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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/11/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, circ.ne Clodia n. 179, presso Parte_1 sandro Di Giorgio che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
P.A. elett.me dom.ta in Ladispoli, viale Italia n. 94, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea De Paola che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4417/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.04.2024 e notificata in data 18.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di lavorare alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 30.06.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato Controparte_2
a tempo indeterminato, part-time orizzontale di 20 ore settimanali, con qualifica di operaio pulitore CCNL Pulizie e Multiservizi, livello II, e di svolgere la propria attività lavorativa presso l'Ospedale San Filippo Neri, con un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, pari a 30 ore settimanali (tutti i giorni, dalle 6:00 alle 12:00; tre volte al mese, dalle 6:00 alle 14:00; due giorni di riposo a scalare mai consecutivi), ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare il rapporto consolidato a tempo pieno, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 2 livello, parametro 115 CCNL delle imprese di pulizie, con contratto di 30 ore settimanali e per l'effetto riconosca il diritto della parte ricorrente a vedere al diritto al pagamento della differenza delle mensilità differite. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento della maggiorazione per tutti i giorni festivi compresa la domenica nei quali presta la propria attività lavorativa presso l'Ospedale San Filippo Neri. Con vittoria di competenze della presente controversia da distrarsi”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Roma ha CP_1 Parte_2 respinto il ricorso, condanna sione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) premesso che era incontestato che il ricorrente, per le ore di lavoro supplementare svolte, aveva sempre regolarmente percepito le dovute maggiorazioni contrattuali, ha osservato che anche qualora risultasse aver svolto, in via continuativa e costante, il lavoro supplementare nella misura indicata, detto svolgimento oltre il parametro orario di riconoscimento formale non determina il diritto in suo favore al
“consolidamento” di detto maggiore orario>; richiamata la disciplina normativa e collettiva in materia (art. 6 d.lgs. 81/2015; art. 3 d.lgs. 61/2000; art. 33 CCNL applicato) ha affermato che il comportamento negoziale concludente delle parti è in realtà non una novazione della previsione contrattuale sull'orario di lavoro, bensì la conseguenza di apposite e specifiche previsioni della contrattazione collettiva che come detto consentono lo svolgimento del lavoro supplementare, fino al limite del tempo pieno, anche al fine di incrementare quanto più possibile il reddito giornaliero dei lavoratori in part-time, disponibili a svolgerlo> sicché un'attività consentita dalla legge e dalla contrattazione collettiva non può determinare il diritto a vedersi consolidato un orario part- time in misura superiore rispetto a quello formalizzato, sia perché tale conseguenza non è prevista da alcuna disposizione, sia perché essa sarebbe comunque non coerente con il sistema sopra delineato>; conclusione fondata sull'osservazione che non è possibile ritenere che il rapporto di lavoro, in punto di orario, possa considerarsi trasformato per fatti concludenti, come sostenuto dal ricorrente sulla base di una giurisprudenza di legittimità che tuttavia si è formata applicando il regime precedente al d.lgs. n. 61/2000 (ora abrogato, come detto, dal d.lgs. n. 81/2015). A prescindere infatti dalla circostanza che nel caso di specie vi sarebbe la costante effettuazione non di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno (poiché comunque il come Pt_1 detto, invoca la stabilizzazione da orario parziale a orario pur sempre parziale, seppure maggiorato), vi è da rilevare che se la legge, che non conosce più il principio del consolidamento, consente lo svolgimento del lavoro supplementare ad opera dei dipendenti part-time con il solo limite del non superamento del tempo pieno;
e se la contrattazione collettiva non stabilisce alcuna conseguenza sullo svolgimento del lavoro supplementare, sempre nel limite del tempo pieno, allora, tenuto fermo tutto ciò, non sarebbe coerente con detto complessivo sistema prevedere che un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale di 20 ore settimanali possa “trasformarsi”, in base ad una continua prestazione di un orario di lavoro superiore, in un rapporto di lavoro sempre a tempo parziale ma di 30 ore settimanali>; ii) con riguardo al rivendicato riconoscimento del c.d. parametro 115, previsto dal CCNL 2021 in sede di “nota a verbale” in calce alla declaratoria dei dipendenti inquadrati nel 2° livello, ha osservato che il ricorrente non aveva allegato l'adibizione ad “attività ausiliare di supporto” (attività non equiparabili alle ordinarie attività di pulizia e riassetto dei locali), ma si era limitato a parlare di “rischio di contagio” affermando che il solo fatto di prestare servizio, come pulitore, in ambiente ospedaliero (come il riferisce di fare) Pt_1 non consenta l'attribuzione del parametro 115 è dimostrat circostanza che al 2° livello, senza parametro 115, appartengono gli “operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc” (cfr. l'esempio 1.7 del profilo 1. del 2° livello). In altre parole, se e come il abbia svolto le altre e diverse Pt_1
“attività ausiliarie di supporto” non è dato s ; iv) ha infine respinto anche la pretesa di maggiorazione del lavoro festivo osservando che sul punto, correttamente la società convenuta ha richiamato l'art. 40 del Ccnl, secondo il quale “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo gi infondata, in assenza di un fondamento normativo o di contrattazione collettiva, la domanda volta ad accertare il proprio diritto al consolidamento dell'orario part- time in misura superiore rispetto a quello formalizzato;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione del CCNL multiservizi e del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81; II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, argomentando sulla qualità di “addetti alle attività ausiliarie di supporto alle pulizie” e non di “addetti semplici alle pulizie in ambito sanitario” (richiesta per l'applicazione del c.d. parametro 115), non ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello II, con applicazione del c.d. parametro 115, nonostante non esistono lavoratori pulitori che prestano un'attività ausiliaria di supporto, ma sono gli stessi lavoratori pulitori ad essere, in prima persona, di supporto al personale medico e paramedico.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
2.2. Dichiarata l'inammissibilità della richiesta inibitoria (cfr. ordinanza di altro collegio), all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, è la statuizione con cui il Tribunale ha respinto la domanda dell'appellante volta a ottenere “il pagamento della maggiorazione per tutti i giorni festivi compresa la domenica nei quali presta la propria attività lavorativa presso l'Ospedale San Filippo Neri.
3.1. Sebbene nelle conclusioni dell'atto di appello sia riportata pedissequamente anche questa domanda, nella parte motiva non si rinviene alcuna critica alle ragioni della decisione già richiamate al § 1 punto 1.2. iv) al punto che non è neppure riprodotta la motivazione sul punto del primo giudice, così da doversi ritenere sottratta al devoluto.
3.2. Anche a voler ritenere la statuizione sottoposta a gravame, comunque il motivo sarebbe inammissibile per palese violazione degli oneri dell'art. 434 c.p.c.
4. Per il resto, l'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
5. Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza laddove ha negato il “consolidamento” dell'orario di lavoro a 30 ore settimanali a fronte delle 20 ore formalizzate, lamentando, in sintesi, la mancata considerazione sia della circostanza che sin dall'inizio del rapporto egli aveva osservato il maggior orario rivendicato sia la contrarietà della decisione ai consolidati princìpi interpretativi in materia.
5.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
5.2. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle richiamate disposizioni normative (art 6 d.lgs n. 81/2015, art 3 d.lgs n. 61/2000, disposizione eliminata dal d.lgs n. 66/2003) e sulla richiamata previsione collettiva (art. 33 ccnl Pulizie e Mutiservizi), per concludere affermando che non vi è pertanto alcun fondamento di legge o di contrattazione collettiva che possa sorreggere il diritto al consolidamento dell'orario svolto, pur sempre part-time>; ha poi escluso che il rapporto di lavoro in punto di orario di lavoro potesse ritenersi trasformato per fatti concludenti e ciò perché: la giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante si era formata nel regime precedente al d.lgs n. 61/2000; l'orario dedotto comunque non era prossimo all'orario pieno, ipotesi cui si riferiva la giurisprudenza invocata, rimanendo il rapporto sempre a orario parziale;
sia infine osservando che la legge non prevede più il principio del consolidamento, consentendo invece il lavoro supplementare, e che la contrattazione collettiva pone come unico limite al lavoro supplementare il tempo pieno, senza prevedere alcuna sanzione, sicché non sarebbe coerente con detto complessivo sistema prevedere che un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale di 20 ore settimanali possa “trasformarsi”, in base ad una continua prestazione di un orario di lavoro superiore, in un rapporto di lavoro sempre a tempo parziale ma di 30 ore settimanali. Il comportamento negoziale concludente delle parti è in realtà non una novazione della previsione contrattuale sull'orario di lavoro, bensì la conseguenza di apposite e specifiche previsioni della contrattazione collettiva che come detto consentono lo svolgimento del lavoro supplementare, fino al limite del tempo pieno, anche al fine di incrementare quanto più possibile il reddito giornaliero dei lavoratori in part-time, disponibili a svolgerlo>.
5.3. Le conclusioni del Tribunale non possono essere condivise perché non tengono conto delle effettive modalità del rapporto per come dedotte a fondamento dell'azionata pretesa e non contestate, laddove l'utilizzo del termine
“consolidamento” non assume alcun valore decisivo, risultando piuttosto rilevanti i fatti e le conseguenze giuridiche che da detti fatti devono trarsi in applicazione dei princìpi di legittimità, pure questi non adeguatamente considerati.
5.4. Ed allora, è pacifico in causa che l'appellante è stato assunto dalla società appellata con contratto di lavoro part-time di 20 settimanali, senza clausole elastiche, come pulitore di 2° livello ccnl Pulizia e Multiservizi, del 30/6/2021 e decorrenza dall'1/7/2021, ma che da detta data, quindi dal primo giorno di lavoro, ha svolto sempre e solo il maggiore orario di lavoro di 30 ore settimanali (“ tutti i giorni dalle ore 6.00 del mattino fino alle 12,00, tre volte al mese lavori invece dalla 6.00 del mattino fino alle 14,00, e due giorni di riposo a scalare mai consecutivi”).
5.5. In questo contesto, così come eccepito nel gravame, non può certo parlarsi di lavoro “supplementare”, bensì di una inequivoca simulazione dell'orario di lavoro: la società ha fatto sottoscrivere al lavoratore un contratto part-time a 20 ore e poi lo ha fatto lavorare stabilmente 30 ore settimanali, sì corrispondendo il trattamento economico per il lavoro supplementare, ma indiscutibilmente beneficiando di tale più conveniente trattamento per come emerge inequivocabilmente dalla lettura dell'art. 33 ccnl applicato al rapporto (“Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione”). Non a caso, e fondatamente, il lavoratore ha lamentato i riflessi negativi “nel tempo negli istituti indiretti e differiti versati nel corso del rapporto, negli ultimi 4 anni, sulle ferie, sulla malattia e sul TFR maturato” (atto di appello, ma già nel ricorso introduttivo “una ovvia differenza per quanto riguarda le retribuzioni differite, il TFR etc..”).
5.5. Il lavoro supplementare non può avere, ancor prima che sul piano giuridico- normativo, su quello logico, carattere stabile e continuativo, altrimenti sarebbe lavoro “ordinario”, come di fatto avvenuto nel caso in esame. Il termine
“supplementare” sta a indicare qualcosa che si aggiunge, che ha funzione di supplemento, che serve a integrare o a rispondere a esigenze straordinarie. La disciplina legale e contrattuale, già richiamate dal Tribunale, è vero che consentono che il lavoro supplementare possa essere svolto nel limite del tempo pieno, ma certo non legittimano la stipula di un contratto part-time per un ridotto numero di ore, con contestuale stabile svolgimento di fatto di un orario maggiore, condotta che finirebbe per aggirare le previsioni legali, garantendo al datore di lavoro un indebito arricchimento.
5.6. D'altronde la stessa disciplina collettiva, non adeguatamente valutata dal Tribunale, prevede al già citato art. 33 che “Annualmente, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO.SS. territoriali, una informativa a consuntivo che indichi il numero dei contratti aziendali a part-time presenti nell'anno precedente, le eventuali trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, le professionalità interessate dai contratti a part-time, la presenza o meno di clausole elastiche e il ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni. Su richiesta scritta della .A. e/o delle OO.SS., successiva alla ricezione Parte_3 dell'informativa e co tro il mese di aprile, la Direzione Aziendale è tenuta ad avviare, quanto prima e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto finalizzato a valutare, in particolare, le condizioni per consolidare le ore di lavoro supplementare collegate ad esigenze lavorative di carattere strutturale, al netto quindi delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Dalla richiamata previsione risulta come il ricorso al lavoro supplementare non può avere carattere strutturale, debba essere motivato e, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, possa ben condurre- se strutturale- all'invocato “consolidamento”, così come dedotto anche in questa sede dall'appellante.
5.7. Nella specie la società, dopo avere riconosciuto che al lavoro supplementare può farsi ricorso solo “per esigenze tecnico-produttive, casi di forza maggiore ed eventi particolari”, cerca di giustificare il maggior orario stabilmente fatto espletare all'appellante sin dal primo giorno assumendo che “ il cantiere cui è addetto il ricorrente (Ospedale San Filippo Neri di Roma) è per sua natura sito caratterizzato da peculiari ed improvvise esigenze organizzative che legittimano pacificamente il ricorso al supplementare”, provvedendo a elencare una serie di circostanze (“L'elevato livello degli standards qualitativi e quantitativi imposti dal capitolato di gara….., L'elevato tasso di assenteismo che caratterizza il cantiere ove la opera…. L'incremento di servizi e prestazioni legati all'emergenza CP_1
Covid n conseguente maggior richieste di interventi di sanificazione da parte della struttura ospedaliera”) che, a suo avviso, renderebbero inevitabile giornalmente il ricorso al lavoro supplementare.
5.8 Quanto dedotto non può ritenersi valida giustificazione perché delle due l'una: o le circostanze elencate sono effettive, stabili e strutturali e quindi richiedono per l'espletamento del servizio acquisito in appalto che i dipendenti della ditta appaltatrice lavorino 30 ore a settimana, sicché il lavoro supplementare perde i caratteri propri sopra descritti e diventa lavoro
“ordinario”, sicché lo stabile e continuativo ricorso a esso è contrario alla legge, oppure dette circostanze rivestono effettivamente i caratteri dell'eccezionalità- invero smentita dai fatti-ma non è stato allegato né tantomeno dimostrato con specifico riguardo alla posizione dell'appellante che sussistevano tutte o alcune in tutte le giornate in cui l'appellante ha con continuità prestato la sua opera per due anni.
5.9. Deve allora trovare applicazione, come invocato nel gravame, il consolidato principio di diritto, anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'istituto del consolidamento dell'orario continuativamente svolto in difformità rispetto a quello convenuto nel costituire il rapporto a part time può trovare piena applicazione nel lavoro privato, trattandosi di adeguare la volontà dichiarata in sede negoziale a quella effettiva riflessa nell'esecuzione in fatto del rapporto (Cass n. 10751/2025 in parte motiva). Più specificamente è stato affermato che il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, è conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part-time è ininfluente, posto che, l'effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste evidenzia l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale (Cass. n. 11905/2011, Cass. n. 21160/2010).
5.10 Sebbene si tratti di principio affermato nella vigenza della precedente disciplina normativa che però conserva rilievo anche nell'attuale assetto, considerato il persistere del carattere non ordinario del lavoro supplementare, come sopra chiarito, e il consolidatissimo principio per cui nel rapporto di lavoro assumono unico e decisivo rilievo le concrete modalità di svolgimento dello stesso.
5.11 Non possono condividersi le ragioni esposte dal Tribunale per escludere la sussistenza, di un “comportamento negoziale concludente”, considerato che è stato già sopra chiarito come nel caso in esame vi sia stato un'evidente deviazione dal modello legale, un abuso del ricorso al lavoro supplementare, risultando di fatto quello di 30 ore settimanali l'unico ed effettivo orario osservato dal dipendente sin dal primo giorno della sua assunzione e cessato solo successivamente alla proposizione del ricorso, sicché la condotta della società non può certo ritenersi legittima né giustificata dalla disciplina legale e contrattuale.
5.12 Non può neppure condividersi la tesi del primo giudice per cui il principio di diritto sopra richiamato troverebbe applicazione solo nei casi in cui il lavoratore part-time svolga di fatto un orario a tempo pieno ed eventualmente anche straordinario, perché ciò che rileva è il “comportamento negoziale concludente” che è andato a incidere su uno specifico ed essenziale elemento dell'oggetto del contratto -l'orario di lavoro- e certo gli effetti giuridici di detto comportamento non possono essere esclusi solo perché la modifica non si sia concretizzata nelle 40 ore settimanali, ma nelle 30 effettuate.
5.13 In conclusione, la gravata sentenza deve essere in parte qua riformata con riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro part-time di 30 ore settimanali e il diritto dell'appellante alle conseguenti differenze economiche da quantificare all'evidenza in separata sede secondo le previsioni collettive, essendo stato in giudizio chiesto solo l'accertamento del diritto.
6. A diverse conclusioni, deve invece giungersi con riguardo al secondo motivo di appello, con cui l'appellante insiste nel pretendere il riconoscimento del parametro economico 115 del CCNL di settore.
6.1. L'appellante non interpreta correttamente la disciplina collettiva, insistendo nell'affermare di essere stato a contatto con materiale infetto, che il parametro invocato andrebbe “applicato proprio ai lavoratori, che debbono avere delle conoscenze specifiche, in ambito sanitario”, che “il punto 1.9 e il parametro 115 usano le stesse parole non a caso sono le stesse identiche parole usate dal CCNL Multiservizi, perché si deve applicare tale parametro a chi lavora presso le strutture sanitarie”, che “he non esistono lavoratori-pulitori che prestano un'attività ausiliaria di supporto, ma sono loro stessi in prima persona a prestare la propria opera lavorativa, e sono di supporto al personale medico e paramedico, e non di supporto ad altri pulitori”.
6.2. I richiamati argomenti non scalfiscono le ragioni della decisione, che vanno pienamente condivise perché aderenti al testo contrattuale.
6.3. Si legge, infatti, nella gravata sentenza che Il ha poi invocato Pt_1
l'applicazione nei suoi confronti del cd. parametro 115, pr dal Ccnl 2021 in sede di “nota a verbale” in calce alla declaratoria dei dipendenti inquadrati nel 2° livello (come il e secondo la quale “Le parti concordano che, in deroga Pt_1 alle declaratorie e per i singoli livelli contrattuali di inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, siano inquadrati al secondo livello con parametro 115”. Secondo il ricorrente, la circostanza che egli svolga la sua attività in ambito sanitario, all'interno dell'Ospedale San Filippo Neri, gli consentirebbe di vantare il diritto ad ottenere detto parametro migliorativo in termini di retribuzione tabellare. Sul punto, la società convenuta ha eccepito che il parametro 115 avrebbe funzione residuale rispetto alla classificazione operata in sede di inquadramento del personale di 2° livello, classificazione che corrispondeva all'attività lavorativa svolta dal il quale era stato inquadrato in detto livello, senza parametro Pt_1
115, anch impresa cessante. Al riguardo, deve evidenziarsi che l'adibizione ad “attività ausiliarie di supporto” (che evidentemente non sono equiparabili alle ordinarie attività di pulizia e riassetto dei locali) non è stata nemmeno allegata dal il quale si è limitato a parlare di “rischio di contagio” nell'ambiente Pt_1 ospedaliero presso il quale presta servizio. Ma che il solo fatto di prestare servizio, come pulitore, in ambiente ospedaliero (come il riferisce di fare) Pt_1 non consenta l'attribuzione del parametro 115 è dimostrato dalla circostanza che al 2° livello, senza parametro 115, appartengono gli “operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc” (cfr. l'esempio 1.7 del profilo 1. del 2° livello). In altre parole, se e come il abbia svolto le altre e diverse Pt_1
“attività ausiliarie di supporto” non è dato sapere>.
6.4. La tesi dell'appellante per cui il parametro invocato andrebbe erogato solo perché la prestazione lavorativa di pulitore sia svolta in ambiente ospedaliero non trova alcun riscontro nella previsione collettiva, che anzi, come evidenziato dal Tribunale, riconosce detto parametro a operai diversi da quelli addetti alle pulizie, come invece è l'appellante. La deroga della nota al verbale è legata proprio alla previsione di svolgimento di
“attività ausiliarie di supporto” diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nelle declaratorie contrattuali, attività che, senza inficiare il livello di inquadramento, comportano un diverso trattamento economico.
7. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà con condanna della società al pagamento delle rimanenti spese liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time di 30 ore settimanali sin dall'assunzione con diritto alle conseguenti differenze economiche;
dichiara compensate in ragione della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società appellata a rifondere all'appellante la rimanente metà da computarsi quanto al primo grado sull'importo intero di € 4800,00 e quanto al presente grado sull'importo intero di € 4500,00 oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma 13.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, circ.ne Clodia n. 179, presso Parte_1 sandro Di Giorgio che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
P.A. elett.me dom.ta in Ladispoli, viale Italia n. 94, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Andrea De Paola che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4417/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.04.2024 e notificata in data 18.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di lavorare alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 30.06.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato Controparte_2
a tempo indeterminato, part-time orizzontale di 20 ore settimanali, con qualifica di operaio pulitore CCNL Pulizie e Multiservizi, livello II, e di svolgere la propria attività lavorativa presso l'Ospedale San Filippo Neri, con un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, pari a 30 ore settimanali (tutti i giorni, dalle 6:00 alle 12:00; tre volte al mese, dalle 6:00 alle 14:00; due giorni di riposo a scalare mai consecutivi), ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare il rapporto consolidato a tempo pieno, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 2 livello, parametro 115 CCNL delle imprese di pulizie, con contratto di 30 ore settimanali e per l'effetto riconosca il diritto della parte ricorrente a vedere al diritto al pagamento della differenza delle mensilità differite. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento della maggiorazione per tutti i giorni festivi compresa la domenica nei quali presta la propria attività lavorativa presso l'Ospedale San Filippo Neri. Con vittoria di competenze della presente controversia da distrarsi”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Roma ha CP_1 Parte_2 respinto il ricorso, condanna sione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) premesso che era incontestato che il ricorrente, per le ore di lavoro supplementare svolte, aveva sempre regolarmente percepito le dovute maggiorazioni contrattuali, ha osservato che anche qualora risultasse aver svolto, in via continuativa e costante, il lavoro supplementare nella misura indicata, detto svolgimento oltre il parametro orario di riconoscimento formale non determina il diritto in suo favore al
“consolidamento” di detto maggiore orario>; richiamata la disciplina normativa e collettiva in materia (art. 6 d.lgs. 81/2015; art. 3 d.lgs. 61/2000; art. 33 CCNL applicato) ha affermato che il comportamento negoziale concludente delle parti è in realtà non una novazione della previsione contrattuale sull'orario di lavoro, bensì la conseguenza di apposite e specifiche previsioni della contrattazione collettiva che come detto consentono lo svolgimento del lavoro supplementare, fino al limite del tempo pieno, anche al fine di incrementare quanto più possibile il reddito giornaliero dei lavoratori in part-time, disponibili a svolgerlo> sicché un'attività consentita dalla legge e dalla contrattazione collettiva non può determinare il diritto a vedersi consolidato un orario part- time in misura superiore rispetto a quello formalizzato, sia perché tale conseguenza non è prevista da alcuna disposizione, sia perché essa sarebbe comunque non coerente con il sistema sopra delineato>; conclusione fondata sull'osservazione che non è possibile ritenere che il rapporto di lavoro, in punto di orario, possa considerarsi trasformato per fatti concludenti, come sostenuto dal ricorrente sulla base di una giurisprudenza di legittimità che tuttavia si è formata applicando il regime precedente al d.lgs. n. 61/2000 (ora abrogato, come detto, dal d.lgs. n. 81/2015). A prescindere infatti dalla circostanza che nel caso di specie vi sarebbe la costante effettuazione non di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno (poiché comunque il come Pt_1 detto, invoca la stabilizzazione da orario parziale a orario pur sempre parziale, seppure maggiorato), vi è da rilevare che se la legge, che non conosce più il principio del consolidamento, consente lo svolgimento del lavoro supplementare ad opera dei dipendenti part-time con il solo limite del non superamento del tempo pieno;
e se la contrattazione collettiva non stabilisce alcuna conseguenza sullo svolgimento del lavoro supplementare, sempre nel limite del tempo pieno, allora, tenuto fermo tutto ciò, non sarebbe coerente con detto complessivo sistema prevedere che un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale di 20 ore settimanali possa “trasformarsi”, in base ad una continua prestazione di un orario di lavoro superiore, in un rapporto di lavoro sempre a tempo parziale ma di 30 ore settimanali>; ii) con riguardo al rivendicato riconoscimento del c.d. parametro 115, previsto dal CCNL 2021 in sede di “nota a verbale” in calce alla declaratoria dei dipendenti inquadrati nel 2° livello, ha osservato che il ricorrente non aveva allegato l'adibizione ad “attività ausiliare di supporto” (attività non equiparabili alle ordinarie attività di pulizia e riassetto dei locali), ma si era limitato a parlare di “rischio di contagio” affermando che il solo fatto di prestare servizio, come pulitore, in ambiente ospedaliero (come il riferisce di fare) Pt_1 non consenta l'attribuzione del parametro 115 è dimostrat circostanza che al 2° livello, senza parametro 115, appartengono gli “operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc” (cfr. l'esempio 1.7 del profilo 1. del 2° livello). In altre parole, se e come il abbia svolto le altre e diverse Pt_1
“attività ausiliarie di supporto” non è dato s ; iv) ha infine respinto anche la pretesa di maggiorazione del lavoro festivo osservando che sul punto, correttamente la società convenuta ha richiamato l'art. 40 del Ccnl, secondo il quale “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo gi infondata, in assenza di un fondamento normativo o di contrattazione collettiva, la domanda volta ad accertare il proprio diritto al consolidamento dell'orario part- time in misura superiore rispetto a quello formalizzato;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione del CCNL multiservizi e del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81; II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, argomentando sulla qualità di “addetti alle attività ausiliarie di supporto alle pulizie” e non di “addetti semplici alle pulizie in ambito sanitario” (richiesta per l'applicazione del c.d. parametro 115), non ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello II, con applicazione del c.d. parametro 115, nonostante non esistono lavoratori pulitori che prestano un'attività ausiliaria di supporto, ma sono gli stessi lavoratori pulitori ad essere, in prima persona, di supporto al personale medico e paramedico.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
2.2. Dichiarata l'inammissibilità della richiesta inibitoria (cfr. ordinanza di altro collegio), all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, è la statuizione con cui il Tribunale ha respinto la domanda dell'appellante volta a ottenere “il pagamento della maggiorazione per tutti i giorni festivi compresa la domenica nei quali presta la propria attività lavorativa presso l'Ospedale San Filippo Neri.
3.1. Sebbene nelle conclusioni dell'atto di appello sia riportata pedissequamente anche questa domanda, nella parte motiva non si rinviene alcuna critica alle ragioni della decisione già richiamate al § 1 punto 1.2. iv) al punto che non è neppure riprodotta la motivazione sul punto del primo giudice, così da doversi ritenere sottratta al devoluto.
3.2. Anche a voler ritenere la statuizione sottoposta a gravame, comunque il motivo sarebbe inammissibile per palese violazione degli oneri dell'art. 434 c.p.c.
4. Per il resto, l'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
5. Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza laddove ha negato il “consolidamento” dell'orario di lavoro a 30 ore settimanali a fronte delle 20 ore formalizzate, lamentando, in sintesi, la mancata considerazione sia della circostanza che sin dall'inizio del rapporto egli aveva osservato il maggior orario rivendicato sia la contrarietà della decisione ai consolidati princìpi interpretativi in materia.
5.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
5.2. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle richiamate disposizioni normative (art 6 d.lgs n. 81/2015, art 3 d.lgs n. 61/2000, disposizione eliminata dal d.lgs n. 66/2003) e sulla richiamata previsione collettiva (art. 33 ccnl Pulizie e Mutiservizi), per concludere affermando che non vi è pertanto alcun fondamento di legge o di contrattazione collettiva che possa sorreggere il diritto al consolidamento dell'orario svolto, pur sempre part-time>; ha poi escluso che il rapporto di lavoro in punto di orario di lavoro potesse ritenersi trasformato per fatti concludenti e ciò perché: la giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante si era formata nel regime precedente al d.lgs n. 61/2000; l'orario dedotto comunque non era prossimo all'orario pieno, ipotesi cui si riferiva la giurisprudenza invocata, rimanendo il rapporto sempre a orario parziale;
sia infine osservando che la legge non prevede più il principio del consolidamento, consentendo invece il lavoro supplementare, e che la contrattazione collettiva pone come unico limite al lavoro supplementare il tempo pieno, senza prevedere alcuna sanzione, sicché non sarebbe coerente con detto complessivo sistema prevedere che un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale di 20 ore settimanali possa “trasformarsi”, in base ad una continua prestazione di un orario di lavoro superiore, in un rapporto di lavoro sempre a tempo parziale ma di 30 ore settimanali. Il comportamento negoziale concludente delle parti è in realtà non una novazione della previsione contrattuale sull'orario di lavoro, bensì la conseguenza di apposite e specifiche previsioni della contrattazione collettiva che come detto consentono lo svolgimento del lavoro supplementare, fino al limite del tempo pieno, anche al fine di incrementare quanto più possibile il reddito giornaliero dei lavoratori in part-time, disponibili a svolgerlo>.
5.3. Le conclusioni del Tribunale non possono essere condivise perché non tengono conto delle effettive modalità del rapporto per come dedotte a fondamento dell'azionata pretesa e non contestate, laddove l'utilizzo del termine
“consolidamento” non assume alcun valore decisivo, risultando piuttosto rilevanti i fatti e le conseguenze giuridiche che da detti fatti devono trarsi in applicazione dei princìpi di legittimità, pure questi non adeguatamente considerati.
5.4. Ed allora, è pacifico in causa che l'appellante è stato assunto dalla società appellata con contratto di lavoro part-time di 20 settimanali, senza clausole elastiche, come pulitore di 2° livello ccnl Pulizia e Multiservizi, del 30/6/2021 e decorrenza dall'1/7/2021, ma che da detta data, quindi dal primo giorno di lavoro, ha svolto sempre e solo il maggiore orario di lavoro di 30 ore settimanali (“ tutti i giorni dalle ore 6.00 del mattino fino alle 12,00, tre volte al mese lavori invece dalla 6.00 del mattino fino alle 14,00, e due giorni di riposo a scalare mai consecutivi”).
5.5. In questo contesto, così come eccepito nel gravame, non può certo parlarsi di lavoro “supplementare”, bensì di una inequivoca simulazione dell'orario di lavoro: la società ha fatto sottoscrivere al lavoratore un contratto part-time a 20 ore e poi lo ha fatto lavorare stabilmente 30 ore settimanali, sì corrispondendo il trattamento economico per il lavoro supplementare, ma indiscutibilmente beneficiando di tale più conveniente trattamento per come emerge inequivocabilmente dalla lettura dell'art. 33 ccnl applicato al rapporto (“Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione”). Non a caso, e fondatamente, il lavoratore ha lamentato i riflessi negativi “nel tempo negli istituti indiretti e differiti versati nel corso del rapporto, negli ultimi 4 anni, sulle ferie, sulla malattia e sul TFR maturato” (atto di appello, ma già nel ricorso introduttivo “una ovvia differenza per quanto riguarda le retribuzioni differite, il TFR etc..”).
5.5. Il lavoro supplementare non può avere, ancor prima che sul piano giuridico- normativo, su quello logico, carattere stabile e continuativo, altrimenti sarebbe lavoro “ordinario”, come di fatto avvenuto nel caso in esame. Il termine
“supplementare” sta a indicare qualcosa che si aggiunge, che ha funzione di supplemento, che serve a integrare o a rispondere a esigenze straordinarie. La disciplina legale e contrattuale, già richiamate dal Tribunale, è vero che consentono che il lavoro supplementare possa essere svolto nel limite del tempo pieno, ma certo non legittimano la stipula di un contratto part-time per un ridotto numero di ore, con contestuale stabile svolgimento di fatto di un orario maggiore, condotta che finirebbe per aggirare le previsioni legali, garantendo al datore di lavoro un indebito arricchimento.
5.6. D'altronde la stessa disciplina collettiva, non adeguatamente valutata dal Tribunale, prevede al già citato art. 33 che “Annualmente, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO.SS. territoriali, una informativa a consuntivo che indichi il numero dei contratti aziendali a part-time presenti nell'anno precedente, le eventuali trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, le professionalità interessate dai contratti a part-time, la presenza o meno di clausole elastiche e il ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni. Su richiesta scritta della .A. e/o delle OO.SS., successiva alla ricezione Parte_3 dell'informativa e co tro il mese di aprile, la Direzione Aziendale è tenuta ad avviare, quanto prima e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto finalizzato a valutare, in particolare, le condizioni per consolidare le ore di lavoro supplementare collegate ad esigenze lavorative di carattere strutturale, al netto quindi delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Dalla richiamata previsione risulta come il ricorso al lavoro supplementare non può avere carattere strutturale, debba essere motivato e, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, possa ben condurre- se strutturale- all'invocato “consolidamento”, così come dedotto anche in questa sede dall'appellante.
5.7. Nella specie la società, dopo avere riconosciuto che al lavoro supplementare può farsi ricorso solo “per esigenze tecnico-produttive, casi di forza maggiore ed eventi particolari”, cerca di giustificare il maggior orario stabilmente fatto espletare all'appellante sin dal primo giorno assumendo che “ il cantiere cui è addetto il ricorrente (Ospedale San Filippo Neri di Roma) è per sua natura sito caratterizzato da peculiari ed improvvise esigenze organizzative che legittimano pacificamente il ricorso al supplementare”, provvedendo a elencare una serie di circostanze (“L'elevato livello degli standards qualitativi e quantitativi imposti dal capitolato di gara….., L'elevato tasso di assenteismo che caratterizza il cantiere ove la opera…. L'incremento di servizi e prestazioni legati all'emergenza CP_1
Covid n conseguente maggior richieste di interventi di sanificazione da parte della struttura ospedaliera”) che, a suo avviso, renderebbero inevitabile giornalmente il ricorso al lavoro supplementare.
5.8 Quanto dedotto non può ritenersi valida giustificazione perché delle due l'una: o le circostanze elencate sono effettive, stabili e strutturali e quindi richiedono per l'espletamento del servizio acquisito in appalto che i dipendenti della ditta appaltatrice lavorino 30 ore a settimana, sicché il lavoro supplementare perde i caratteri propri sopra descritti e diventa lavoro
“ordinario”, sicché lo stabile e continuativo ricorso a esso è contrario alla legge, oppure dette circostanze rivestono effettivamente i caratteri dell'eccezionalità- invero smentita dai fatti-ma non è stato allegato né tantomeno dimostrato con specifico riguardo alla posizione dell'appellante che sussistevano tutte o alcune in tutte le giornate in cui l'appellante ha con continuità prestato la sua opera per due anni.
5.9. Deve allora trovare applicazione, come invocato nel gravame, il consolidato principio di diritto, anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'istituto del consolidamento dell'orario continuativamente svolto in difformità rispetto a quello convenuto nel costituire il rapporto a part time può trovare piena applicazione nel lavoro privato, trattandosi di adeguare la volontà dichiarata in sede negoziale a quella effettiva riflessa nell'esecuzione in fatto del rapporto (Cass n. 10751/2025 in parte motiva). Più specificamente è stato affermato che il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, è conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part-time è ininfluente, posto che, l'effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste evidenzia l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale (Cass. n. 11905/2011, Cass. n. 21160/2010).
5.10 Sebbene si tratti di principio affermato nella vigenza della precedente disciplina normativa che però conserva rilievo anche nell'attuale assetto, considerato il persistere del carattere non ordinario del lavoro supplementare, come sopra chiarito, e il consolidatissimo principio per cui nel rapporto di lavoro assumono unico e decisivo rilievo le concrete modalità di svolgimento dello stesso.
5.11 Non possono condividersi le ragioni esposte dal Tribunale per escludere la sussistenza, di un “comportamento negoziale concludente”, considerato che è stato già sopra chiarito come nel caso in esame vi sia stato un'evidente deviazione dal modello legale, un abuso del ricorso al lavoro supplementare, risultando di fatto quello di 30 ore settimanali l'unico ed effettivo orario osservato dal dipendente sin dal primo giorno della sua assunzione e cessato solo successivamente alla proposizione del ricorso, sicché la condotta della società non può certo ritenersi legittima né giustificata dalla disciplina legale e contrattuale.
5.12 Non può neppure condividersi la tesi del primo giudice per cui il principio di diritto sopra richiamato troverebbe applicazione solo nei casi in cui il lavoratore part-time svolga di fatto un orario a tempo pieno ed eventualmente anche straordinario, perché ciò che rileva è il “comportamento negoziale concludente” che è andato a incidere su uno specifico ed essenziale elemento dell'oggetto del contratto -l'orario di lavoro- e certo gli effetti giuridici di detto comportamento non possono essere esclusi solo perché la modifica non si sia concretizzata nelle 40 ore settimanali, ma nelle 30 effettuate.
5.13 In conclusione, la gravata sentenza deve essere in parte qua riformata con riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro part-time di 30 ore settimanali e il diritto dell'appellante alle conseguenti differenze economiche da quantificare all'evidenza in separata sede secondo le previsioni collettive, essendo stato in giudizio chiesto solo l'accertamento del diritto.
6. A diverse conclusioni, deve invece giungersi con riguardo al secondo motivo di appello, con cui l'appellante insiste nel pretendere il riconoscimento del parametro economico 115 del CCNL di settore.
6.1. L'appellante non interpreta correttamente la disciplina collettiva, insistendo nell'affermare di essere stato a contatto con materiale infetto, che il parametro invocato andrebbe “applicato proprio ai lavoratori, che debbono avere delle conoscenze specifiche, in ambito sanitario”, che “il punto 1.9 e il parametro 115 usano le stesse parole non a caso sono le stesse identiche parole usate dal CCNL Multiservizi, perché si deve applicare tale parametro a chi lavora presso le strutture sanitarie”, che “he non esistono lavoratori-pulitori che prestano un'attività ausiliaria di supporto, ma sono loro stessi in prima persona a prestare la propria opera lavorativa, e sono di supporto al personale medico e paramedico, e non di supporto ad altri pulitori”.
6.2. I richiamati argomenti non scalfiscono le ragioni della decisione, che vanno pienamente condivise perché aderenti al testo contrattuale.
6.3. Si legge, infatti, nella gravata sentenza che Il ha poi invocato Pt_1
l'applicazione nei suoi confronti del cd. parametro 115, pr dal Ccnl 2021 in sede di “nota a verbale” in calce alla declaratoria dei dipendenti inquadrati nel 2° livello (come il e secondo la quale “Le parti concordano che, in deroga Pt_1 alle declaratorie e per i singoli livelli contrattuali di inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, siano inquadrati al secondo livello con parametro 115”. Secondo il ricorrente, la circostanza che egli svolga la sua attività in ambito sanitario, all'interno dell'Ospedale San Filippo Neri, gli consentirebbe di vantare il diritto ad ottenere detto parametro migliorativo in termini di retribuzione tabellare. Sul punto, la società convenuta ha eccepito che il parametro 115 avrebbe funzione residuale rispetto alla classificazione operata in sede di inquadramento del personale di 2° livello, classificazione che corrispondeva all'attività lavorativa svolta dal il quale era stato inquadrato in detto livello, senza parametro Pt_1
115, anch impresa cessante. Al riguardo, deve evidenziarsi che l'adibizione ad “attività ausiliarie di supporto” (che evidentemente non sono equiparabili alle ordinarie attività di pulizia e riassetto dei locali) non è stata nemmeno allegata dal il quale si è limitato a parlare di “rischio di contagio” nell'ambiente Pt_1 ospedaliero presso il quale presta servizio. Ma che il solo fatto di prestare servizio, come pulitore, in ambiente ospedaliero (come il riferisce di fare) Pt_1 non consenta l'attribuzione del parametro 115 è dimostrato dalla circostanza che al 2° livello, senza parametro 115, appartengono gli “operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc” (cfr. l'esempio 1.7 del profilo 1. del 2° livello). In altre parole, se e come il abbia svolto le altre e diverse Pt_1
“attività ausiliarie di supporto” non è dato sapere>.
6.4. La tesi dell'appellante per cui il parametro invocato andrebbe erogato solo perché la prestazione lavorativa di pulitore sia svolta in ambiente ospedaliero non trova alcun riscontro nella previsione collettiva, che anzi, come evidenziato dal Tribunale, riconosce detto parametro a operai diversi da quelli addetti alle pulizie, come invece è l'appellante. La deroga della nota al verbale è legata proprio alla previsione di svolgimento di
“attività ausiliarie di supporto” diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nelle declaratorie contrattuali, attività che, senza inficiare il livello di inquadramento, comportano un diverso trattamento economico.
7. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà con condanna della società al pagamento delle rimanenti spese liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time di 30 ore settimanali sin dall'assunzione con diritto alle conseguenti differenze economiche;
dichiara compensate in ragione della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna la società appellata a rifondere all'appellante la rimanente metà da computarsi quanto al primo grado sull'importo intero di € 4800,00 e quanto al presente grado sull'importo intero di € 4500,00 oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma 13.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario