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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15477 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 4 novembre 2025 alle ore 12:30 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie è stata chiamata la causa iscritta al numero 52951 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023.
Sono presenti per la parte opposta l'Avv. Fabrizio Perazzini, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Ciciarelli,
e per la parte opponente l'Avv. Daniele Giuseppe Capuano, in sostituzione dell'Avv. Gioia Vaccari.
Entrambi i procuratori si riportano alle note conclusionali depositate.
L'Avv. Perazzini da atto della pendenza innanzi all'intestato Tribunale del giudizio di merito dell'opposizione all'atto di pignoramento presso terzi recante R.G. n. 36905/2025, Giudice Liverani.
Il Giudice
dato atto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19:30, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura, in assenza delle parti,
nelle more allontanatesi.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 52951 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– C.F – con sede legale in Roma (RM) alla Via G. Parte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma (RM) al
Viale Gioacchino Rossini n. 18 presso lo studio dell'Avv. Gioia Vaccari dal quale è rappresentata e difesa in virtù del mandato in calce all'atto di citazione;
- attrice opponente -
E
– C.F.: – elettivamente domiciliato in Roma (RM) Controparte_1 C.F._1
alla Via Gaspare Spontini n. 24 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciciarelli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti:
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2023, a mezzo posta elettronica certificata,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 09.11.2023 Parte_1
ad istanza di per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 12.649,12, Controparte_1
oltre interessi e spese successive, in forza della sentenza n. 4599/2023 emessa in data 21.03.2023 dal
Tribunale Civile di Roma notificata in data 14.04.2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo il seguente unico motivo che si richiama sinteticamente: 1) «NULLITA' ED ILLEGITTIMITÀ DEL PRECETTO PER INESISTENZA DEL CREDITO. (…) l'
[...]
ha eseguito il pagamento del debito derivante dalle spese legali liquidate nella sentenza n. Controparte_2
4599/23 nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/73 ed ha
pertanto estinto ogni obbligazione a suo carico nei confronti dell'avv. .» precisando a tal fine che: CP_1
a) l' ̶ nella qualità di debitore della parte opposta per le spese legali liquidate nella sopra citata CP_3
sentenza ̶ è stata destinataria dell'atto di pignoramento presso terzi n. 97/2023/9778 notificato dallo stesso Ente, quale Agente della Riscossione dei crediti esattoriali contenuti in plurime cartelle esattoriali emesse a carico dell'opposto;
b) Il pagamento eseguito dall in qualità di terzo pignorato all'esito della suddetta procedura, ha CP_3
estinto il debito della parte opponente nei confronti dell'opposto, liberando l'opponente da ogni obbligazione, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
c) detto pagamento è intervenuto in data 03.06.2023, antecedentemente alla notifica dell'atto di precetto de quo.
Ha concluso, pertanto, come segue: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e dichiarare illegittimo e nullo l'atto di precetto
notificato il 9.11.2023 in quanto l'avv. non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata, non essendo dovuto il pagamento delle somme intimate, per i motivi dedotti. Con vittoria delle
spese di lite da liquidarsi a carico della parte opposta con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario.».
3 L'opposto , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
spiegata opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
All'udienza di prima comparizione del 16.04.2024 il giudizio è stato rinviato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 29.10.2024.
In seguito, disatteso l'invito alle parti ad un bonario componimento della lite, all'udienza del 10.06.2025
parte opponente ha evidenziato il deposito in data 05.06.2025 dell'ordinanza di non luogo a provvedere emessa in sede cautelare nel giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi eseguito da ai sensi CP_3
degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR 602/73, dando atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui all'azionato precetto opposto;
parte opposta, per contro ha chiesto la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del richiamato giudizio di merito.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Ciò posto, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la stessa deve essere accolta.
La somma intimata con l'atto di precetto in esame risulta pagata a far data dal 03.06.2023,
antecedentemente al presente giudizio a seguito della procedura di pignoramento presso terzi eseguito dall' ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR 602/73, così come documentato in atti e rilevato anche CP_3
dal G.E., in sede cautelare, nel giudizio di opposizione ex artt. 615, II comma e 617, II comma c.p.c.
L'avvenuto pagamento dell'importo intimato con l'atto di precetto opposto comporta l'estinzione del debito di cui al titolo esecutivo azionato.
Le doglianze relative alla legittimità della suddetta procedura di pignoramento presso terzi non possono trovare ingresso nel presente giudizio e saranno delibate dal GE nel pendente giudizio di merito dell'opposizione proposta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M 55/2014, ai minimi dello scaglione di riferimento della controversia per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, valutata la vicenda processuale, l'unica questione giuridica sollevata e l'attività giuridica svolta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto,
dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 09.11.2023;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
per Euro 1.700,00 a titolo di compensi, oltre rimborso Parte_1
forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, all'udienza del 4 novembre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
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