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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N33309 R.G. 2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. MATTEO PACE con elezione di domicilio in Roma piazza degli Strozzi 34
Contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. FRANCESCA FORTE con elezione di domicilio in Roma via Calderon de la Barca n. 87
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte_1 conveniva in giudizioCon ricorso n. 33309/2022, CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_11) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di essere inquadrata sin dal giugno 2014, o da altra data che sarà ritenuta di giustizia, nel IV ° livello del CCNL dei Servizi Ambientali, Area Tecnica e Amministrativa;
о
2) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di ad €
17.325,36 sino al dicembre 2021, oltre € 123,15 mensili a decorrere dal gennaio
2022, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali.
Esponeva la ricorrente di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla svolgeva la base di un contratto a tempo indeterminato;
che da giugno 2014 propria attività presso la stabilimento" Parte_2 ", addetta al Servizio 66 66
si rivolge per Linea Verde " ovverosia al Call Center AMA a cui l' utenza 66 segnalazioni sul servizio di pulizia;
che tale chiedere informazioni e/o effettua Front End "( primo contatto con il cliente) e servizio è organizzato in attività 66
di "Back Office“ ( attività di gestione del contatto, risoluzione del problema); che parte ricorrente gestiva in totale autonomia, le telefonate in entrata ed in uscita tramite l' uso del sistema operativo SAP;
che, in particolare, la ricorrente, una volta ricevuta la telefonata, analizzava la criticità sollevata dall' utente, individuava il problema da risolvere, effettuava i controlli necessari, indicava le modalità di risoluzione, decideva autonomamente il tipo di segnalazione da effettuare e l'aria aziendale da interessare per la risoluzione del problema;
che, di necessità di un ulteriore contatto per la risoluzione del problema, in caso provvedeva a richiamare l' utente per la soluzione del caso;
che a seguito della chiamata, la ricorrente apriva il ticket che doveva essere qualificato sulla base delle informazioni ricevute dall' utente;
che la ricorrente doveva verificare autonomamente la correttezza delle informazioni ricevute e la regolamentazione della raccolta nell' area indicata dall' utente;
che la ricorrente non disponeva di alcun manuale informativo, per cui doveva autonomamente individuare la modalità di raccolta per l'area interessata;
che parte ricorrente seguiva, altresì, tutti gli adempimenti richiesti per la tutela dei dati personali degli utenti;
che, in alcuni casi, doveva contattare direttamente il Responsabile dell' Area interessata alla risoluzione del problema oppure comunicare all' utente l' indirizzo mail aziendale quale strumento alternativo di segnalazione;
che le chiamate dall'utenza riguardavano segnalazioni e/o criticità relativi a tutti i settori Controp gestiti da che rispetto alle segnalazioni ricevute dagli utenti sui comportamenti non conformi del personale, la ricorrente doveva valutare il tipo di condotta e decidere autonomamente se segnalare il caso al Responsabile oppure spiegare all' utente le competenze degli addetti;
che era inquadrata nel livello 3°, con la qualifica di impiegata d' ordine, del CCNL Servizi Ambientali, Area Tecnica ed Amministrativa alla quale "Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera"; che i lavoratori addetti al call center erano circa 22, di cui circa una decina (tra cui i signori PE
[...] , Persona_2 Persona_4 ,), immediatamente promossi Persona_3 e al IV livello del CCNL applicato al momento della assegnazione al call center;
che i lavoratori indicati svolgevano le stesse mansioni della ricorrente;
che i referenti di supporto della ricorrente, Testimone_1 erano inquadrati Persona_5 e rispettivamente nel V e nel VI livello;
che, in relazione alle mansioni svolte, la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello ccnl per i Servizi
Ambientali previsto per i: "Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non ricorrente era stata necessariamente dettagliate"; che, invece, parte
"Lavoratori d'ordine illegittimamente inquadrata nel III livello previsto per i che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate"; che, pertanto, parte ricorrente aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella contrattuale e comunque non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
che la ricorrente era creditrice della somma di € 17.325,36 sino al dicembre 2021, oltre
€ 123,15 mensili a decorrere dal gennaio 2022.
Tanto premesso, argomentava in merito al diritto al superiore inquadramento, evidenziando che 1' elemento di differenza fra i due livelli contrattuali era rappresentato dal livello di autonomia delle mansioni;
che, infatti, per il III livello, era richiesta una autonomia operativa limitata all'esecuzione del 66
proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate " mentre per il IV livello era richiesta una autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non 66
necessariamente dettagliate ".
Si costituiva in giudizio CP_1 contestando l'avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.
Descritta la vicenda lavorativa della ricorrente sin dalla data di assunzione, faceva rilevare che con verbale di accordo sindacale del 23/02/2015 (i atti), le parti sociali hanno inteso dare una sistemazione organica alle attività di Customer Care dell'Azienda, nella quale rientra anche l'attività della Linea Verde;
che in particolare, con il citato Accordo sindacale del 23/02/2015, le parti sociali, premesso che "hanno analizzato le attività specifiche dei settori o di parte di esse e che si sono confrontate più volte sui temi rappresentati nel presente accordo al fine di individuare soluzioni condivise;
in considerazione delle modifiche organizzative e tecnologiche imminenti (...)” hanno innanzitutto condiviso che "Il terzo livello è valutato dalle parti come coerente con le attività svolte" e che "I livelli superiori attualmente presenti all'interno del Customer Care sono considerati ad esaurimento ovvero saranno riconosciuti ad eventuali figure di coordinamento previa selezione e valutazione del responsabile"; che nel predetto accordo era, inoltre, previsto che "il personale attualmente in forza presso la Linea Verde inquadrato nella categoria professionale Operaio verrà inquadrato nella categoria professionale Impiegato con decorrenza 1 marzo 2015, mantenendo il proprio livello (livello 3)"; che la sig.ra veva, quindi, sottoscritto il relativo verbale di conciliazione in sede Pt 1 sindacale nell'aprile del 2015 (in atti ) ed era stata inquadrata nella categoria professionale di Impiegato, ovvero Area tecnica ed amministrativa del CCNL
ED, mantenendo il 3° livello posseduto, considerato da tutte le parti sociali e dalla medesima ricorrente, coerente con le attività svolte;
che conformemente a quanto stabilito nell'accordo e nel verbale di conciliazione la ricorrente aveva continuato ad espletare presso la Linea Verde le medesime mansioni, tutte riconducibili al 3° livello del CCNL ED ora CP_2 .
La convenuta contestava quanto dedotto in ricorso in merito alle mansioni espletate, facendo rilevare che la ricorrente non gestiva in totale autonomia le telefonate degli utenti, né si occupava della risoluzione del problema, ma semplicemente si occupava di inserire i dati nei sistemi informatici in uso presso la struttura cui è assegnata, in base alle dettagliate istruzioni operative ricevute;
che la Controp ricorrente, come ogni altro dipendente che effettua attività di inserimento dati nei sistemi informatici aziendali, aveva frequentato un corso di formazione, volto Contr proprio ad esplicare in quali campi effettuare l'inserimento dei dati;
che è un Contro software gestionale, succeduto a;
che il compito della ricorrente era quello di caricare dei dati in apposite maschere predeterminate secondo le istruzioni dettagliate impartitele;
che la Linea Verde si è sempre occupata di ricevere e registrare i reclami e le segnalazioni della cittadinanza, oltre che di fornire informazioni sui servizi operativi svolti dall'azienda e, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, tali attività sono sempre state espletate in base a predefinite istruzioni operative;
che nell'espletamento delle attività assegnate, la ricorrente utilizza sistemi informatici che prevedono maschere e valori di inserimento predefiniti, che servono ad automatizzare ulteriormente le attività da compiere;
che la ricorrente ordinariamente inserisce sul sistema SAP le richieste ricevute dagli utenti e, in caso di particolari urgenze o criticità, non “contatta le diverse aree aziendali per la risoluzione del problema", ma evidenzia tali urgenze e/o criticità al proprio Coordinatore, quali ad esempio la sig.ra Testimone_1 ed il sig. Persona_5 che dopo specifica valutazione contattano personalmente;
che la struttura operativa di riferimento o, in caso di impossibilità, delegano un operatore di Linea Verde a procedere in base a specifiche e dettagliate istruzioni;
che la ricorrente risponde alla Contr telefonata dell'utente apre la segnalazione su ed il relativo ticket è aperto su classificazioni predefinite in base alla richiesta dell'utente; che il sistema, poi, assegna automaticamente la segnalazione alla struttura responsabile per la sua risoluzione.
La convenuta contestava tutto quanto dedotto in merito al lavoro espletato dalla ricorrente e precisava che ella non gestisce in autonomina alcuna attività; deduceva che, in concreto, segue precise istruzioni operative che sono agevolate dall'utilizzo di sistemi informativi che comportano l'obbligo di inserimento dati in campi predefiniti, con classificazioni già tipizzate, con "autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambio di istruzioni dettagliate;
che in casi di criticità e/o urgenze e/o fattispecie non tipizzate, la ricorrente, come tutti gli altri operatori di Linea Verde, si rivolge per la loro risoluzione al Coordinatore in servizio.
Tanto premesso in fatto, argomentava in merito alla infondatezza della domanda tenuto conto delle mansioni di fatto svolte e di quanto previsto dall'
Accordo sottoscritto dalle parti sociali. Contestava i conteggi in quanto elaborati non in linea con le previsioni contrattuali.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con il favore delle spese.
Il giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, espletata la prova testimoniale, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che dai documenti di causa ( non contestati dalla parte ricorrente) risulta che con Ordine di Servizio n. 9 del 28/02/2014,la ricorrente veniva assegnata temporaneamente per il periodo di prova degli 80 giorni previsti, nella posizione di “Operatore Front-end" della Linea Verde AMA;
che, a seguito del superamento del predetto periodo di prova la ricorrente veniva definitivamente assegnata alla nuova mansione. Risulta altresì che successivamente, con verbale di accordo sindacale del
23/02/2015, le parti sociali davano una sistemazione organica alle attività di Customer Care dell'Azienda, nella quale rientra anche l'attività della Linea Verde;
che con tale Accordo sindacale del 23/02/2015, le parti sociali, premesso che "hanno analizzato le attività specifiche dei settori o di parte di esse e che si sono confrontate più volte sui temi rappresentati nel presente accordo al fine di individuare soluzioni condivise;
in considerazione delle modifiche organizzative e tecnologiche imminenti (...)" precisavano che "Il terzo livello è valutato dalle parti come coerente con le attività svolte" e che "I livelli superiori attualmente presenti all'interno del Customer Care sono considerati ad esaurimento ovvero saranno riconosciuti ad eventuali figure di coordinamento previa selezione e valutazione del responsabile"; che nel predetto accordo era, inoltre, previsto che "il personale attualmente in forza presso la Linea Verde inquadrato nella categoria professionale Operaio verrà inquadrato nella categoria professionale Impiegato con decorrenza 1 marzo 2015, mantenendo il proprio livello (livello 3)".
È, dunque, provato documentalmente che la sig.ra Pt_1 ha, quindi, sottoscritto il relativo verbale di conciliazione in sede sindacale nell'aprile del
2015 ed è stata inquadrata nella categoria professionale di Impiegato, ovvero Area tecnica ed amministrativa del CCNL ED, mantenendo il 3° livello posseduto, considerato da tutte le parti sociali e dalla medesima ricorrente, coerente con le attività svolte;
che in linea con quanto stabilito nell'accordo e nel verbale di conciliazione la ricorrente aveva continuato ad espletare presso la Linea Verde le medesime mansioni. Prova ne è il fatto che la stessa ricorrente ha precisato di aver svolto sempre le stesse mansioni e non ha dedotto l'esistenza di alcuna variazione nell'ambito dell' attività complessivamente espletata nel corso del periodo presso il Servizio Linea Verde.
Così delineato il contesto di riferimento, rileva il giudice che, anche a seguito dell' istruttoria espletata non sono emersi elementi a conforto della domanda.
Ed, infatti, i testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno sostanzialmente confermato quanto dedotto dalla resistente. 66In particolare, la teste ha dichiarato ADR io mi Testimone_2 occupo attualmente di servizio societario;
ma sino ad un anno fa sono stata alla
Linea Verde in qualità di operatore;
sono stata a quel servizio sino al 25 dicembre 2022. ADR Ho avuto, quindi, contatto con la parte ricorrente sino a questa data;
facevamo lo stesso identico lavoro. In particolare, bisognava prendere le telefonate, in cui si raccoglie la richiesta, assumendo informazioni dall' utente;
e poi inserendole nel sistema, secondo i criteri di classificazione del sistema stesso. A volte la richiesta può riguardare un sollecito di una richiesta già fatta;
in tali casi, l' operatore ha la possibilità di codificarlo in modo diverso, per inviare la richiesta ad altro ufficio oppure inviare un sollecito. ADR Vi sono poi attività di back office in cui vengono esaminate le mail o le segnalazioni provenienti dalle URP che sono state precedentemente già visionate dai coordinatori che fanno una solta di scrematura, inviando agli operatori quelle che sono risolvibili in maniera semplificata cioè sulla base degli strumenti a disposizione. ADR In tal caso, l'operatore, rispetto alla segnalazione, deve verificare se vi siano altre segnalazioni pendenti e il tipo di provvedimento adottato;
nel qual caso, o fa un sollecito o una nuova segnalazione. ADR Può capitare anche di dare un feedback o telefonico o via mail. Quelle che ho descritto sono le attività prevalenti;
abbiamo poi contatti con le varie aree quando ci troviamo di fronte a situazioni anomale per le quali abbiamo bisogno di avere delucidazioni sul da farsi. In tali casi, non sapendo cosa fare, l'operatore chiama per sapere la situazione che ha generato il disservizio o le situazioni territoriali che non sono state comunicate alla linea verde. Queste informazioni servono per fare la segnalazione. ADr Il sistema che abbiamo a disposizione si articola su tre macro aree: Disservizi, verifiche e informazioni. L'operatore, a seconda del contenuto della telefonata o della mail, comprende verso quale macro area si deve orientare e poi, inserisce la richiesta a seconda dell' oggetto e se è necessario acquisire altre informazioni. ADR Spesso accade che non ci sia corrispondenza fra quanto indicato nel sistema e quanto riferito dall' utente;
in tali casi, l'operatore chiama l'ufficio competente per avere informazioni. ADR In caso di informazioni sul personale, l' operatore raccoglie la segnalazione dell' utente e poi eventualmente, in caso di richiesta di informazioni, può informare sullo stato della pratica. 66
dal 1992 in Contro ha dichiarato:" impiegatoPersona_5 Il teste qualità di coordinatore LINEA VERDE;
ho quindi avuto contatti di lavoro diretti con la ricorrente. ADR Il lavoro di LINEA VERDE consiste nel rispondere alle telefonate degli utenti, capire la problematica che viene esposta dagli utenti e inserire la segnalazione all'interno del sistema SAP che poi la assegna all' Ufficio competente a risolvere il disservizio. ADR In caso di segnalazione non riconducibile ad una delle caselle già previste dal sistema, si può sentire un coordinatore per avere indicazioni o utilizzare la casella più simile. ADR Questa è l'attività prevalente;
in caso di segnalazioni via mail, il coordinatore le esamina individuando il codice da utilizzarle per inserirle nel sistema e poi le invia all'operatore che le inserisce nel sistema ADR Le operatrici si occupano anche della formazione dei nuovi Parte_3 operatori;
nel senso che l'operatore più esperto condividendo la schermo o con le cuffie, consente all'operatore nuovo di sentire il suo operato;
poi fa rispondere all' operatore nuovo e quello esperto ascolta e aiuta rispondere. ADR Questa attività è durata circa un mese e mezzo. Il teste ha dichiarato :" impiegato presso la Testimone_3
....
convenuta dal 15 aprile 2000; sono impiegato presso il bilancio di sostenibilità; ho un giudizio in corso per competenze economiche;
in quel giudizio la parte ricorrente non è stata indicata come teste. ADR Ho lavorato fino al dicembre 2023 come addetto al Servizio Lina verde. ADR Preciso che l'addetto riceve le telefonate dall' Contro utente che chiama o per ricever informazioni o per solleciti su interventi di Su raccolta o spazzamenti. ADR. Il compito dell' addetto è quello di capire quello che chiede l'utente, poi inserire nel sistema la richiesta ed assegnare al cittadino un codice con cui seguire la pratica. Questa è la sintesi dell' attività; può capitare che il cittadino sia stato indirizzato per errore alla Linea verde o abbia per errore sbagliato la selezione;
in quel caso, l'operatore deve indirizzare l'utente verso il canale appropriato. ADR In passato il sistema non era sempre aggiornato;
pertanto, il cittadino poteva non avere informazioni corrette. L'operatore allora poteva contattare il capo area per aver informazioni più aggiornate da passare quindi al Contro cittadino. ADR I cittadini potevano fare anche segnalazioni sugli operatori in quel caso, l'addetto al servizio era tenuto a fare una relazione in merito a quanto riferito dal cittadino da trasmettere ai responsabili competenti. ADr La relazione era sostanzialmente la trascrizione di quanto riferito dal cittadino. ADR L'operatore, appreso il funzionamento del sistema SAP, procedeva da solo;
non vi era un manuale operativo.; si potevano prendere informazioni anche dal sito internet. ADR Esiste una cartella condivisa di LINEA VERDE in cui sono riportati gli indirizzi delle sedi operative di zona con l'indicazione dei responsabili;
era aggiornata con gli ordini e Contro comunicazioni di servizio dell' per esempio, se vi era la campagna per il recupero degli alberi di Natale, nella bacheca erano inserite le informazioni a cui poteva attingere l'operatore. ADR L'operatore veniva formato per accedere al call center;
la bacheca non conteneva le informazioni sul lavoro ordinario ma solo su eventi particolari." ha dichiarato:" ADR Ero coordinatrice del La teste Testimone_1 servizio Linea Verde. ADR Ho avuto rapporti di lavoro diretti con parte ricorrente a partire dal 2013 e fino al 2023. ADR Parte ricorrente era operatore di call center;
Contro rispondeva al numero verde di dando le informazioni richieste o accogliendo reclami trasmettendoli alla sede competente Ciò avveniva tramite un sistema Contr condiviso ADR L'operatore poteva rispondere alle richieste dell' utenza attingendo al sito, al coordinatore ed al materiale informativo disponibile. ADR In caso di questioni di particolare criticità, l'operatore non adottava alcuna decisione ma si rivolgeva al coordinatore .ADR Preciso che spesso nel sito non vi erano tutte le informazioni necessarie;
per cui spesso, le informazioni su particolari problematiche venivano raccolte dai coordinatori e riversate su una bacheca condivisa Pt 4 cui potevano attingere tutti gli operatori. ADR Preciso che vi erano manuali operativi che venivano condivisi con gli operatori i quali venivano costantemente aggiornati;
preciso che si trattava di aggiornamenti operativi. ADR L' operatore poteva contattare il servizio;
il coordinatore sconsigliava questa operazione in quanto le sedi operative non sempre rispondono e comunque si tratta di ipotesi eccezionali e solo dietro imput del coordinatore. Non era fatto su scelta autonoma dell'operatore.
ADR In ogni caso, la telefonata alla sede operativa aveva solo contenuto informativo;
poi era la sede operativa contattata a prendere eventuali accorgimenti e il coordinatore doveva essere comunque informato. ADR In caso di ripetute richieste di intervento, l' operatore poteva autonomamente, valutati i ripetuti solleciti preesistenti, sottoporre al coordinatore la richiesta qualificandola per la particolare criticità; poi competeva al coordinatore l'ultima valutazione. ADR Io ero di VI livello;
parte ricorrente era di III livello “.
Esaminando il contenuto di tali dichiarazioni è, invero, emerso che, come in effetti dedotto dalla società convenuta, la ricorrente non gestisce in totale autonomia le telefonate degli utenti, né si occupa della risoluzione del problema, ma semplicemente si occupa di inserire i dati nei sistemi informatici in uso presso la struttura cui è assegnata, in base alle dettagliate istruzioni operative ricevute. I testi hanno, inoltre, confermato che la ricorrente inserisce la segnalazione nel sistema informatico, senza alcuna decisione autonoma sul tipo di segnalazione da effettuare . I testi hanno sostanzialmente confermato che la ricorrente risponde alla telefonata dell'utente e inserisce la segnalazione nel sistema SAP che poi apre il relativo ticket e la segnalazione automaticamente all'Ufficio competente per la sua risoluzione (v. teste Per_5 ). Ed, infatti, la teste Tes_2 ha puntualmente riferito che il lavoro consisteva nel prendere le telefonate, assumendo informazioni dall' utente;
che ciò andava inserito nel sistema secondo i criteri di classificazione già previsti e predisposti.
In linea con tali dichiarazioni hanno riferito anche gli altri testi. Controp Tali rilievi sono risultati in linea con le deduzioni di che precisato che tutti i sistemi informatici utilizzati nel tempo presso la Linea Verde hanno sempre avuto delle maschere predefinite, utilizzate dagli operatori per la propria attività di inserimento dati.
Nessuno dei testi ha riferito in merito ad una pretesa attività della ricorrente inerente la verifica in autonomia la correttezza delle informazioni ricevute . Non è emerso che la ricorrente abbia svolto o svolga alcuna lavorazione in autonomia, né valutazioni e né che sia tenuta a contattare le strutture operative per rappresentare le attività da espletare.
L'espletata istruttoria, dunque, ha confermato che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni del livello di appartenenza.
Ed, infatti, appartengono al 3° livello Area tecnica ed amministrativa del CCNL
ED (ora CP_2 ) i "Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate“.
Appartengono, invece, al IV livello "Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate". Tenuto conto di quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, richiamato quanto sopra già evidenziato, deve ritenersi che non è ravvisabile nelle attività della ricorrente quel "particolare rilievo rispetto al livello inferiore", né quella "professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche" né tantomeno, 1'"autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate" richieste dal livello in questa sede rivendicato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate tenendo conto della pendenza di altri giudizi sulla medesima questione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre iva e cpa.
Roma 7.2.2025 LA GIUDICE
Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N33309 R.G. 2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. MATTEO PACE con elezione di domicilio in Roma piazza degli Strozzi 34
Contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. FRANCESCA FORTE con elezione di domicilio in Roma via Calderon de la Barca n. 87
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte_1 conveniva in giudizioCon ricorso n. 33309/2022, CP_1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_11) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di essere inquadrata sin dal giugno 2014, o da altra data che sarà ritenuta di giustizia, nel IV ° livello del CCNL dei Servizi Ambientali, Area Tecnica e Amministrativa;
о
2) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di ad €
17.325,36 sino al dicembre 2021, oltre € 123,15 mensili a decorrere dal gennaio
2022, o altra somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali.
Esponeva la ricorrente di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla svolgeva la base di un contratto a tempo indeterminato;
che da giugno 2014 propria attività presso la stabilimento" Parte_2 ", addetta al Servizio 66 66
si rivolge per Linea Verde " ovverosia al Call Center AMA a cui l' utenza 66 segnalazioni sul servizio di pulizia;
che tale chiedere informazioni e/o effettua Front End "( primo contatto con il cliente) e servizio è organizzato in attività 66
di "Back Office“ ( attività di gestione del contatto, risoluzione del problema); che parte ricorrente gestiva in totale autonomia, le telefonate in entrata ed in uscita tramite l' uso del sistema operativo SAP;
che, in particolare, la ricorrente, una volta ricevuta la telefonata, analizzava la criticità sollevata dall' utente, individuava il problema da risolvere, effettuava i controlli necessari, indicava le modalità di risoluzione, decideva autonomamente il tipo di segnalazione da effettuare e l'aria aziendale da interessare per la risoluzione del problema;
che, di necessità di un ulteriore contatto per la risoluzione del problema, in caso provvedeva a richiamare l' utente per la soluzione del caso;
che a seguito della chiamata, la ricorrente apriva il ticket che doveva essere qualificato sulla base delle informazioni ricevute dall' utente;
che la ricorrente doveva verificare autonomamente la correttezza delle informazioni ricevute e la regolamentazione della raccolta nell' area indicata dall' utente;
che la ricorrente non disponeva di alcun manuale informativo, per cui doveva autonomamente individuare la modalità di raccolta per l'area interessata;
che parte ricorrente seguiva, altresì, tutti gli adempimenti richiesti per la tutela dei dati personali degli utenti;
che, in alcuni casi, doveva contattare direttamente il Responsabile dell' Area interessata alla risoluzione del problema oppure comunicare all' utente l' indirizzo mail aziendale quale strumento alternativo di segnalazione;
che le chiamate dall'utenza riguardavano segnalazioni e/o criticità relativi a tutti i settori Controp gestiti da che rispetto alle segnalazioni ricevute dagli utenti sui comportamenti non conformi del personale, la ricorrente doveva valutare il tipo di condotta e decidere autonomamente se segnalare il caso al Responsabile oppure spiegare all' utente le competenze degli addetti;
che era inquadrata nel livello 3°, con la qualifica di impiegata d' ordine, del CCNL Servizi Ambientali, Area Tecnica ed Amministrativa alla quale "Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera"; che i lavoratori addetti al call center erano circa 22, di cui circa una decina (tra cui i signori PE
[...] , Persona_2 Persona_4 ,), immediatamente promossi Persona_3 e al IV livello del CCNL applicato al momento della assegnazione al call center;
che i lavoratori indicati svolgevano le stesse mansioni della ricorrente;
che i referenti di supporto della ricorrente, Testimone_1 erano inquadrati Persona_5 e rispettivamente nel V e nel VI livello;
che, in relazione alle mansioni svolte, la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello ccnl per i Servizi
Ambientali previsto per i: "Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non ricorrente era stata necessariamente dettagliate"; che, invece, parte
"Lavoratori d'ordine illegittimamente inquadrata nel III livello previsto per i che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate"; che, pertanto, parte ricorrente aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella contrattuale e comunque non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
che la ricorrente era creditrice della somma di € 17.325,36 sino al dicembre 2021, oltre
€ 123,15 mensili a decorrere dal gennaio 2022.
Tanto premesso, argomentava in merito al diritto al superiore inquadramento, evidenziando che 1' elemento di differenza fra i due livelli contrattuali era rappresentato dal livello di autonomia delle mansioni;
che, infatti, per il III livello, era richiesta una autonomia operativa limitata all'esecuzione del 66
proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate " mentre per il IV livello era richiesta una autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non 66
necessariamente dettagliate ".
Si costituiva in giudizio CP_1 contestando l'avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.
Descritta la vicenda lavorativa della ricorrente sin dalla data di assunzione, faceva rilevare che con verbale di accordo sindacale del 23/02/2015 (i atti), le parti sociali hanno inteso dare una sistemazione organica alle attività di Customer Care dell'Azienda, nella quale rientra anche l'attività della Linea Verde;
che in particolare, con il citato Accordo sindacale del 23/02/2015, le parti sociali, premesso che "hanno analizzato le attività specifiche dei settori o di parte di esse e che si sono confrontate più volte sui temi rappresentati nel presente accordo al fine di individuare soluzioni condivise;
in considerazione delle modifiche organizzative e tecnologiche imminenti (...)” hanno innanzitutto condiviso che "Il terzo livello è valutato dalle parti come coerente con le attività svolte" e che "I livelli superiori attualmente presenti all'interno del Customer Care sono considerati ad esaurimento ovvero saranno riconosciuti ad eventuali figure di coordinamento previa selezione e valutazione del responsabile"; che nel predetto accordo era, inoltre, previsto che "il personale attualmente in forza presso la Linea Verde inquadrato nella categoria professionale Operaio verrà inquadrato nella categoria professionale Impiegato con decorrenza 1 marzo 2015, mantenendo il proprio livello (livello 3)"; che la sig.ra veva, quindi, sottoscritto il relativo verbale di conciliazione in sede Pt 1 sindacale nell'aprile del 2015 (in atti ) ed era stata inquadrata nella categoria professionale di Impiegato, ovvero Area tecnica ed amministrativa del CCNL
ED, mantenendo il 3° livello posseduto, considerato da tutte le parti sociali e dalla medesima ricorrente, coerente con le attività svolte;
che conformemente a quanto stabilito nell'accordo e nel verbale di conciliazione la ricorrente aveva continuato ad espletare presso la Linea Verde le medesime mansioni, tutte riconducibili al 3° livello del CCNL ED ora CP_2 .
La convenuta contestava quanto dedotto in ricorso in merito alle mansioni espletate, facendo rilevare che la ricorrente non gestiva in totale autonomia le telefonate degli utenti, né si occupava della risoluzione del problema, ma semplicemente si occupava di inserire i dati nei sistemi informatici in uso presso la struttura cui è assegnata, in base alle dettagliate istruzioni operative ricevute;
che la Controp ricorrente, come ogni altro dipendente che effettua attività di inserimento dati nei sistemi informatici aziendali, aveva frequentato un corso di formazione, volto Contr proprio ad esplicare in quali campi effettuare l'inserimento dei dati;
che è un Contro software gestionale, succeduto a;
che il compito della ricorrente era quello di caricare dei dati in apposite maschere predeterminate secondo le istruzioni dettagliate impartitele;
che la Linea Verde si è sempre occupata di ricevere e registrare i reclami e le segnalazioni della cittadinanza, oltre che di fornire informazioni sui servizi operativi svolti dall'azienda e, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, tali attività sono sempre state espletate in base a predefinite istruzioni operative;
che nell'espletamento delle attività assegnate, la ricorrente utilizza sistemi informatici che prevedono maschere e valori di inserimento predefiniti, che servono ad automatizzare ulteriormente le attività da compiere;
che la ricorrente ordinariamente inserisce sul sistema SAP le richieste ricevute dagli utenti e, in caso di particolari urgenze o criticità, non “contatta le diverse aree aziendali per la risoluzione del problema", ma evidenzia tali urgenze e/o criticità al proprio Coordinatore, quali ad esempio la sig.ra Testimone_1 ed il sig. Persona_5 che dopo specifica valutazione contattano personalmente;
che la struttura operativa di riferimento o, in caso di impossibilità, delegano un operatore di Linea Verde a procedere in base a specifiche e dettagliate istruzioni;
che la ricorrente risponde alla Contr telefonata dell'utente apre la segnalazione su ed il relativo ticket è aperto su classificazioni predefinite in base alla richiesta dell'utente; che il sistema, poi, assegna automaticamente la segnalazione alla struttura responsabile per la sua risoluzione.
La convenuta contestava tutto quanto dedotto in merito al lavoro espletato dalla ricorrente e precisava che ella non gestisce in autonomina alcuna attività; deduceva che, in concreto, segue precise istruzioni operative che sono agevolate dall'utilizzo di sistemi informativi che comportano l'obbligo di inserimento dati in campi predefiniti, con classificazioni già tipizzate, con "autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambio di istruzioni dettagliate;
che in casi di criticità e/o urgenze e/o fattispecie non tipizzate, la ricorrente, come tutti gli altri operatori di Linea Verde, si rivolge per la loro risoluzione al Coordinatore in servizio.
Tanto premesso in fatto, argomentava in merito alla infondatezza della domanda tenuto conto delle mansioni di fatto svolte e di quanto previsto dall'
Accordo sottoscritto dalle parti sociali. Contestava i conteggi in quanto elaborati non in linea con le previsioni contrattuali.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con il favore delle spese.
Il giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, espletata la prova testimoniale, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che dai documenti di causa ( non contestati dalla parte ricorrente) risulta che con Ordine di Servizio n. 9 del 28/02/2014,la ricorrente veniva assegnata temporaneamente per il periodo di prova degli 80 giorni previsti, nella posizione di “Operatore Front-end" della Linea Verde AMA;
che, a seguito del superamento del predetto periodo di prova la ricorrente veniva definitivamente assegnata alla nuova mansione. Risulta altresì che successivamente, con verbale di accordo sindacale del
23/02/2015, le parti sociali davano una sistemazione organica alle attività di Customer Care dell'Azienda, nella quale rientra anche l'attività della Linea Verde;
che con tale Accordo sindacale del 23/02/2015, le parti sociali, premesso che "hanno analizzato le attività specifiche dei settori o di parte di esse e che si sono confrontate più volte sui temi rappresentati nel presente accordo al fine di individuare soluzioni condivise;
in considerazione delle modifiche organizzative e tecnologiche imminenti (...)" precisavano che "Il terzo livello è valutato dalle parti come coerente con le attività svolte" e che "I livelli superiori attualmente presenti all'interno del Customer Care sono considerati ad esaurimento ovvero saranno riconosciuti ad eventuali figure di coordinamento previa selezione e valutazione del responsabile"; che nel predetto accordo era, inoltre, previsto che "il personale attualmente in forza presso la Linea Verde inquadrato nella categoria professionale Operaio verrà inquadrato nella categoria professionale Impiegato con decorrenza 1 marzo 2015, mantenendo il proprio livello (livello 3)".
È, dunque, provato documentalmente che la sig.ra Pt_1 ha, quindi, sottoscritto il relativo verbale di conciliazione in sede sindacale nell'aprile del
2015 ed è stata inquadrata nella categoria professionale di Impiegato, ovvero Area tecnica ed amministrativa del CCNL ED, mantenendo il 3° livello posseduto, considerato da tutte le parti sociali e dalla medesima ricorrente, coerente con le attività svolte;
che in linea con quanto stabilito nell'accordo e nel verbale di conciliazione la ricorrente aveva continuato ad espletare presso la Linea Verde le medesime mansioni. Prova ne è il fatto che la stessa ricorrente ha precisato di aver svolto sempre le stesse mansioni e non ha dedotto l'esistenza di alcuna variazione nell'ambito dell' attività complessivamente espletata nel corso del periodo presso il Servizio Linea Verde.
Così delineato il contesto di riferimento, rileva il giudice che, anche a seguito dell' istruttoria espletata non sono emersi elementi a conforto della domanda.
Ed, infatti, i testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno sostanzialmente confermato quanto dedotto dalla resistente. 66In particolare, la teste ha dichiarato ADR io mi Testimone_2 occupo attualmente di servizio societario;
ma sino ad un anno fa sono stata alla
Linea Verde in qualità di operatore;
sono stata a quel servizio sino al 25 dicembre 2022. ADR Ho avuto, quindi, contatto con la parte ricorrente sino a questa data;
facevamo lo stesso identico lavoro. In particolare, bisognava prendere le telefonate, in cui si raccoglie la richiesta, assumendo informazioni dall' utente;
e poi inserendole nel sistema, secondo i criteri di classificazione del sistema stesso. A volte la richiesta può riguardare un sollecito di una richiesta già fatta;
in tali casi, l' operatore ha la possibilità di codificarlo in modo diverso, per inviare la richiesta ad altro ufficio oppure inviare un sollecito. ADR Vi sono poi attività di back office in cui vengono esaminate le mail o le segnalazioni provenienti dalle URP che sono state precedentemente già visionate dai coordinatori che fanno una solta di scrematura, inviando agli operatori quelle che sono risolvibili in maniera semplificata cioè sulla base degli strumenti a disposizione. ADR In tal caso, l'operatore, rispetto alla segnalazione, deve verificare se vi siano altre segnalazioni pendenti e il tipo di provvedimento adottato;
nel qual caso, o fa un sollecito o una nuova segnalazione. ADR Può capitare anche di dare un feedback o telefonico o via mail. Quelle che ho descritto sono le attività prevalenti;
abbiamo poi contatti con le varie aree quando ci troviamo di fronte a situazioni anomale per le quali abbiamo bisogno di avere delucidazioni sul da farsi. In tali casi, non sapendo cosa fare, l'operatore chiama per sapere la situazione che ha generato il disservizio o le situazioni territoriali che non sono state comunicate alla linea verde. Queste informazioni servono per fare la segnalazione. ADr Il sistema che abbiamo a disposizione si articola su tre macro aree: Disservizi, verifiche e informazioni. L'operatore, a seconda del contenuto della telefonata o della mail, comprende verso quale macro area si deve orientare e poi, inserisce la richiesta a seconda dell' oggetto e se è necessario acquisire altre informazioni. ADR Spesso accade che non ci sia corrispondenza fra quanto indicato nel sistema e quanto riferito dall' utente;
in tali casi, l'operatore chiama l'ufficio competente per avere informazioni. ADR In caso di informazioni sul personale, l' operatore raccoglie la segnalazione dell' utente e poi eventualmente, in caso di richiesta di informazioni, può informare sullo stato della pratica. 66
dal 1992 in Contro ha dichiarato:" impiegatoPersona_5 Il teste qualità di coordinatore LINEA VERDE;
ho quindi avuto contatti di lavoro diretti con la ricorrente. ADR Il lavoro di LINEA VERDE consiste nel rispondere alle telefonate degli utenti, capire la problematica che viene esposta dagli utenti e inserire la segnalazione all'interno del sistema SAP che poi la assegna all' Ufficio competente a risolvere il disservizio. ADR In caso di segnalazione non riconducibile ad una delle caselle già previste dal sistema, si può sentire un coordinatore per avere indicazioni o utilizzare la casella più simile. ADR Questa è l'attività prevalente;
in caso di segnalazioni via mail, il coordinatore le esamina individuando il codice da utilizzarle per inserirle nel sistema e poi le invia all'operatore che le inserisce nel sistema ADR Le operatrici si occupano anche della formazione dei nuovi Parte_3 operatori;
nel senso che l'operatore più esperto condividendo la schermo o con le cuffie, consente all'operatore nuovo di sentire il suo operato;
poi fa rispondere all' operatore nuovo e quello esperto ascolta e aiuta rispondere. ADR Questa attività è durata circa un mese e mezzo. Il teste ha dichiarato :" impiegato presso la Testimone_3
....
convenuta dal 15 aprile 2000; sono impiegato presso il bilancio di sostenibilità; ho un giudizio in corso per competenze economiche;
in quel giudizio la parte ricorrente non è stata indicata come teste. ADR Ho lavorato fino al dicembre 2023 come addetto al Servizio Lina verde. ADR Preciso che l'addetto riceve le telefonate dall' Contro utente che chiama o per ricever informazioni o per solleciti su interventi di Su raccolta o spazzamenti. ADR. Il compito dell' addetto è quello di capire quello che chiede l'utente, poi inserire nel sistema la richiesta ed assegnare al cittadino un codice con cui seguire la pratica. Questa è la sintesi dell' attività; può capitare che il cittadino sia stato indirizzato per errore alla Linea verde o abbia per errore sbagliato la selezione;
in quel caso, l'operatore deve indirizzare l'utente verso il canale appropriato. ADR In passato il sistema non era sempre aggiornato;
pertanto, il cittadino poteva non avere informazioni corrette. L'operatore allora poteva contattare il capo area per aver informazioni più aggiornate da passare quindi al Contro cittadino. ADR I cittadini potevano fare anche segnalazioni sugli operatori in quel caso, l'addetto al servizio era tenuto a fare una relazione in merito a quanto riferito dal cittadino da trasmettere ai responsabili competenti. ADr La relazione era sostanzialmente la trascrizione di quanto riferito dal cittadino. ADR L'operatore, appreso il funzionamento del sistema SAP, procedeva da solo;
non vi era un manuale operativo.; si potevano prendere informazioni anche dal sito internet. ADR Esiste una cartella condivisa di LINEA VERDE in cui sono riportati gli indirizzi delle sedi operative di zona con l'indicazione dei responsabili;
era aggiornata con gli ordini e Contro comunicazioni di servizio dell' per esempio, se vi era la campagna per il recupero degli alberi di Natale, nella bacheca erano inserite le informazioni a cui poteva attingere l'operatore. ADR L'operatore veniva formato per accedere al call center;
la bacheca non conteneva le informazioni sul lavoro ordinario ma solo su eventi particolari." ha dichiarato:" ADR Ero coordinatrice del La teste Testimone_1 servizio Linea Verde. ADR Ho avuto rapporti di lavoro diretti con parte ricorrente a partire dal 2013 e fino al 2023. ADR Parte ricorrente era operatore di call center;
Contro rispondeva al numero verde di dando le informazioni richieste o accogliendo reclami trasmettendoli alla sede competente Ciò avveniva tramite un sistema Contr condiviso ADR L'operatore poteva rispondere alle richieste dell' utenza attingendo al sito, al coordinatore ed al materiale informativo disponibile. ADR In caso di questioni di particolare criticità, l'operatore non adottava alcuna decisione ma si rivolgeva al coordinatore .ADR Preciso che spesso nel sito non vi erano tutte le informazioni necessarie;
per cui spesso, le informazioni su particolari problematiche venivano raccolte dai coordinatori e riversate su una bacheca condivisa Pt 4 cui potevano attingere tutti gli operatori. ADR Preciso che vi erano manuali operativi che venivano condivisi con gli operatori i quali venivano costantemente aggiornati;
preciso che si trattava di aggiornamenti operativi. ADR L' operatore poteva contattare il servizio;
il coordinatore sconsigliava questa operazione in quanto le sedi operative non sempre rispondono e comunque si tratta di ipotesi eccezionali e solo dietro imput del coordinatore. Non era fatto su scelta autonoma dell'operatore.
ADR In ogni caso, la telefonata alla sede operativa aveva solo contenuto informativo;
poi era la sede operativa contattata a prendere eventuali accorgimenti e il coordinatore doveva essere comunque informato. ADR In caso di ripetute richieste di intervento, l' operatore poteva autonomamente, valutati i ripetuti solleciti preesistenti, sottoporre al coordinatore la richiesta qualificandola per la particolare criticità; poi competeva al coordinatore l'ultima valutazione. ADR Io ero di VI livello;
parte ricorrente era di III livello “.
Esaminando il contenuto di tali dichiarazioni è, invero, emerso che, come in effetti dedotto dalla società convenuta, la ricorrente non gestisce in totale autonomia le telefonate degli utenti, né si occupa della risoluzione del problema, ma semplicemente si occupa di inserire i dati nei sistemi informatici in uso presso la struttura cui è assegnata, in base alle dettagliate istruzioni operative ricevute. I testi hanno, inoltre, confermato che la ricorrente inserisce la segnalazione nel sistema informatico, senza alcuna decisione autonoma sul tipo di segnalazione da effettuare . I testi hanno sostanzialmente confermato che la ricorrente risponde alla telefonata dell'utente e inserisce la segnalazione nel sistema SAP che poi apre il relativo ticket e la segnalazione automaticamente all'Ufficio competente per la sua risoluzione (v. teste Per_5 ). Ed, infatti, la teste Tes_2 ha puntualmente riferito che il lavoro consisteva nel prendere le telefonate, assumendo informazioni dall' utente;
che ciò andava inserito nel sistema secondo i criteri di classificazione già previsti e predisposti.
In linea con tali dichiarazioni hanno riferito anche gli altri testi. Controp Tali rilievi sono risultati in linea con le deduzioni di che precisato che tutti i sistemi informatici utilizzati nel tempo presso la Linea Verde hanno sempre avuto delle maschere predefinite, utilizzate dagli operatori per la propria attività di inserimento dati.
Nessuno dei testi ha riferito in merito ad una pretesa attività della ricorrente inerente la verifica in autonomia la correttezza delle informazioni ricevute . Non è emerso che la ricorrente abbia svolto o svolga alcuna lavorazione in autonomia, né valutazioni e né che sia tenuta a contattare le strutture operative per rappresentare le attività da espletare.
L'espletata istruttoria, dunque, ha confermato che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni del livello di appartenenza.
Ed, infatti, appartengono al 3° livello Area tecnica ed amministrativa del CCNL
ED (ora CP_2 ) i "Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate“.
Appartengono, invece, al IV livello "Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate". Tenuto conto di quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, richiamato quanto sopra già evidenziato, deve ritenersi che non è ravvisabile nelle attività della ricorrente quel "particolare rilievo rispetto al livello inferiore", né quella "professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche" né tantomeno, 1'"autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate" richieste dal livello in questa sede rivendicato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate tenendo conto della pendenza di altri giudizi sulla medesima questione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre iva e cpa.
Roma 7.2.2025 LA GIUDICE
Alfonsina Bellini