto aiuto fornito alla latitanza di LL. L'uso dei BlackBerry non dimostrerebbe la sussistenza della associazione, trattandosi di strumenti di facile reperibilità e dal basso costo. 25 Non sarebbe stato individuato poi il dirigente della associazione. Mancherebbe poi la motivazione sulla condotta di organizzatore e promotore, non essendo stata indicata la condotta svolta in concreto.
4.9. Con il nono motivo relativo al capo J-BIS, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento agli articoli 56,110, 112 cod. pen., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309 / 1990. Oltre a ribadire le questioni dedotte sulla attribuzione dei nickname, si rileva che per lo stesso capo di imputazione SE TA è stato assolto. Il fatto inoltre concretizzerebbe un tentativo di cessione, non punibile, essendosi arrestato alle fasi meramente preparatorie.
4.10. Con il decimo motivo, relativo al capo D1), si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli articoli 110, 112 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990. Mancherebbe nella motivazione la prova della esecuzione dei viaggi in Olanda, e delle ragioni dei viaggi in assenza di prove documentali della loro esecuzione, né potendosi invertire l'onere della prova, chiedendo alla difesa di dimostrare che i viaggi non furono effettuati. Mancherebbe poi anche la motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante ex art.80 comma 2 d.P.R. 309/1990, in assenza di elementi certi sul quantitativo e per la ritenuta scarsa qualità della sostanza stupefacente.
4.11. Con l'undicesimo motivo relativo al capo H1), si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli art. 56, 110 cod. pen., 73, 80 comma 2 d.P.R. 309 / 1990, ritenendo del tutto assenti i riscontri, irrilevanti le intercettazioni, dovendo ritenersi non superata la soglia di punibilità ex art. 56 cod. pen. La condotta posta in essere sarebbe al più meramente preparatoria. Mancherebbe la motivazione anche sulla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità.
4.12. Con il dodicesimo motivo, relativo ai capo C1, in esso assorbito il capo B1, ed F1, si deduce l'omessa motivazione sui capi. La corte territoriale non avrebbe analizzato i due capi di imputazione.
4.13. Con il tredicesimo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto all'entità della pena, alla recidiva, alla mancata per la applicazione delle circostanze attenuanti generiche, all'aumento continuazione che violerebbe l'art. 81 cod. pen. Non sarebbero stati mitigati gli effetti del cumulo materiale. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, non sarebbe stata valutata la scelta del rito, che NO SA si trovava all'estero al momento della emissione della misura cautelare, che dopo la sentenza di primo grado si è presentato volontariamente all'autorità giudiziaria italiana. 26 La recidiva semplice avrebbe dovuto essere esclusa, trattandosi di aumento non obbligatorio.
4.14. Sono poi stati proposti motivi nuovi.
4.14.1. Il primo motivo concerne la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni delle comunicazioni sui BlackBerry che riprendono alcuni motivi di NZ SA, in particolare quanto allo svolgimento delle operazioni all'estero e presso un soggetto privato, sulla necessità della rogatoria internazionale, richiamando la testimonianza dell'ing. BI, l'assenza dei server in Italia.
4.14.2. Con il secondo motivo nuovo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla valutazione della credibilità del collaboratore di giustizia GI TA, in relazione al capo A), richiamando la sentenza della Corte di appello di EN del 10 dicembre 2015 ed il giudizio di inattendibilità ivi espresso, la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Roma di condanna di SI ST, ON ZZ e RA ZZ per l'omicidio IA, condanna fondata sulle dichiarazioni di GI TA. Si segnala poi l'errore nella identificazione del ricorrente (inizialmente indicato quale NO TA), l'assenza di elementi di riscontro, la mancanza di motivazione sulla condotta di partecipazione, l'erronea indicazione della dissociazione dall'associazione sub A), in relazione alla condotta di cui al capo B).
4.14.3. Con il terzo motivo aggiunto di deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, sempre quanto al capo A), perché la sentenza si fonderebbe solo sulle dichiarazioni di GI TA;
si contesta l'assenza di motivazione sul ruolo di promotore.
4.14.4. Con il quarto motivo nuovo, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/1991 in relazione al capo A), posto che i dati di fatto posti dalla Corte di appello a sostegno della circostanza aggravante sono successivi all'uscita del ricorrente dall'associazione per delinquere.
5. Il ricorso nell'interesse di RA ZZ alla pena di RA ZZ è stato condannato, ritenuta la continuazione, 12 anni di reclusione per reati a lui ascritti ai capi: A, ex art. 74 d.P.R. 309/1990, quale partecipe, fino al dicembre 2012, occupandosi della custodia e delle vendite, dell'associazione per delinquere finalizzata al compimento di più delitti relativi alle sostanze stupefacenti, di cui NO SA era promotore ed organizzatore, ed ON ZZ, quale partecipe, aveva il ruolo nella compravendita della marijuana e dell'hashish; in Roma, sede della struttura organizzativa, dal 2011 al gennaio 2015; 27 - B, ascritto a NO SA e RA ZZ, ex art. 73, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per l'importazione dal sud America, attraverso la Spagna, di 160 kg. di cocaina;
in Roma ed altrove, fine luglio, primo di agosto 2012; -H, ascritto a RA ZZ ed ON ZZ, ex art. 110 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere in concorso tra loro, con TA GI e con MA IC, giudicati separatamente, acquistato da ignoti, e successivamente restituito per motivi legati alla qualità dello stupefacente, al fine di farne cessione a terzi, 10 chili di sostanza stupefacente tipo marijuana: in Roma nel maggio 2013; _CY e DY: per i reati di lesioni aggravate, commesso in danno di HA ME, e di porto e detenzione delle armi adoperate per la commissione del primo reato;
delitti aggravato dall'art. 7 legge 203/1991; in Ardea il 17 novembre 2012; -MM: per i delitti relativi alle armi cedute da ER IN a GI TA ed all'imputato, in Roma nel corso del 2013. RA ZZ è stato assolto, in primo grado, dai reati a lui ascritti ai capo FF, per non aver commesso il fatto, ed L perché il fatto non sussiste.
5.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, in relazione al primo motivo di appello, quanto alla ritenuta credibilità del collaboratore di giustizia GI TA.
5.1.1. Non sarebbero state valutate le deduzioni difensive, riportate nel ricorso, sulla accertata proclività a mentire all'autorità giudiziaria del collaboratore di giustizia per avere egli simulato, in un procedimento del 2001, la sua seminfermità di mente in un processo per omicidio, ottenendo la relativa diminuzione della pena. Tale circostanza è emersa nell'interrogatorio reso al pubblico ministero il 3 agosto 2013. La questione sarebbe rilevante perché attiene alla credibilità del dichiarante.
5.1.2. Si deduce poi la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sulla ritenuta credibilità del collaboratore di giustizia GI TA nonostante il giudizio negativo, riportato nel ricorso, già espresso dalla Corte di appello di EN con la sentenza del 10 dicembre 2015, confermata sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza del 14 settembre 2017, n.55748, acquisita ex art. 603 cod. proc. pen. La corte territoriale ha rigettato il motivo richiamando il principio della valutazione frazionata della chiamata di correo, senza però valutare che il giudizio di inattendibilità del collaboratore di giustizia GI TA espresso dalla Corte di appello di EN riguardava il rapporto con ON PA, rapporto ritenuto decisivo nella sentenza di primo grado ai fini della sua credibilità. Pertanto, il giudizio di inattendibilità verteva su una circostanza che inficiava la plausibilità dell'intera narrazione del collaboratore di giustizia;
per altro, per la 28 ritenuta inattendibilità del collaboratore di giustizia era stata emessa sentenza di assoluzione nel processo di EN. La corte territoriale avrebbe richiamato la sentenza di primo grado sul punto nonostante il giudizio demolitorio della Corte di appello di EN sulla credibilità del collaboratore di giustizia, senza affrontare i temi proposti con l'appello relativi alla capacità simulatoria ed ingannatoria di GI TA;
sul tema, valorizzato dal giudice dell'udienza preliminare della sentenza di primo grado, dei rapporti con ON PA e la sua storia di 'ndranghetista.
5.2. Con il secondo motivo si deducono quanto al reato associativo i vizi di violazione di legge e della motivazione, che emergerebbero dal testo della sentenza e dagli interrogatori di GI TA del 11 e 24 ottobre 2013. Con l'appello si affermò l'insussistenza del reato associativo perché l'attività illecita sarebbe durata, in contrasto con il capo di imputazione, dal luglio al dicembre 2012, ed avrebbe coinciso con le condotte di cui al capo B, relativo all'importazione di 160 kg. di cocaina. Tale circostanza di fatto era stata indicata anche dal collaboratore di giustizia GI TA. Mancherebbe la stabilità del vincolo associativo. La corte territoriale, pur richiamandolo, non avrebbe valutato il motivo di appello sulla stabilità del vincolo, riportato nel ricorso, ma si sarebbe limitata a ribadire sul punto la decisione di primo grado. Le argomentazioni della sentenza non risponderebbero alle contestazioni sulla stabilità del vincolo .associativo e sull'esistenza della struttura;
emergerebbe solo il fatto descritto da GI TA sull'importazione di 160 kg. di cocaina. Non sarebbero state indicate le intercettazioni telefoniche il cui tenore letterale dimostrerebbe un arco temporale della vita dell'associazione diverso da quello indicato nel capo B;
ne potrebbe avere valore probatorio il servizio di osservazione del 11 luglio 2013, che è successivo alla data di cessazione del reato associativo indicata nel capo di imputazione. Anche l'uso dell'appartamento di via dello Scoiattolo o le annotazioni sul computer sequestrato a SI Sestino, non datate, non avrebbero incidenza sulla stabilità dell'associazione.
5.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI TA quanto a tutti i capi di imputazione contestati. La corte territoriale non avrebbe applicato i principi sulla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia riportati nella stessa sentenza, in particolare quelli sulla circolarità della prova dichiarativa e sul carattere individualizzante del riscontro. 229 5.3.1. Quanto al reato associativo sub A, la corte territoriale non avrebbe valutato il motivo di appello con cui si rappresentò che il collaboratore di giustizia GI TA poteva riferire solo di fatti successivi al luglio 2012, e ciò incideva in primo luogo sulla data di costituzione dell'associazione per delinquere;
avrebbe imposto di limitare la condanna ai fatti commessi dal luglio al dicembre 2012, e non dal 2011. Pertanto, alcun elemento di prova avrebbe potuto colmare la lacuna della dichiarazione. La corte di appello avrebbe ritenuto la sussistenza del reato dal 2011 richiamando genericamente le intercettazioni telefoniche senza indicare quali;
avrebbe ritenuto riscontro una conversazione tra ON ZZ ed il padre GI del gennaio 2014, quindi successiva alla cessazione della condotta associativa per commettere e contestata. Anche il riferimento al sequestro è irrilevante perché avvenuto, in relazione al capo H, nel luglio 2013, quindi dopo la data del dicembre 2012 indicata nel capo A quale cessazione dell'associazione. La Corte di appello avrebbe poi omesso di valutare le dichiarazioni di GI TA rispetto a due episodi, indicati con l'appello, che, secondo il ricorrente, riguarderebbero GI ZZ ed il figlio RA e dimostrerebbero l'assenza del vincolo associativo per l'autonomia operativa di RA ZZ. Mancherebbe poi la motivazione sulla condotta di partecipazione di RA ZZ, limitata al capo B.
5.3.2. Quanto al reato di cui al capo B, la prova sarebbe costituita dalla sola chiamata di correo di GI TA. Rispetto ai motivi di appello sulla circolarità della prova e della assenza di riscontri individualizzanti, riportati nel ricorso nelle pagine 36 e ss., la Corte di appello avrebbe riproposto la motivazione della sentenza di primo grado ed indicato tra i riscontri il file Excel ritrovato sul computer di SI ST e l'agenda di GI TA senza valutare che si tratta di documenti il cui significato è stato spiegato dallo stesso collaboratore di giustizia ed il secondo proviene dallo stesso GI TA. Dunque, tali elementi non hanno il valore di riscontro per la circolarità della prova e la provenienza dallo stesso collaboratore di giustizia. Il significato del contratto del 6 agosto 2012 e delle cifre apposte sul foglio Excel sono riconducibili al reato solo per le spiegazioni di GI TA, da qui la circolarità della prova. Non costituirebbero riscontro neanche i fittissimi contatti tra RA ZZ e NO SA tra ottobre e novembre 2012, posto che le conversazioni tra i due sono state ritenute prive di rilevanza penale con l'assoluzione dei due imputati dal reato di cui al capo L. 30 5.3.3. Quanto ai reati di cui ai capi A e B, si deduce il travisamento della conversazione del 2 ottobre 2012 tra RA ZZ e GI TA;
la corte territoriale avrebbe risposto al motivo di appello ritenendo che il termine voi utilizzato un'espressione meridionale, laddove invece la conversazione dimostrerebbe che GI TA non aveva il numero di telefono di RA ZZ e ciò sarebbe in contrasto con il racconto del collaboratore di giustizia il quale ha riferito che il sodalizio era costituito da mesi e l'operazione di importazione dei 160 kg. di cocaina, con il coinvolgimento anche del ricorrente, era già avvenuta.
5.3.4. Quanto al capo H, la Corte di appello avrebbe utilizzato quale riscontro alle dichiarazioni di GI TA la sentenza prodotta dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen. della Corte di assise di appello di Roma per l'omicidio di NZ IA;
nell'indicare tre elementi di riscontro emergenti dalla sentenza, l'arma, il rinvenimento dello stupefacente ed un pizzino con un numero di telefono, avrebbe travisato la sentenza della Corte di assise di appello indicando che il numero era attribuibile a ON ZZ, circostanza invece esclusa dalla Corte di assise di appello.
5.3.4. Quanto al capo MM, la corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello sulla mancanza di riscontri individualizzanti su RA ZZ alle dichiarazioni di GI TA.
5.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di violazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione ai capi CY e DY. Con l'appello si indicò che RA ZZ non aveva posto in essere alcun contributo al ferimento di AT ME, eseguito da ST IN, secondo il racconto di GI TA. La Corte di appello avrebbe quindi erroneamente applicato le norme sul concorso di persone nel reato.
5.5. Con il quinto motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 7 legge 203/1991, ed il vizio della motivazione, per l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di GI TA quanto alla sussistenza della circostanza aggravante, contestata con i motivi di appello anche per effetto dell'inattendibilità del collaboratore di giustizia già ritenuta dalla Corte di appello di EN. Senza le dichiarazioni del collaboratore di giustizia mancherebbero gli elementi di collegamento con la 'ndrangheta. La finalità di agevolazione presuppone la prova della effettiva esistenza dell'associazione mafiosa agevolata.
5.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. ed il vizio della motivazione quanto alla pena inflitta ed al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe avvenuto con formule di stile senza valutare le specifiche doglianze. 31 Il minor ruolo svolto dal ricorrente emergerebbe dalla sentenza e dalle dichiarazioni di GI TA e dalla intercettazione del 7 gennaio 2014 nella quale il ricorrente è definito un soggetto incapace ed inaffidabile. Elementi analoghi emergerebbero dall'informativa del 6 febbraio 2014 riportata nel ricorso. Tali circostanze di fatto renderebbero contraddittoria la motivazione della corte di appello sulla gravità dei fatti e sul ruolo rivestito dal ricorrente.
5.7. Con nota depositata il 9 settembre 2019, il difensore del ricorrente, ritenendo le decisioni rilevanti ai fini della valutazione della credibilità di GI TA ha prodotto: -la sentenza della Corte di cassazione, sez. 1, n. 56692 del 19/09/2018, di annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di appello di Roma il 26 giugno 2017 nei confronti di SI ST e RA ZZ per l'omicidio di NZ IA;
- la sentenza del 14 maggio 2019 della Corte di assise di appello di Roma, emessa nel giudizio di rinvio, di assoluzione di SI ST e RA ZZ per l'omicidio di NZ IA ed i reati connessi.
6. Il ricorso nell'interesse di ON ZZ ON ZZ è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di dieci anni di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi: - A, ex art. 74 d.P.R. 309/1990, quale partecipe, occupandosi della compravendita della marijuana e dell'hashish, dell'associazione per delinquere finalizzata al compimento di più delitti relativi alle sostanze stupefacenti, di cui NO SA era promotore ed organizzatore, e RA ZZ era partecipe, che si occupava della custodia e delle vendite;
in Roma, sede della struttura organizzativa, dal 2011 al gennaio 2015; -H, ascritto a RA ZZ ed ON ZZ ex art. 110 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, per avere in concorso tra loro, con TA GI e con MA IC, giudicati separatamente, acquistato da ignoti, e successivamente restituito per motivi legati alla qualità dello stupefacente, al fine di farne cessione a terzi, 10 chili di sostanza stupefacente tipo marijuana: in Roma nel maggio 2013; - I, ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990, per l'acquisto di un panetto di 100 grammi da uno straniero, nel giugno/luglio 2013. 6.1. Il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, sono comuni al ricorso di RA ZZ con le seguenti precisazioni.
6.2. Quanto al terzo motivo, si deduce anche il travisamento della perizia dell'ing. OP acquisita all'udienza del 6 ottobre 2017. 32 6.3. Si contesta poi il richiamo alla intercettazione ambientale del 7 gennaio 2014, con il padre GI ZZ, essendo tale conversazione successiva alla cessazione dell'associazione per delinquere, secondo quanto indicato nella contestazione e al periodo oggetto del racconto del collaboratore di giustizia GI TA. Sul valore dei riscontri utilizzati dalla corte territoriale il motivo è comune al quello del ricorso di RA ZZ.
6.4. In relazione al capo H, si indica che tra i riscontri adoperati dalla Corte di appello vi sono i tabulati telefonici dell'utenza formalmente intestata a RI Farhad, che nelle conversazioni ha occupato celle di copertura dell'abitazione dei ZZ e di GI TA in Roma. Si contesta poi che la corte di appello abbia ritenuto suggestivo il dato proveniente dalla perizia dell'ing. AZ redatta nel processo per l'omicidio di NZ IA per aver preso in esame un periodo limitato di tempo, dal 1 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013, senza però considerare che i tabulati acquisti e valutati dalla corte di appello si riferiscono allo stesso periodo. La corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di appello sulla mancanza di riscontri individualizzanti rispetto alla posizione di ON ZZ.
6.5. Analoga contestazione è mossa con riferimento al capo I, nonostante gli specifici motivi di appello, riportati nel ricorso, con i quali si rilevava che quelli adoperati a riscontro alle dichiarazioni di GI TA erano solo ipotesi investigative (l'aver ON ZZ contattato alle 17.50 da una cabina pubblica AH OH, l'essere «presumibilmente» l'utilizzatore di una utenza intestata ad uno straniero con la quale il 11 luglio 2013 si contattò l'utenza in uso a AH OH). La corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, travisando la relazione di servizio della polizia giudiziaria del 19 luglio 2013, dando per certo ciò che la polizia giudiziaria indicò quale mera ipotesi e quale presunzione di attribuzione della utenza.
6.6. Quanto al sesto motivo, ON ZZ non avrebbe avuto alcun contatto internazionale, non sarebbe stato indagato nei processi riuniti, avrebbe vissuto e lavorato in Calabria, come emergerebbe dagli atti e dalle dichiarazioni di GI TA.
7. Il ricorso nell'interesse di ON ST e VI ST ON ST è stato condannato, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 6000 di multa per il capo GG, per avere detenuto e portato in luogo pubblico, in concorso con GI TA, 4 armi comuni da sparo;
con la circostanza aggravante ex art. 7 legge n.203/1991, per essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. 33 ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta con articolazioni territoriali operanti in Calabria, Roma e provincia. In Chiaravalle e Roma, in data compresa tra il 21 ed il 24 dicembre 2012, periodo in cui ON ST consegnò le armi a GI TA. VI ST è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, operata alla riduzione per il rito, per il reato a lui ascritto al capo M, per avere, in concorso con GI TA, illecitamente detenuto un chilo e 500 grammi di cocaina, per cederne parte a NO SS, GI GA e NI NÒ. In primo grado, VI ST fu assolto dai reati a lui ascritti ai capi DD, EE, HH per non aver commesso il fatto.
7.1. Con unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della chiamata di correo del collaboratore di giustizia GI TA.
7.1.1. Con riferimento all'attendibilità intrinseca, il motivo è comune a quello degli altri ricorrenti quanto alla mancanza di una motivazione rafforzata rispetto al giudizio d'inattendibilità espresso dalla corte di appello di EN con la sentenza del 10 dicembre 2015, irrevocabile il 14 settembre 2017, che ha assolto ON PA dal reato ex art. 416-bis cod. pen.
7.1.2. La corte territoriale avrebbe valutato l'attendibilità di GI TA in base alla sentenza del 26 giugno 2017 della Corte di assise di appello di Roma che ha condannato SI ST per l'omicidio di NZ IA in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Segnalano i ricorrenti che tale sentenza è stata annullata con rinvio dalla corte di cassazione con la sentenza del 19 settembre 2018, prima sezione. In ogni caso, il giudizio sulla attendibilità intrinseca si sarebbe fondato su una sentenza non definitiva e l'annullamento di tale sentenza ha reso illogica la motivazione della sentenza impugnata.
7.1.3. La Corte territoriale non avrebbe poi correttamente valutato l'interesse dell'imputato a mitigare la sua posizione processuale;
tale interesse renderebbe irrilevante l'esclusione dell'intento calunniatorio per astio o risentimento perché l'interesse alla calunnia nascerebbe dall'aspirazione alla riduzione della pena, soprattutto in un soggetto che avrebbe già dimostrato di alterare la realtà dei fatti in cambio di benefici processuali.
7.2. Quanto alla posizione di ON ST, la descrizione dettagliata dell'episodio di cui al capo G deriva dall'essere il collaboratore di giustizia l'autore del reato: ma il motivo di appello concerneva l'attendibilità dell'indicazione del ricorrente quale correo. 34 Quanto alla attendibilità estrinseca ed alla contestazione relativa alla mancanza dei riscontri esterni individualizzanti, la corte territoriale avrebbe solo riproposto la motivazione della sentenza di primo grado. I riscontri richiamati nella sentenza non riguarderebbero la posizione di ON ST;
si ribadisce poi che la sentenza della Corte di assise di appello di Roma è stata annullata dalla Corte di cassazione.
7.3. Quanto a VI ST ed al riscontro costituito dal file trovato nel computer sequestrato a SI ST, RAello di VI, e dall'analogo foglio del quaderno sequestrato a GI TA, il motivo è comune al ricorso degli altri ricorrenti, in relazione alla circolarità della prova. Si dubita poi sulla genuinità del file perché il computer fu sequestrato nell'abitazione di GI TA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi comuni ai ricorsi di NZ e NO SA sull'inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni. Le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni eseguite sui BlackBerry sono infondate.
1.1. In punto di diritto, occorre premettere che non è possibile proporre una generica eccezione di inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione;
l'eccezione deve essere proposta specificamente, con riferimento ai singoli provvedimenti autorizzativi, che devono essere precisamente indicati nel ricorso, ed ai relativi risultati. L'inutilizzabilità colpisce infatti i risultati delle intercettazioni nei casi tassativamente indicati nell'art. 271 cod. proc. pen.
1.1.1. Va ribadito il principio espresso da Sez. 4, n. 33700 del 09/06/2004, Campisi, Rv. 229098, per cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Suprema Corte di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato.
1.1.2. I principi sulla specificità del ricorso e sugli oneri per la parte che propone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, seppure in un caso 35 diverso, sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245-01, affermarono che «L'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice». In motivazione la Corte osservò che anche nel giudizio a quo, poiché l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l'onere di dedurne la sussistenza.
1.1.3. La giurisprudenza successiva ha sempre ribadito tali principi;
cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261 01 che ha affermato - che, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia. Cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774 -01, che ha affermato, in tema di intercettazioni di comunicazioni, che qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare. Tali principi trovano il loro fondamento nell'art. 187 comma 2 cod. proc. pen. che indica che oggetto di prova sono i fatti da cui deriva l'applicazione di una norma processuale.
1.2. Deve rilevarsi che nei ricorsi non vi è una specifica indicazione delle intercettazioni che sarebbero utilizzabili ma le argomentazioni si fondano, per la quasi totalità, sulla testimonianza dell'ing. BI il quale però ha riferito sul funzionamento dei BlackBerry e delle intercettazioni dei flussi su di essi sui in 36 generale, chiarendo che sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni in esame non avrebbe potuto fornire alcuna delucidazione in merito. Lo stesso ricorrente ha indicato che l'ing. BI non si è occupato specificamente delle operazioni di intercettazione de quo. In sostanza, la gran parte dei motivi si fonda su contestazioni non specifiche sulle intercettazioni eseguite nel processo ma sul sistema delle intercettazioni delle comunicazioni sui BlackBerry, perché si invoca, a sostegno delle eccezioni, una testimonianza di carattere generale sulle modalità di funzionamento. Del resto, anche la Corte di appello, ha descritto il procedimento delle operazioni di intercettazione secondo la ricostruzione dell'Ing. BI, secondo ciò che in genere accade con riferimento alle operazioni di intercettazione del BlackBerry. La Corte di appello ha correttamente ritenuto la legittimità delle operazioni di intercettazione sui BlackBerry.
1.3. Sul punto, rispondendo alle eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalle parti, devono ribadirsi i principi espressi da Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera, Rv. 265615, richiamati anche dalla Corte di appello, per cui è legittima l'acquisizione di contenuti di attività di messaggistica (nella specie, effettuata con sistema BlackBerry) mediante intercettazione operata ai sensi degli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, poiché le chat, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni. 1.4. È del tutto consentita l'attività di messa in chiaro di messaggi criptati scambiati mediante sistema BlackBerry, mediante il ricorso alla spontanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in ordine all'algoritmo necessario per la decifrazione (Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep. 2016, Agresta, Rv. 266267). Sono utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti di intercettazioni di comunicazioni in chat protette tramite il servizio c.d. «pin to pin» gestito tramite server collocato in territorio estero, ma i cui dati siano stati registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, dep. 2016, Brandimarte, Rv. 267184), a nulla rilevando pertanto che per «decriptare» i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (Sez. 4, n. 46968 del 05/04/2017, Monteleone, non mass.; Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983).
1.5. La legittimità delle intercettazioni delle comunicazioni sui BlackBerry è stata poi di recente ribadita da due sentenze della Corte di cassazione, sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Zinghini, e n.38009 del 10/05/2019, Assisi. 37 Con la sentenza Zinghini è stata rigettata la questione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni sul BlackBerry perché l'attività di acquisizione della prova sarebbe avvenuta in realtà in territorio straniero. Con la sentenza Assisi la Corte di cassazione ha, per altro, deciso sulle questioni proposte dalla difesa che si fondavano sempre sulla testimonianza, resa in altro processo, dall'ingegnere Duilio BI, responsabile tecnico delle intercettazioni internet della società RCS.
1.6. Devono ribadirsi i principi stabiliti da tali sentenze per cui ai fini della legittimità delle operazioni di intercettazione dei servizi BlackBerry, è necessario e sufficiente che l'autorità giudiziaria emetta il decreto di intercettazione telematica per un certo PIN o IMEI, intestato a BlackBerry/RIM Italia s.r.l. I decreti sono, quindi, inviati all'ufficio di pubblica sicurezza dedicato ai rapporti con l'autorità giudiziaria italiana (PSO - Public Security Office - Italia) via mail;
secondo la stessa ricostruzione difensiva, tale procedura è stata eseguita e rispettata.
1.7. La tesi difensiva muove da un'impostazione errata, perché, da un lato parifica le operazioni intercettazione delle comunicazioni a quelle telefoniche tradizionali, parlando di ascolto contemporaneo, improponibile per un'intercettazione di dati, dall'altro assume una posizione contraria ai principi stabiliti dalla sentenza Zinghini in quanto indebitamente unifica la fase di intercettazione della comunicazione, che comprende la captazione, la ricezione e la registrazione del flusso telematico, da quella relativa alla intellegibilità della comunicazione, eventuale e successiva, della lettura dei dati intercettati, anche se ciRAi. Da qui l'infondatezza di tutte le eccezioni proposte. Come osservato dalla sentenza Zinghini, si tratta di una dissociazione non infrequente, in tema di intercettazioni di comunicazioni, a prescindere dalla circostanza che il contenuto della comunicazione o conversazione sia, per espressa volontà dei dialoganti o per altra causa, criptata. Oggetto materiale della intercettazione è l'IMEI e/o il c.d. PIN, che sono associati all'apparecchio e che costituiscono il terminale per la partenza o la ricezione del flusso;
l'erogazione dei servizi di messaggistica e di posta elettronica BlackBerry sui relativi terminali avviene tramite la connettività a internet fornita dai gestori nazionali. Va aggiunto che il PSO Italia presta la sua collaborazione a condizione che il terminale intercettato si trovi sul suolo italiano. Dunque, è questo il flusso intercettato: quello che parte dall'apparato la cui imei o il cui pin oggetto dell'intercettazione e nel momento stesso in cui parte è acquisito, per effetto del decreto di intercettazione. 38 Le fasi principali della sequenza intercettativa (captazione, ricezione e registrazione del flusso telematico) sono interamente compiute sul territorio nazionale.
1.8. La fase successiva è invece quella relativa alla intellegibilità del dato originale la comunicazione;
compete all'operatore estero la sola decriptazione dei messaggi intercettati. Come affermato dalla sentenza Zighini, una volta verificate le condizioni iniziali (decreto di intercettazione, presenza del terminale sul suolo italiano), BlackBerry estrae i contenuti (dai server della BlackBerry in Canada) relativi ai servizi del terminale di interesse. La decrittazione dei messaggi trasmessi ed intercettati con le modalità in precedenza indicate, è avvenuta in conseguenza della spontanea collaborazione prestata dalla società RIM Italia s.r.l. (BlackBerry Italia) con sede a Milano che ha ricevuto il decreto emesso dall'autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, ed ha quindi collaborato alla estrazione dei dati, estrazione che è pacificamente avvenuta in un server ubicato in Canada, permettendo in tal modo all'autorità giudiziaria di disporre dei messaggi opportunamente deciRAi.
1.9. L'estrazione viene fatta senza alterazione del dato ed i contenuti estratti vengono inviati, come nella specie, in modalità sicura (SSL) direttamente sul server della Procura della Repubblica richiedente. Deve affermarsi che i dati non sono stati alterati perché il gestore si è limitato a decifrarli, con le proprie «chiavi», ed a trasmetterli al server italiano. Quanto all'attendibilità della decodificazione, ha osservato la sentenza Assisi che l'operazione di decriptazione per l'autorità giudiziaria è effettuata dalla stessa azienda che garantisce l'ordinario e regolare svolgimento delle comunicazioni, e, quindi, la criptazione e decriptazione delle stesse, tra gli utenti dei dispositivi oggetto di intercettazione. Va ribadito quanto affermato da Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, Testa, Rv. 275534-01 per cui in assenza dell'algoritmo necessario alla decriptazione, risulta secondo la scienza informatica impossibile avere a disposizione un testo - intellegibile in lingua italiana difforme dal reale, potendosi, al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica ("stringa") priva di alcun senso, sicché, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario, deve escludersi l'avvenuta «manipolazione» delle captazioni.
1.10. Ne consegue che ciò che è stato messo a disposizione della difesa è il dato sottoposto ad intercettazione, quello in possesso dell'a.g. Le eccezioni proposte si muovono quindi da presupposto errato: che la fase della leggibilità del dato attenga alla fase di intercettazione;
così qualifica 39 erroneamente copie i dati resi leggibili e ritiene erroneamente che le operazioni di intercettazione siano avvenute in Canada, in assenza di un provvedimento della locale autorità giudiziaria.
1.11. La sentenza ZE ha poi esplicitamente escluso che tale attività necessitasse di rogatoria internazionale, quando, come nel caso in esame, l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle comunicazioni sia stata interamente compiuta nel territorio italiano;
necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria internazionale unicamente per gli interventi da compiersi all'estero e/o con riferimento alle comunicazioni captate da un gestore straniero. Si è osservato che dal punto di vista tecnico l'erogazione dei servizi di messaggistica e posta elettronica sui terminali avviene tramite la connettività ad internet fornita dai gestori nazionali, con la conseguenza che la situazione è analoga alla procedura di convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo>> situato in Italia e, a maggior ragione, di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero delle quali è certo l'istradamento a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale. Afferma la sentenza ZE che l'acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto BlackBerry, c.d. pin to pin, non necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in Italia, nel senso cioè che, indipendentemente dall'intellegibilità del messaggio, siano partite o siano pervenute su un terminale allocato in Italia o gestito da un operatore italiano ed il segnale sia stato captato, come nella specie, sul suolo italiano, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fase successiva al compimento della sequenza intercettiva) sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. Le operazioni di captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche debbano essere effettuate attivando le procedure di assistenza giudiziaria rogatoriale soltanto se esse richiedono il compimento di attività all'estero, circostanza esclusa quando le attività possano invece essere svolte dal territorio nazionale, con la conseguenza che, non venendo, in tal caso, intaccata la sovranità territoriale di uno Stato estero, alcuna assistenza giudiziaria è necessario richiedere. Gli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale consentano il controllo e la captazione, senza la necessità di ricorrere allo strumento della rogatoria internazionale, tanto delle comunicazioni in partenza dall'Italia verso utenze straniere, quanto di quelle in arrivo su utenze italiane, anche mobili, quantunque in uso all'estero, dal momento che, in tal caso, ciò che rileva è la nazionalità dell'utenza ovvero la presenza del terminale (anche se intercettato attraverso il codice IMEI o il Pin) nel territorio nazionale (permanenza accertata dalla sua 40 ל localizzazione attraverso la presenza del segnale sul suolo italiano) e il conseguente assoggettamento dell'apparecchio alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio o dello Stato in cui comunque si trova allocato l'apparecchio utilizzato per le comunicazioni e, quindi, anche delle chiamate partenti dall'estero e convogliate in un «nodo» posto in Italia a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale (cosiddetta procedura di istradamento), dal momento che, pure in tale ipotesi, l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle comunicazioni viene compiuta completamente nel territorio italiano (Sez. 3, n. 19424 del 07/02/2014, Celentano, non mass.). 1.12. È necessaria la rogatoria internazionale solo per l'intercettazione di conversazioni che intercorrono su utenze estere o su terminali (anche se intercettati attraverso il codice IMEI o il Pin) tra soggetti che non si trovino in territorio italiano.
1.13. La sentenza IN ha escluso che anche per la fase successiva, diretta a conoscere il contenuto preciso della comunicazione intercorsa tra i soggetti intercettati quando il significato di essa non sia, per qualsiasi causa, immediatamente riconoscibile, sia necessario ricorrere alla rogatoria internazionale per l'acquisizione di dati e/o documenti informatici conservati in territorio straniero, siano essi detenuti da una pubblica autorità o da un soggetto privato. Il ricorso alla procedura rogatoriale per acquisizioni documentali estere, benché possibile, non è necessario ogniqualvolta si tratti di materiale di pubblico dominio oppure il suo legittimo detentore (il collaterale organo giudiziario o di polizia, la persona offesa, l'amministrazione pubblica, la società che gestisce il servizio telefonico, l'internet service provider, qualsiasi persona fisica o giuridica, eccetera) offra detto materiale o liberamente lo metta a disposizione su richiesta degli interessati. La sentenza ZE ha valorizzato il contenuto più sostanziale del concetto stesso di rogatoria internazionale che implica una richiesta di assistenza (cooperazione) giudiziaria che uno Stato presenta ad un altro per il compimento, in territorio estero, di attività probatoria o di altra attività connessa ad esigenze di un procedimento in corso nonché per acquisizioni documentali, rogatoria alla quale lo Stato estero richiesto decide, di volta in volta, se dare o meno esecuzione in conformità al diritto internazionale. Può affermarsi che nel caso in esame, lo Stato italiano non ha compiuto alcuna attività di acquisizione probatoria o documentale all'estero; la sentenza citata ha escluso che possa invocata la sanzione dell'inutilizzabilità di cui all'articolo 729 cod. proc. pen. per violazione dell'articolo 727, comma 1 cod. proc. pen.; né vi 41 sarebbe la violazione del trattato di mutua assistenza tra Italia e Canada del 6 dicembre del 1990, recepito dalla legge 12 aprile 1995 n. 124. Ciò anche perché, come già indicato e come affermato dalla sentenza ZE, i dati informatici necessari per decriptare le comunicazioni sono stati forniti all'autorità giudiziaria italiana a seguito di una richiesta, corredata dal decreto autorizzativo ex articolo 266-bis del codice di procedura penale, inoltrata ad una società italiana (ossia la RIM Italia/BlackBerry Italia), la quale ha preso in carico la richiesta stessa ed il risultato dell'attività, spontaneamente espletata, è poi fuoriuscito dalla sfera giuridica della società italiana, venendo trasfuso, in via telematica, nei server installati presso la Procura richiedente. L'autorità giudiziaria ha interloquito, con esito positivo, con un soggetto giuridico avente sede nel territorio dello Stato italiano e che ha inteso prestare la più ampia collaborazione, a condizione che il terminale fosse localizzato sul suolo nazionale con conseguente transito e captazione del segnale su detto suolo (condizione, questa, facilmente verificabile dalla BlackBerry, tant'è che, in caso contrario, la società si astiene dal. fornire qualsiasi collaborazione), rendendo pertanto superflua una richiesta di assistenza giudiziaria dello Stato estero, con la conseguenza che, una volta che l'attività di messa a disposizione dei dati informatici necessari per decriptare i messaggi sia stata liberamente prestata, è giuridicamente irrilevante sia luogo in cui i dati sono custoditi e sia il fatto che l'elaborazione materiale della richiesta sia avvenuta all'estero, trattandosi di evenienze meramente fattuali prive di alcuna valenza giuridica ai fini dell'utilizzabilità dei dati in tal modo acquisiti. Va poi ribadito che la sanzione dell'inutilizzabilità ex art. 729 comma 1 cod. proc. pen. è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie all'estero. Tale sanzione non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato (o altro soggetto estero) ha offerto all'autorità giudiziaria italiana (Sez. 2, n. 20100 del 08/03/2002, Pozzi, Rv. 222026). Cfr. anche Sez. 3, n. 39379 del 23/03/2016, Casà, Rv. 267752, che analizzando una questione analoga, relativa all'acquisizione di documenti provenienti dalla società estera Ebay Europe, ottenuta dalla P.G. mediante richiesta alla società consociata di diritto italiano Ebay S.r.I., ha affermato che l'acquisizione di documenti provenienti dall'estero non necessita della procedura di rogatoria internazionale, di cui agli articoli 727 e seguenti del codice di procedura penale, allorquando sia espletata interamente all'interno del territorio 42 , italiano e senza che sia compiuta alcuna attività materiale invasiva della territorialità di uno Stato straniero. Tale interpretazione è confortata anche dall'art. 234-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, per il quale è consentita l'allegazione agli atti di un procedimento penale in corso di svolgimento in Italia del materiale conoscitivo di origine straniera, relativo all'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, senza che risulti necessario inoltrare la rogatoria internazionale, purché detto materiale sia disponibile al pubblico o, diversamente, vi sia il consenso del legittimo titolare di esso, con la conseguenza che solo quando non ricorrano le predette condizioni, si impone il ricorso al meccanismo rogatoriale che costituisce la modalità ordinaria di ingresso nel procedimento penale italiano di risultanze probatorie estere sia che si tratti di documentazione di attività istruttoria, esperita motu proprio dall'autorità straniera, ovvero in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria, sia che si tratti di documenti extra processuali conservati all'estero e che il detentore si rifiuti di consegnare.
1.14. Deve altresì rigettarsi l'eccezione proposta in relazione all'art. 267, comma 4, cod. proc. pen.: va escluso che l'acquisizione dei dati sia avvenuta in violazione dell'art. 267, comma 4, cod. proc. pen., che riserva al pubblico ministero personalmente» o ad un ufficiale da questo delegato il compito di procedere alle operazioni. In punto di fatto, la Corte di appello ha accertato che le intercettazioni sono avvenute mediante gli apparati installati presso la Procura della Repubblica, a nulla rilevando la proprietà privata degli stessi, dovendo necessariamente l'a.g. dotarsi degli strumenti tecnici. La sentenza Assisi sul punto ha richiamato Sez. U, n. 36359 del 2008, Carli, che ha affermato che «il primo segmento, la captazione delle conversazioni (e cioè l'intercettazione in senso stretto), non può che essere effettuata presso l'operatore telefonico che "trasporta" la comunicazione, quale che sia la tecnica utilizzata [analogica o digitale]»; per questa ragione deve ritenersi che «le operazioni e gli impianti menzionati nell'art. 268 c.p.p., comma 3, riguardino la sola attività di registrazione e non, per l'appunto, quella di captazione»; inoltre, la "registrazione" dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico, e da lì trasmessi all'impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica, si realizza con l'immissione di quei dati nel server di detto impianto>>. Pertanto, anche le «operazioni» di cui all'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. riguardano le sole attività di verbalizzazione e di registrazione, ossia di immissione dei dati captati nel server dell'impianto esistente nei locali della Procura della 43 Repubblica procedente: sono solo queste, e non anche quelle di captazione delle conversazioni, le attività che possono essere concretamente eseguite personalmente» dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia delegato. Ciò vale anche per le intercettazioni di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche: anche con riferimento a tali attività, infatti, la captazione può essere effettuata solo presso l'operatore del sistema. Di conseguenza, anche per le intercettazioni di flussi, l'unica attività riservata al pubblico ministero ed all'ufficiale di polizia giudiziaria delegato è costituita dalle operazioni concernenti la registrazione dei dati, mediante l'immissione degli stessi nel server della Procura, eventualmente con l'ausilio di impianti appartenenti a privati, come espressamente prevede l'art. 268, comma 3-bis, primo periodo, cod. proc. pen., specificamente introdotto per l'intercettazione di conversazioni informatiche o telematiche dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1993, n. 547. 1.15. La terza eccezione difensiva si riferisce invece sempre alle attività che rendono intellegibile il dato, non alle operazioni di registrazione.
1.16. La quarta eccezione relativa all'inutilizzabilità ex art. 268 comma 1 e 271 cod. proc. pen. per la mancata redazione dei processi verbali delle operazioni di registrazione è inammissibile per genericità, non essendo indicati i decreti di intercettazione a cui la questione dedotta di riferirebbe. Quanto poi al decreto allegato al ricorso, deve escludersi che abbia violato l'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. per effetto della mancata indicazione, da parte del Pubblico ministero, delle modalità tecniche attraverso le quali avrebbe dovuto procedere la società R.I.M. Italia, cui sono stati indirizzati i decreti di intercettazione. La tesi difensiva sul punto è contraria ai principi espressi dalla sentenza Assisi, che qui si ribadiscono. Non risultano elementi normativi da cui desumere che il legislatore, nel prevedere» che il pubblico ministero indichi «la modalità e la durata delle intercettazioni»>, oggetto del decreto del pubblico ministero non impone anche la necessità di puntualizzare le specifiche operazioni tecniche attraverso le quali effettuare la captazione. L'art. 268 cod. proc. pen., «esecuzione delle operazioni», ha ad oggetto in realtà la disciplina concernente le operazioni di «registrazione» e gli «impianti >> mediante i quali le registrazioni sono effettuate, ma non anche le preliminari attività di captazione delle comunicazioni, effettuate presso l'operatore del sistema di comunicazioni (Sez. U, n. 36359 del 2008, Carli, cit.). Va ribadito che con il termine «modalità», il legislatore non ha inteso riferirsi alle operazioni tecnico-manuali ma alla scelta del tipo tra quelli previsti dalla norma 44 シ regolatrice, alla individuazione del soggetto passivo e dell'ambiente ove il procedimento dovrà svolgersi (così la sentenza Assisi che richiama Sez. 1, n. 4831 del 23/03/1994, Pulito, Rv. 198617-01, ma anche Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, Morabito, Rv. 199909-01, la quale ha ritenuto sufficiente il riferimento all'impiego di attrezzature da predisporre per quello specifico scopo, senza che occorra individuarne le caratteristiche tecniche). In applicazione di tale principio si è affermato che, in tema di intercettazioni di telefonate dirette ad un'utenza all'estero, il ricorso alla procedura del c.d. istradamento convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona - all'estero in un "nodo" posto in Italia - rappresenta solo una tecnica di esecuzione delle operazioni di intercettazione e non una modalità di questa, sicché non deve essere necessariamente precisata nel decreto autorizzativo del Pubblico Ministero (Sez. 4, n. 24351 del 29/05/2002, dep. 2003, Vercani, Rv. 225532-01).
1.17. Il motivo è poi manifestamente infondato in diritto laddove pretende che i verbali de quo riportino il nominativo di ciascun soggetto intervenuto nelle operazioni di intercettazione: cfr. sul punto Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075 - 01, in motivazione, che ha affermato che unico è il verbale previsto dall'art. 268, comma 1, c.p.p.; esso quale documento attestante il - complesso delle operazioni effettuate - deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, è logico o coerente ricavare che alla redazione del verbale medesimo non debbono partecipare, quali sottoscrittori, anche tutti gli altri operatori alle fasi attuative, perché ciò la legge, non solo non richiede a pena di nullità, ma addirittura implicitamente esclude (art. 89, primo comma, norme att.) ..." - Sez. VI, 5 ottobre 1994, n. 3784, Celone ed altri, C.E.D. Cass., n. 201850». 1.18. È manifestamente infondata in diritto la quinta eccezione di inutilizzabilità riportata al punto 3.2.5.: la tesi difensiva, per cui l'art. 271 cod. proc. pen. non farebbe riferimento all'art. 268 comma 3-bis cod. proc. pen. solo per una svista del legislatore ed occorrerebbe procedere all'applicazione analogica della sanzione di inutilizzabilità prevista per la violazione del comma 3 dell'art. 268 cod. proc. pen., è errata in diritto, posto che l'inutilizzabilità è sempre tassativa e non è suscettibile di estensione in via di interpretazione analogica. 1.19. È manifestamente infondata la settima eccezione sull'inutilizzabilità delle intercettazioni perché eseguite presso la Procura della Repubblica di Milano, ove erano iniziate, anziché presso quella di Roma. Come affermato da Sez. 6, n. 25120 del 06/03/2012, Cicala, Rv. 252614 - 01, in motivazione, l'art. 268 comma 3 cod. proc. pen. non menziona affatto che gli impianti debbano essere quelli della Procura presso la quale si procede e ciò comporta, da un lato, che siano utilizzabili i risultati di intercettazione nel caso in cui le operazioni di ascolto siano state eseguite presso gli impianti installati in una 45 Procura diversa da quella che ha richiesto e disposto la relativa attività di intercettazione. Anche in tal caso si invoca, erroneamente, l'applicazione analogica della sanzione di inutilizzabilità prevista dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen.
2. L'accoglimento dei ricorsi di NO SA, RA ZZ, ON ZZ ON ST e VI ST sulla credibilità di GI TA.
2.1. VA accolti i motivi proposti da NO SA, RA ZZ, ON ZZ, ON ST e VI ST, quanto alla sussistenza del vizio della motivazione sulla risposta ai motivi di appello relativi all'attendibilità del collaboratore di giustizia GI TA, non avendo la Corte di appello di Roma fatto buon governo dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.
2.2. In punto di diritto, quanto al vizio della motivazione collegato all'inosservanza del criterio legale di valutazione della prova ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ed all'ambito di applicazione di tale norma, per ragioni di sintesi si richiama la motivazione della sentenza della Cass. Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, emessa nei confronti di SI ST e RA ZZ proprio in relazione all'omicidio di NZ IA. Tale sentenza, di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 26 giugno 2017 con la quale SI ST e RA ZZ furono condannati per tale omicidio, stata emessa successivamente alla sentenza impugnata: però, quanto alle considerazioni di diritto, fa parte del patrimonio della giurisprudenza di legittimità e come tale può essere adoperata. Non può essere utilizzata ai fini della valutazione dei vizi dedotti della sentenza impugnata, trattandosi di atto sopravvenuto, la sentenza della Corte di Assise di appello di Roma del 14 maggio 2019 che nel giudizio di rinvio ha assolto SI ST e RA ZZ per l'omicidio IA ed i reati connessi. La sentenza prodotta dalla difesa di RA ZZ costituisce un dato storico non valutabile in questa sede, ma nel giudizio di rinvio. In estrema sintesi, va ricordato che, ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità. 46 Cfr. in tal senso Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553 01, che ha precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. 2.3. È proprio sulla credibilità generale che esistono i vizi della motivazione della sentenza impugnata. Nel valutare la credibilità intrinseca di GI TA, la corte territoriale ha indicato che la collaborazione nasce a seguito dell'arresto per l'omicidio di NZ IA, il 24 gennaio 2013 in Roma, rispetto al quale il collaboratore di giustizia avrebbe reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie. La Corte di appello ha ricostruito le dichiarazioni di GI TA, ritenendo in particolare che fossero puntuali le indicazioni fornite sul rituale di affiliazione e sui rapporti, risalenti al 2001, con ON PA, con il quale avrebbe condiviso la cella nel carcere di Sanremo. Dopo aver ricostruito le dichiarazioni, si afferma che esse sarebbero supportate dall'imponente compendio dei dati emergenti dalle intercettazioni, dal materiale rinvenuto all'esito della perquisizione e da lui indicato come il materiale detenuto per conto del gruppo (criminale), fra cui il computer di SI ST ed un appunto su cui sarebbe stata annotata la contabilità del sodalizio, secondo il senso dei documenti da lui stesso spiegato, come si indica a pagina 60 della sentenza impugnata. Riscontro è stato ritenuto l'accertamento della polizia giudiziaria sull'abitazione di Roma di ON ZZ;
le dichiarazioni sulla struttura della 'ndrangheta troverebbero conferma in provvedimenti giudiziari. Si richiamano poi le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia quanto ai ruoli che avrebbero avuto RA ZZ, VI e SI ST, per altro senza specificare in quale tipo di associazione, se quella mafiosa o quella ex art. 74 d.P.R. 30/1990. La Corte di appello ha quindi analizzato i motivi di appello sull'inattendibilità di GI TA che si fondavano: - sulla sottovalutazione del dato probatorio per il quale il collaboratore di giustizia GI TA aveva simulato in un processo per omicidio una patologia mentale, ottenendo la seminfermità mentale;
- sul giudizio di inattendibilità di GI TA espresso dalla Corte di appello di EN con la sentenza del 10 dicembre 2015, irrevocabile il 14 settembre 2017, che ha assolto ON PA dal reato ex art. 416-bis cod. pen.; 47 - sulla sentenza del 26 giugno 2017 della Corte di assise di appello di Roma che ha condannato SI ST e RA ZZ per l'omicidio di NZ IA in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ma ha anche assolto ON ZZ dalla stessa accusa;
- sulla circolarità della prova, per avere il giudice dell'udienza preliminare ritenuto costituire dei riscontri il file trovato nel computer sequestrato a SI ST, RAello di VI, presso l'abitazione di GI TA e l'analogo foglio del quaderno sequestrato al collaboratore di giustizia, dei quali lo stesso GI TA aveva spiegato il senso;
sulla mancanza di riscontri individualizzanti. La corte territoriale ha risposto ai motivi di appello che si fondavano sulla sentenza della Corte di appello di EN del 10 dicembre 2015 rilevando che tale sentenza non avrebbe affermato l'inesistenza di una mafia ligure, ma solo la mancanza di manifestazioni concrete del metodo mafioso in Liguria. In secondo luogo, ha richiamato sia la sentenza di primo grado che la sentenza della Corte di cassazione, emessa sui ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di EN del 10 dicembre 2015, che avrebbe ribadito il principio di valutazione frazionata della chiamata di correo.
2.4. La Corte di appello ha risposto in maniera apparente alle questioni a lei sottoposte rispetto alla sentenza della Corte di appello di EN ed al giudizio di inattendibilità ivi espresso: di fatto le questioni dedotte non sono state esaminate.
2.4.1. La Corte di appello di Roma, come indicato, ha dato rilevanza all'attendibilità delle dichiarazioni di GI TA richiamando fra l'altro i rapporti di lunga durata con la 'ndrangheta, in particolare con riferimento all'affiliazione ed ai rapporti con ON PA.
2.4.2. Orbene, la Corte di appello di EN (pagine 336 e ss.) ha espresso un giudizio di irrilevanza delle mostrate conoscenze del fenomeno 'ndrangheta con parole nette, relative all'incertezza della fonte, ed ha collegato l'inattendibilità in primo luogo a collocazioni temporali troppo incerte per essere ritenute valide. Inoltre, la sentenza della Corte di appello di EN ha sottolineato l'inattendibilità di GI TA proprio con riferimento ai rapporti con ON PA, come per altro segnalato con i motivi di appello, rapporti specificamente valutati dalla Corte di appello di Roma per ritenere l'attendibilità del collaboratore di giustizia. La Corte di appello di EN ha ritenuto inattendibile GI TA sia con condivisibili valutazioni sulla credibilità soggettiva in relazione al pregresso mendacio sia perché le sue dichiarazioni su ON PA erano smentite dai dati temporali e da altri elementi, anche relativi al suo nucleo familiare. 48 Il giudizio di inattendibilità si è fondato anche sul coinvolgimento in un episodio di un soggetto poi non riconosciuto in foto;
sul consiglio ad un soggetto su come rispondere al test di Rorschach, per ottenere artificiosamente la seminfermità mentale, mai somministrato a GI TA;
sull'affiliazione alla ''ndrangheta del 2008, mediante il cd. battesimo (pag. 338 e ss.), perché il racconto era incompatibile con i periodi di detenzione ed i permessi premio usufruiti da NI NA. La corte di appello di EN ha espresso un tranciante giudizio di inattendibilità e di idoneità a suffragare le accuse pari a zero.
2.4.3. Dunque, il giudizio di inattendibilità di GI TA espresso dalla Corte di appello di EN mina alla base il ragionamento della Corte di appello di Roma, perché si riferisce proprio a due elementi su cui si incentra la valutazione di attendibilità espressa nella sentenza impugnata: l'affiliazione alla 'ndrangheta ed i rapporti con ON PA.
2.4.4. Rispetto ai motivi di appello che segnalavano l'indubbia rilevanza di tale valutazione anche nel processo in corso, la Corte di appello di Roma ha eluso la questione, rispondendo per altro con motivazione manifestamente illogica nella parte in cui ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione sez. 6, n. 55748/2017. Come correttamente indicato dalle difese, la corte territoriale ha richiamato tale sentenza della Corte di Cassazione solo nella prima parte della motivazione, laddove si richiama la possibilità della cd. valutazione frazionata. Nella sentenza impugnata, però, si omette del tutto di valutare che il giudizio sull'inattendibilità di GI TA espresso dalla Corte di appello di EN è stato confermato dalla Corte di cassazione, perché è stato dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. sul punto. 2.4.4. È utile riportare la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, sez. 6, n. 55748/2017, per comprendere la correttezza della valutazione della Corte di appello di EN e di conseguenza ponderare il vizio della motivazione della sentenza impugnata: «La sentenza impugnata offre una corretta applicazione di questi principi di diritto (pp. 333-341), individuando puntualmente i plurimi, rilevanti elementi di falsità, contraddittorietà e incertezza tali da inficiare irrimediabilmente la credibilità soggettiva di entrambi i dichiaranti e l'attendibilità di quanto da loro riferito su punti nodali del loro narrato, strettamente imbricati con il resto del loro racconto. La sentenza in esame indica partitamente tali elementi di fatto e i motivi per i quali esse sconfessano la valenza dimostrativa dei dati riferiti a carico degli imputati ... Del pari (pp. 337-341), è messa in dubbio con specifica e pertinente motivazione la personale credibilità del TA e sono smentiti con dati 49 cronologici certi sia il riferito coinvolgimento del PA nel suo "battesimo" che il consiglio datogli dallo stesso PA in carcere di fingersi pazzo. Convincentemente smentito è anche il riferimento fatto dal TA a tale Lasi, che nemmeno riconosce in fotografia, in relazione a elementi di fatto compiutamente accertati (la somministrazione del test di Rorschach anziché del test Minnesota, a differenza del primo non basato sull'analisi di figure da interpretare). Il pubblico ministero ricorrente non si confronta in realtà con tutti i dati di fatto correttamente valutati dalla Corte, sicché in definitiva il ricorso appare, sul punto in esame, aspecifico, a fronte di motivazione della sentenza impugnata che si palesa del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, posto che la Corte territoriale evidenzia partitamente le ragioni per le quali l'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato ritenute false, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, e il resto del racconto di entrambi i dichiaranti compromette in toto la loro stessa complessiva credibilità».
2.4.5. Il giudizio di inattendibilità di GI TA fa parte dunque di un accertamento giudiziale passato in giudicato: la Corte di appello di Roma ha omesso di confrontarsi con tale aspetto, dando per altro una risposta del tutto incoerente con i dati processuali posti a fondamento dei motivi di appello.
2.5. Quanto ai motivi di appello con i quali si rappresentava che il dichiarante era un soggetto incline e capace di mendacio, poiché nell'ambito di un processo penale per omicidio aveva simulato il vizio parziale di mente ottenendo così la diminuzione della pena, la corte di appello ha ritenuto che i pregressi comportamenti tenuti dal collaboratore di giustizia non possano tradursi in una pregiudiziale valutazione di inattendibilità, soprattutto a fronte della piena confessione resa nel processo relativo all'omicidio di NZ IA e della chiamata in correità giudizialmente confermata anche in appello.
2.6. Orbene, gli elementi sottolineati dalla corte territoriale ai fini della valutazione della credibilità soggettiva sono contraddetti nella stessa motivazione, nella quale si sottolinea che la collaborazione è iniziata dopo l'arresto per l'omicidio di NZ IA e non prima: è la stessa Corte di appello ad affermare che tale collaborazione non è stata disinteressata, a fronte dell'accusa a lui mossa.
2.6.1. La Corte di appello di Roma ha poi parzialmente travisato il dato relativo alla conferma, anche in appello sull'omicidio di NZ IA, della totale attendibilità di GI TA. La Corte di assise di appello di Roma ha assolto ON ZZ per non aver commesso il fatto, con la sentenza del 26 giugno 2017 (pagg. 23-25) perché ha ritenuto che le dichiarazioni di GI TA siano connotate da un elevato grado di incertezza con riferimento alla partecipazione di ON ZZ sia nella 50 fase esecutiva che in quella organizzativa;
ha quindi formulato un giudizio di non attendibilità fondato anche sull'assenza di elementi di collegamento tra ON ZZ e i coimputati nel contesto dell'esecuzione dell'omicidio.
2.6.2. Dalla stessa sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 26 giugno 2017 emerge altresì che l'ordine di esecuzione dell'omicidio sarebbe stato impartito da GI ZZ, di cui però non vi è menzione nelle sentenze di merito sull'omicidio, indicato dalla Corte di assise di appello quale estraneo al processo. Nei confronti di GI ZZ non sono emersi elementi neanche sufficienti all'esercizio dell'azione penale.
2.6.3. Dunque, la Corte di assise di appello di Roma, quanto alla vicenda dell'omicidio di NZ IA, che ha segnato anche la genesi della collaborazione, non ha affatto confermato integralmente l'attendibilità di GI TA, ma anzi ne ha dato una conferma solo parziale. Per altro, la Corte di assise di appello di Roma ha rilevato che l'inattendibilità concerne le fasi preparatorie ed esecutive dell'omicidio a cui lo stesso GI TA avrebbe partecipato: un giudizio dunque di inattendibilità parziale però particolarmente incisivo, posto anche il breve distacco temporale tra le dichiarazioni e l'omicidio.
2.6.4. Va ricordato che l'omicidio di NZ IA è collegato, secondo la ricostruzione del collaboratore di giustizia, all'importazione di 160 kg. di cocaina di cui al capo B, come emerge anche dalla sentenza della Corte di assise di appello di Roma, nonché ai reati concernenti le armi di cui al capo GG, ed al capo H, relativo al reato ex art. 73 comma 4 d.P.R. 30/1990, ed indirettamente ai reati associativi.
2.7. La Corte di appello di Roma non ha correttamente valutato il dato emergente dalla sentenza della Corte di assise di appello di Roma sull'omicidio di NZ IA che ha escluso quello che invece viene in più occasioni nella sentenza impugnata ritenuto un elemento di riscontro alle dichiarazioni di GI TA.
2.7.1. IC AZ fu tratto in arresto in flagranza presso il casello autostradale di Mercato San Severino per il possesso di 5,870 kg. di marijuana e di un revolver SmithWesson certamente adoperato per l'omicidio di NZ IA. La stessa arma è oggetto del capo di imputazione GG, poiché secondo GI TA sarebbe stata a lui consegnata da ON ST, insieme ad altre tre armi, a Chiaravalle, paese in cui abitava la famiglia ST. Dopo l'omicidio, secondo il racconto del collaboratore di giustizia, ON ZZ avrebbe consegnato l'arma, unitamente a parte della sostanza stupefacente di cui al capo H, a IC AZ. 51 All'atto dell'arresto, la polizia giudiziaria rinvenne in possesso di IC AZ un pizzino sul quale vi era il numero di telefono 3285839849 la frase «ON solo sms».
2.7.2. La Corte di assise di appello di Roma, con la sentenza del 26 giugno 2017, ha escluso che il numero di telefono 3285839849 rinvenuto sul pizzino>> sequestrato a IC AZ, possa essere attribuito ad ON ZZ, evidenziando altresì che dalla c.t. della difesa emerse che dall'analisi dei dati relativi all'utenza effettivamente in uso ad ON ZZ e quella n. 3285839849 vi erano contatti contemporanei in località diverse, il che dimostrava in sostanza che i telefoni erano nella disponibilità di due diverse persone.
2.8. L'affermazione della sentenza che le dichiarazioni siano spontanee, anche se non del tutto disinteressate», è allora puramente apparente, perché di fronte ad un soggetto che già deliberatamente ha mentito per ottenere benefici premiali o sconti di pena s'impone di dimostrare che la scelta di collaborazione non abbia avuto la stessa genesi ma sia il frutto di una scelta consapevole di abbandonare il mendacio e di offrire una seria collaborazione all'autorità giudiziaria. S'impone un accertamento rigoroso sulla attendibilità e sulla verità di quanto narrato;
ciò soprattutto quando GI TA è stato già dichiarato inattendibile dalla Corte di appello di EN, con valutazione confermata dalla Corte di cassazione, è stato parzialmente dichiarato inattendibile dalla Corte di assise di appello di Roma e già ha mostrato una capacità ingannatoria dell'autorità giudiziaria, come da lui stesso dichiarato. Tale accertamento rigoroso è mancato già sulla valutazione della attendibilità generale del collaboratore di giustizia.
2.9. Va poi ricordato che è possibile un esame frazionato dei singoli fatti narrati, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, ZZ, in motivazione, che richiama Sez. 6 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233956; Sez. 6 del 18/12/2009, Caramuscio, Rv. 246527). Ove però sia accertata la falsità di parte del contenuto dichiarativo, ciò non comporta automaticamente la totale inattendibilità del compendio dichiarativo del dichiarante, ma si impone una verifica ancor più rigorosa sia in ordine all'eventuale sussistenza di uno specifico motivo che abbia determinato la falsità, sia in ordine ad un più consistente spessore probatorio dei riscontri esterni (cfr. Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, ZZ, in motivazione, che richiama Sez. 6 del 28/04/2010, Arnnan ME, Rv. 247346; Sez. 5 del 15/07/2008, Palo, Rv. 241638). 52 3. L'accoglimento dei ricorsi per la mancanza dei riscontri esterni in relazione ai capi A, per RA ed ON ZZ, H per RA ZZ, M per VI ST, GG per ON ST. I ricorsi sono poi fondati anche quanto al vizio della motivazione sulla sussistenza dei cd. riscontri esterni nel senso che segue.
3.1. I riscontri esterni devono riferirsi a ciascuna dichiarazione che costituisca elemento di accusa nei confronti di un determinato soggetto per un certo fatto. È principio consolidato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598) la necessità che i riscontri diano conferma in modo individualizzante, e cioè con riferimento, congiunto, al fatto al soggetto accusato. Come affermato da Sez. 1 n. 56692 del 19/09/2018, ZZ, in motivazione, una chiamata in correità può riguardare solo un determinato aspetto della condotta criminosa e quindi ha carattere individualizzante l'elemento probatorio che - pur relativo a diverso aspetto della complessiva condotta criminosa comunque ricollega il medesimo soggetto allo stesso reato. Un dato di fatto, pur accertato, ma generico non può costituire elemento di conferma della veridicità della chiamata di correo. Quanto al tipo» di riscontri rilevanti, la norma fa riferimento a «elementi di prova» e quindi a tutto quanto possa - perché conforme alle norme di cui agli artt. 187-193 cod. proc. pen. essere utilizzato dal Giudice per fondare il proprio - convincimento. Il riscontro deve essere esterno al dichiarante: ciò sia in relazione alla ratio propria della norma-chi è coinvolto nei fatti non è disinteressato - sia per il dato letterale, che fa riferimento ad «altri elementi». Sul punto va ribadito il principio espresso da Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 01 per cui ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato,- il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.
3.2. Tanto premesso, sono fondati i ricorsi laddove hanno rilevato che non possono essere ritenuti riscontri esterni quei dati, risultanti dai file Excel o dai documenti relativi alla contabilità, ove l'unico elemento per la loro valutazione sia costituito dall'interpretazione degli stessi fornita dallo stesso collaboratore di giustizia: il riscontro in tal caso non è esterno, ma proviene dallo stesso GI TA. 53 3.3. Quanto alla posizione di RA ed ON ZZ, in relazione al capo A, va rilevato che la sentenza impugnata ripropone la stessa motivazione viziata della parte generale quanto all'attendibilità di GI TA.
3.4. In relazione al capo H, nella sentenza impugnata (pag. 84) sono indicati i riscontri relativi al fatto ma manca l'indicazione dei riscontri individualizzanti relativi alla posizione di RA ZZ, mentre è stato messo in dubbio, per altro oggi da una duplice valutazione giudiziale di merito, il valore di riscontro del pizzino ritrovato a IC AZ nei confronti di ON ZZ, 3.5. È fondato il motivo del ricorso di VI ST, condannato per il reato di cui al capo M, sul vizio della motivazione quanto alla sussistenza dei riscontri esterni individualizzanti. Rispetto alla specifica contestazione operata con l'appello, la corte territoriale si è limitata ad affermare che l'ordinanza del Tribunale del riesame, che pure aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di VI ST, aveva però ritenuto che l'operazione fosse certamente avvenuta, in ciò avvalorando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI TA. In tal modo, però la corte di appello ha motivato sulla sussistenza del fatto, non sui riscontri individualizzanti.
3.5. Ad analoghe conclusioni si giunge quanto al ricorso di ON ST, condannato per il capo GG. La Corte di appello, come emerge dalle pagine 80 e seguenti, quale unico riscontro individualizzante ha indicato la prossimità delle celle al luogo in cui sono dislocate le abitazioni calabresi dei ST;
dalla sentenza di primo grado emerge che GI TA e ON ST abitano vicino, nel paese di Chiaravalle. Dunque, l'elemento di riscontro è costituito da un dato di fatto generico, non in grado di collegare il fatto al chiamato in correità. Tutti gli altri riscontri indicati nella sentenza riguardano il fatto;
per altro, anche in tale parte della motivazione la Corte di appello ha riproposto la motivazione viziata sulla valutazione delle sentenze della Corte di appello di EN e della Corte di assise di appello di Roma.
4. Sul ricorso di GI LI 4.1. Il primo motivo, relativo al capo T, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno entrambi affermato che sulla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è stata effettuata l'analisi qualitativa e quantitativa. Ciò è confermato proprio dal dato riportato dalle sentenze di merito, perché la dose media singola è determinata in relazione al quantitativo di principio attivo. Né il ricorrente ha allegato la relazione da cui i giudici di merito hanno tratto il dato, per dimostrare l'eventuale travisamento della prova. 5 54 4 4.2. Il secondo motivo, relativo al capo T, è manifestamente infondato.
4.2.1. La corte territoriale ha correttamente ritenuto che non fosse ravvisabile l'uso esclusivamente personale prendendo in esame sia il dato quantitativo netto - grammi 889 di marijuana - sia il numero delle dosi medie singole ricavabili, pari a 845. 4.2.2. Va ribadito il principio per cui il dato quantitativo acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991), in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo della sostanza stupefacente (in tal senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216667: le Sezioni Unite esclusero la configurabilità dell'uso personale nella detenzione di 50 grammi di cocaina, idonei a confezionare oltre trecento dosi medie giornaliere). Cfr. anche Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694 che ha affermato che il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale;
nel caso esaminato, l'uso personale è stato escluso in relazione alla detenzione di un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante. La Corte di Cassazione ha valorizzato i dati della degradabilità della sostanza per la volatilità del principio attivo della canapa indiana e del tempo necessario all'imputato, circa due mesi, per esaurirla da solo.
4.2.3. Il ricorso è poi del tutto generico quanto alla dimostrazione che la capacità economica del ricorrente fosse tale da consentirgli di acquistare una scorta di tale consistenza. 01 che haCfr. Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726 affermato, in materia di stupefacenti, che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Nel caso esaminato, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di «scorte» per uso personale.
4.3. Il terzo motivo relativo al capo K1 è fondato nel senso che segue.
4.3.1. Va preliminarmente rilevato che nel capo di imputazione non è indicato il quantitativo di sostanza stupefacente acquistato dall'imputato. Il giudice dell'udienza preliminare ha condannato l'imputato per i reati di cui ai capi Te K1, ritenendo il primo più grave. 55 :
4.3.2. Con il motivo di appello si contestò anche la mancanza di prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, il cui onere ricade a carico dell'accusa, dovendo ritenersi sussistente la destinazione ad uso personale, in base per altro all'incertezza sul dato quantitativo.
4.3.3. La corte territoriale ha rigettato il motivo partendo da un presupposto errato, perché ha ritenuto che la sostanza stupefacente ceduta all'imputato fosse tutta quella oggetto del capo K, pari a 90 kg., mentre nella sentenza di primo grado si indica non solo che si tratta di una parte, non determinata, di quel quantitativo, ma, implicitamente, che si tratti di un quantitativo inferiore a quello oggetto del capo T, ritenuto il reato più grave.
4.3.4. Il motivo è dunque fondato, avendo la corte territoriale travisato la prova. Per altro, il vizio della motivazione sussiste anche ove si consideri che il giudice dell'udienza preliminare per il capo T ha ritenuto parte della sostanza stupefacente rinvenuta destinata all'uso personale, sicché occorre che la Corte di appello risponda al motivo sulla destinazione della sostanza stupefacente acquistata al capo K1, indicando se sussistano gli elementi di prova per ritenere che la sostanza stupefacente fosse destinata a terzi o all'uso esclusivamente personale.
4.4. L'errore nella determinazione del quantitativo incide anche sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo K1: se con l'appello non furono dedotti motivi relativi all'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sicchè non può sussistere un vizio della motivazione, però l'applicabilità del comma 5, quanto al capo K1, dovrà comunque essere esaminata, trattandosi di questione valutabile di ufficio.
4.4.1. A diverse conclusioni deve giungersi per il capo T, essendo insussistenti i presupposti applicativi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, tenuto conto dell'elevato numero di dosi ricavabili, incompatibili con la lieve entità del fatto, e dell'avvenuta analisi della sostanza stupefacente.
4.5. Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili, trattandosi di questioni non dedotte con i motivi di appello: solo nelle conclusioni la difesa chiese di applicare il minimo della pena, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ed i benefici di legge se concedibili.
4.6. Il primo motivo aggiunto, relativo al capo T, è inammissibile essendo stato dichiarato inammissibile il relativo motivo principale. 4.7. È poi del tutto infondata la richiesta di applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019, poiché la condanna è intervenuta per il comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e non per il comma 1. 4.8. Va dunque annullata con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GI LI in relazione al reato di cui al capo K1, con accoglimento del 56 terzo e del quarto motivo, come prima indicato;
si rinvia, anche in relazione all'eventuale rideterminazione dell'aumento per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il ricorso di GI LI va dichiarato inammissibile nel resto.
5. Sul ricorso di NZ SA 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
5.1.1. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464, hanno affermato che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. Le Sezioni Unite hanno precisato che il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento.
5.1.2. Il principio è stato ribadito anche da Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 per cui l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio;
da Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, dep. 2016, Bove, Rv. 266326, che ha affermato che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. Cfr. anche Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01. Si è ancora affermato che per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge;
ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto 57 da nessuna disposizione di legge (cfr. Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, Romanelli, Rv. 270186).
5.1.3. Dunque, nel caso in esame, la mancata astensione del giudice non ha determinato alcuna nullità; né risulta che il ricorrente abbia presentato l'istanza di ricusazione.
5.1.4. Non può accogliersi la richiesta del Procuratore Generale di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, posto che il contrasto rilevato sulla natura della proroga delle intercettazioni telefoniche non assume rilevanza ai fini della decisione. Per altro, in punto di diritto, deve osservarsi che l'incompatibilità del giudice che ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari a partecipare al giudizio nel medesimo procedimento è prevista dall'art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen.
5.2. Il secondo motivo va rigettato per le considerazioni già esposte.
5.3. Il terzo motivo, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità di 4 comunicazioni (r.i.t. 8332/13, n. 9 del 3.12.13 e 12 del 6.11.13, quelle riportate nelle pagine 71- 72 e 73-74), non tradotte in italiano dallo spagnolo, utilizzate per la prima volta in appello, è fondato limitatamente alla conversazione di cui all'all. 116 prodotto anche con il ricorso per cassazione, relativa al capo H1. Le conversazioni riportate in spagnolo nella sentenza di appello nelle pagine 72, 73 e 74 sono state tradotte in italiano: ciò risulta dalla sentenza di primo grado nella quale sono riportate in italiano. Così non è invece per la conversazione del 3 e 4 dicembre 2013, indicata dalla Corte di appello quale all.116, riportata in spagnolo in sentenza. Dalla produzione della difesa, la conversazione non risulta tradotta in italiano. Orbene, la conversazione di cui all'all. 116, non tradotta, è stata adoperata dalla corte territoriale per la ricostruzione del fatto e per rigettare il motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione della desistenza volontaria. Il significato della comunicazione tenuta in spagnolo è stato fornito direttamente dalla Corte di appello senza che fosse effettuata la traduzione in italiano. La comunicazione, in ossequio all'obbligo di usare la lingua italiana, andava tradotta perché si tratta di un atto, il cd. brogliaccio con la trascrizione della comunicazione, da compiere nel procedimento e non di un atto già formato acquisito in lingua straniera. La parte ha dunque correttamente eccepito l'omessa traduzione, avendo interesse ad una interpretazione che renda certo il significato delle parole e la successiva valutazione, non potendo la prima operazione essere svolta direttamente dal giudice. 58 Il pregiudizio per la parte è consistito nell'aver adoperato la comunicazione di cui all'all.116 per rigettare il motivo di appello sulla desistenza volontaria, attribuendo così una significativa rilevanza alla comunicazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ed all'esistenza del reato. Sul capo H1, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con assorbimento del decimo, undicesimo ed dodicesimo motivo relativi al capo H1. 5.4. Il quarto motivo, relativo al capo D1, sulla identificazione dei nickname, è solo parzialmente fondato.
5.4.1. Il motivo è infondato quanto all'attribuzione del nickname CR al ricorrente: la motivazione della sentenza della Corte di appello è del tutto immune da vizi. L'attribuzione del nickname è infatti avvenuta perché la polizia giudiziaria ha accertato, secondo quanto riportato in sentenza, che NZ SA è stato l'unico soggetto, come risultava dalle intercettazioni relative a CR, ad essere partito per Malta il 28 giugno 2013 alle ore 11.20 e tornato con il volo del 1 luglio 2013. Questo dato probatorio, riportato nella prima parte della motivazione relativa al viaggio a Malta (pagina 51), in realtà non risulta neanche contestato. La data del controllo nell'area aeroportuale del terminal T3 di Fiumicino è dunque un elemento ulteriore;
proprio l'indicazione precisa delle date del viaggio, secondo quanto emerso dalle indagini di polizia giudiziaria, rende anche coerente la correzione dell'errore materiale, quanto alla data del controllo (2013 anziché 2012 secondo quanto indicato nell'informativa finale), effettuata dalla corte territoriale. In ogni caso, l'eventuale travisamento del dato operato dalla corte territoriale non è stato provato dal ricorrente, non essendo stata prodotta l'annotazione di polizia giudiziaria relativa al controllo.
5.4.2. La motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi quanto all'attribuzione al ricorrente del nickname DO CT. Se può convenirsi con il ricorrente che la polizia giudiziaria attribuì a NZ SA solo il soprannome di IB CT, secondo quanto riportato nel ricorso con riferimento alla pagina 18 dell'informativa finale, deve però rilevarsi che l'attribuzione del nickname si è fondata proprio sulla lettura complessiva delle comunicazioni intercettate, per altro allegate al ricorso, e dell'annotazione relativa all'incontro del 17 ottobre 2013, e delle comunicazioni tra NG e DO CT. Ed invero, l'identificazione della persona che adoperò il nickname NG in NO SA è certa anche per effetto del controllo presso il valico di Brogeda il 16 ottobre 2013 al rientro dall'estero, controllo collegato alle comunicazioni intercettate;
ciò rende pertanto del tutto logico e plausibile che il riferimento, 59 effettuato da NG - NO SA al parente mio fosse riferito al soggetto che adoperava il nickname dott lecter. La corte territoriale ha indicato nella motivazione le comunicazioni intercettate dalle quali ha ritenuto sussistente il rapporto di parentela tra NG e dott lecter. La Corte di appello ha identificato in NZ SA nella persona che adoperò nickname dott lecter anche perché dal complesso delle conversazioni emerse che la persona che avrebbe dovuto incontrare e che poi incontrò AM EL (SA) in Roma il 17 ottobre 2013, non era lui, ma il suo parente, cioè suo RAello, come poi avvenne. La logicità di tale motivazione trova conferma proprio nella conversazione allegata al ricorso dalla quale emerge che SA, AM EL, aveva avuto un incontro con il parente di dott lecter: quindi, come accertato dalla polizia giudiziaria, proprio con NO SA.
5.4.3. Il quarto ed il tredicesimo motivo, quanto all'attribuzione del nickname HE LI al ricorrente, sono invece inammissibili per la mancanza di specificità estrinseca: ed invero, l'attribuzione del nickname si fonda anche su altri elementi oltre a quelli contestati, come emerge dalla sentenza impugnata anche nella parte relativa al nickname ON e su NO SA, a partire da pag. 52. Il ricorso non si confronta con tale parte della motivazione ed è pertanto su tali capi inammissibile.
5.4.4. Il motivo, quanto all'attribuzione del nickname OB a NZ SA, è irrilevante ai fini della decisione, in quanto nel capo D1 non vi sono comunicazioni che riguardano OB. Dunque, l'eventuale errore non incide sul dispositivo.
5.4.5. Quanto al capo D1, è però fondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza impugnata quanto all'attribuzione del nickname IB CT. In relazione al capo D1 nella sentenza impugnata la conversazione del 6 novembre 2013 è riportata in spagnolo;
però la stessa conversazione è stata riportata con la traduzione in italiano nella sentenza di primo grado. La motivazione sulla attribuzione del nickname è apparente e non consente di comprendere il percorso logico seguito dalla corte territoriale. Escluso che il criterio dell'assonanza con DO CT possa avere una qualche rilevanza, trattandosi di un parametro del tutto incerto, la Corte di appello ha attribuito il nickname perché in altre comunicazioni tenute da NO SA era emerso il coinvolgimento di suo RAello ed in base alla conversazione del 29 ottobre 2013 tra NG ed IB CT sulla scarsa qualità della sostanza stupefacente e sul prezzo. Orbene, anche valutando la motivazione della sentenza nella parte relativa al capo D1, non si comprende perché il nickname IB CT sia stato attribuito 60 proprio a NZ SA, posto che dalla ricostruzione del fatto emerge il coinvolgimento anche di altri soggetti nell'episodio criminoso. Inoltre, nella motivazione si fa esclusivo riferimento al contenuto della conversazione del 29 ottobre 2013 ma non agli elementi di collegamento tra il ricorrente ed il nickname;
né tali elementi di collegamento emergono dalla sentenza di primo grado, che non ha motivato sul punto;
né la Corte di appello ha indicato che dalla lettura della conversazione vi siano riferimenti al rapporto di parentela che possano aver consentito la certa attribuzione del nickname. La corretta attribuzione del nickname IB CT, in relazione al capo D1, è decisiva tenuto conto proprio del contenuto della conversazione del 29 ottobre 2013, come indicato nella sentenza di appello, a pagina 54, perché da essa emerge che IB CT ha provato la qualità della sostanza stupefacente, ritenendola di molto scarsa qualità», secondo quanto indicato dalla corte territoriale.
5.5. Deve altresì rilevarsi che sono fondati i motivi di ricorso anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto ed all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. 30/1990. La corte territoriale ha ritenuto che l'oggetto della cessione sia stata la cocaina in base ai prezzi indicati nel corso delle comunicazioni. Però la Corte di appello ha fatto riferimento a cifre diverse: 10 a 6 e 5 a 9 da un lato e 5 per 29 e 10 per 36 da un altro. La corte territoriale ha ritenuto in maniera del tutto illogica tale differenza una parziale coincidenza e spiegato in maniera apodittica che la differenza è in realtà una coincidenza per un errore di battitura, del tutto indimostrato, o per la non essenzialità di una indicazione più specifica tra due interlocutori a conoscenza dell'oggetto della trattativa. È questa però una mera congettura, tenuto conto semmai della genuinità di una comunicazione ritenuta non intercettabile. La corretta qualificazione giuridica del fatto incide inevitabilmente anche sulla applicazione della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. 30/1990, tenuto conto altresì dell'assenza del sequestro e di dati certi sul principio attivo, ed in presenza di elementi di prova sulla scarsa qualità della sostanza stupefacente.
5.6. Sono pertanto da accogliere anche il quinto motivo, relativo alla mancata qualificazione del reato sub capo D1 nel delitto ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990, ed il sesto motivo, sulla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, relativi al capo D1. 5.7. È fondato il settimo motivo con cui si è dedotto il vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il capo J-BIS: a tale capo di 61 imputazione devono essere estese le argomentazioni prima esposte quanto alla identificazione del ricorrente quale utilizzatore del nickname IB CT. L'accoglimento del settimo motivo, relativo all'an della responsabilità, comporta l'assorbimento dell'ottavo e del nono motivo relativi al capo J-BIS.
5.8. I motivi relativi al capo A1 sono fondati nel senso che segue.
5.8.1. Quanto all'an della sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 contestata al capo A1, deve rilevarsi che la sentenza impugnata si fonda anche sulle dichiarazioni di GI TA, rispetto alle quali sono stati accolti i ricorsi degli altri imputati, ritenendoli fondati quanto al giudizio di credibilità ed attendibilità del collaboratore di giustizia. Pertanto, ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen., nei confronti di NZ SA si produce l'effetto estensivo dell'impugnazione. Va ricordato che l'effetto estensivo dell'impugnazione, che presuppone l'unitarietà del procedimento, è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione.
5.8.2. Il quindicesimo, il sedicesimo ed il ventesimo motivo sono fondati: la motivazione si incentra sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo di NO SA;
quanto alla posizione di NZ SA la sentenza impugnata si limita ad affermare che l'imputato era di supporto al RAello NO, senza null'altro specificare sulla condotta di partecipazione o su quella contestata di organizzatore. Va ricordato che è organizzatore chi contribuisce a rendere l'attività dell'organizzazione più efficace ed adeguata al conseguimento degli scopi;
chi si occupa di un settore specifico delle attività criminali dell'associazione. Spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.
5.8.3. Va poi rilevato che il giudice dell'udienza preliminare ha effettivamente inflitto, per il ritenuto più grave reato di cui al capo A1, la pena base di 13 anni di reclusione ed ha poi aumentato tale pena per la circostanza aggravante contestata. Di fatto, in assenza di una esplicita qualificazione della condotta nella parte generale della motivazione quale organizzatore e di impugnazione del pubblico ministero sul punto, il giudice dell'udienza preliminare ha condannato l'imputato per una pena coincidente con la sola condotta di partecipazione;
che però si tratti della qualificazione giuridica del fatto ascritto sub A1 deve ritenersi confermato dal fatto che la pena base è stata poi aumentata per la circostanza aggravante contestata sub capo A1 alla pena di 16 anni di reclusione. 62 5.9. Il diciassettesimo motivo sulle circostanze attenuanti generiche è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi al capo A1, perché rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si fonda sul ruolo apicale di NZ SA nell'associazione, però affermato senza una reale motivazione mostrativa di tale ruolo. 5.10. È fondato anche il diciottesimo motivo con cui si è dedotto il vizio della motivazione per la mancata esclusione della recidiva. Con il motivo di appello si contestò che l'applicazione della recidiva era avvenuta in base all'unico precedente penale risalente al periodo in cui il ricorrente era minorenne. Lo specifico motivo di appello non è stato esaminato, con conseguente vizio della motivazione, incidendo il riconoscimento della recidiva sulla determinazione della pena.
5.11. Il diciannovesimo motivo sulla pena è assorbito dall'accoglimento dei motivi sui capi e sulla recidiva;
le questioni relative al trattamento sanzionatorio dovranno essere rivalutate nel giudizio di rinvio relativo anche all'an della responsabilità.
5.12. In definitiva, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di SA NZ in relazione ai reati di cui ai capi A/1, D/1, H/1, ] bis, nonché sulla recidiva, e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il ricorso va rigettato in relazione al reato di cui al capo J/1. 6. Sul ricorso di NO SA 6.1. Il primo motivo con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 178 e 268 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, che deve essere qui ribadito, che ha escluso il diritto di accesso ai server della Procura della Repubblica in tema di intercettazioni. Cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia Rv. 275100 – 01, per cui il diritto del difensore dell'indagato - di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate non comporta il diritto di accedere al server della Procura nella cui memoria sono conservate le tracce audio originali, in quanto tale accesso non è previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e l'ascolto delle tracce originali può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici, quale la duplicazione, eseguibile anche in remoto» dalla polizia giudiziaria, dei file estratti dai supporti informatici su cui vengono riprodotte tali tracce;
ne consegue che il mancato accesso al server dell'ufficio inquirente, ovvero agli originali dei file audio, non determina una condizione di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni. Lo stesso principio va esteso all'intercettazione di comunicazioni, per le quali per altro il diritto riconosciuto alla difesa era solo quello di ottenere la copia, e non era relativo all'ascolto, come previsto dall'art. 268 cod. proc. pen. allora vigente 63 (In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7).
6.2. Il secondo motivo relativo al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite sugli apparati BlackBerry deve essere rigettato per le considerazioni già esposte.
6.2.1. Quanto alla questione relativa all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non è proponibile perché sarebbe comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato. Cfr. Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01, per cui l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio e non una inutilizzabilità che non può essere - dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
6.2.2. In ogni caso, sul punto il motivo è generico: non si comprende neanche in quale momento poi il materiale probatorio de quo sarebbe entrato a far parte del fascicolo del pubblico ministero;
per altro nel motivo si fa riferimento al fascicolo del dibattimento, laddove il processo si è svolto con le forme del giudizio abbreviato.
6.3. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. nella parte si deduce il vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: il vizio di cui alla lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. sussiste solo per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. La norma invocata non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte nella lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. 6.3.1. È manifestamente infondato il terzo motivo con il quale si deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla attribuzione dei nickname JA, GO, NG, ON: la motivazione è del tutto immune da vizi. Si è già indicato che correttamente il nickname CR è stato attribuito a NZ SA, in base agli accertamenti della polizia giudiziaria sul viaggio aereo a Malta: di conseguenza, il nickname JA è stato attribuito a NO SA per avere egli fornito il pin - quello collegato al nickname CR - di «mio RA» al suo interlocutore. La motivazione della sentenza non può dirsi manifestamente illogica perché la Corte di appello ha ritenuto reale il riferimento al rapporto di parentela per la formulazione del testo della conversazione ed essendo avvenuta, effettivamente, l'identificazione dell'usuario del nickname CR in modo autonomo dal nickname JA.
6.3.2. Del tutto generica è poi la contestazione sull'attribuzione degli altri nickname, posto che la Corte di appello ha specificamente indicato gli elementi di 64 7 prova in base ai quali li ha attribuiti al ricorrente: l'aver valorizzato il complesso delle conversazioni, anche se non relative all'imputato, è l'espressione della valutazione complessiva delle fonti di prova, tipico del giudice di merito. 6.4. È invece fondato, per le considerazioni già esposte, il quarto motivo relativo al giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia GI TA, sulle cui dichiarazioni si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente per i capi A, B ed A1: l'accoglimento del quarto motivo determina l'assorbimento del quinto, del sesto e dell'ottavo motivo, relativi al capo A1, sempre fondati sulla valutazione delle dichiarazioni di GI TA. La corte territoriale, poi, ha adoperato le dichiarazioni di GI TA anche per sostenere la sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 30/1990 di cui al capo A1 (pagina 77).
6.5. Il settimo motivo relativo al capo C, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per le considerazioni già espresse.
6.6. Il settimo motivo per il resto è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello risposto adeguatamente ai motivi di appello.
6.6.1. La corte territoriale ha dato atto che gli elementi di prova sono costituiti, oltre che dagli atti relativi all'arresto di AN IE, rinvenuto in possesso della sostanza stupefacente, dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria e dalla relativa documentazione fotografica che dimostrano l'avvenuta consegna del borsone contenente la cocaina, borsone poi restituito allo stesso ricorrente. La Corte di appello ha rilevato che l'arresto di AN IE avvenne poco l'incontro con NO SA e la cocaina fu rinvenuta nell'auto sotto al sedile anteriore destro, lato passeggero, proprio ove AN IE fu visto recarsi dopo aver ricevuto il borsone da NO SA. Con il ricorso si prospetta dunque una mera lettura alternativa delle fonti di prova, senza neanche indicare in maniera specifica in quali passaggi la motivazione della sentenza impugnata possa ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria.
6.6.2. Il motivo, quanto all'applicazione art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990, è inammissibile ai sensi degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta con l'appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché 65 mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
6.7. Il nono motivo è infondato. Oltre a ribadirsi la correttezza della motivazione della Corte di appello quanto all'attribuzione dei nickname al ricorrente, alcuna incidenza può avere l'assoluzione di uno degli imputati, tenuto conto della differenza tra le condotte che possono essere state realizzate dagli imputati.
6.7.1. Quanto poi alla qualificazione giuridica del fatto, la motivazione della sentenza è corretta in diritto ed immune da vizi logici. Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, pertanto nella fase antecedente all'incontro delle volontà può configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (in tal senso Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717 - 01). 01,haSez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Pmt, Rv. 272446 affermato che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed - il numero dei contatti intervenuti i contraenti abbiano riposto concreto - affidamento. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare impugnata che aveva escluso, sul piano indiziario, la fattispecie tentata in esame pur in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento dell'operazione, di trasferte all'estero, di incontri con gli intermediari ed, altresì, di "assaggi" di campioni di sostanza stupefacente).
6.7.2. Orbene, la Corte di appello ha proceduto ad una valutazione, definita qualitativa, degli elementi di prova ed ha precisamente indicato l'esistenza di numerose comunicazioni sulle modalità del trasporto della sostanza stupefacente, sul mezzo da utilizzare, sulla preparazione del container, sulle modalità di pagamento, sull'essere pronta la merce da spedire, sui contatti diretti tra venditori ed acquirenti, sul pagamento del prezzo. Dunque, la motivazione ha indicato con precisione gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto esistente il tentativo di importazione.
6.8. Il decimo motivo, relativo al capo D1, è infondato quanto all'an della responsabilità, avendo la Corte di appello indicato con precisione gli elementi in base ai quali ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato. 66 9 9 Il ricorso è invece fondato, dovendo qui richiamarsi quanto già rappresentato nell'analizzare la posizione di NZ SA ed operando parzialmente l'effetto estensivo dell'impugnazione, limitatamente al punto relativo alla qualificazione del reato nel delitto ex art. 73 comma 1 o 4 d.P.R. 309/1990, ed al punto relativo all'applicabilità della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. 309/1990. 6.9. Quanto all'undicesimo motivo relativo al capo H1, contestato a NZ e NO SA si produce ai sensi dell'art. 587 comma 1 cod. proc. pen. l'effetto estensivo dell'accoglimento del terzo motivo dell'impugnazione di NZ SA, trattandosi di motivi non esclusivamente personali. Valgono per tale capo le argomentazioni già espresse con riferimento alla posizione di NZ SA. 6.10. È fondato il dodicesimo motivo, relativo ai capi C1 ed F1: la corte territoriale, a pagina 70 della sentenza, ha rilevato l'assenza di specifiche contestazioni sui capi C1 ed F1. Invece, nell'appello dell'avv. Catanzaro, nell'interesse di NO SA, vi sono specifiche contestazioni quanto al capo C1, in esso assorbito il capo B1, con richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ed al capo F1, quanto al significato dei termini criptici adoperati nelle conversazioni, e la loro riconducibilità alle sostanze stupefacenti. Anche nell'appello dell'avv. Naso vi sono specifiche deduzioni a pagina 25, 28, 31 e 32 relative ai capi suindicati. Dunque, effettivamente, è stata omessa la risposta ai motivi di appello relativi ai capi C1 ed F1. 6.11. Il tredicesimo sulla pena è assorbito dal parziale accoglimento dei motivi di ricorso, che imporranno un nuovo giudizio sui capi e di conseguenza l'eventuale rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
6.12. In sintesi, va annullata la sentenza impugnata nei confronti di SA NO in relazione ai reati di cui ai capi A, B, A/1, B/1, C/1, D/1, E/1, F/1, H/1 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma;
va rigettato il ricorso in relazione ai reati di cui al capo C e J bis.
7. Sul ricorso di RA ZZ e di ON ZZ Per le ragioni prima espresse, il primo, il secondo, il terzo, il quinto motivo di ricorso nell'interesse di RA ZZ e di ON ZZ, relativi alla valutazione dell'attendibilità di GI TA, vanno accolti con riferimento a tutti i capi di imputazione ascritti ai ricorrenti per i quali è intervenuta la conferma della condanna, i quali si fondano principalmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, con assorbimento del quarto (proposto nell'interesse del solo RA ZZ), e del sesto motivo. Quanto al ricorso di ON ZZ, le questioni ulteriori proposte con i motivi, relativi al travisamento, o alla valenza dei riscontri, sono assorbite dall'accoglimento dei motivi sulla credibilità di GI TA, salvo le 67 osservazioni già svolte. Va dunque annullata la sentenza impugnata nei confronti di RA ZZ e ON ZZ in relazione ai reati loro contestati per cui è intervenuta conferma della condanna e si rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.
8. Sul ricorso di ON ST e VI ST VA altresì accolti i ricorsi di ON ST e VI ST per i reati loro rispettivamente ascritti, per le considerazioni già espresse, poiché gli elementi di prova sono costituiti principalmente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GI TA. Va dunque annullata la sentenza impugnata nei confronti di ON ST e VI ST in relazione ai reati loro contestati per cui è intervenuta conferma della condanna e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI GI in relazione al reato di cui al capo K/1 e rinvia anche in relazione all'eventuale dhe few rideterminazione dell'aumenta per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ RA, ZZ ON, ST ON e ST VI in relazione ai reati loro contestati per cui è intervenuta conferma della condanna e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA NZ in relazione ai reati di cui ai capi A/1, D/1, H/1, J bis e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta il ricorso in relazione al reato di cui al capo J/1. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA NO in relazione ai reati di cui ai capi A, B, A/1, B/1, C/1, D/1, E/1, F/1, H/1 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta il ricorso in relazione ai reati di cui al capo C e ] bis. Rimette al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese della parte civile per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 26/09/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Semeraro Fausto Iz IL CANCELLIERE ESPERTO 68 Luana Mañani