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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4792/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
CF_Difensore_4 Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00363970 34 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7398/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – RI, quale ente riscossore, e Associazione_1 1 S.p. A. (ME) in Liquidazione, quale ente impositore, impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 22.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 dell'importo di euro 1.032,88.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento ex art. 2948 c.
c., la mancata notifica degli atti presupposti nonché il difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti preposti. In ultimo, chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna in solido dell'ente impositore e dell'ente riscossore.
Si costituiva Agenzia delle Entrate RI rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che tutte le eccezioni proposte dal ricorrente riguardano l'ente impositore.
Ato Me 1 in liquidazione, regolarmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 4.12.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Fondata, difatti, risulta l'eccezione di intervenuta prescrizione attesa l'assenza di prova della notifica di atti presupposti.
L'art. 2948 c.c. prevede un termine quinquennale di prescrizione. In assenza di prova contraria, che avrebbe dovuto fornire AtoMe 1 in liquidazione quale ente impositore, si deve ritenere che l'unico atto con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di TASSA RIFIUTI anni di imposta dal 2008 al 2012 era l'atto che qui si impugna notificato in data 22.4.2025, dunque, ben oltre cinque anni dal sorgere del credito.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Non si ritiene, tuttavia, contrariamente a quanto richiesto da parte ricorrente, di condannare alle spese in solido le parti citata in quanto le eccezioni accolte sono imputabili esclusivamente all'operato di Ato Me 1 in liquidazione. Spese, pertanto, poste a carico di quest'ultima e liquidante come in dispositivo. Spese compensate con Agenzia delle Entrate RI.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore, in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi. Spese compensate con Agenzia delle Entrate RI.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4792/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
CF_Difensore_4 Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00363970 34 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7398/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – RI, quale ente riscossore, e Associazione_1 1 S.p. A. (ME) in Liquidazione, quale ente impositore, impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 22.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 dell'importo di euro 1.032,88.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento ex art. 2948 c.
c., la mancata notifica degli atti presupposti nonché il difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti preposti. In ultimo, chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna in solido dell'ente impositore e dell'ente riscossore.
Si costituiva Agenzia delle Entrate RI rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che tutte le eccezioni proposte dal ricorrente riguardano l'ente impositore.
Ato Me 1 in liquidazione, regolarmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 4.12.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Fondata, difatti, risulta l'eccezione di intervenuta prescrizione attesa l'assenza di prova della notifica di atti presupposti.
L'art. 2948 c.c. prevede un termine quinquennale di prescrizione. In assenza di prova contraria, che avrebbe dovuto fornire AtoMe 1 in liquidazione quale ente impositore, si deve ritenere che l'unico atto con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di TASSA RIFIUTI anni di imposta dal 2008 al 2012 era l'atto che qui si impugna notificato in data 22.4.2025, dunque, ben oltre cinque anni dal sorgere del credito.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Non si ritiene, tuttavia, contrariamente a quanto richiesto da parte ricorrente, di condannare alle spese in solido le parti citata in quanto le eccezioni accolte sono imputabili esclusivamente all'operato di Ato Me 1 in liquidazione. Spese, pertanto, poste a carico di quest'ultima e liquidante come in dispositivo. Spese compensate con Agenzia delle Entrate RI.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore, in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi. Spese compensate con Agenzia delle Entrate RI.