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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1903/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1903 dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Ferrara. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Raniero Controparte_2 C.F._2
Antino.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.2369/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata l'8.3.2022, in tema di diritti reali;
vedute; negatoria servitutis”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 22.4.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 2369/2022 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Napoli, pubblicata l'8.3.2022, chiedendo: “1) - Dichiararsi libero e franco di servitù l'appartamento di proprietà dell'attore sito in Napoli alla Via Antonio Villari n. 121 - piano 1° 2)- Accertarsi e dichiararsi la illegittimità della veduta aperta dall'appellata sul fondo dell'attore. 3)- Condannarsi l'appellata alla riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi, ritrasformando,
a sua esclusiva cura e spesa, l'attuale balcone abusivamente realizzato in finestra lucifera, munita di grata di ferro. 4)- Condannarsi l'appellata al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, nella misura da determinarsi dall'Ecc.mo Collegio secondo equità. 5)-
Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1903/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio (con Controparte_2 comparsa depositata il 5.7.2022), chiedendo: “1 in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, comunque, in virtù di tutte le ragioni esposte nella premessa;
2 in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, per tutte le ragioni esposte nella premessa;
3 per l'effetto rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella premessa, confermando integralmente la sentenza n. 2369/2022 del Tribunale di Napoli;
4 condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese processuali del giudizio di appello, incluso il rimborso delle spese forfetarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, oltre oneri di legge.”
Con ordinanza dell'11.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 16.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 24.6.2025 – ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta);
Per il 24.6.2025 nessuna parte costituita ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 28.5.2025.
Ragion per cui, con ordinanza del 25.6.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 23.9.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ.
Con decreto presidenziale del 23.7.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 23.9.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo le parti depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 24.6.2025, né per quella del 23.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI co., e 348, III co., c.p.c., come modificati dal d.lgs. n 164/2024, trattandosi di impugnazione proposta prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1903/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 24.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1903 dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Ferrara. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Raniero Controparte_2 C.F._2
Antino.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.2369/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata l'8.3.2022, in tema di diritti reali;
vedute; negatoria servitutis”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 22.4.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 2369/2022 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Napoli, pubblicata l'8.3.2022, chiedendo: “1) - Dichiararsi libero e franco di servitù l'appartamento di proprietà dell'attore sito in Napoli alla Via Antonio Villari n. 121 - piano 1° 2)- Accertarsi e dichiararsi la illegittimità della veduta aperta dall'appellata sul fondo dell'attore. 3)- Condannarsi l'appellata alla riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi, ritrasformando,
a sua esclusiva cura e spesa, l'attuale balcone abusivamente realizzato in finestra lucifera, munita di grata di ferro. 4)- Condannarsi l'appellata al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, nella misura da determinarsi dall'Ecc.mo Collegio secondo equità. 5)-
Condannarsi l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1903/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio (con Controparte_2 comparsa depositata il 5.7.2022), chiedendo: “1 in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e, comunque, in virtù di tutte le ragioni esposte nella premessa;
2 in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, per tutte le ragioni esposte nella premessa;
3 per l'effetto rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella premessa, confermando integralmente la sentenza n. 2369/2022 del Tribunale di Napoli;
4 condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese processuali del giudizio di appello, incluso il rimborso delle spese forfetarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, oltre oneri di legge.”
Con ordinanza dell'11.10.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 16.1.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 24.6.2025 – ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta);
Per il 24.6.2025 nessuna parte costituita ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 28.5.2025.
Ragion per cui, con ordinanza del 25.6.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 23.9.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ.
Con decreto presidenziale del 23.7.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 23.9.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo le parti depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 24.6.2025, né per quella del 23.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI co., e 348, III co., c.p.c., come modificati dal d.lgs. n 164/2024, trattandosi di impugnazione proposta prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1903/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 24.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini