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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del PopoloItaliano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.AntonioAttanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15033/23 avente ad oggetto opposi- zione ex RD 639/1910, passata in decisione e vertente tra
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
E.ScottoDiMinico c/o cui elett.te domicilia come in atti, giusta pro- cura allegata,
ATTRICE
E
(c.f. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pt, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.E.Lauritano,
CONVENUTA
Conclusioni- Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 26/6/23, Parte_1
esponeva che “…in data 26 Maggio 2023 le veniva notificata in- giunzione di pagamento, ex R.D. n.639/1910 e succ. mod. ed int., a firma del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale “Recupero
Crediti, Esecuzione” dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale della Giunta Regionale della Campania, con la quale le si ingiun- geva il pagamento dell'importo complessivo di euro 23.044,85 sul dedotto assunto che in data 12/05/2006(!!) con D.D. n.178/AGC 12 le era stato revocato un finanziamento liquidatole nel 2003(!!) e che nel 2009 e nel 2019 le era stato richiesto il rimborso;
• che l'istante, non ricordando di aver mai ricevuto alcuna delle comu- nicazioni suindicate e non riuscendo ad avere un contatto telefoni- co , in data 07/06 c.a., a mezzo p.e.c. del sottoscritto procuratore, richiedeva espressamente al Dirigente del suindicato Ufficio “di farmi conoscere, con cortese sollecitudine, in quali ore e giorni è possibile prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, della documentazione richiamata nell'ingiunzione” ma nessun riscontro perveniva(!!); • che, stante la specialità del rito(che prevede che lo stesso presunto creditore emetta ordinanza ingiunzione nei con- fronti del debitore, senza depositare o allegare alcun documento comprovante sia la legittimazione che la fondatezza della richiesta)
l'omessa esibizione della documentazione comporta l'impossibilità per lo scrivente procuratore di poter articolare una compiuta ed esauriente difesa, costringendolo anche a dover sollevare eccezioni che ad un successivo (si spera che nel corso del giudizio la conve- nuta esibisca le cartulae indicate nell'atto ingiuntivo) esame dei documenti si potrebbe rilevare infondato;
• che allo stato, pertanto, si eccepisce la nullità/annullabilità dell'ingiunzione innanzi preci- sata per i seguenti motivi: • a) carenza di legittimazione del Fun- zionario firmatario dell'ingiunzione, non essendo stato neanche precisato quale sia l'atto che abbia conferito al firmatario la capa- cità a sottoscrivere ed emettere detto atto;
• b) nullità/annullabilità
e, comunque, infondatezza del D.D. n.178/AGC 12 del 12/05/2006 della , mai notificato e comunque non cono- Controparte_1
sciuto dall'opponente; • in ogni caso prescrizione del diritto dell'Ente pubblico a richiedere il pagamento della somma ingiunta per avvenuta prescrizione. Il tempo trascorso dalla presunta revo- ca, non avendo la signora mai ricevuto le racco- Parte_2
mandate del 2006 né quelle del 2009 e tantomeno quella del 2019, precisate nel più volte richiamato atto ingiuntivo, ha comportato l'avvenuta prescrizione dello stesso. Tanto premesso la signora
, ut supra, rapp.ta, dom.ta e difesa, C I T A Parte_2
- il Presidente p.t. della Giunta Regionale della Campania;
- il Dirigente p.t. dell'Unità Operativa Dirigenziale “Recupero crediti, Esecuzione” dell'Ufficio Speciale “Avvocatura Regionale” sentire accogliere le Controparte_2
seguenti
C O N C L U S I O N I… :
a)accertare e dichiarare prescritto l'importo di €.23.044,85# per le ragioni precisate in premessa;
in subordine: b) accertare e dichia- rare non dovuta la somma richiesta con l'ordinanza ingiunzione qui impugnata per le ragioni precisate in premessa;
c) annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. In ogni caso: d) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Si produce ed offre in comunicazione mediante deposto in cancelleria: 1) Ingiunzione di pagamento del 15/05/2023 notificata il 26 maggio 2023…” (enfasi aggiunte). La all'uopo costituitasi in persona del Presiden- Controparte_3
te p.t., deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza del- la proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, anche rilevando la ripetuta interruzione della prescrizione ex adverso ec- cepita (per contro, al dirigente regionale -cui pure è rivolta la voca- tio in ius- non risulta in atti notificata la citazione oppositoria, sep- pure, peraltro, tale mancata partecipazione processuale non sposti i termini della questione come oltre riportati).
Come si è visto in premessa, l'istante, in primo luogo, contesta che il funzionario firmatario dell'ingiunzione avesse il potere di emet- terla e sottoscriverla e, comunque, contesta quale fosse la fonte di attribuzione del potere stesso. Invero, a riguardo, la evi- CP_1
denzia in comparsa di risposta che “Contrariamente a quanto apo- ditticamente affermato dall'opponente circa la presunta (ma insus- sistente) carenza di potere del Dirigente p.t., la Giunta Regionale, con la DGR 161 del 28.03.2017, stabilisce “..di avvalersi, per la riscossione coattiva dei tributi regionali, nonché delle entrate pa- trimoniali e sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite di- rettamente dalla , delle procedure previste dal Controparte_1
R.D. n. 639/1910, da avviare con l'ingiunzione di pagamento…”.
Con l'art. 11 della L.R. 23/2017, la dispone “la semplifi- CP_1
cazione in materia di riscossione coattiva e di bilancio, attraverso la disciplina relativa all'ingiunzione fiscale”. L' atto impugnato è sottoscritto dal Dirigente dell'Unità Operativa responsabile dell'Avvocatura regionale, così come prescritto dall'art.2 del R.D.
639/1910 che prevede espressamente che l'ingiunzione è emessa dal competente ufficio dell'ente creditore. Inoltre trattandosi di provvedimento amministrativo, la competenza ad adottare l'ingiunzione di pagamento spetta ai dirigenti, ai sensi dell'art.107 del d.lgs 18/8/2000 n.267. Pertanto alcun ulteriore atto deliberati- vo doveva essere emanato.” Ebbene, la Suprema Corte, in materia di ingiunzione ex RD 639/1910, ha di recente ribadito che “ Quan- to, invece alla diversa contestazione circa la corretta individua- zione del soggetto firmatario dell'atto, va rilevato che la sentenza gravata, tenuto conto per l'appunto del titolo del credito vantato, ha ritenuto che la competenza spettasse, sulla base delle norme dettate dallo stesso C.d.S., all'ufficio di Polizia Municipale in per- sona del Comandante, qualifica questa che riveste formalmente il soggetto di cui si riproduce in maniera meccanizzata la sottoscri- zione, occorrendo altresì rilevare che deve escludersi, una volta accertato che la sottoscrizione è riferibile al titolare dell'Ufficio
(nella specie il Comandante della Polizia Municipale), la necessità che questi debba anche rivestire la qualifica dirigenziale (si veda in tal senso, e con riferimento all'emissione di avvisi di liquidazio- ne Ici, parimenti di competenza comunale, Cass. n. 12302/2017)”
(Cass. 19839/20) : il che in sostanza significa che il soggetto che emetta e firmi l'ingiunzione cd. fiscale debba essere il titolare dell'ufficio, anche se non necessariamente di qualifica dirigenziale.
Nella specie, come sopra accennato, dopo aver richiamato le disci- pline amministrative e legislative di riferimento, la costituita
[...]
rappresenta che l'ordinanza in questione è stata appunto CP_4
adottata dal Dirigente [ad interim] dell'Unità Operativa responsa- bile dell'Avvocatura regionale, evidentemente competente, anche sul piano funzionale data la sua apicale veste tecnica, a fini di inti- mazione/ingiunzione di una entrata patrimoniale dovuta all'ente territoriale, figurando perciò esso -appieno- nell'ambito degli or- ganismi territoriali a tanto legittimati (né peraltro, ovviamente, una tale spesa qualità dirigenziale/transitoria del medesimo sottoscri- vente, avv. , viene poi impugnata di falso). Persona_1 In secondo luogo, come si è egualmente premesso, Parte_3
si duole del “…D.D. n.178/AGC 12 del 12/05/2006 della CP_1
mai notificato e comunque non conosciuto
[...]
dall'opponente”. Al contrario, tale allegato decreto 178/06 risulta comunicato a mezzo posta alla firmataria-consegnataria Parte_4
(con sottoscrizione leggibile) in data 23/5/06, venendo così
[...]
smentita per tabulas la relativa affermazione attorea (peraltro, co- me ancora si evince da Cass. 19839/20 cit., “…l'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fonda- tezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonchè sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, su- bordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 (conf. Cass. n. 20360/2006; Cass. n. 3880/1996)” : insomma, nemmeno una ipotetica nullità notificatoria -che qui co- munque non si riscontra- potrebbe intaccare in sede costituti- va/cognitoria la idoneità dell'emessa ingiunzione ex RD 639/1910, con cui legittimamente pretendere o affermare i diritti di recupero patrimoniale del caso.
Anche la seconda istanza oppositoria appare dunque infondata.
Con terza ed ultima censura, l'odierna attrice eccepisce comunque la “… prescrizione del diritto dell'Ente pubblico a richiedere il pagamento della somma ingiunta per avvenuta prescrizione. Il tempo trascorso dalla presunta revoca, non avendo la signora mai ricevuto le raccomandate del 2006 né quelle del Parte_2 mato atto ingiuntivo, ha comportato l'avvenuta prescrizione dello stesso”. Anche siffatta ultima doglianza si appalesa documental- mente infondata. Ed infatti :
-il decreto di concessione del premesso beneficio rimonta al
13/9/02 (v. anche il successivo decreto di revoca);
-l'avvio del procedimento di revoca è comunicato il 18/3/06, a mezzo racc. AR ricevuta -a mano- dal “figlio” sottoscrivente;
-il provvedimento di revoca viene poi comunicato il 23/5/06, con firma di ricezione dell'istante, e viene adottato per riferita falsità, come dedotta in parte motiva :
-vi è poi nota del gestore Artigiancassa spa di restituzione/somme comunicata a sua volta il 7/6/06 alla ricevente;
Parte_1
-ancora, vi è sollecito di restituzione (della somma revocata) co- municato dall'Avvocatura regionale sempre in via postale con av- viso AR, ricevuto il 14/4/09 dalla firmataria;
Parte_3
-egualmente, segue sollecito di restituzione (della somma revocata) comunicato dall'Avvocatura regionale nuvamente in via postale con avviso AR, ricevuto il 25/2/19 dalla firmataria . Parte_3
-l'ingiunzione fiscale è stata poi a sua volta notificata il 26/5/23 (v. sopra).
Insomma, rispetto al decreto concessorio dell'anno 2002, tutte le indicate comunicazioni personali, intervenute e via via ritualmente ricevute dall'istante alle riportate date del 18/3/2006-23/5/2006-
23/5/2006-7/6/2006-14/4/09-25/2/19, attestano dunque la reiterata e tempestiva interruzione della prescrizione decennale, in conse- guenza non maturata anche rispetto alla ingiunzione da ultimo co- municata addì 26/5/23: infatti, considerato che la concessione di benefici economici e la loro eventuale revoca per inadempimenti di parte o per la verifica postuma della mancanza dei necessari pre- supposti rappresentano tutti profili rientranti in un'ordinaria cornice contrattuale, afferendo cioè essi alla esecuzione di diritti perfetti fondanti, inoltre, la giurisdizione del G.O., ne discende allora che siffatte pretese di tipo negoziale siano appunto soggette, come nella revoca di specie, alla corrente prescrizione decennale (cfr. ad es. il principio giurisprudenziale generale secondo cui, proprio in mate- ria di [parziale] ritiro del finanziamento, La revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali [qui di scaturigine lega- le/provvedimentale] fa fronte a un rapporto di natura negoziale e
[in parte qua] comunque paritaria, che è disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata gene- rale, perché riguardano in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per l'incontro di varie e convergenti vo- lontà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda), tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11 (Accordi inte- grativi o sostitutivi del provvedimento), comma 2, della legge n.
241 del 1990 («Ad essi si applicano, ove non diversamente previ- sto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contrat- ti in quanto compatibili») e agli Accordi fra pubbliche amministra- zioni dell'art. 15. (Cons.Stato 1545/21) : in sostanza, in siffatta materia revocatoria, nella quale la P.A. concedente e gli altri sog- getti si muovono su un piano sostanzialmente ed analogamente pa- ritario sotto il profilo esecutivo, in derivazione di convenzioni e di- scipline legali/pubblicistiche accompagnate da apposite domande di parte- si applicano quindi gli ordinari principi di diritto comune, specie in punto di inadempimento delle attività contrattualmente previste e/o di mancanza dei presupposti all'uopo necessari. Come si è tuttavia visto, e come agevolmente si ricava dalle date di notifica prima indicate, nella specie non risulta invero maturata al- cuna prescrizione contrattuale ordinaria, risultando invece essa sempre tempestivamente interrotta.
Sicchè, la domanda oppositoria, in definitiva, è sotto ogni profilo infondata e va di conseguenza respinta.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, in favore della opposta CP_5
[...
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con citazione notificata il 26/6/23, così provvede : Parte_5
a) respinge la domanda oppositoria;
b) condanna a pagare in favore della le spe- Parte_3 Controparte_3 se di giudizio che liquida in € 400 per esborsi ed euro 1.600 per compensi, ol- tre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge,.
Napoli, così deciso il 18/4/25. Il giudice unico
Antonio Attanasio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 e tantomeno quella del 2019, precisate nel più volte richia-