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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
N. R.G. 8799/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giu dice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8799 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...] al Corso C.F._1
Europa n 426, con il patrocinio dell''Avv. LU Liccardo presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nata a [...], il [...], (c.f. CP_1
, residente in [...]
Dante Alighieri n.41, con il patrocinio dell'Avv. Roberta
Branno, presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
Nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023, ha Parte_1
chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in RI (NA) il 2/5/2002 (atto n. 24, P. II, S. CP_1
A, anno 2002), riferendo che in data 16/12/2020 i coniugi avevano raggiunto l'accordo di separazione attraverso la negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord in data 31/12/2020 nell'ambito del procedimento rg.n. 327/2020 N.A.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione tra le parti sono nat e a RI (NA) il 15/08/1996, e Persona_1 Per_2
a Giugliano in Campania (NA) il 03/09/2002.
[...]
Nel merito, il ricorrente ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione :
Pag. 2 di 13 - pronunciare, ai sensi di legge, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la e CP_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in RI
(NA) alla via D. Alighieri n.41, alla in quanto piena CP_1
proprietaria e rispondente all'interesse della prole, e alla stessa come da accordi competerà, in via esclusiva, il versamento delle quote di mutuo, fino all'estinzione, svincolando da ogni responsabilità il Pt_1
- confermare che in capo alla resistente non sarà CP_1
riconosciuto alcun assegno di mantenimento essendo la stessa infermiera caposala e dunque economicamente indipendente, e proprietaria di alcuni immobili;
- riconoscere che la stessa debba provvedere Controparte_1
congiuntamente al mantenimento delle figlie, e non solo nelle spese straordinarie mediche e scolastiche, non facendo forza unicamente sul ricorrente;
- riconoscere a titolo di mantenimento delle figlie l'importo di euro
600,00, in particolare:
- direttamente bonificati in favore della IA LU (maggiorenne e tirocinante retribuita, nonché convivente con il compagno)
l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche documentate;
- direttamente bonificati in favore della IA (maggiorenne Per_2
ma studentessa universitaria e non economicamente indipendente),
Pag. 3 di 13 l'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- vittoria di spese con attribuzione .
La parte resistente si è costituita chiedendo di: CP_1
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data CP_1 Parte_1
02.05.2002, in RI (NA);
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza a norma degli artt. 5
e 10 della l. 898/70, e della l. 74/87, nonché degli artt.125 n.6,
133 n.2, 88 n.7 del vigente regolamento della Stato Civile;
- confermare l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra sita in RI (NA) alla CP_1
via Dante Alighieri n.41, affinché vi abiti con le figlie LU e maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
Per_2
- stabilire a carico del sig. un assegno di Parte_1
mantenimento in favore delle figlie LU e pari ad almeno Per_2
€ 2.000,00 mensili da corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge attraverso bonifico o RID bancario, a far data dalla domanda;
- confermare l'obbligo del sig. di continuare a Parte_1
contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie per le figlie in linea con quanto previsto dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli Nord;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che
Pag. 4 di 13 comunque non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, di cui all'art. 5 l. 74/87
l'uno in favore dell'altro;
- dichiarare inammissibili le avverse domande per i motivi sopra dedotti;
- rigettare la domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento e per quanto di ragione ogni domanda e richiesta avversa avanzata in contrasto con le domande formulate dalla resistente;
- rigettare tutte le richieste istruttorie avverse;
- vittoria di spese con attribuzione .
Le parti comparivano in data 29/1/2024 innanzi alla Giudice relatrice designata dalla Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. la quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava, in via provvisoria, le condizioni di cui all'accordo di separazione.
Esaurita l'istruzione all'udienza del 27/5/2024, con l'escussione dei testi e , la Giudice fissava Testimone_1 Testimone_2
per il 20/1/2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.; svoltasi l'udienza nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Giudice relatrice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché il ricorrente abbia richiesto una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal
Pag. 5 di 13 certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Ciò posto, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 , essendo decorsi i termini di legge dalla data di autorizzazione dell'accordo negoziato di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Giova dapprima evidenziare che è emerso dall'istruttoria di causa che la IA primogenita, , non è più convivente Persona_1
con la madre, odierna resistente, ma convive more uxorio in provincia di Lodi e ivi è inserita nel modo del lavoro, con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, dal quale ricava un reddito mensile lordo di euro 1.785,71.
Trattasi, invero, di circostanza confermata da entrambi i testi escussi all'udienza del 27/5/2024, , fidanzato e Testimone_1
convivente more uxorio di LU, e , zia del Testimone_2
ricorrente, entrambi da considerarsi testi attendibili in ragione della mancanza di interessi diretti all'esito del procedimento, nonché per la coerenza intrinseca delle dichiarazioni rese, credibili e convergenti con gli ulteriori elementi di prova acquisiti.
La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare, nonché del diritto in capo al genitore convivente alla contribuzione diretta al mantenimento del figlio
Pag. 6 di 13 maggiorenne e non economicamente autosufficiente , comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, anche con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e va esclusa, quindi, nell'ipotesi, che qui ricorre, di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità.
Inoltre, va ritenuta l'autosufficienza economica di Persona_1
la quale è, ad oggi, occupata con contratto a tempo determinato, di durata significativa e confacente rispetto agli studi e alla qualifica professionale acquisita. Non può tacersi, peraltro, che
LU ha instaurato con il fidanzato un nuovo nucleo familiare a parte, con le conseguenze in termini di doveri di solidarietà familiare che derivano, per ormai consolidata giurisprudenza, anche dai rapporti familiari di fatto.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della
Pag. 7 di 13 retribuzione. (Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 -
01).
Nel caso di specie non è , invece, oggetto di contestazione la stabile convivenza con la madre della IA studentessa Per_2
universitaria non economicamente autosufficiente e, pertanto, la sussistenza di un collegamento stabile con l'abitazione familiare
(in questo senso Cassazione n. 18440 del 01/08/2013; n. 21334 del 18/09/2013 23473/20).
D'altronde, le parti non contendono in ordine all'assegnazione della casa familiare, ove attualmente la resistente coabita con la IA e che è di sua proprietà, né in ordine all'an del Per_2
mantenimento di Per_2
Il ricorrente, però, si duole del peggioramento delle proprie condizioni economiche, adducendo di aver acquistando un immobile accollandosi un mutuo di euro 990,00 mensili e di aver, sì, ereditato dalla madre, medio tempore defunta, ma che dall'eredità avrebbe ricavato bene immobili dai quali non ricava alcun reddito.
Sulla base di tali allegazioni chiede rimodularsi il mantenimento di con una riduzione ad euro 600,00 mensili. Per_2
Parte resistente, deduce, invece, che l'acquisto dell'immobile e l'eredità materna siano da considerare elementi di accrescimento del patrimonio del ricorrente e, pertanto, in disparte LU, della quale si è detto, chiede un aumento del mantenimento in favore
Pag. 8 di 13 della IA a 1000,00 euro mensili a fronte degli 800 ,00 Per_2
attuali.
Orbene, il Collegio fa proprie le considerazioni espresse dalla
Giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori, riten endosi che l'acquisito di un immobile non possa ritenersi un impoverimento per il ricorrente, il quale, anzi, ha evidentemente ricavi dalla propria redditizia attività di agente di commerci o tali da aver ritenuto di potersi accollare le spese di mutuo. D'altronde, anche l'eredità materna, nelle more acquisita, è senz'altro da considerare quale incremento patrimoniale , ma sta di fatto che , al momento, il ricorrente non ne ricava un reddito . Dalla documentazione bancaria e fiscale deve affermarsi una sostanziale convergenza con le condizioni economico -patrimoniali odierne del ricorrente rispetto a quelle esistenti nel 2020 all'atto della separazione.
Anche le condizioni patrimoniali della resistente sono immutate, ciò che è pacifico tra le parti, oltre che evincibile dalla documentazione patrimoniale prodotta.
Ne discende che il mantenimento di euro 800,00 mensili in favore della IA , maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, convivente con la madre, va confermato, con rigetto delle reciproche e opposte domande di rimodulazione avanzate dalle parti.
Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di Parte_1
versamento diretto del mantenimento alla IA, osserva il
Pag. 9 di 13 Collegio che la regola da applicare al caso di specie è quella sancita dall'art. 337 ter e 337 quinquies cod. civ., ripresa dall'art
337 septies cod. civ. introdotto con d.lgs. 154/2013 che, testualmente, stabilisce “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Dottrina e giurisprudenza poco si sono soffermate sul tenore di tale previsione , in ragione, si ritiene, del principio in claris non fit interpretatio , nonché in quanto il legislatore fa salva la diversa determinazione del
Giudice.
Il Giudice è, pertanto, chiamato a valutare in concreto il caso sottoposto alla sua cognizione.
Orbene, ad avviso di questo Collegio, è opportuno addivenire a diverse valutazioni nel caso di figlio maggiorenne non convivente con nessuno dei genitori o di figlio maggiorenne convivente con uno dei genitori (come nel caso di specie) .
Non v'è dubbio, infatti, che nella determinazione dell'assegno di mantenimento riguardante figli minori, il quantum deve tener conto anche delle spese, generali e ordinarie, che gravano sul genitore convivente e relative alla gestione della casa di cui s i avvantaggiano tutti i conviventi, genitori o figli che siano .
Tale esigenza permane, senz'altro, anche quando i figli diventano maggiorenni, ma non sono autonomi finanziariamente di talché,
Pag. 10 di 13 nel caso in cui il figlio maggiorenne percepisc a direttamente dal genitore non convivente il mantenimento , dovrebbe egli stesso contribuire, in relazione alle proprie sostanze consistenti nel mantenimento stesso, alle spese dell nucleo familiare con il quale coabita, corrispondendo, pertanto, una parte del mantenimento percepito, al genitore convivente.
In questi casi, pertanto, il Giudice è tenuto ad una prudente valutazione in quanto – senza giungere ad escludere in radice la possibilità del pagamento diretto in ogni caso di convivenza con un genitore – non può neanche spingersi fino alla previsione di un'ipotesi di frazionamento percentuale tra genitore convivente e figlio maggiorenne, ipotesi che, pur sempre ammissibil e in ambito di autonomia contrattuale, non trova disciplina (e ad avviso del
Collegio neanche giustificazione) nella legislazione positiva.
Tanto premesso, nel caso di specie, in considerazione:
• della convivenza stabile di con la madre;
Per_2
• della mancata richiesta sul punto dell a beneficiaria la quale, legittimata a intervenire nel presente giudizio, ne è rimasta estranea;
• dell'insussistenza in atti di elementi idonei a dedurre una pregressa esperienza di gestione autonoma del denaro da parte di attualmente studentessa universitaria estranea al mondo Per_2
del lavoro;
• della attuale frequenza di corsi universitari e della scelta di non frequentare facoltà universitarie all'estero né fuori Regione;
Pag. 11 di 13 • della assenza di periodi trascorsi lontano dal domicilio materno ritiene il Collegio di non disporre che il padre versi direttamente alla IA il mantenimento a lei spettante. Per_2
Quanto al regime delle spese, in ragione della parziale soccombenza reciproca, si stima equa l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in RI (NA) il 2/5/2002 (atto n. 24, P. II, CP_1
S. A, anno 2002);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente unitamente ai mobili e alle suppellettili, che vi CP_1
abiterà unitamente alla IA maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente;
Pag. 12 di 13 - revoca il mantenimento a favore della IA Persona_1
maggiorenne, economicamente autosufficiente e convivente more uxorio;
- conferma il mantenimento della IA Persona_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, a carico del ricorrente , da corrispondere alla resistente Parte_1
a mezzo bonifico bancario entro il gior no 5 di CP_1
ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo stipulato tra l'intestato Tribunale e il COA;
- compensa le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20/2/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
N. R.G. 8799/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giu dice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8799 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...] al Corso C.F._1
Europa n 426, con il patrocinio dell''Avv. LU Liccardo presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nata a [...], il [...], (c.f. CP_1
, residente in [...]
Dante Alighieri n.41, con il patrocinio dell'Avv. Roberta
Branno, presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
Nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023, ha Parte_1
chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in RI (NA) il 2/5/2002 (atto n. 24, P. II, S. CP_1
A, anno 2002), riferendo che in data 16/12/2020 i coniugi avevano raggiunto l'accordo di separazione attraverso la negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord in data 31/12/2020 nell'ambito del procedimento rg.n. 327/2020 N.A.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione tra le parti sono nat e a RI (NA) il 15/08/1996, e Persona_1 Per_2
a Giugliano in Campania (NA) il 03/09/2002.
[...]
Nel merito, il ricorrente ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione :
Pag. 2 di 13 - pronunciare, ai sensi di legge, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la e CP_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in RI
(NA) alla via D. Alighieri n.41, alla in quanto piena CP_1
proprietaria e rispondente all'interesse della prole, e alla stessa come da accordi competerà, in via esclusiva, il versamento delle quote di mutuo, fino all'estinzione, svincolando da ogni responsabilità il Pt_1
- confermare che in capo alla resistente non sarà CP_1
riconosciuto alcun assegno di mantenimento essendo la stessa infermiera caposala e dunque economicamente indipendente, e proprietaria di alcuni immobili;
- riconoscere che la stessa debba provvedere Controparte_1
congiuntamente al mantenimento delle figlie, e non solo nelle spese straordinarie mediche e scolastiche, non facendo forza unicamente sul ricorrente;
- riconoscere a titolo di mantenimento delle figlie l'importo di euro
600,00, in particolare:
- direttamente bonificati in favore della IA LU (maggiorenne e tirocinante retribuita, nonché convivente con il compagno)
l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche documentate;
- direttamente bonificati in favore della IA (maggiorenne Per_2
ma studentessa universitaria e non economicamente indipendente),
Pag. 3 di 13 l'importo di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- vittoria di spese con attribuzione .
La parte resistente si è costituita chiedendo di: CP_1
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data CP_1 Parte_1
02.05.2002, in RI (NA);
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza a norma degli artt. 5
e 10 della l. 898/70, e della l. 74/87, nonché degli artt.125 n.6,
133 n.2, 88 n.7 del vigente regolamento della Stato Civile;
- confermare l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra sita in RI (NA) alla CP_1
via Dante Alighieri n.41, affinché vi abiti con le figlie LU e maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
Per_2
- stabilire a carico del sig. un assegno di Parte_1
mantenimento in favore delle figlie LU e pari ad almeno Per_2
€ 2.000,00 mensili da corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge attraverso bonifico o RID bancario, a far data dalla domanda;
- confermare l'obbligo del sig. di continuare a Parte_1
contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie per le figlie in linea con quanto previsto dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli Nord;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che
Pag. 4 di 13 comunque non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, di cui all'art. 5 l. 74/87
l'uno in favore dell'altro;
- dichiarare inammissibili le avverse domande per i motivi sopra dedotti;
- rigettare la domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento e per quanto di ragione ogni domanda e richiesta avversa avanzata in contrasto con le domande formulate dalla resistente;
- rigettare tutte le richieste istruttorie avverse;
- vittoria di spese con attribuzione .
Le parti comparivano in data 29/1/2024 innanzi alla Giudice relatrice designata dalla Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. la quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava, in via provvisoria, le condizioni di cui all'accordo di separazione.
Esaurita l'istruzione all'udienza del 27/5/2024, con l'escussione dei testi e , la Giudice fissava Testimone_1 Testimone_2
per il 20/1/2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.; svoltasi l'udienza nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Giudice relatrice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché il ricorrente abbia richiesto una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal
Pag. 5 di 13 certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Ciò posto, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 , essendo decorsi i termini di legge dalla data di autorizzazione dell'accordo negoziato di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Giova dapprima evidenziare che è emerso dall'istruttoria di causa che la IA primogenita, , non è più convivente Persona_1
con la madre, odierna resistente, ma convive more uxorio in provincia di Lodi e ivi è inserita nel modo del lavoro, con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, dal quale ricava un reddito mensile lordo di euro 1.785,71.
Trattasi, invero, di circostanza confermata da entrambi i testi escussi all'udienza del 27/5/2024, , fidanzato e Testimone_1
convivente more uxorio di LU, e , zia del Testimone_2
ricorrente, entrambi da considerarsi testi attendibili in ragione della mancanza di interessi diretti all'esito del procedimento, nonché per la coerenza intrinseca delle dichiarazioni rese, credibili e convergenti con gli ulteriori elementi di prova acquisiti.
La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare, nonché del diritto in capo al genitore convivente alla contribuzione diretta al mantenimento del figlio
Pag. 6 di 13 maggiorenne e non economicamente autosufficiente , comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, anche con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e va esclusa, quindi, nell'ipotesi, che qui ricorre, di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità.
Inoltre, va ritenuta l'autosufficienza economica di Persona_1
la quale è, ad oggi, occupata con contratto a tempo determinato, di durata significativa e confacente rispetto agli studi e alla qualifica professionale acquisita. Non può tacersi, peraltro, che
LU ha instaurato con il fidanzato un nuovo nucleo familiare a parte, con le conseguenze in termini di doveri di solidarietà familiare che derivano, per ormai consolidata giurisprudenza, anche dai rapporti familiari di fatto.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della
Pag. 7 di 13 retribuzione. (Cass. Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 -
01).
Nel caso di specie non è , invece, oggetto di contestazione la stabile convivenza con la madre della IA studentessa Per_2
universitaria non economicamente autosufficiente e, pertanto, la sussistenza di un collegamento stabile con l'abitazione familiare
(in questo senso Cassazione n. 18440 del 01/08/2013; n. 21334 del 18/09/2013 23473/20).
D'altronde, le parti non contendono in ordine all'assegnazione della casa familiare, ove attualmente la resistente coabita con la IA e che è di sua proprietà, né in ordine all'an del Per_2
mantenimento di Per_2
Il ricorrente, però, si duole del peggioramento delle proprie condizioni economiche, adducendo di aver acquistando un immobile accollandosi un mutuo di euro 990,00 mensili e di aver, sì, ereditato dalla madre, medio tempore defunta, ma che dall'eredità avrebbe ricavato bene immobili dai quali non ricava alcun reddito.
Sulla base di tali allegazioni chiede rimodularsi il mantenimento di con una riduzione ad euro 600,00 mensili. Per_2
Parte resistente, deduce, invece, che l'acquisto dell'immobile e l'eredità materna siano da considerare elementi di accrescimento del patrimonio del ricorrente e, pertanto, in disparte LU, della quale si è detto, chiede un aumento del mantenimento in favore
Pag. 8 di 13 della IA a 1000,00 euro mensili a fronte degli 800 ,00 Per_2
attuali.
Orbene, il Collegio fa proprie le considerazioni espresse dalla
Giudice delegata in sede di provvedimenti provvisori, riten endosi che l'acquisito di un immobile non possa ritenersi un impoverimento per il ricorrente, il quale, anzi, ha evidentemente ricavi dalla propria redditizia attività di agente di commerci o tali da aver ritenuto di potersi accollare le spese di mutuo. D'altronde, anche l'eredità materna, nelle more acquisita, è senz'altro da considerare quale incremento patrimoniale , ma sta di fatto che , al momento, il ricorrente non ne ricava un reddito . Dalla documentazione bancaria e fiscale deve affermarsi una sostanziale convergenza con le condizioni economico -patrimoniali odierne del ricorrente rispetto a quelle esistenti nel 2020 all'atto della separazione.
Anche le condizioni patrimoniali della resistente sono immutate, ciò che è pacifico tra le parti, oltre che evincibile dalla documentazione patrimoniale prodotta.
Ne discende che il mantenimento di euro 800,00 mensili in favore della IA , maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, convivente con la madre, va confermato, con rigetto delle reciproche e opposte domande di rimodulazione avanzate dalle parti.
Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di Parte_1
versamento diretto del mantenimento alla IA, osserva il
Pag. 9 di 13 Collegio che la regola da applicare al caso di specie è quella sancita dall'art. 337 ter e 337 quinquies cod. civ., ripresa dall'art
337 septies cod. civ. introdotto con d.lgs. 154/2013 che, testualmente, stabilisce “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Dottrina e giurisprudenza poco si sono soffermate sul tenore di tale previsione , in ragione, si ritiene, del principio in claris non fit interpretatio , nonché in quanto il legislatore fa salva la diversa determinazione del
Giudice.
Il Giudice è, pertanto, chiamato a valutare in concreto il caso sottoposto alla sua cognizione.
Orbene, ad avviso di questo Collegio, è opportuno addivenire a diverse valutazioni nel caso di figlio maggiorenne non convivente con nessuno dei genitori o di figlio maggiorenne convivente con uno dei genitori (come nel caso di specie) .
Non v'è dubbio, infatti, che nella determinazione dell'assegno di mantenimento riguardante figli minori, il quantum deve tener conto anche delle spese, generali e ordinarie, che gravano sul genitore convivente e relative alla gestione della casa di cui s i avvantaggiano tutti i conviventi, genitori o figli che siano .
Tale esigenza permane, senz'altro, anche quando i figli diventano maggiorenni, ma non sono autonomi finanziariamente di talché,
Pag. 10 di 13 nel caso in cui il figlio maggiorenne percepisc a direttamente dal genitore non convivente il mantenimento , dovrebbe egli stesso contribuire, in relazione alle proprie sostanze consistenti nel mantenimento stesso, alle spese dell nucleo familiare con il quale coabita, corrispondendo, pertanto, una parte del mantenimento percepito, al genitore convivente.
In questi casi, pertanto, il Giudice è tenuto ad una prudente valutazione in quanto – senza giungere ad escludere in radice la possibilità del pagamento diretto in ogni caso di convivenza con un genitore – non può neanche spingersi fino alla previsione di un'ipotesi di frazionamento percentuale tra genitore convivente e figlio maggiorenne, ipotesi che, pur sempre ammissibil e in ambito di autonomia contrattuale, non trova disciplina (e ad avviso del
Collegio neanche giustificazione) nella legislazione positiva.
Tanto premesso, nel caso di specie, in considerazione:
• della convivenza stabile di con la madre;
Per_2
• della mancata richiesta sul punto dell a beneficiaria la quale, legittimata a intervenire nel presente giudizio, ne è rimasta estranea;
• dell'insussistenza in atti di elementi idonei a dedurre una pregressa esperienza di gestione autonoma del denaro da parte di attualmente studentessa universitaria estranea al mondo Per_2
del lavoro;
• della attuale frequenza di corsi universitari e della scelta di non frequentare facoltà universitarie all'estero né fuori Regione;
Pag. 11 di 13 • della assenza di periodi trascorsi lontano dal domicilio materno ritiene il Collegio di non disporre che il padre versi direttamente alla IA il mantenimento a lei spettante. Per_2
Quanto al regime delle spese, in ragione della parziale soccombenza reciproca, si stima equa l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 cod. civ., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in RI (NA) il 2/5/2002 (atto n. 24, P. II, CP_1
S. A, anno 2002);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente unitamente ai mobili e alle suppellettili, che vi CP_1
abiterà unitamente alla IA maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente;
Pag. 12 di 13 - revoca il mantenimento a favore della IA Persona_1
maggiorenne, economicamente autosufficiente e convivente more uxorio;
- conferma il mantenimento della IA Persona_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, a carico del ricorrente , da corrispondere alla resistente Parte_1
a mezzo bonifico bancario entro il gior no 5 di CP_1
ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo stipulato tra l'intestato Tribunale e il COA;
- compensa le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20/2/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
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