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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4406 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 05.11.2024 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mira (VE), Via Salvoldelli 4H
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]H, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Paola Dalla Valle (pec:
ed Elisa Buso (pec: in Email_1 Email_2
Venezia Mestre, Via Perugia 7, che li rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto 1 in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024. I coniugi hanno chiesto la pronunciare la loro separazione personale e, decorsi i termini di legge, divenuta procedibile la domanda di divorzio, rimettere la causa nel ruolo e, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si riproducono, ordinando le annotazioni di rito: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà; 2) I coniugi non avanzano alcuna richiesta reciproca di mantenimento né alcuna altra richiesta economica ad altro titolo;
3) La signora si impegna a rilasciare la casa coniugale sita in Mira (VE), Via Pt_2
Savoldelli 4H, entro e non oltre la data del 31 marzo 2025, salvo diverso accordo con il signor
”. Pt_1
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.11.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 13.07.2021, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 122, part I, Uff. 8, dell'anno 2021, optando per il regime della comunione dei beni.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
2 Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Il Pubblico Ministero, intervenuto in data 08.05.2025, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni delle parti.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in data 13.07.2021, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 122, part I, Uff. 8, dell'anno 2021, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4406 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 05.11.2024 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mira (VE), Via Salvoldelli 4H
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]H, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Paola Dalla Valle (pec:
ed Elisa Buso (pec: in Email_1 Email_2
Venezia Mestre, Via Perugia 7, che li rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto 1 in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024. I coniugi hanno chiesto la pronunciare la loro separazione personale e, decorsi i termini di legge, divenuta procedibile la domanda di divorzio, rimettere la causa nel ruolo e, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di scioglimento matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si riproducono, ordinando le annotazioni di rito: “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà; 2) I coniugi non avanzano alcuna richiesta reciproca di mantenimento né alcuna altra richiesta economica ad altro titolo;
3) La signora si impegna a rilasciare la casa coniugale sita in Mira (VE), Via Pt_2
Savoldelli 4H, entro e non oltre la data del 31 marzo 2025, salvo diverso accordo con il signor
”. Pt_1
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.11.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 13.07.2021, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 122, part I, Uff. 8, dell'anno 2021, optando per il regime della comunione dei beni.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
2 Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Il Pubblico Ministero, intervenuto in data 08.05.2025, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni delle parti.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in data 13.07.2021, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 122, part I, Uff. 8, dell'anno 2021, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
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