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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3955/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17011/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 27/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249013492475000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissiblità/rigetto appello;
estraneità alla controversia (Comune Napoli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Resistente_1 regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071202490134924750, notificata in data 8 aprile
2024, limitatamente alla sottostante cartella di pagamento n. 07120210016290729000 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU degli anni dal 2013 al 2016 per un valore complessivo di € 18.163,36. A fondamento del ricorso, proposto nei confronti sia dell'AdER che del Comune di Napoli, ha dedotto i seguenti motivi:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità e la decadenza dal diritto di deposito della documentazione prodotta dall'AdER in quanto costituitasi tardivamente, in violazione degli artt. 23 e 32 D.Lgs. n. 546/92;
- ferma restando l'eccezione pregiudiziale, il mancato perfezionamento della notifica dell'atto prodromico, vale a dire della cartella di pagamento citata, risultando essere stata notificata mediante consegna a tale
“Nominativo_1” qualificatasi “persona di famiglia” anziché al destinatario omettendo, però, di perfezionare il relativo procedimento come invece previsto dall'art. 60, co. 1, lett. b/bis DPR n. 600/73;
- nel merito, l'inesigibilità degli importi contenuti nella cartella esattoriale risalendo il presupposto impositivo,
o il sorgere di detto credito d'imposta, ad epoca anteriore rispetto all'apertura della procedura concorsuale in danno del contribuente, dichiarato fallito in data 22/9/2016, successivamente chiusa con decreto del
Tribunale di Milano del 13/5/2021 e, soprattutto, in considerazione del beneficio della “esdebitazione” disposta ai sensi dell'art. 143 L.Fall. che ha dichiarato “inesigibili….i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente”, producendo il decreto di accoglimento di tale domanda “effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo
(come appunto il Comune di Napoli);
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva adducendo l'inammissibilità del ricorso a causa della tardività della sua proposizione attesa la corretta notificazione della cartella di pagamento su cui l'intimazione impugnata si fonda, essendo preclusa ogni possibilità di sollevare vizi nei confronti di atti ormai divenuti definitivi poiché mai impugnati autonomamente, ma esclusivamente contro l'atto successivamente impugnato e per vizi propri
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 17011/16/2024 emessa il 19.11.2024
e depositata il 27.11.2024 accoglieva il ricorso e condannava la resistente alle spese di lite. I giudici di prime cure, premessa la dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio dell'AdER, avvenuta solamente in data 31 ottobre 2024, anziché entro il termine finale del 29 ottobre 2024, ne facevano derivare la preclusione di utilizzo della prova documentale offerta dall'AdER in ordine alla correttezza e ritualità della notificazione della cartella di pagamento in questione, prodromica e posta a fondamento della pretesa tributaria veicolata attraverso l'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente accoglimento del secondo dei motivi proposti dalla difesa del contribuente-ricorrente in ordine alla c.d. nullità derivata dell'atto consequenziale, ossia il mancato perfezionamento della notifica dell'atto prodromico. Assorbite le restanti eccezioni.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Agenzia delle
Entrate Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Resistente_1 si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello e la condanna di DE alle spese.
Il Comune di Napoli si è costituito.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di DE sostiene che avrebbe errato, il Giudice di prime cure, a dichiarare «tardiva la costituzione di Ader in I grado, e dunque inutilizzabili i documenti allegati».
La tardività della costituzione in I grado ha condotto all'inammissibilità del deposito dei documenti da parte dell'Ufficio.
Va tuttavia evidenziato che l'art. 32 D.Lgs n. 546/1992 dispone che «le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione»: trattandosi di «giorni liberi», per il relativo computo non devono conteggiarsi né il giorno iniziale – “dies a quo” ossia quello in cui è fissata l'udienza di trattazione – né quello finale – dies ad quem (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 3.8.2016, n. 16110; Cass. civ., SS. UU.
2.10.2003, n. 14699; Cass. civ., Sez. II, 27.3.1969, n. 995). Dal momento che per la trattazione del ricorso di primo grado è stata fissata l'udienza del 19 novembre 2024 il termine ultimo per la produzione documentale
è spirato il 29 ottobre 2024, non dovendo (e potendo) considerarsi né il giorno iniziale (“dies a quo”), ossia quello del 19.11.2024, né il giorno finale (“dies ad quem”), ossia il 30.10.2024, come correttamente valutato dalla Corte di I grado.
Gli stessi documenti vengono ora riproposti in appello. Tuttavia, l'art. 58 D.Lgs n. 546/1992, nella sua formulazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera bb, D.Lgs n. 220/2023, per effetto della previsione di cui all'art, 4, comma 2, del citato decreto, dispone che nel giudizio di appello «non possono essere prodotti nuovi documenti». Siffatta disposizione si applica «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto», ovvero a partire dal 4 gennaio 2024 e, quindi, anche al giudizio in esame, considerato che il primo grado è stato introdotto in data 10.5.2024.
Il Comune di Napoli si è costituito al solo scopo di affermare la propria estraneità alla fase di cui alla presente controversia.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore del contribuente che liquida in euro 1600.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3955/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17011/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 27/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249013492475000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello
Resistente/Appellato: Inammissiblità/rigetto appello;
estraneità alla controversia (Comune Napoli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, Resistente_1 regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071202490134924750, notificata in data 8 aprile
2024, limitatamente alla sottostante cartella di pagamento n. 07120210016290729000 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU degli anni dal 2013 al 2016 per un valore complessivo di € 18.163,36. A fondamento del ricorso, proposto nei confronti sia dell'AdER che del Comune di Napoli, ha dedotto i seguenti motivi:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità e la decadenza dal diritto di deposito della documentazione prodotta dall'AdER in quanto costituitasi tardivamente, in violazione degli artt. 23 e 32 D.Lgs. n. 546/92;
- ferma restando l'eccezione pregiudiziale, il mancato perfezionamento della notifica dell'atto prodromico, vale a dire della cartella di pagamento citata, risultando essere stata notificata mediante consegna a tale
“Nominativo_1” qualificatasi “persona di famiglia” anziché al destinatario omettendo, però, di perfezionare il relativo procedimento come invece previsto dall'art. 60, co. 1, lett. b/bis DPR n. 600/73;
- nel merito, l'inesigibilità degli importi contenuti nella cartella esattoriale risalendo il presupposto impositivo,
o il sorgere di detto credito d'imposta, ad epoca anteriore rispetto all'apertura della procedura concorsuale in danno del contribuente, dichiarato fallito in data 22/9/2016, successivamente chiusa con decreto del
Tribunale di Milano del 13/5/2021 e, soprattutto, in considerazione del beneficio della “esdebitazione” disposta ai sensi dell'art. 143 L.Fall. che ha dichiarato “inesigibili….i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente”, producendo il decreto di accoglimento di tale domanda “effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo
(come appunto il Comune di Napoli);
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva adducendo l'inammissibilità del ricorso a causa della tardività della sua proposizione attesa la corretta notificazione della cartella di pagamento su cui l'intimazione impugnata si fonda, essendo preclusa ogni possibilità di sollevare vizi nei confronti di atti ormai divenuti definitivi poiché mai impugnati autonomamente, ma esclusivamente contro l'atto successivamente impugnato e per vizi propri
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 17011/16/2024 emessa il 19.11.2024
e depositata il 27.11.2024 accoglieva il ricorso e condannava la resistente alle spese di lite. I giudici di prime cure, premessa la dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio dell'AdER, avvenuta solamente in data 31 ottobre 2024, anziché entro il termine finale del 29 ottobre 2024, ne facevano derivare la preclusione di utilizzo della prova documentale offerta dall'AdER in ordine alla correttezza e ritualità della notificazione della cartella di pagamento in questione, prodromica e posta a fondamento della pretesa tributaria veicolata attraverso l'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente accoglimento del secondo dei motivi proposti dalla difesa del contribuente-ricorrente in ordine alla c.d. nullità derivata dell'atto consequenziale, ossia il mancato perfezionamento della notifica dell'atto prodromico. Assorbite le restanti eccezioni.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Agenzia delle
Entrate Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Resistente_1 si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello e la condanna di DE alle spese.
Il Comune di Napoli si è costituito.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di DE sostiene che avrebbe errato, il Giudice di prime cure, a dichiarare «tardiva la costituzione di Ader in I grado, e dunque inutilizzabili i documenti allegati».
La tardività della costituzione in I grado ha condotto all'inammissibilità del deposito dei documenti da parte dell'Ufficio.
Va tuttavia evidenziato che l'art. 32 D.Lgs n. 546/1992 dispone che «le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione»: trattandosi di «giorni liberi», per il relativo computo non devono conteggiarsi né il giorno iniziale – “dies a quo” ossia quello in cui è fissata l'udienza di trattazione – né quello finale – dies ad quem (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 3.8.2016, n. 16110; Cass. civ., SS. UU.
2.10.2003, n. 14699; Cass. civ., Sez. II, 27.3.1969, n. 995). Dal momento che per la trattazione del ricorso di primo grado è stata fissata l'udienza del 19 novembre 2024 il termine ultimo per la produzione documentale
è spirato il 29 ottobre 2024, non dovendo (e potendo) considerarsi né il giorno iniziale (“dies a quo”), ossia quello del 19.11.2024, né il giorno finale (“dies ad quem”), ossia il 30.10.2024, come correttamente valutato dalla Corte di I grado.
Gli stessi documenti vengono ora riproposti in appello. Tuttavia, l'art. 58 D.Lgs n. 546/1992, nella sua formulazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera bb, D.Lgs n. 220/2023, per effetto della previsione di cui all'art, 4, comma 2, del citato decreto, dispone che nel giudizio di appello «non possono essere prodotti nuovi documenti». Siffatta disposizione si applica «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto», ovvero a partire dal 4 gennaio 2024 e, quindi, anche al giudizio in esame, considerato che il primo grado è stato introdotto in data 10.5.2024.
Il Comune di Napoli si è costituito al solo scopo di affermare la propria estraneità alla fase di cui alla presente controversia.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore del contribuente che liquida in euro 1600.