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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 2.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Romana Landi e Parte_1
Gaia Fiorani
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con il quale ha CP_1
contratto matrimonio in data 20.7.2012, in Monterotondo (RM), precisando che dall'unione tra le parti sono nati i figli Per_1
e rispettivamente in data 25.6.2014 e
[...] Persona_2
23.6.2017.
2. Parte ricorrente ha dunque definitivamente articolato le seguenti conclusioni: “
1.dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ri
[...]
e ;
2.disporre l'affido condiviso dei figli con Parte_1 CP_1
collocamento prevalente presso la madre con fissazione della residenza presso
l'abitazione familiare, sita in Monterotondo (Rm), Via Monti Sabini n. 69, che verrà assegnata alla sig.ra 3.stabilire che il padre Parte_1
potrà vedere i minori liberamente, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei figli e comunque indicativamente quando si troverà a Monterotondo almeno una volta a settimana con pernotto, oltre i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, un periodo di vacanza di almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e concorderanno
l'ulteriore periodo di interruzione scolastica, con partecipazione alle relative spese nelle modalità concordate per le altre spese straordinarie. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno con un genitore il giorno del 24 e con l'altro il giorno del 25 dicembre e sempre alternativamente tra i genitori
2 trascorreranno con un genitore il 01 gennaio e con l'altro il 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali, i figli passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, sempre alternativamente tra i genitori;
4.porre a carico del sig. , quale contributo per il CP_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile non inferiore ad € 350,00 (€
175,00 per ciascun figlio), oltre gli assegni familiari e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondere dalla domanda entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, come stabilito dal Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine di
Tivoli in data 29.10.2018, da intendersi ivi integralmente trascritto;
5. autorizzare la madre a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico ed universale;
6. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.”.
3. pur evocato in giudizio, non si è CP_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. Avvenuta in data 18.1.2022 la sostituzione della persona del
Giudice istruttore, all'esito dell'udienza del 2.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di
3 ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
nonché ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Monterotondo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
2. Ciò posto, con riguardo alle statuizioni relative all'affidamento della prole e al relativo regime di frequentazione, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Quanto all'affidamento dei minori, alla luce del disposto dell'art. 337 quater cod. civ. e alla stregua del consolidato orientamento di legittimità e merito, l'affidamento condiviso è il regime generale di affidamento della prole, avendo in particolare la Corte di cassazione affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una
4 applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.” (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 16593 del
18/06/2008, Rv. 603918 - 01).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al regime generale dell'affidamento condiviso della prole, non suscettibile di essere di per sé infirmato, alla luce del quadro normativo di riferimento per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, dalla mera conflittualità tra le parti.
La prole deve, pertanto, essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, così come peraltro domandato da parte ricorrente.
2.2. Con riguardo al regime di frequentazione della prole con i genitori e alla relativa collocazione, il Collegio ritiene che i minori debbano essere prevalentemente collocati presso la madre nella casa familiare, la quale deve essere dunque assegnata a quest'ultima, e che debba essere confermato il regime di frequentazione tra prole e padre divisato in sede di ordinanza presidenziale del 18.1.2022, tenuto conto della necessità che la minore intrattenga cospicui, stabili e continuativi rapporti con entrambi i genitori, funzionali ad una crescita equilibrata e serena, nel contesto di un'armonica organizzazione dei relativi impegni.
3. Circa la determinazione della misura del contributo economico dovuto da per il mantenimento dei figli CP_1
minori, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile di
350,00 euro (175,00 euro per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, individuate come
5 da protocollo in materia siglato dal Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa.
Ai fini della determinazione del contributo innanzi indicato, occorre tenere conto della capacità economica delle parti per come rappresentata in giudizio e della relativa capacità lavorativa, dell'età dei minori e delle relative esigenze, del tempo di frequentazione di entrambi i genitori con i figli, nonché della misura minima indefettibile del contributo al mantenimento della prole, alla luce del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
17089 del 10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018,
Rv. 647894 – 01).
4. In mancanza di domande di mantenimento svolte dai coniugi, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
5. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 20.7.2012, in Monterotondo (RM);
6 - affida i minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 cod. civ. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli minori relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- i figli minori e avranno il loro Persona_1 Persona_2
domicilio e residenza prevalente presso la madre nella casa familiare che viene per l'effetto a quest'ultima assegnata;
- il padre potrà vedere e avere con sé i figli minori secondo il regime di frequentazione stabilito nell'ordinanza presidenziale del
18.1.2022;
- contribuirà al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo a , entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, la somma di euro 350,00 (euro 1750,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi per il passato i provvedimenti assunti in corso di causa;
- i genitori contribuiranno, altresì, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
- respinge ogni altra domanda;
7 - ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monterotondo
(RM) procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Monterotondo, anno 2012, parte I, numero 39) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 2.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Romana Landi e Parte_1
Gaia Fiorani
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con il quale ha CP_1
contratto matrimonio in data 20.7.2012, in Monterotondo (RM), precisando che dall'unione tra le parti sono nati i figli Per_1
e rispettivamente in data 25.6.2014 e
[...] Persona_2
23.6.2017.
2. Parte ricorrente ha dunque definitivamente articolato le seguenti conclusioni: “
1.dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ri
[...]
e ;
2.disporre l'affido condiviso dei figli con Parte_1 CP_1
collocamento prevalente presso la madre con fissazione della residenza presso
l'abitazione familiare, sita in Monterotondo (Rm), Via Monti Sabini n. 69, che verrà assegnata alla sig.ra 3.stabilire che il padre Parte_1
potrà vedere i minori liberamente, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei figli e comunque indicativamente quando si troverà a Monterotondo almeno una volta a settimana con pernotto, oltre i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, un periodo di vacanza di almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e concorderanno
l'ulteriore periodo di interruzione scolastica, con partecipazione alle relative spese nelle modalità concordate per le altre spese straordinarie. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno con un genitore il giorno del 24 e con l'altro il giorno del 25 dicembre e sempre alternativamente tra i genitori
2 trascorreranno con un genitore il 01 gennaio e con l'altro il 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali, i figli passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, sempre alternativamente tra i genitori;
4.porre a carico del sig. , quale contributo per il CP_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile non inferiore ad € 350,00 (€
175,00 per ciascun figlio), oltre gli assegni familiari e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondere dalla domanda entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, come stabilito dal Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine di
Tivoli in data 29.10.2018, da intendersi ivi integralmente trascritto;
5. autorizzare la madre a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico ed universale;
6. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.”.
3. pur evocato in giudizio, non si è CP_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. Avvenuta in data 18.1.2022 la sostituzione della persona del
Giudice istruttore, all'esito dell'udienza del 2.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di
3 ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
nonché ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Monterotondo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
2. Ciò posto, con riguardo alle statuizioni relative all'affidamento della prole e al relativo regime di frequentazione, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Quanto all'affidamento dei minori, alla luce del disposto dell'art. 337 quater cod. civ. e alla stregua del consolidato orientamento di legittimità e merito, l'affidamento condiviso è il regime generale di affidamento della prole, avendo in particolare la Corte di cassazione affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una
4 applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.” (Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 16593 del
18/06/2008, Rv. 603918 - 01).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al regime generale dell'affidamento condiviso della prole, non suscettibile di essere di per sé infirmato, alla luce del quadro normativo di riferimento per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, dalla mera conflittualità tra le parti.
La prole deve, pertanto, essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, così come peraltro domandato da parte ricorrente.
2.2. Con riguardo al regime di frequentazione della prole con i genitori e alla relativa collocazione, il Collegio ritiene che i minori debbano essere prevalentemente collocati presso la madre nella casa familiare, la quale deve essere dunque assegnata a quest'ultima, e che debba essere confermato il regime di frequentazione tra prole e padre divisato in sede di ordinanza presidenziale del 18.1.2022, tenuto conto della necessità che la minore intrattenga cospicui, stabili e continuativi rapporti con entrambi i genitori, funzionali ad una crescita equilibrata e serena, nel contesto di un'armonica organizzazione dei relativi impegni.
3. Circa la determinazione della misura del contributo economico dovuto da per il mantenimento dei figli CP_1
minori, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile di
350,00 euro (175,00 euro per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, individuate come
5 da protocollo in materia siglato dal Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa.
Ai fini della determinazione del contributo innanzi indicato, occorre tenere conto della capacità economica delle parti per come rappresentata in giudizio e della relativa capacità lavorativa, dell'età dei minori e delle relative esigenze, del tempo di frequentazione di entrambi i genitori con i figli, nonché della misura minima indefettibile del contributo al mantenimento della prole, alla luce del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
17089 del 10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018,
Rv. 647894 – 01).
4. In mancanza di domande di mantenimento svolte dai coniugi, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
5. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 20.7.2012, in Monterotondo (RM);
6 - affida i minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 cod. civ. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli minori relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- i figli minori e avranno il loro Persona_1 Persona_2
domicilio e residenza prevalente presso la madre nella casa familiare che viene per l'effetto a quest'ultima assegnata;
- il padre potrà vedere e avere con sé i figli minori secondo il regime di frequentazione stabilito nell'ordinanza presidenziale del
18.1.2022;
- contribuirà al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo a , entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, la somma di euro 350,00 (euro 1750,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi per il passato i provvedimenti assunti in corso di causa;
- i genitori contribuiranno, altresì, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
- respinge ogni altra domanda;
7 - ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monterotondo
(RM) procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Monterotondo, anno 2012, parte I, numero 39) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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