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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
n. 389/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266/2025 RG, avente ad oggetto la sentenza n. 215/2024 pubblicata il 10.03.2025, non notificata, resa nella causa civile
promossa da
(CF: , in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 r laudio presso il cui studio in Milano alla via Manara n.11 è eletto domicilio
-ricorrente appellante-
contro
contumace Controparte_1
-resistente appellato-
Ragioni della decisione
(1) abstract. Il , in persona del Sindaco pro-tempore, con ricorso Parte_1 in appello, ritualmente notificato, premesso che il Giudice di Pace di Sanremo accoglieva il ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione, per violazione dell'art. 142, co.7 CdS, n. VE/2300014060–202314894/2023, dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, co.6, 45, co.6, e 201, co.
1-ter, CdS, degli art. 345, co.2, e 192, co. 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS (DPR n.495/1992), art. 4, co,3, DL 121/2022 nonchè del DM n.282 del 13.06.2017, proponeva appello avverso la sentenza n. 215/2024 pubblicata il 10.03.2025, non notificata, resa nella causa civile n. 389/2024RG del Giudice di Pace di Sanremo, instando per la sua integrale riforma, con vittoria di spese delle due fasi di giudizio, in via subordinata, per la compensazione delle spese di lite in ragione del corretto operato dell'Amministrazione appellante. 1.1) Nella contumacia di la causa veniva trattenuta in Controparte_2 decisione nell'udienza del 13.11.2025, come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. Il lamentando la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 142, co.6, 45, co.6, e 201, co.
1-ter, CdS, degli art. 345, co.2, e 192, co. 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS (DPR n.495/1992), dell'art. 4, co,3, DL 121/2022 nonchè del DM n.282 del 13.06.2017, per non aver equiparato alla procedura di approvazione (alla quale l'apparecchiatura per l'accertamento della velocità era stata regolarmente sottoposta) quella di omologazione, impugna la sentenza n. 215/2024 del Giudice di Pace di Sanremo, che, accogliendo la 1 dott. Pasquale LONGARINI opposizione avverso il verbali di accertamento di infrazione, per violazione dell'art. 142, co.7 CdS, n. VE/2300014060–202314894/2023, annullava il detto verbale di accertamento. 2.1) Deduce, l'appellante, con l'unico motivo di appello, il malgoverno delle risultanze processuali laddove, seppur il requisito fondamentale dei dispositivi di rilevamento di velocità era da ricercarsi nell'approvazione e non nell'omologazione e seppur gli autovelux che avevano rilevato le infrazioni dei mezzi di proprietà dell'appellato erano stati validamente installati in quanto, all'esito di una procedura tecnico-amministrativa volta a comprovare la funzionalità dello strumento allo scopo, erano stati validamente approvati, il giudice di prime cure non forniva adeguata motivazione in ordine alla ritenuta diversa natura e finalità tra la procedura di approvazione e quella di omologazione, contrapposizione comunque ritenuta superata dal nuovo codice della strada entrato in vigore il 14.12.2024 (art. 192 CdS e 345 regolamento CdS), il cui difetto fondava la sentenza di annullamento dei verbali di infrazione elevati all'appellato. 2.1.1) Rilevato che: (i) l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (cass. SU 17355/2009); (ii) in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (“autovelox”), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (cass. n. 18354/2018); (iii) l'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 del codice della strada, ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica cd. “autovelox”, è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, in caso di contestazione da parte del contravventore;
(iv) l'onere della prova della corretta funzionalità deve essere fornita dalla PA, dalla quale dipende l'organo accertatore (cass. n. 14597/2021). 2.1.2) In caso di contestazione, come nella fattispecie di causa, la PA deve fornire la prova della corretta funzionalità degli autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità. Essi devono quindi essere strumenti metrologici legali e passare il vaglio di approfondite verifiche ad opera di laboratori istituiti. Solo in questo modo possono ottenere la c.d. certificazione metrologica. Lo strumento deve fornire un dato di misura che assurge a prova legale, incontestabile e incontrovertibile, sottratto da ogni possibile valutazione discrezionale del magistrato ai sensi dell'art. 116 cpc. 2.1.3) In tal caso, il giudice dovrà verificare che sussistano entrambe le certificazioni di autorizzazione e omologazione, non essendo sufficienti le semplici dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento (cass. 3335/2024). 2.2) Tanto premesso, la sentenza gravata è immune da vizi e, pertanto, in conformità delle richieste della parte appellata, va confermata. 2.2.1) È pacifico, in fatto, che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento non era omologato ed era stato invece approvato. Occorre pertanto stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. 2.2.1.1) La questione è stata per la prima volta affrontata dal giudice di legittimità con ordinanza n.10505/2024, laddove è stato affermato che in tema di violazioni del codice
2 dott. Pasquale LONGARINI della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, co.6, D. Lgs 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. 2.2.1.1.1) La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 20913/2024, n. 2857/2025, n. 12924/2025, n.13966/2025 e, da ultimo, n. 26521/2025. 2.2.1.2) In particolare, l'ormai consolidato orientamento, cui questo giudice intende dare continuità, si basa su queste considerazioni: (i) letteralmente, l'art. 142, co.6, CdS prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova”. La medesima espressione si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della L. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali;
(ii) il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS (DPR n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, co.6, CdS – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, quindi la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. «Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante» (da ultimo, cass. n. 26521/2025); (iii) l'art. 45, co.6, CdS, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione, non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. «Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6CdS, laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non
3 dott. Pasquale LONGARINI bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)» (da ultimo, cass. n. 26521/2025). 2.2.1.3) L'omologazione e l'approvazione sono, dunque, due operazioni completamente diverse per le finalità che perseguono. Il primo tipo di controllo viene fatto per accertare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada;
la seconda operazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel regolamento appena citato. Dunque, non deve rispettare specifiche prescrizioni: sull'omologazione, «L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l' » (art. Controparte_3
192, co.2, reg. attuazione del CdS); sull'approvazione, «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2» (art. 192, co.3 reg. attuazione del CdS). Proprio dalle frasi sottolineate ed in grassetto si inferisce l'esistenza di una chiara distinzione tra le due operazioni di controllo, ravvisabile nel fatto che l'omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l'approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento. L'omologazione e l'approvazione sono due operazioni assolutamente distinte tra loro, con la conseguenza che un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all'omologazione «Vi è una distinzione chiara e netta tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell'art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell'approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione;
nel caso dell'omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti» (Giudice di pace Milano dell'11/02/2019). 2.2.1.4) L'approvazione non è, dunque, equiparabile all'omologazione e solo l'omologazione completa, che assicura la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox (cass. n.1505/2024; cass. n. 20913/2024; cass. pen. n. 10365/2025). Invero, il “complementare ed esplicativo” art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS, che, disciplinando i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, CdS), contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione: «la procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'”approvazione” dall'”omologazione”) la prevede - in relazione al singolo prototipo –
“quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali” il Regolamento “non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”; per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell' Controparte_3 del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del
[...]
4 dott. Pasquale LONGARINI Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, “omologazione” ed “approvazione” sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento» (cass. pen. n. 10635/2025). 2.2.1.5) Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante (comma 7, art. 192 cit.): «L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento». 2.2.1.6) L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS. 2.2.1.7) Il procedimento di approvazione è solo un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) per ottenere l'omologazione (costituente frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità, poiché «consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”, mentre “L'omologazione (..) consiste in una procedura che (..) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso» (cass. n. 10505/2024). 2.3) La parte appellante, limitatasi a ritenere che l'apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell'apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell'infrazione, non ha offerto elementi per discostarsi dall'orientamento surriportato al quale il giudice intende invece dare continuità. Da tutto quanto sopra consegue il rigetto, nel merito, del motivo di appello, con assorbimento della evocata questione di rito svolta da parte appellante.
(3) sulle spese processuali e contributo unificato. 3.1) La condanna alle spese processuali, prevista dall'art. 91 cpc, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che dovuto svolgere un'attività professionale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività processuale e sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cass. n. 14972/2025) 3.2) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al DPR n.115 del 2002 , della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,
5 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) respinge il motivo di appello e, per l'effetto, conferma sentenza n. 215/2024 pubblicata il 10.032025 e non notificata, resa nella causa civile n. 389/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo
2) nulla per le spese processuali
3) dichiara tenuto il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Parte_1 versamento di un ult buto unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Imperia, 14.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
n. 389/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1266/2025 RG, avente ad oggetto la sentenza n. 215/2024 pubblicata il 10.03.2025, non notificata, resa nella causa civile
promossa da
(CF: , in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 r laudio presso il cui studio in Milano alla via Manara n.11 è eletto domicilio
-ricorrente appellante-
contro
contumace Controparte_1
-resistente appellato-
Ragioni della decisione
(1) abstract. Il , in persona del Sindaco pro-tempore, con ricorso Parte_1 in appello, ritualmente notificato, premesso che il Giudice di Pace di Sanremo accoglieva il ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione, per violazione dell'art. 142, co.7 CdS, n. VE/2300014060–202314894/2023, dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, co.6, 45, co.6, e 201, co.
1-ter, CdS, degli art. 345, co.2, e 192, co. 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS (DPR n.495/1992), art. 4, co,3, DL 121/2022 nonchè del DM n.282 del 13.06.2017, proponeva appello avverso la sentenza n. 215/2024 pubblicata il 10.03.2025, non notificata, resa nella causa civile n. 389/2024RG del Giudice di Pace di Sanremo, instando per la sua integrale riforma, con vittoria di spese delle due fasi di giudizio, in via subordinata, per la compensazione delle spese di lite in ragione del corretto operato dell'Amministrazione appellante. 1.1) Nella contumacia di la causa veniva trattenuta in Controparte_2 decisione nell'udienza del 13.11.2025, come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. Il lamentando la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 142, co.6, 45, co.6, e 201, co.
1-ter, CdS, degli art. 345, co.2, e 192, co. 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS (DPR n.495/1992), dell'art. 4, co,3, DL 121/2022 nonchè del DM n.282 del 13.06.2017, per non aver equiparato alla procedura di approvazione (alla quale l'apparecchiatura per l'accertamento della velocità era stata regolarmente sottoposta) quella di omologazione, impugna la sentenza n. 215/2024 del Giudice di Pace di Sanremo, che, accogliendo la 1 dott. Pasquale LONGARINI opposizione avverso il verbali di accertamento di infrazione, per violazione dell'art. 142, co.7 CdS, n. VE/2300014060–202314894/2023, annullava il detto verbale di accertamento. 2.1) Deduce, l'appellante, con l'unico motivo di appello, il malgoverno delle risultanze processuali laddove, seppur il requisito fondamentale dei dispositivi di rilevamento di velocità era da ricercarsi nell'approvazione e non nell'omologazione e seppur gli autovelux che avevano rilevato le infrazioni dei mezzi di proprietà dell'appellato erano stati validamente installati in quanto, all'esito di una procedura tecnico-amministrativa volta a comprovare la funzionalità dello strumento allo scopo, erano stati validamente approvati, il giudice di prime cure non forniva adeguata motivazione in ordine alla ritenuta diversa natura e finalità tra la procedura di approvazione e quella di omologazione, contrapposizione comunque ritenuta superata dal nuovo codice della strada entrato in vigore il 14.12.2024 (art. 192 CdS e 345 regolamento CdS), il cui difetto fondava la sentenza di annullamento dei verbali di infrazione elevati all'appellato. 2.1.1) Rilevato che: (i) l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (cass. SU 17355/2009); (ii) in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (“autovelox”), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (cass. n. 18354/2018); (iii) l'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 del codice della strada, ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica cd. “autovelox”, è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, in caso di contestazione da parte del contravventore;
(iv) l'onere della prova della corretta funzionalità deve essere fornita dalla PA, dalla quale dipende l'organo accertatore (cass. n. 14597/2021). 2.1.2) In caso di contestazione, come nella fattispecie di causa, la PA deve fornire la prova della corretta funzionalità degli autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità. Essi devono quindi essere strumenti metrologici legali e passare il vaglio di approfondite verifiche ad opera di laboratori istituiti. Solo in questo modo possono ottenere la c.d. certificazione metrologica. Lo strumento deve fornire un dato di misura che assurge a prova legale, incontestabile e incontrovertibile, sottratto da ogni possibile valutazione discrezionale del magistrato ai sensi dell'art. 116 cpc. 2.1.3) In tal caso, il giudice dovrà verificare che sussistano entrambe le certificazioni di autorizzazione e omologazione, non essendo sufficienti le semplici dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento (cass. 3335/2024). 2.2) Tanto premesso, la sentenza gravata è immune da vizi e, pertanto, in conformità delle richieste della parte appellata, va confermata. 2.2.1) È pacifico, in fatto, che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento non era omologato ed era stato invece approvato. Occorre pertanto stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. 2.2.1.1) La questione è stata per la prima volta affrontata dal giudice di legittimità con ordinanza n.10505/2024, laddove è stato affermato che in tema di violazioni del codice
2 dott. Pasquale LONGARINI della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, co.6, D. Lgs 285/1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. 2.2.1.1.1) La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 20913/2024, n. 2857/2025, n. 12924/2025, n.13966/2025 e, da ultimo, n. 26521/2025. 2.2.1.2) In particolare, l'ormai consolidato orientamento, cui questo giudice intende dare continuità, si basa su queste considerazioni: (i) letteralmente, l'art. 142, co.6, CdS prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova”. La medesima espressione si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della L. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali;
(ii) il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS (DPR n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, co.6, CdS – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, quindi la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. «Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante» (da ultimo, cass. n. 26521/2025); (iii) l'art. 45, co.6, CdS, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione, non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. «Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6CdS, laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non
3 dott. Pasquale LONGARINI bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)» (da ultimo, cass. n. 26521/2025). 2.2.1.3) L'omologazione e l'approvazione sono, dunque, due operazioni completamente diverse per le finalità che perseguono. Il primo tipo di controllo viene fatto per accertare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada;
la seconda operazione, invece, verifica elementi che non vengono indicati nel regolamento appena citato. Dunque, non deve rispettare specifiche prescrizioni: sull'omologazione, «L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l' » (art. Controparte_3
192, co.2, reg. attuazione del CdS); sull'approvazione, «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2» (art. 192, co.3 reg. attuazione del CdS). Proprio dalle frasi sottolineate ed in grassetto si inferisce l'esistenza di una chiara distinzione tra le due operazioni di controllo, ravvisabile nel fatto che l'omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l'approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento. L'omologazione e l'approvazione sono due operazioni assolutamente distinte tra loro, con la conseguenza che un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all'omologazione «Vi è una distinzione chiara e netta tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell'art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell'approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione;
nel caso dell'omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti» (Giudice di pace Milano dell'11/02/2019). 2.2.1.4) L'approvazione non è, dunque, equiparabile all'omologazione e solo l'omologazione completa, che assicura la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox (cass. n.1505/2024; cass. n. 20913/2024; cass. pen. n. 10365/2025). Invero, il “complementare ed esplicativo” art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS, che, disciplinando i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, CdS), contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione: «la procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'”approvazione” dall'”omologazione”) la prevede - in relazione al singolo prototipo –
“quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali” il Regolamento “non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”; per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell' Controparte_3 del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del
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4 dott. Pasquale LONGARINI Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, “omologazione” ed “approvazione” sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento» (cass. pen. n. 10635/2025). 2.2.1.5) Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante (comma 7, art. 192 cit.): «L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento». 2.2.1.6) L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS. 2.2.1.7) Il procedimento di approvazione è solo un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) per ottenere l'omologazione (costituente frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità, poiché «consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”, mentre “L'omologazione (..) consiste in una procedura che (..) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso» (cass. n. 10505/2024). 2.3) La parte appellante, limitatasi a ritenere che l'apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell'apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell'infrazione, non ha offerto elementi per discostarsi dall'orientamento surriportato al quale il giudice intende invece dare continuità. Da tutto quanto sopra consegue il rigetto, nel merito, del motivo di appello, con assorbimento della evocata questione di rito svolta da parte appellante.
(3) sulle spese processuali e contributo unificato. 3.1) La condanna alle spese processuali, prevista dall'art. 91 cpc, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che dovuto svolgere un'attività professionale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività processuale e sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cass. n. 14972/2025) 3.2) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al DPR n.115 del 2002 , della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,
5 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) respinge il motivo di appello e, per l'effetto, conferma sentenza n. 215/2024 pubblicata il 10.032025 e non notificata, resa nella causa civile n. 389/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo
2) nulla per le spese processuali
3) dichiara tenuto il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Parte_1 versamento di un ult buto unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Imperia, 14.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI