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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
EN ARMANDO, LA
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17894/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OL Obiettivo Valore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074210064829989 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074210064829989 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074210064829989 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074200066507020 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002084680071005646 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18217/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 31.7.2024 e costituzione in giudizio effettuata dopo 7 giorni, impugna:
- 1) la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002074210064829989 di complessivi € 2.847,42, in cui è indicato quale atto presupposto l'accertamento esecutivo n. 078699748555 per Tari dell'anno 2015;
- 2) la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002074200066507020 di complessivi € 3.382,46, in cui è indicato quale atto presupposto l'accertamento esecutivo n. 084286532998 per Tari dell'anno 2016;
- 3) il sollecito di pagamento n. 20240002084680071005646 di complessivi € 3.034,34, in cui è indicato quale atto presupposto l'accertamento esecutivo n. 8219233954 per Tari del 2017;
- emessi da: OL Obiettivo Valore Srl;
- Ente impositore: Comune di OL;
- data notifica atto: 26.6.2024;
- Tributo: Tari;
- anni d'imposta: 2015 - 2016 – 2017;
- importo complessivo: € 9.264,22;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) decadenza / prescrizione;
-) carenza di potere di OL Obiettivo Valore;
dichiara di disconoscere la documentazione che dovesse essere prodotta in fotocopia. Il 26.3.2024 si costituisce OL Obiettivo Valore che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti emessi dal Comune di OL ed il difetto di “litisconsorzio necessario” per non averlo la ricorrente chiamato in causa;
contesta l'eccezione di carenza di potere e quella di omessa notifica degli atti presupposti;
allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La controversa questione della legittimazione attiva di OL Obiettivo Valore, nonostante l'intervento legislativo (L. 15/2025) ed il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. 7495/25) è ancora lungi dal trovare soluzione essendo stata rimessa alla Corte Cost., i cui tempi per il pronunciamento si prospettano ancora lunghi, pertanto questa sezione non ritiene di sospendere ulteriormente i giudizi riguardanti OL Obiettivo
Valore, condividendo, allo stato, il pronunciamento della Suprema Corte.
L'affermazione della ricorrente di disconoscere documentazione in fotocopia è resa vana, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla genericità della formulazione e dalla mancanza di riferimento a fatti specifici.
Nel merito, i risultati dell'esame della documentazione offerta dalla resistente sono i seguenti:
1) l'accertamento per l'anno 2015 fu notificato a mezzo pec del 3.12.2020;
2) l'accertamento per l'anno 2016 fu notificato a mezzo pec del 26.11.2021;
3) l'accertamento per l'anno 2017 fu notificato con postalizzazione diretta a mezzo raccomandata n.
61900961717-4 consegnata il 21.12.2022, come da a/r sottoscritto;
inoltre risultano allegati i preavvisi di fermo.
Le eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti e di decadenza / prescrizione risultano, pertanto, palesemente infondati.
Il ricorso va, dunque, rigettato e gli atti impugnati confermati.
La questione controversa della legittimità di OL Obiettivo Valore ad operare quale concessionario, ancora pendente davanti alla Corte Costituzionale, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1)Rigetta il ricorso
2) Spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
EN ARMANDO, LA
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17894/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OL Obiettivo Valore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074210064829989 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074210064829989 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074210064829989 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002074200066507020 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002084680071005646 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18217/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 31.7.2024 e costituzione in giudizio effettuata dopo 7 giorni, impugna:
- 1) la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002074210064829989 di complessivi € 2.847,42, in cui è indicato quale atto presupposto l'accertamento esecutivo n. 078699748555 per Tari dell'anno 2015;
- 2) la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002074200066507020 di complessivi € 3.382,46, in cui è indicato quale atto presupposto l'accertamento esecutivo n. 084286532998 per Tari dell'anno 2016;
- 3) il sollecito di pagamento n. 20240002084680071005646 di complessivi € 3.034,34, in cui è indicato quale atto presupposto l'accertamento esecutivo n. 8219233954 per Tari del 2017;
- emessi da: OL Obiettivo Valore Srl;
- Ente impositore: Comune di OL;
- data notifica atto: 26.6.2024;
- Tributo: Tari;
- anni d'imposta: 2015 - 2016 – 2017;
- importo complessivo: € 9.264,22;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) decadenza / prescrizione;
-) carenza di potere di OL Obiettivo Valore;
dichiara di disconoscere la documentazione che dovesse essere prodotta in fotocopia. Il 26.3.2024 si costituisce OL Obiettivo Valore che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti emessi dal Comune di OL ed il difetto di “litisconsorzio necessario” per non averlo la ricorrente chiamato in causa;
contesta l'eccezione di carenza di potere e quella di omessa notifica degli atti presupposti;
allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La controversa questione della legittimazione attiva di OL Obiettivo Valore, nonostante l'intervento legislativo (L. 15/2025) ed il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. 7495/25) è ancora lungi dal trovare soluzione essendo stata rimessa alla Corte Cost., i cui tempi per il pronunciamento si prospettano ancora lunghi, pertanto questa sezione non ritiene di sospendere ulteriormente i giudizi riguardanti OL Obiettivo
Valore, condividendo, allo stato, il pronunciamento della Suprema Corte.
L'affermazione della ricorrente di disconoscere documentazione in fotocopia è resa vana, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla genericità della formulazione e dalla mancanza di riferimento a fatti specifici.
Nel merito, i risultati dell'esame della documentazione offerta dalla resistente sono i seguenti:
1) l'accertamento per l'anno 2015 fu notificato a mezzo pec del 3.12.2020;
2) l'accertamento per l'anno 2016 fu notificato a mezzo pec del 26.11.2021;
3) l'accertamento per l'anno 2017 fu notificato con postalizzazione diretta a mezzo raccomandata n.
61900961717-4 consegnata il 21.12.2022, come da a/r sottoscritto;
inoltre risultano allegati i preavvisi di fermo.
Le eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti e di decadenza / prescrizione risultano, pertanto, palesemente infondati.
Il ricorso va, dunque, rigettato e gli atti impugnati confermati.
La questione controversa della legittimità di OL Obiettivo Valore ad operare quale concessionario, ancora pendente davanti alla Corte Costituzionale, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1)Rigetta il ricorso
2) Spese compensate