Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 febbraio 2025, iscritta al n. 258 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cancilla Midossi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 11 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 1° ottobre 1994 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castel Sant'Elia (VT), parte
II, serie A, n. 50); che dalla loro unione è nato il figlio a Roma Persona_1
il 17 settembre 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la pro- secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figli maggiorenne ed autosufficiente manterrà la residenza presso la Per_1
casa familiare;
3. la casa coniugale, sita in Nepi Via San Pio n. 62 di proprietà della moglie è asse- gnata a questa ultima con quanto in essa contenuto e dalla quale il marito si obbliga ad allontanarsi entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente ricorso asportando i propri beni ed effetti personali;
4. ciascun coniuge economicamente autonomo e indipendente provvederà al pro- prio mantenimento senza chiedere alcunché l'uno all'altro;
5. fin da ora, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o rinnovo del pas- saporto e/o della carta d'identità valevole per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
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La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Castel
Sant'Elia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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