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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LE, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
1392/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliato in Reggio Email_1 C.F._1
Calabria in via Enotria n. 39 presso lo studio dell'avvocato Caterina Zeffiro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
CI il Grande, elettivamente domiciliato in Locri alla via via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia LOLLLI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: t;
Per_1 Email_3
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, depositato in data 17 maggio 2024, ha esposto che, in data 22.12.2023, gli è stato Parte_1 notificato l'avviso di addebito n. 39420220002824302000 del 24.11.2023, emesso per il
Pag. 1 a 3 presunto mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2020 e 2021 a titolo di lavoratori autonomi ed associati, emesso dall' di Reggio Calabria per un totale di CP_1
€.6.317,13, che, invero, nessuna somma è dovuta dal ricorrente in quanto l'attività economica
è cessata da oltre dieci anni, ed ha pertanto chiesto “accertare, dichiarare e statuire la nullità, annullabilità, illegittimità, inefficacia e/o inesigibilità dell'avviso di addebito
n°39420220002824302000 del 24.11.2023 per i motivi meglio dedotti in narrativa;
condannare l' al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da CP_1 distrarre a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta, con ogni altra statuizione di rito”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
rappresentato che < considerazione di quanto dedotto in ricorso e della cancellazione dell'attività ha proceduto alla chiusura definitiva della posizione CD del ricorrente a far data dal 31/12/2010, dandone comunicazione alla U.O. Gestione del Credito per gli adempimenti di competenza>> ed ha pertanto invocato la dichiarazione di cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note successivamente depositate, la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di pronuncia di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia sulla vittoria delle spese di lite.
Va pertanto preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante la congiunta richiesta avanzata dalle parti, da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
In tal senso, anche le difese spiegate dalla parte convenuta dimostrano l'illegittimità dell'atto impugnato, il quale è stato emesso sebbene si sia provveduto alla cancellazione
Pag. 2 a 3 dell'attività ed alla chiusura definitiva della posizione CD del ricorrente addirittura far data dal 31/12/2010.
Pertanto, le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e CP_2 vengono liquidate, visto il D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, nello scaglione di riferimento, secondo i parametri minimi attesa l'assenza di attività istruttoria, in complessivi €1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1.- dichiara cessata la materia del contendere;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 21 dicembre 2025
Il Giudice
LV La LE
Pag. 3 a 3