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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 2158/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A. I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2158/2023 del Ruolo Generale promossa
D A
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente Parte_1 C.F._1 in Cisternino c.da Sisto 147, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Donnaloia (C.F.
in virtù di mandato allegato al presente atto ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Fasano alla via F.lli Rosselli 91.
Le comunicazioni possono farsi al fax 004414646 PEC
Email_1
OPPONENTE
DI , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Galileo Ferraris civico 1 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito CodiceFiscale_3
Asciano (c.f.: - p.e.c.: - fax: CodiceFiscale_4 Email_2
), giusta procura speciale posta in calce al presente atto, rilasciata su foglio P.IVA_1 separato e materialmente congiunto al presente atto, in conformità al disposto di cui all'art. 83, III comma, c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo, sito in
Fasano (Br) alla Via Pepe civico 7
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
In data 07.07.23, veniva notificato all'odierna opponente il precetto azionato da
[...]
con il quale veniva intimato allo stesso il pagamento di € 19.032,52, oltre Parte_2 interessi e spese. Alla base della pretesa creditoria vi è il decreto di accoglimento pronunciato da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 1335/2018 R.G. (cronologico n. 15258/2020 del
01.07.2020), con il quale questo Tribunale statuiva che la sig.ra era tenuta a Parte_1 corrispondere la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento dei figli (euro 150,00
a figlio), i quali vivono con il padre, assegnatario della casa coniugale. Altresì, il decreto ingiuntivo si basava sulla condanna dell'opponente alle spese legali di cui al decreto di rigetto reso dalla Corte di Appello di Lecce nel giudizio iscritto al n. 304/2020 R.G. (cronologico n.
1181/2021 del 17.06.2021).
1
In data 13.07.2023, la Sig.ra depositava atto di opposizione al suddetto Parte_1 precetto, adducendo che, tra le odierne parti in causa, vi è la sentenza n. 1691/21 del
21/12/21 emessa a seguito di opposizione a precetto azionato dalla per € 15.269,10 Pt_1 avverso il quale proponeva opposizione ed avente ad oggetto crediti per il Parte_2 mancato pagamento degli assegni alimentari, all'epoca dovuti dall'ex marito in favore della odierna istante. Detta opposizione veniva rigettata con sentenza passata in giudicato e, dunque vi sarebbe un credito della sig.ra pari ad € 15.269,10, oltre interessi legali dal Pt_1
14.3.19 (data di notifica del precetto) pari ad € 704,79, nonché € 2.918,24 per spese liquidate in sentenza. Parte attrice affermava la sussistenza di un credito di complessivi € 18.892,13 vantati dalla attrice, mentre l'opposto sarebbe creditore di soli € 140,39. Pertanto, parte attrice chiedeva: preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ricorrendo gravi ragioni;
dichiarare compensato il credito azionato con il precetto da pari ad € 19.032,52 con il credito vantato da Parte_2 [...]
pari ad € 18.892,13 per effetto della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1691/21 Pt_1 del 21/12/21; per l'effetto dichiarare il convenuto creditore della somma di € 140,39 che l'istante offre Banco Judicis;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara anticipatario.
In data 20.11.2023, si costituiva in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta con la quale chiedeva: rigettarsi l'avversa opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. in quanto infondata;
condannarsi , in ogni caso ed, anche in Parte_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre R.s.g., C.a.p. ed I.v.a. come per legge.
Con provvedimento del 21.12.2023 questo Giudice disponeva la sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva del precetto poiché riteneva prima facie non sfornita di prova l'eccezione di compensazione.
Si procedeva alla trattazione della causa in forma scritta. Si esperiva tentativo di conciliazione, che non andava e buon fine e la causa veniva rimessa sul ruolo in data
04.07.2024. Seguiva il deposito di note scritte e memorie delle parti.
In data 26.03.2025 questo Giudice introitava la causa per la decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito fatto valere in giudizio ha ad oggetto somme dovute a titolo di mantenimento dei figli. Trattasi di credito alimentare che ha la sua origine in una pronuncia di questo Tribunale, che costituisce titolo giudiziale immediatamente esecutivo. Tuttavia, nel caso di specie, il credito per cui e' condanna deve ritenersi compensato dal credito, recato da un altro titolo giudiziale, ossia la sentenza, sempre di questo Tribunale, n. 1691/21 del 21/12/21, emessa a seguito di opposizione a precetto, azionato dalla per € 15.269,10. Precetto avverso il Pt_1 quale proponeva opposizione ed avente ad oggetto crediti per il mancato Parte_2 pagamento degli assegni alimentari, all'epoca dovuti dall'ex marito in favore della odierna istante.
2
La sentenza rigettava l'opposizione, proposta da , per cui vi è un credito Parte_2 della sig.ra pari ad € 15.269,10, oltre interessi legali dal 14.3.19 (data di notifica del Pt_1 precetto) pari ad € 704,79, nonché € 2.918,24 per spese liquidate in sentenza. A seguito di detto titolo giudiziale, la sig.ra vanta, dunque, un credito per complessivi € 18.892,13. Pt_1
La differenza tra i crediti, vantati dalle parti, ammonta a €140,39, che parte attrice ha offerto, banco judicis, chiedendone la compensazione. Questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, possa operare la compensazione legale, dal momento che il credito oggetto dell'atto di precetto e il controcredito che si vorrebbe far valere in compensazione sono entrambi crediti certi, liquidi ed esigibili.
La ratio dell'istituto della compensazione deve essere individuata nella capacità di due crediti, coesistenti, di trovare soddisfazione l'uno nell'altro.
Come noto, il credito non è liquido quando non è certo nel suo ammontare e non è certo ed
è contestata la sua esistenza.
La compensazione legale si distingue dalla compensazione giudiziale perché, per l'operare della prima, i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre, per la seconda, il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo purché, dallo stesso magistrato, giudicato di pronta liquidazione.
Nel caso di specie, è possibile accertare e dichiarare la compensazione legale, poiché i crediti contrapposti sono certi, liquidi ed esigibili e, sotto il profilo cronologico, sono sorti anteriormente al presente giudizio.
Precisamente, i crediti in oggetto iniziavano a coesistere nel momento del passaggio in giudicato della Sentenza 1691/2021, ben prima dell'iscrizione a ruolo della causa de qua.
All'esito della compensazione legale dei controcrediti, la sig.ra risulta debitrice di Pt_1
€140,00 nei confronti del Sig. ; importo che deriva dalla sottrazione della Parte_2 somma di €18.892,13 (credito vantato dalla Sig.ra in base alla sentenza 1691/2021 del Pt_1
21.12.2021) dalla somma di €19.032,00 (credito oggetto dell'atto di precetto notificato da
[...]
in data 7.7.2023). Parte_2
Si evidenzia, altresì, che, se non vi fossero stati i presupposti per la compensazione legale, non si sarebbe certamente potuta applicare la diversa fattispecie compensazione su base volontaria perché l'opposto ha dichiarato, in sede di comparsa conclusionale, che avrebbe accettato questo tipo di compensazione solo nel caso di condanna alle spese dell'opponente, il che non può avvenire.
Invero, questo Giudice ritiene che le spese debbano essere compensate e poste a carico di entrambe le parti, considerato che entrambe le pretese creditorie sono fondate e traggono origine da validi titoli giudiziali entrambi passati in giudicato.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A. I. Natali, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara compensato il credito azionato con il precetto da pari ad € 19.032,52 con il credito Parte_2 vantato da pari ad € 18.892,13 per effetto della sentenza del tribunale Parte_1 di Brindisi n. 1691/21 del 21/12/2;
2. dichiara il convenuto creditore della somma di €140,39 nei Parte_2 confronti dell'opponente ; Parte_1
3. compensa le spese di lite tra l'istante e l'opposto convenuto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Brindisi, in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
4
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A. I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2158/2023 del Ruolo Generale promossa
D A
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente Parte_1 C.F._1 in Cisternino c.da Sisto 147, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Donnaloia (C.F.
in virtù di mandato allegato al presente atto ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Fasano alla via F.lli Rosselli 91.
Le comunicazioni possono farsi al fax 004414646 PEC
Email_1
OPPONENTE
DI , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Galileo Ferraris civico 1 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito CodiceFiscale_3
Asciano (c.f.: - p.e.c.: - fax: CodiceFiscale_4 Email_2
), giusta procura speciale posta in calce al presente atto, rilasciata su foglio P.IVA_1 separato e materialmente congiunto al presente atto, in conformità al disposto di cui all'art. 83, III comma, c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo, sito in
Fasano (Br) alla Via Pepe civico 7
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
In data 07.07.23, veniva notificato all'odierna opponente il precetto azionato da
[...]
con il quale veniva intimato allo stesso il pagamento di € 19.032,52, oltre Parte_2 interessi e spese. Alla base della pretesa creditoria vi è il decreto di accoglimento pronunciato da questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 1335/2018 R.G. (cronologico n. 15258/2020 del
01.07.2020), con il quale questo Tribunale statuiva che la sig.ra era tenuta a Parte_1 corrispondere la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento dei figli (euro 150,00
a figlio), i quali vivono con il padre, assegnatario della casa coniugale. Altresì, il decreto ingiuntivo si basava sulla condanna dell'opponente alle spese legali di cui al decreto di rigetto reso dalla Corte di Appello di Lecce nel giudizio iscritto al n. 304/2020 R.G. (cronologico n.
1181/2021 del 17.06.2021).
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In data 13.07.2023, la Sig.ra depositava atto di opposizione al suddetto Parte_1 precetto, adducendo che, tra le odierne parti in causa, vi è la sentenza n. 1691/21 del
21/12/21 emessa a seguito di opposizione a precetto azionato dalla per € 15.269,10 Pt_1 avverso il quale proponeva opposizione ed avente ad oggetto crediti per il Parte_2 mancato pagamento degli assegni alimentari, all'epoca dovuti dall'ex marito in favore della odierna istante. Detta opposizione veniva rigettata con sentenza passata in giudicato e, dunque vi sarebbe un credito della sig.ra pari ad € 15.269,10, oltre interessi legali dal Pt_1
14.3.19 (data di notifica del precetto) pari ad € 704,79, nonché € 2.918,24 per spese liquidate in sentenza. Parte attrice affermava la sussistenza di un credito di complessivi € 18.892,13 vantati dalla attrice, mentre l'opposto sarebbe creditore di soli € 140,39. Pertanto, parte attrice chiedeva: preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e ricorrendo gravi ragioni;
dichiarare compensato il credito azionato con il precetto da pari ad € 19.032,52 con il credito vantato da Parte_2 [...]
pari ad € 18.892,13 per effetto della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1691/21 Pt_1 del 21/12/21; per l'effetto dichiarare il convenuto creditore della somma di € 140,39 che l'istante offre Banco Judicis;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara anticipatario.
In data 20.11.2023, si costituiva in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta con la quale chiedeva: rigettarsi l'avversa opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. in quanto infondata;
condannarsi , in ogni caso ed, anche in Parte_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre R.s.g., C.a.p. ed I.v.a. come per legge.
Con provvedimento del 21.12.2023 questo Giudice disponeva la sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva del precetto poiché riteneva prima facie non sfornita di prova l'eccezione di compensazione.
Si procedeva alla trattazione della causa in forma scritta. Si esperiva tentativo di conciliazione, che non andava e buon fine e la causa veniva rimessa sul ruolo in data
04.07.2024. Seguiva il deposito di note scritte e memorie delle parti.
In data 26.03.2025 questo Giudice introitava la causa per la decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito fatto valere in giudizio ha ad oggetto somme dovute a titolo di mantenimento dei figli. Trattasi di credito alimentare che ha la sua origine in una pronuncia di questo Tribunale, che costituisce titolo giudiziale immediatamente esecutivo. Tuttavia, nel caso di specie, il credito per cui e' condanna deve ritenersi compensato dal credito, recato da un altro titolo giudiziale, ossia la sentenza, sempre di questo Tribunale, n. 1691/21 del 21/12/21, emessa a seguito di opposizione a precetto, azionato dalla per € 15.269,10. Precetto avverso il Pt_1 quale proponeva opposizione ed avente ad oggetto crediti per il mancato Parte_2 pagamento degli assegni alimentari, all'epoca dovuti dall'ex marito in favore della odierna istante.
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La sentenza rigettava l'opposizione, proposta da , per cui vi è un credito Parte_2 della sig.ra pari ad € 15.269,10, oltre interessi legali dal 14.3.19 (data di notifica del Pt_1 precetto) pari ad € 704,79, nonché € 2.918,24 per spese liquidate in sentenza. A seguito di detto titolo giudiziale, la sig.ra vanta, dunque, un credito per complessivi € 18.892,13. Pt_1
La differenza tra i crediti, vantati dalle parti, ammonta a €140,39, che parte attrice ha offerto, banco judicis, chiedendone la compensazione. Questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, possa operare la compensazione legale, dal momento che il credito oggetto dell'atto di precetto e il controcredito che si vorrebbe far valere in compensazione sono entrambi crediti certi, liquidi ed esigibili.
La ratio dell'istituto della compensazione deve essere individuata nella capacità di due crediti, coesistenti, di trovare soddisfazione l'uno nell'altro.
Come noto, il credito non è liquido quando non è certo nel suo ammontare e non è certo ed
è contestata la sua esistenza.
La compensazione legale si distingue dalla compensazione giudiziale perché, per l'operare della prima, i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre, per la seconda, il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo purché, dallo stesso magistrato, giudicato di pronta liquidazione.
Nel caso di specie, è possibile accertare e dichiarare la compensazione legale, poiché i crediti contrapposti sono certi, liquidi ed esigibili e, sotto il profilo cronologico, sono sorti anteriormente al presente giudizio.
Precisamente, i crediti in oggetto iniziavano a coesistere nel momento del passaggio in giudicato della Sentenza 1691/2021, ben prima dell'iscrizione a ruolo della causa de qua.
All'esito della compensazione legale dei controcrediti, la sig.ra risulta debitrice di Pt_1
€140,00 nei confronti del Sig. ; importo che deriva dalla sottrazione della Parte_2 somma di €18.892,13 (credito vantato dalla Sig.ra in base alla sentenza 1691/2021 del Pt_1
21.12.2021) dalla somma di €19.032,00 (credito oggetto dell'atto di precetto notificato da
[...]
in data 7.7.2023). Parte_2
Si evidenzia, altresì, che, se non vi fossero stati i presupposti per la compensazione legale, non si sarebbe certamente potuta applicare la diversa fattispecie compensazione su base volontaria perché l'opposto ha dichiarato, in sede di comparsa conclusionale, che avrebbe accettato questo tipo di compensazione solo nel caso di condanna alle spese dell'opponente, il che non può avvenire.
Invero, questo Giudice ritiene che le spese debbano essere compensate e poste a carico di entrambe le parti, considerato che entrambe le pretese creditorie sono fondate e traggono origine da validi titoli giudiziali entrambi passati in giudicato.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A. I. Natali, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara compensato il credito azionato con il precetto da pari ad € 19.032,52 con il credito Parte_2 vantato da pari ad € 18.892,13 per effetto della sentenza del tribunale Parte_1 di Brindisi n. 1691/21 del 21/12/2;
2. dichiara il convenuto creditore della somma di €140,39 nei Parte_2 confronti dell'opponente ; Parte_1
3. compensa le spese di lite tra l'istante e l'opposto convenuto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Brindisi, in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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