Art. 2.
All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.