Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 47557
CASS
Sentenza 22 novembre 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

In tema di intercettazione, sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni eseguite per mezzo di impianti di una Procura della Repubblica diversa da quella che procede, giacchél'art. 268 cod. proc. pen. non richiede che le attività di registrazione e di ascolto siano effettuate negli impianti della stessa Procura che le ha richieste.

In tema di intercettazioni, alla redazione del verbale previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che costituisce il documento attestante il complesso delle operazioni effettuate e che deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, non devono partecipare, come sottoscrittori, anche tutti coloro che abbiano preso parte alle fasi attuative. (vedi Sez. 4, n. 3784 del 5/10/1994, Celone ed altri, Rv. 201850).

In tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry e gestito tramite server collocato in territorio estero, non necessita di rogatoria internazionale nel caso in cui la registrazione dei dati sia avvenuta in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" gli elementi identificativi associati ai cd. codici PIN, assegnati dalla compagnia che eroga il servizio all'apparecchio dell'utente, sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'attività di intercettazione del traffico telematico cd. "PIN to PIN", svolta secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del traffico si era limitata a comunicare i dati in suo possesso che identificavano i possessori dei "nickname" associati ai codici PIN monitorati).

È legittima l'acquisizione di contenuti di attività di messaggistica (nella specie, effettuata con sistema "Blackberry") mediante intercettazione operata ai sensi dell'art. 266 e ss. cod. proc. pen, poichè le "chat", anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni.

Ai fini della legittimità delle operazioni di intercettazione dei servizi BlackBerry, è necessario e sufficiente che l'autorità giudiziaria nel decreto di intercettazione telematica indichi il PIN, cioè il codice identificativo di Blackberry, o l'IMEI, ossia il numero che identifica l'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'oggetto materiale dell'operazione di intercettazione è l'IMEI e/o il c.d. PIN, che sono associati all'apparecchio, i quali rappresentano il terminale per la partenza o la ricezione del flusso).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 47557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47557
Data del deposito : 22 novembre 2019

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