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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2247/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIESA PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), per mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_2 presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento
Credito della cessionaria – fideiussione – prescrizione
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo a .......... 4 Controparte_3
3. L'eccezione di prescrizione ....................................................................................................... 8
4. Statuizioni conclusive e spese di lite. ...................................................................................... 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Su ricorso della il Tribunale di Ferrara ha ingiunto, con il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 493/2023 emesso in data 8/06/2023, a nonché ai Controparte_4
1 garanti fideiussori nei limiti dell'importo massimo garantito e Parte_2 Parte_3
“di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 68952,61; 2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 2242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
La per mezzo della mandataria agisce Controparte_3 Controparte_2
deducendo che la società ha stipulato con i il Controparte_4 Controparte_5
contratto di mutuo chirografario n. 8001102474 (che indica come prodotto al doc. 3 fasc. monitorio), con obbligazioni garantite da e (docc.
4-6 fasc. Parte_2 Parte_3
monitorio). Deduce di essere diventata titolare del credito, in quanto avrebbe Controparte_5
ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 20/07/2020. Controparte_3
Deduce quindi l'asserita cessionaria che, in relazione al suddetto contratto di mutuo, sarebbe maturato un saldo debitore di euro 39.692,82 oltre interessi, come risulterebbe dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. al doc. 10 del fascicolo monitorio.
Il secondo contratto in relazione al quale la agisce è indicato come Controparte_3
contratto di conto corrente n. 8001102340 (cui farebbe riferimento il doc.11 allegato in sede monitoria), sempre stipulato dalla con e garantito da Controparte_4 Controparte_5
e ceduto a col medesimo atto del 20/07/2020, Parte_2 Pt_3 Parte_3 Controparte_3
notificato, con contestuale intimazione di pagamento, a . Controparte_4
Deduce che il saldo debitore relativo a tale contratto sarebbe pari ad euro 29.259,79 oltre interessi, come risulterebbe dall'estratto ex art. 50 T.U.B. prodotto al doc.13.
L'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, sarebbe stata notificata alla (docc. 8-9) dalla cessionaria che ha poi Controparte_4 Controparte_3
mutato denominazione sociale in Controparte_3
Di qui la somma la somma di € 68.952,61 oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo.
Ha proposto opposizione contestando il difetto di prova della legittimazione Parte_3
di e della titolarità del credito, la prescrizione, la mancanza di prova del Controparte_3
2 credito e la nullità della fideiussione. L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione: accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione attiva di e di Controparte_6
opponibilità della cessione;
accertata e dichiarata la mancanza di prova scritta del decreto ingiuntivo;
accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti azionati;
accertata e dichiarata la nullità delle clausole ovvero del contratto di fideiussione anche per la qualifica di consumatore in capo al signor;
accertata e dichiarata in ogni caso l'infondatezza in fatto e in Parte_3
diritto delle domande avverse per tutti i motivi in atti revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingersi ogni domanda di e per essa , con ogni Controparte_3 Controparte_2
effetto di legge, con vittoria di spese e competenze di lite comprese le spese generali, Iva e CPA come per legge”.
La si è costituita ed ha così concluso: “Nel merito: Rigettare ogni Controparte_3
domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 68.952,61 (ovvero Controparte_3
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
2. In via subordinata, nell'ipotesi di Controparte_3
accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 68.952,61 (ovvero Controparte_3
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, all'udienza del 6 marzo
2025, è stata rimessa in decisione.
3
2. La legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo a Controparte_3
Sotto un primo profilo, ha contestato la “carenza di legittimazione della Parte_3
ricorrente”, deducendo che la produzione documentale eseguita non risulterebbe “idonea a provare la titolarità” del credito in capo alla ricorrente, in relazione alla quale non sarebbero sufficienti la copia dell'atto di cessione (peraltro prodotto in lingua inglese senza traduzione) e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti. Inoltre la cessione non sarebbe opponibile agli ingiunti.
L'opposta ha innanzitutto rilevato che non avrebbe Controparte_3 Parte_3
contestato la titolarità del credito ma solo la legittimazione attiva.
Tale lettura della contestazione avversaria è fuorviante, posto che espressamente l'opponente ha posto in dubbio l'idoneità dei documenti prodotti a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Ed invero, la titolarità dei crediti in capo a non risulta pienamente Controparte_3
provata.
Al doc. 7 del fascicolo monitorio, la ha prodotto un atto di cessione Controparte_3
datato 20/7/2020, o meglio un pdf con testi scambiati via pec tra e Controparte_5 Controparte_3
A pag. 2 del contratto si legge: “The Portfolio has been identified on the basis of certain block criteria specified in Schedule 7 (the “Block Criteria”)” e a pag. 9 “The Receivables have been selected so as to constitute a pool of receivables identifiable as a “block” (pluralità di beni e rapport giuridici individuabili in blocco”), pursuant to and in accordance with Article 58 of the
Consolidated Banking Act. The Receivables have been identified on the basis of the Parte_4
listed in Schedule 7 as at the Valuation Date”.
Dunque “Il Portafoglio è stato identificato sulla base di alcuni criteri di blocco specificati nell'Allegato 7 (i "Criteri di blocco")” e “I Crediti sono stati selezionati in modo da costituire un pool di crediti identificabili come "blocco" (pluralità di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco), ai sensi e per gli effetti 58 del Testo Unico Bancario. I Crediti sono stati identificati sulla base dei Criteri per Blocco elencati nell'Allegato 7 alla Data di Valutazione”.
L'allegato 7 non è stato prodotto, per cui non è dato individuare quali siano i criteri di blocco e neppure è stato prodotto l'avviso in Gazzetta Ufficiale, che avrebbe consentito di evincere tali
4 criteri per verificare che vi rientrassero quelli vantati nei confronti della e garantiti CP_4
da Parte_3
Pur risultando pubblicato tale avviso, secondo quanto riportato dalla visura camerale prodotta da in allegato alla comparsa di costituzione, alla cui pag. 6 si legge Controparte_3
“20/07/2020 - avviso di cessione crediti prosoluto comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del dlgs 385/1993 (il testo dell'avviso e' incluso nella pratica di protocollo ri/pra/80663/2020).
Avviso di cessione di crediti prosoluto comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del dlgs
385/1993”, lo stesso non è stato prodotto.
È ben vero che la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione
“può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7866 del 22/03/2024), ma nella specie tali criteri non risultano né dal contratto di cessione, in quanto i criteri di blocco sono indicati nell'allegato
7 non prodotto, né desumibili dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, posto che la cessionaria non lo produce né lo individua.
Neppure la cessionaria ha allegato quali sarebbero i criteri di blocco.
La società opposta si è limitata a produrre al doc. 5 un documento intestato “UniCredit Group -
Internal Use Only” che riporterebbe i codici riferiti ai rapporti di cui è causa.
A fronte della contestazione dell'opponente, la non ha dato alcuna prova Controparte_3
circa la riferibilità del documento alla cessione allegata, ma neppure che quei numeri si riferiscono ai contratti sui quali fonda la pretesa.
Sul punto dei contratti, il doc. 3 e 11 del fascicolo monitorio sono identici: la banca
[...]
nella sua confusa produzione documentale non ha neppure ritenuto di allegare Controparte_3
separatamente i due contratti, sui quali assume fondarsi il suo credito.
Ad ogni modo il mutuo chirografario è prodotto alle pagg. 14 ss del contratto, mentre il contratto di conto corrente non risulta prodotto, come contestato da Pt_3 Parte_3
5 Nelle prime pagine dei riprodotti documenti 3 e 11, è riportato un contratto di apertura di credito, ma non il contratto di conto corrente.
Con riguardo al mutuo, il contratto riporta unicamente il Codice anagrafico n. 34563188, ma non il numero del contratto (che la banca indica come ), numero che non si rinviene P.IVA_3
nel doc. 3 né nello speculare doc. 11, ma solo in quella che allega essere Controparte_3
la comunicazione di cessione (doc. 8 fasc. monitorio) e che però non riporta il codice anagrafico, per cui la ricostruzione del collegamento tra i documenti è preclusa.
Anche quanto al conto corrente di corrispondenza, la documentazione contrattuale (doc. 3 -11)
è carente. Il contratto non è prodotto, essendovi in atti solo il documento di sintesi dell'apertura di credito, che non riporta né il codice anagrafico né il n. 8001102340 che Controparte_3
riporta nel ricorso per decreto ingiuntivo, mentre nella comunicazione di cessione vi è solo
[...]
il riferimento al numero di contratto ma non codice anagrafico.
Gli unici documenti che riportano sia il codice anagrafico che i numeri dei contratti sono i due estratti conto ex art. 50 T.U.B. (docc. 10-13 del fascicolo monitorio), che però non sono in sé idonei a ricostruire l'inclusione del credito nella cessione.
Sostanzialmente, quindi, la titolarità del credito garantito in capo a non è Controparte_3
stata provata né tramite l'atto di cessione, che è stato prodotto privo dell'allegato contenente l'individuazione dei criteri di blocco, né tramite l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e neppure tramite l'elenco dei crediti ceduti, essendo stato prodotto un documento privo di riferibilità alla cessione a e ai contratti in questione. Controparte_3
Quand'anche si volesse ritenere provata la titolarità dei crediti, essi sarebbero comunque non provati sulla base della carente documentazione in atti.
Le certificazioni prodotte, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 T.U.B. integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
Tale documento può non assumere valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale relativa alle successive modifiche, e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le
6 poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c., sicché il saldo conto può assumere solo valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal Giudice.
Dunque la banca, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 23313 del
27/09/2018). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale conclusione, puntualizzando che è “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare
l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 23856 del 03/09/2021).
La non ha prodotto gli scalari ed ha prodotto gli estratti conto solo a Controparte_3
partire dal 2005 (docc. 11 e 12), non potendo le annotazioni relative agli anni precedenti essere considerati estratti conto.
Come già spiegato mancano anche il contratto di apertura del conto corrente con evidenza delle condizioni economiche applicate, essendo prodotto solo il documento di sintesi relativo all'apertura di credito, peraltro privo di data.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'onere probatorio della creditrice è pieno), deve escludersi che, in mancanza di dimostrazione documentale dell'andamento del rapporto bancario per alcuni periodi, possa riconoscersi un “saldo zero” e procedersi così alla ricostruzione per il periodo successivo. Difatti, la rideterminazione del saldo del conto non può che avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate.
Nel caso di specie la banca opposta non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., relativamente al conto corrente – la cui data di accensione è ignota ma la banca
7 pare allegare una prima annotazione risalente al 1993: in buona sostanza, Controparte_3
non ha fornito prova del saldo debitore di euro 38.575,34 al 22/11/2011 come da
[...]
certificato ex art. 50 T.U.B, contestato dal fideiussore, producendo in particolare solo gli estratti conti in serie continua dal 01/01/2005 al 30/06/2011.
Quanto al mutuo, posta la superfluità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. relativamente a tale contratto, a fronte della contestazione dell'erogazione della somma da parte dell'opponente, la società opposta non ha fornito prova che la dazione della somma sia effettivamente avvenuta.
3. L'eccezione di prescrizione
La documentazione prodotta – se non consente di quantificare il credito della Controparte_3
– induce invece a ritenere provata l'eccezione di prescrizione.
[...]
L'estratto conto ex art. 50 T.U.B. relativo al mutuo riporta un saldo negativo di - 78.485,55 al
22/11/2011 con la descrizione “ACCENS. INR – CA” e successivi addebiti Controparte_7
“ UT.RAP. ” e “ NTE SF.A.” in alcun modo CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
spiegate dalla Banca.
Anche l'estratto del conto corrente riporta il saldo negativo di euro - 38.575,34 al 22/11/2011 con le medesime poco chiare descrizioni, ma ad esse la espressamente Controparte_3
ricollega, a pag. 6 della comparsa di costituzione, la risoluzione del contratto.
Peraltro, nell'ultimo estratto conto prodotto (al 30/06/2011) si legge in data 2/06/2011:
“passaggio a crediti risolti/scaduti – trasferimento del saldo a vostro debito a crediti risolti scaduti: 38.575,34”.
Non v'è dubbio che per il credito di cui al contratto di conto corrente, il credito fosse esigibile e la prescrizione decorresse dal 2/6/2011.
Anche quanto al mutuo, deve osservarsi che il credito era integralmente esigibile quanto meno dal 22/11/2011. Pur non essendo dubitabile che, “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì […] che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023), risulta tuttavia necessario contestualizzare il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo rispetto agli effetti della decadenza dal
8 beneficio del termine, di cui la creditrice si è avvalsa anteriormente al novembre 2011, poiché anche l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. riporta come già a sofferenza il credito al 22/11/2011.
A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, anche laddove sia stato convenuto il pagamento rateale, l'obbligazione resta unitaria e, pertanto, il debito non può considerarsi scaduto in costanza di rapporto. Tale principio, peraltro, non trova applicazione laddove il creditore si avvalga della decadenza dal beneficio del termine, in origine concesso in favore del debitore e intimi il rientro immediato, con il pagamento della complessiva esposizione debitoria. In tale caso il debito scade nel momento in cui il creditore, revocate le facilitazioni creditizie, intimi il pagamento dell'intero importo dovuto” (Corte d'Appello di Milano, Sentenza del 02/11/2022 n. 3436).
Dunque, nel caso di specie, una volta che ha esercitato il diritto di dichiarare la Controparte_5
debitrice decaduta dal beneficio del termine, non trova applicazione l'invocata, da parte opposta con riguardo al mutuo, decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto, in forza della decadenza, l'intera prestazione residua era esigibile, ai sensi dell'art. 2935
c.c., dal novembre 2011. La circostanza è peraltro confermata dalla missiva a pag. 6 del doc. 3 del fascicolo monitorio, che addirittura anticiperebbe la risoluzione ad aprile 2011.
La prescrizione è stata interrotta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 13/09/2023, in quanto il doc. 9 del fascicolo monitorio contiene solo delle ricevute di raccomandate ma nessuna missiva idonea all'interruzione della prescrizione, né quanto al mutuo né quanto al conto corrente: non è infatti provato il riferimento di tale unica cartolina alle tre missive prodotte al doc. 8 (indirizzata comunque alla sola debitrice principale), essendo differente anche il numero della raccomandata riportato.
Peraltro, la (destinataria delle missive) è stata cancellata dal registro delle imprese, CP_4
per cui nessun effetto interruttivo potrebbero garantire le missive che Controparte_3
assume inviate a tali società nel 2020.
Poiché l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale, l'estinzione di quest'ultima determina l'estinzione anche di quella fideiussoria, laddove questa sia tempestivamente eccepita, come avvenuto nel caso di specie.
9 La fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito induce a ritenere assorbite le altre questioni, relative alla validità della fideiussione e superflua, quindi, l'istruttoria richiesta.
4. Statuizioni conclusive e spese di lite.
Sono invece non meritevoli di accoglimento le domande formulate da in Controparte_3
via subordinata ex art. 2033 e 2041 c.c., non ammissibili con riguardo al credito prescritto e peraltro formulate non nei confronti del soggetto che avrebbe ricevuto le somme, bensì dell'odierno opponente, che è un garante.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
493/2023 emesso in data 8/06/2023, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
costituita a mezzo della mandataria ogni Controparte_1 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta le restanti domande;
3) dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Controparte_3
rappresentante, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Parte_3
liquida in complessivi euro 406,50 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 05/04/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2247/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIESA PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), per mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_2 presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento
Credito della cessionaria – fideiussione – prescrizione
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo a .......... 4 Controparte_3
3. L'eccezione di prescrizione ....................................................................................................... 8
4. Statuizioni conclusive e spese di lite. ...................................................................................... 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Su ricorso della il Tribunale di Ferrara ha ingiunto, con il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 493/2023 emesso in data 8/06/2023, a nonché ai Controparte_4
1 garanti fideiussori nei limiti dell'importo massimo garantito e Parte_2 Parte_3
“di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 68952,61; 2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 2242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
La per mezzo della mandataria agisce Controparte_3 Controparte_2
deducendo che la società ha stipulato con i il Controparte_4 Controparte_5
contratto di mutuo chirografario n. 8001102474 (che indica come prodotto al doc. 3 fasc. monitorio), con obbligazioni garantite da e (docc.
4-6 fasc. Parte_2 Parte_3
monitorio). Deduce di essere diventata titolare del credito, in quanto avrebbe Controparte_5
ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 20/07/2020. Controparte_3
Deduce quindi l'asserita cessionaria che, in relazione al suddetto contratto di mutuo, sarebbe maturato un saldo debitore di euro 39.692,82 oltre interessi, come risulterebbe dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. al doc. 10 del fascicolo monitorio.
Il secondo contratto in relazione al quale la agisce è indicato come Controparte_3
contratto di conto corrente n. 8001102340 (cui farebbe riferimento il doc.11 allegato in sede monitoria), sempre stipulato dalla con e garantito da Controparte_4 Controparte_5
e ceduto a col medesimo atto del 20/07/2020, Parte_2 Pt_3 Parte_3 Controparte_3
notificato, con contestuale intimazione di pagamento, a . Controparte_4
Deduce che il saldo debitore relativo a tale contratto sarebbe pari ad euro 29.259,79 oltre interessi, come risulterebbe dall'estratto ex art. 50 T.U.B. prodotto al doc.13.
L'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, sarebbe stata notificata alla (docc. 8-9) dalla cessionaria che ha poi Controparte_4 Controparte_3
mutato denominazione sociale in Controparte_3
Di qui la somma la somma di € 68.952,61 oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo.
Ha proposto opposizione contestando il difetto di prova della legittimazione Parte_3
di e della titolarità del credito, la prescrizione, la mancanza di prova del Controparte_3
2 credito e la nullità della fideiussione. L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione: accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione attiva di e di Controparte_6
opponibilità della cessione;
accertata e dichiarata la mancanza di prova scritta del decreto ingiuntivo;
accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti azionati;
accertata e dichiarata la nullità delle clausole ovvero del contratto di fideiussione anche per la qualifica di consumatore in capo al signor;
accertata e dichiarata in ogni caso l'infondatezza in fatto e in Parte_3
diritto delle domande avverse per tutti i motivi in atti revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingersi ogni domanda di e per essa , con ogni Controparte_3 Controparte_2
effetto di legge, con vittoria di spese e competenze di lite comprese le spese generali, Iva e CPA come per legge”.
La si è costituita ed ha così concluso: “Nel merito: Rigettare ogni Controparte_3
domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 68.952,61 (ovvero Controparte_3
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
2. In via subordinata, nell'ipotesi di Controparte_3
accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 68.952,61 (ovvero Controparte_3
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, all'udienza del 6 marzo
2025, è stata rimessa in decisione.
3
2. La legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo a Controparte_3
Sotto un primo profilo, ha contestato la “carenza di legittimazione della Parte_3
ricorrente”, deducendo che la produzione documentale eseguita non risulterebbe “idonea a provare la titolarità” del credito in capo alla ricorrente, in relazione alla quale non sarebbero sufficienti la copia dell'atto di cessione (peraltro prodotto in lingua inglese senza traduzione) e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti. Inoltre la cessione non sarebbe opponibile agli ingiunti.
L'opposta ha innanzitutto rilevato che non avrebbe Controparte_3 Parte_3
contestato la titolarità del credito ma solo la legittimazione attiva.
Tale lettura della contestazione avversaria è fuorviante, posto che espressamente l'opponente ha posto in dubbio l'idoneità dei documenti prodotti a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Ed invero, la titolarità dei crediti in capo a non risulta pienamente Controparte_3
provata.
Al doc. 7 del fascicolo monitorio, la ha prodotto un atto di cessione Controparte_3
datato 20/7/2020, o meglio un pdf con testi scambiati via pec tra e Controparte_5 Controparte_3
A pag. 2 del contratto si legge: “The Portfolio has been identified on the basis of certain block criteria specified in Schedule 7 (the “Block Criteria”)” e a pag. 9 “The Receivables have been selected so as to constitute a pool of receivables identifiable as a “block” (pluralità di beni e rapport giuridici individuabili in blocco”), pursuant to and in accordance with Article 58 of the
Consolidated Banking Act. The Receivables have been identified on the basis of the Parte_4
listed in Schedule 7 as at the Valuation Date”.
Dunque “Il Portafoglio è stato identificato sulla base di alcuni criteri di blocco specificati nell'Allegato 7 (i "Criteri di blocco")” e “I Crediti sono stati selezionati in modo da costituire un pool di crediti identificabili come "blocco" (pluralità di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco), ai sensi e per gli effetti 58 del Testo Unico Bancario. I Crediti sono stati identificati sulla base dei Criteri per Blocco elencati nell'Allegato 7 alla Data di Valutazione”.
L'allegato 7 non è stato prodotto, per cui non è dato individuare quali siano i criteri di blocco e neppure è stato prodotto l'avviso in Gazzetta Ufficiale, che avrebbe consentito di evincere tali
4 criteri per verificare che vi rientrassero quelli vantati nei confronti della e garantiti CP_4
da Parte_3
Pur risultando pubblicato tale avviso, secondo quanto riportato dalla visura camerale prodotta da in allegato alla comparsa di costituzione, alla cui pag. 6 si legge Controparte_3
“20/07/2020 - avviso di cessione crediti prosoluto comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del dlgs 385/1993 (il testo dell'avviso e' incluso nella pratica di protocollo ri/pra/80663/2020).
Avviso di cessione di crediti prosoluto comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del dlgs
385/1993”, lo stesso non è stato prodotto.
È ben vero che la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione
“può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7866 del 22/03/2024), ma nella specie tali criteri non risultano né dal contratto di cessione, in quanto i criteri di blocco sono indicati nell'allegato
7 non prodotto, né desumibili dall'avviso in Gazzetta Ufficiale, posto che la cessionaria non lo produce né lo individua.
Neppure la cessionaria ha allegato quali sarebbero i criteri di blocco.
La società opposta si è limitata a produrre al doc. 5 un documento intestato “UniCredit Group -
Internal Use Only” che riporterebbe i codici riferiti ai rapporti di cui è causa.
A fronte della contestazione dell'opponente, la non ha dato alcuna prova Controparte_3
circa la riferibilità del documento alla cessione allegata, ma neppure che quei numeri si riferiscono ai contratti sui quali fonda la pretesa.
Sul punto dei contratti, il doc. 3 e 11 del fascicolo monitorio sono identici: la banca
[...]
nella sua confusa produzione documentale non ha neppure ritenuto di allegare Controparte_3
separatamente i due contratti, sui quali assume fondarsi il suo credito.
Ad ogni modo il mutuo chirografario è prodotto alle pagg. 14 ss del contratto, mentre il contratto di conto corrente non risulta prodotto, come contestato da Pt_3 Parte_3
5 Nelle prime pagine dei riprodotti documenti 3 e 11, è riportato un contratto di apertura di credito, ma non il contratto di conto corrente.
Con riguardo al mutuo, il contratto riporta unicamente il Codice anagrafico n. 34563188, ma non il numero del contratto (che la banca indica come ), numero che non si rinviene P.IVA_3
nel doc. 3 né nello speculare doc. 11, ma solo in quella che allega essere Controparte_3
la comunicazione di cessione (doc. 8 fasc. monitorio) e che però non riporta il codice anagrafico, per cui la ricostruzione del collegamento tra i documenti è preclusa.
Anche quanto al conto corrente di corrispondenza, la documentazione contrattuale (doc. 3 -11)
è carente. Il contratto non è prodotto, essendovi in atti solo il documento di sintesi dell'apertura di credito, che non riporta né il codice anagrafico né il n. 8001102340 che Controparte_3
riporta nel ricorso per decreto ingiuntivo, mentre nella comunicazione di cessione vi è solo
[...]
il riferimento al numero di contratto ma non codice anagrafico.
Gli unici documenti che riportano sia il codice anagrafico che i numeri dei contratti sono i due estratti conto ex art. 50 T.U.B. (docc. 10-13 del fascicolo monitorio), che però non sono in sé idonei a ricostruire l'inclusione del credito nella cessione.
Sostanzialmente, quindi, la titolarità del credito garantito in capo a non è Controparte_3
stata provata né tramite l'atto di cessione, che è stato prodotto privo dell'allegato contenente l'individuazione dei criteri di blocco, né tramite l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e neppure tramite l'elenco dei crediti ceduti, essendo stato prodotto un documento privo di riferibilità alla cessione a e ai contratti in questione. Controparte_3
Quand'anche si volesse ritenere provata la titolarità dei crediti, essi sarebbero comunque non provati sulla base della carente documentazione in atti.
Le certificazioni prodotte, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 T.U.B. integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
Tale documento può non assumere valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale relativa alle successive modifiche, e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le
6 poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c., sicché il saldo conto può assumere solo valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal Giudice.
Dunque la banca, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 23313 del
27/09/2018). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale conclusione, puntualizzando che è “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare
l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 23856 del 03/09/2021).
La non ha prodotto gli scalari ed ha prodotto gli estratti conto solo a Controparte_3
partire dal 2005 (docc. 11 e 12), non potendo le annotazioni relative agli anni precedenti essere considerati estratti conto.
Come già spiegato mancano anche il contratto di apertura del conto corrente con evidenza delle condizioni economiche applicate, essendo prodotto solo il documento di sintesi relativo all'apertura di credito, peraltro privo di data.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'onere probatorio della creditrice è pieno), deve escludersi che, in mancanza di dimostrazione documentale dell'andamento del rapporto bancario per alcuni periodi, possa riconoscersi un “saldo zero” e procedersi così alla ricostruzione per il periodo successivo. Difatti, la rideterminazione del saldo del conto non può che avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate.
Nel caso di specie la banca opposta non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., relativamente al conto corrente – la cui data di accensione è ignota ma la banca
7 pare allegare una prima annotazione risalente al 1993: in buona sostanza, Controparte_3
non ha fornito prova del saldo debitore di euro 38.575,34 al 22/11/2011 come da
[...]
certificato ex art. 50 T.U.B, contestato dal fideiussore, producendo in particolare solo gli estratti conti in serie continua dal 01/01/2005 al 30/06/2011.
Quanto al mutuo, posta la superfluità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. relativamente a tale contratto, a fronte della contestazione dell'erogazione della somma da parte dell'opponente, la società opposta non ha fornito prova che la dazione della somma sia effettivamente avvenuta.
3. L'eccezione di prescrizione
La documentazione prodotta – se non consente di quantificare il credito della Controparte_3
– induce invece a ritenere provata l'eccezione di prescrizione.
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L'estratto conto ex art. 50 T.U.B. relativo al mutuo riporta un saldo negativo di - 78.485,55 al
22/11/2011 con la descrizione “ACCENS. INR – CA” e successivi addebiti Controparte_7
“ UT.RAP. ” e “ NTE SF.A.” in alcun modo CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
spiegate dalla Banca.
Anche l'estratto del conto corrente riporta il saldo negativo di euro - 38.575,34 al 22/11/2011 con le medesime poco chiare descrizioni, ma ad esse la espressamente Controparte_3
ricollega, a pag. 6 della comparsa di costituzione, la risoluzione del contratto.
Peraltro, nell'ultimo estratto conto prodotto (al 30/06/2011) si legge in data 2/06/2011:
“passaggio a crediti risolti/scaduti – trasferimento del saldo a vostro debito a crediti risolti scaduti: 38.575,34”.
Non v'è dubbio che per il credito di cui al contratto di conto corrente, il credito fosse esigibile e la prescrizione decorresse dal 2/6/2011.
Anche quanto al mutuo, deve osservarsi che il credito era integralmente esigibile quanto meno dal 22/11/2011. Pur non essendo dubitabile che, “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì […] che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023), risulta tuttavia necessario contestualizzare il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo rispetto agli effetti della decadenza dal
8 beneficio del termine, di cui la creditrice si è avvalsa anteriormente al novembre 2011, poiché anche l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. riporta come già a sofferenza il credito al 22/11/2011.
A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, anche laddove sia stato convenuto il pagamento rateale, l'obbligazione resta unitaria e, pertanto, il debito non può considerarsi scaduto in costanza di rapporto. Tale principio, peraltro, non trova applicazione laddove il creditore si avvalga della decadenza dal beneficio del termine, in origine concesso in favore del debitore e intimi il rientro immediato, con il pagamento della complessiva esposizione debitoria. In tale caso il debito scade nel momento in cui il creditore, revocate le facilitazioni creditizie, intimi il pagamento dell'intero importo dovuto” (Corte d'Appello di Milano, Sentenza del 02/11/2022 n. 3436).
Dunque, nel caso di specie, una volta che ha esercitato il diritto di dichiarare la Controparte_5
debitrice decaduta dal beneficio del termine, non trova applicazione l'invocata, da parte opposta con riguardo al mutuo, decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto, in forza della decadenza, l'intera prestazione residua era esigibile, ai sensi dell'art. 2935
c.c., dal novembre 2011. La circostanza è peraltro confermata dalla missiva a pag. 6 del doc. 3 del fascicolo monitorio, che addirittura anticiperebbe la risoluzione ad aprile 2011.
La prescrizione è stata interrotta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 13/09/2023, in quanto il doc. 9 del fascicolo monitorio contiene solo delle ricevute di raccomandate ma nessuna missiva idonea all'interruzione della prescrizione, né quanto al mutuo né quanto al conto corrente: non è infatti provato il riferimento di tale unica cartolina alle tre missive prodotte al doc. 8 (indirizzata comunque alla sola debitrice principale), essendo differente anche il numero della raccomandata riportato.
Peraltro, la (destinataria delle missive) è stata cancellata dal registro delle imprese, CP_4
per cui nessun effetto interruttivo potrebbero garantire le missive che Controparte_3
assume inviate a tali società nel 2020.
Poiché l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale, l'estinzione di quest'ultima determina l'estinzione anche di quella fideiussoria, laddove questa sia tempestivamente eccepita, come avvenuto nel caso di specie.
9 La fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito induce a ritenere assorbite le altre questioni, relative alla validità della fideiussione e superflua, quindi, l'istruttoria richiesta.
4. Statuizioni conclusive e spese di lite.
Sono invece non meritevoli di accoglimento le domande formulate da in Controparte_3
via subordinata ex art. 2033 e 2041 c.c., non ammissibili con riguardo al credito prescritto e peraltro formulate non nei confronti del soggetto che avrebbe ricevuto le somme, bensì dell'odierno opponente, che è un garante.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
493/2023 emesso in data 8/06/2023, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
costituita a mezzo della mandataria ogni Controparte_1 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta le restanti domande;
3) dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Controparte_3
rappresentante, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Parte_3
liquida in complessivi euro 406,50 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 05/04/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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