Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3846/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3846/2017 appello avverso la sentenza n. 1192/2017 emessa dal Tribunale di Nola in data 18.5.2017, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BALDASSARRE PASQUALE presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ, 24 80134 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDI CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. MAIONE LUCA ( ) C.F._1 [...]
( ( ) CP_2 C.F._2 Parte_2 C.F._3
( ) presso il cui studio è elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliata in VIA DEL PARCO MARGHERITA C/O 23 C.F._5
NAPOLI presso il difensore avv. ROTONDI FRANCESCO
APPELLATA
pagina 1 di 9
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
alla la conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Nola per ivi sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nola, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, così provvedere: a) accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al diritto di prelazione per
l'apertura del punto vendita presso il Comune di NOLA Centro CP_3
Commerciale Vulcano Buono, in violazione del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti;
b) accertare e dichiarare pertanto il diritto della Società attrice ad assumere la gestione del punto vendita Prénatal sito nel Centro Commerciale di Vulcano Buono;
c) dichiarare e accertare la responsabilità di parte convenuta e conseguentemente, in mancanza dell'accoglimento del capo sub b) condannare essa convenuta al risarcimento dei danni prodotti, sia danni patrimoniali che non nella misura pari ad €
500,000,00 oltre interessi e rivalutazione o nella diversa somma che sarà ritenuta di
Giustizia da quantificarsi anche a mezzo di CTU…».
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e CP_3
chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Nola in data 18.5.2017 emetteva la sentenza n. 1192/2017 che respingeva integralmente le domande di parte attrice.
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.06.2017 la Parte_1
conveniva in giudizio la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
«a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al diritto di prelazione per l'apertura del punto vendita presso il Comune di CP_3
NOLA Centro Commerciale Vulcano Buono, in violazione del contratto di agenzia
pagina 2 di 9 sottoscritto dalle parti;
b) accertare e dichiarare pertanto il diritto della Società attrice ad assumere la gestione del punto vendita Prénatal sito nel Centro Commerciale di
Vulcano Buono;
c) dichiarare e accertare la responsabilità di parte convenuta e conseguentemente, in mancanza dell'accoglimento del capo sub b) condannare essa convenuta al risarcimento dei danni prodotti, sia danni patrimoniali che non nella misura pari ad € 500,000,00 oltre interessi e rivalutazione o nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia da quantificarsi anche a mezzo di CTU…».
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_4
del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto. In via subordinata chiedeva ridurre il risarcimento del danno richiesto da parte appellante nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da corrispondersi direttamente ai difensori in qualità di antistatari.
Con ordinanza in data 13 dicembre 2024, la Corte sulle conclusioni richiamate in epigrafe riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, si osserva che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
pagina 3 di 9 impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Con il primo motivo di appello, in particolare, l'istante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare i motivi della mancata ammissione delle istanze istruttorie aventi ad oggetto la prova testimoniale articolata in memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 e l'omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali prodotte da essa
[...]
a sostegno delle sue domande. Pt_1
pagina 4 di 9 Il motivo è infondato.
Ed invero per quanto riguarda i motivi in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, rileva la Corte che gli stessi risultano esposti all'esito dell'udienza tenutasi per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori (cfr.: ordinanza allegata al fascicolo di primo grado). Mezzi di prova che risultano palesemente inammissibili siccome articolati in formula generica, negativa o valutativa. Gli stessi, poi, risultano comunque superflui tenuto conto del fatto che l'appellante non impugna in alcun modo la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto legittimamente esercitato il diritto di recesso della La documentazione prodotta, poi, della cui valutazione si duole CP_1
l'appellante, in realtà non poteva condurre ad un diverso esito della lite siccome finalizzate a provare un affidamento dell'appellante nella prosecuzione del contratto di agenzia stipulato con la convenuta, circostanza risultata priva di rilevanza ai fini della decisione della causa. Rilevava infatti il Tribunale, che «…nel caso di specie la mandante ha liberamente esercitato il diritto di recesso, rispettando i Controparte_4
termini e le forme previste dal contratto ed in ogni caso dalla disciplina legislativa…provvedendo a comunicare il recesso con raccomandata a/r spedita in data
31/03/2011 e ricevuta dall'attrice il successivo 13/04/2011. Di conseguenza non avrebbe potuto trovare applicazione il diritto di prelazione previsto dall'art. 1 comma 2 del contratto, proprio perché esso presuppone la costanza del rapporto di agenzia, venutosi, invece, ad interrompere prima dell'apertura del nuovo punto vendita».
Con il secondo motivo l'appellante assume che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'individuare il titolo sotteso alle proprie domande nella legittimità di di CP_4
recedere dal contratto di agenzia, in quanto avrebbe dovuto considerarsi «la circostanza che durante la vigenza contrattuale abbia agito in mala fede e scorrettezza», CP_3
avendo «disdettato il contratto di agenzia solo dopo aver avviato tutte le necessarie azioni per aprire l'altro negozio».
L'assunto è infondato. Ed infatti, come già ritenuto dal Tribunale, , avendo CP_4
esercitato il proprio diritto di recesso, ha agito nel pieno rispetto delle proprie facoltà
pagina 5 di 9 contrattuali. D'altra parte, poi, la clausola contrattuale invocata dall'appellante (ossia quella che prevede il c.d. “diritto di preferenza”) non trova applicazione nel caso di specie, in quanto pacificamente tale clausola trova applicazione solo in caso di affidamento di un nuovo mandato di agenzia nell'area territoriale di competenza dell'agente, mentre, nel caso di specie, ha aperto uno store alle proprie CP_4
dirette dipendenze e non ha affidato un nuovo mandato di agenzia. Dal punto di vista temporale, inoltre, l'apertura di tale nuovo store è comunque avvenuta in data successiva alla risoluzione del rapporto di agenzia (cfr.: atto di recesso esercitato in data 31.03.2011
e ricevuto il successivo 13.04.2011 dalla ai sensi dell'art. 8 del Contratto, con CP_3
cui comunicava all'Agente il recesso dal contratto entro il termine di preavviso pattuito in 6 mesi). Rileva bene il Tribunale di Nola che «E' proprio, dunque, nella specifica disciplina del termine di preavviso per il livero recesso delle parti dal contratto che si sostanzia la protezione accordata dal legislatore all'agente, soggetto spesso economicamente debole rispetto al preponente, e tuttavia non assimilabile al lavoratore subordinato, per il quale il legislatore, oltre al termine di preavviso, richiede la giusta causa od il giustificato motivo alla base del recesso datoriale».
La tesi del Giudice di primo grado è ampiamente condivisibile, atteso che la CP_4
era legittimata, in un qualsiasi momento e salvo il rispetto del termine di preavviso, ad interrompere il rapporto d'agenzia in essere con la Sul punto la Corte di Parte_1
Cassazione ha spiegato che: “In tema di contratto di agenzia, l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale ma legittima esplicazione di un diritto potestativo, dal cui esercizio, pertanto, non deriva, di per sé, all'agente alcun danno risarcibile”. (Cass. civ. Sez. II, 07/02/2017, n. 3251).
Né il legittimo esercizio del diritto di recesso operato dalla preponente si trova in contrasto con il diritto di prelazione pure pattiziamente previsto dal contratto stipulato dalle parti in lite in favore della poiché come è evidente dalla comune Parte_1
intenzione delle parti quale emerge dalla lettura del contratto stesso, al momento della pagina 6 di 9 stipula del contratto la suddetta intenzione era solo quella di preservare il volume di affari della per il periodo in cui il contratto avesse avuto regolare Parte_4
svolgimento. La clausola di prelazione sopra richiamata, era cioè finalizzata ad offrire tutela all'Agente in pendenza di rapporto, per evitare che altri esercizi commerciali nella medesima zona potessero ridurre il fatturato del suo punto vendita.
Cosa che non è avvenuta nel rapporto in questione atteso che è risultato documentalmente provato che il nuovo store è stato aperto successivamente alla cessazione degli effetti del contratto stipulato dalla con la Il CP_1 Parte_1
Tribunale, infatti, ha pertanto statuito che «…Di conseguenza non avrebbe potuto trovare applicazione il diritto di prelazione previsto dall'art. 1 comma 2 del contratto, proprio perché esso presuppone la costanza del rapporto di agenzia, venutosi, invece, ad interrompere prima dell'apertura del nuovo punto vendita».
Ancora, l'applicazione della clausola di prelazione rivendicata dall'appellante dovrebbe comunque escludersi poiché la stessa riguardava le sole ipotesi in cui avesse CP_3
deciso di affidare un nuovo mandato di agenzia nella medesima circoscrizione territoriale in cui l'agente operava. Nel caso in esame, invece, ha aperto uno CP_3
store alle proprie dirette dipendenze, con propri dipendenti e senza ricorrere all'intermediazione di soggetti terzi, quali agenti o fornitori.
Né poteva trovare accoglimento alcuna domanda risarcitoria, sia in considerazione della legittimità del recesso operato dalla che in mancanza di prova dell'esistenza del CP_1
danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. La Suprema Corte di
Cassazione ha infatti statuito che «l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, pur costituendo di per sè un illecito, non obbliga, però,
l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno» (Cass. n.
5328/2007). Con riferimento all'asserito danno derivante dalla responsabilità contrattuale di deve rilevarsi come l'assunto danno sia stato solo CP_3
genericamente evocato ma in alcun modo specificato e provato.
pagina 7 di 9 Tutto ciò premesso l'appello deve essere respinto con l'integrale conferma della pronuncia gravata.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1192/2017 emessa dal Parte_5
Tribunale di Nola in data 19.5.2017 nei confronti della in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Nola;
b) Condanna la al pagamento in favore della Parte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del secondo CP_3
grado del giudizio, che liquida in € 120,00 per spese ed € 6.946,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;
pagina 8 di 9 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_5
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.03.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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