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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente e Relatore
MILILLO GIORGIO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TT S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11441/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11441/2025 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.5.2025 il Ricorrente_1 , nel prosieguo Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 11441 per tassa rifiuti TARI, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, emesso, nei suoi confronti da TT S.p.
A., concessionaria per il Comune di Trieste, con il quale si richiedeva la somma di € 147.498,00 comprensive di interessi e sanzioni, in riferimento ad alcune unità immobiliari locate da Ricorrente_1.
La ricorrente precisa che essa opera secondo convenzioni in essere con la Prefettura di Trieste e con il
Comune di Trieste e, quale conduttore di alcuni appartamenti, provvede ad ospitare richiedenti asilo e rifugiati.
Non contesta l'an debeatur ma il quantum debeatur, poiché il Comune, tramite ESATTO, dal 2018, senza alcuna specifica delibera, ha modificato la categoria di tali utenze domestiche assoggettandole a quella più gravosa prevista per le collettività.
Impugnata tale decisione la Corte di giustizia aveva accolto parzialmente il ricorso determinano la categoria non come collettività ma come alberghi senza ristorante.
Tale nuova categoria era adottata da TT ma l'avviso impugnato si riferisce ad immobili non in uso a Ricorrente_1 negli anni considerati:
· l'appartamento di Indirizzo_1 la locazione era conclusa il 4.9.2019;
· l'appartamento di Indirizzo_2 la locazione era chiusa il 1.8.20, oggetto di rettifica già nel precedente contenzioso;
· l'appartamento di Indirizzo_3 sub. 3 la locazione era chiusa il 3.6.22;
· l'appartamento di Indirizzo_4 p.T, int.2 la locazione era chiusa il 30.11.22.
Impugna l'atto per vizi sul presupposto oggettivo e per errore di calcolo su alcuni immobili per i quali la locazione era cessata prima o durante le annualità contestate e quindi la TARI va in parte annullata e in parte ridotta. Impugna poi per vizi di motivazione per violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alla direttiva 2008/98/CE, all' art. 238 del d.lgs 152/2006 e agli artt. 2 e 7 del regolamento comunale TARI.
Eccepisce poi vizi di motivazione per violazione, errata e/o falsa applicazione dei principi di eguaglianza tributaria, di non discriminazione e di proporzionalità (artt. 2, 3, 23, 53 e 97 cost.), e per conseguente violazione dei diritti di difesa nonché per violazione del diritto di proprietà: art. 1 protocollo 1 allegato alla CEDU.
Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiararsi l'atto nullo o infondato, con vittoria di spese.
In data 12.5.2025 il Presidente accoglieva l'istanza cautelare in via d'urgenza.
In data 15.5.2025 si costituiva TT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ribadendo la correttezza del proprio operato, facendo presente che: per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_5
, la cessazione del tributo non è stata mai trasmessa ad TT S.p.A., è stato allegato da controparte uno scambio di e-mail tra tali Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, tutte persone non note all'Ufficio; relativamente all'immobile di Indirizzo_2 , la tassa è stata cessata con la data del 02/05/2021, in base alla prova fornita da Ricorrente_1; per l'utenza di Indirizzo_6, non risulta essere mai stata presentata la dichiarazione di cessazione e controparte non ne fornisce alcuna prova;
infine, l'immobile di Indirizzo_7, identificato catastalmente sez. T, foglio 4, particella 1156/1, sub. 1 non è nemmeno presente nell'avviso di accertamento impugnato.
Ribadisce che le abitazioni detenute da Ricorrente_1 sono indubitabilmente adibite a un'attività imprenditoriale, svolta attraverso l'aggiudicazione di contratti di appalto da parte di pubbliche amministrazioni, come pacificamente ammesso da controparte: “Conferma di un tanto la si ritrova anche nello schema di capitolato d'appalto pubblicato (nella sua ultima versione che ricalca le precedenti) a marzo del 2024 dal Ministero dell'Interno
e il quale funge da indirizzo per le singole prefetture che pubblicano territorialmente i bandi per l'assegnazione della gestione delle strutture che ospitano i richiedenti asilo, distingue tra centri collettivi e centri costituiti da singole unità abitative”. Pur essendo qualificato quale “ONLUS” l'odierno ricorrente svolge un'attività economicamente rilevante in qualità di appaltatore, capofila di una associazione temporanea d'impresa, di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione (Comune di Trieste e Prefettura); di conseguenza, ai fini dei contratti pubblici è a tutti gli effetti un “operatore economico” e gli alloggi di cui dispone attraverso contratti di locazione, che abbiamo visto non poter essere qualificati a uso abitativo, sono a ogni effetto “fattori della produzione” del servizio erogato.
Sostiene che: appurato che gli immobili sono impiegati in un'attività imprenditoriale remunerativa e che ai fini TARI le relative utenze non possono che essere non domestiche, la descrizione dell'uso che viene data nel ricorso “In tali appartamenti le persone gestiscono da sole la propria quotidianità”, coincide perfettamente con la categoria attribuita con la Sentenza n. 160/2024 di questa Corte di giustizia: “Ritiene questa Corte che i particolari contratti di locazione (recte: sub-conduttore o di comodato) stipulati da Ricorrente_1 debbano trovare più corretta classificazione nella categoria di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatto proprio dal Comune di Trieste che, al punto 8- prevede: “Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze ed affittacamere”, poiché l'alloggio temporaneo di soggetti non preventivamente identificati, in numero variabile e per un periodo di tempo non definito a priori può concettualmente essere più affine al “residence” ovvero all'“affittacamere””. Non pare esservi dubbio che gli ospiti di residence e affittacamere, visitatori, studenti, lavoratori trasfertisti, ecc., gestiscano autonomamente
“la propria quotidianità”.
Chiede, previo rigetto della sospensiva, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 4.6.2025 la Corte rigettava la richiesta misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in ordine alle sanzioni.
Preliminarmente va rilevato che parte resistente ha fatto presente che per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_5, la cessazione del tributo non è stata mai trasmessa ad TT S.p.A.; per l'immobile di Indirizzo_2, la tassa è stata cessata con la data del 02/05/2021, in base alla prova fornita da Ricorrente_1; per l'utenza di Indirizzo_6 , non risulta essere mai stata presentata la dichiarazione di cessazione e controparte non ne fornisce alcuna prova;
infine, l'immobile di Indirizzo_7 , identificato catastalmente sez. T, foglio 4, particella 1156/1, sub. 1 non è nemmeno presente nell'avviso di accertamento impugnato.
Ne consegue che, per i singoli immobili, se l'accertamento non ha tenuto conto della cessazione delle locazioni la colpa è esclusivamente di Ricorrente_1 che non ha comunicato le variazioni all'Ufficio, il quale può sempre ridurre la pretesa erariale sulla base di idonea documentazione fornita dalla contribuente.
Per quanto riguarda la categoria attribuita agli immobili, questa Corte di giustizia si è già espressa sull'argomento gli anni d'imposta 2016 e 2017 accogliendo il ricorso dell'Ricorrente_1 non potendosi classificare gli immobili, oggetto di contestazione, come “collettività” o “comunità”. Infatti, ove gli immobili difettano di ampi spazi, cucine o altri servizi centralizzati, non possono essere classificati come comunità o collettività.
Peraltro, gli immobili locati da Ricorrente_1 sono destinati a soggetti immigrati, richiedenti asilo e titolari di una protezione internazionale, in attesa della definizione del loro status sul territorio nazionale ovvero di una loro sistemazione definitiva, secondo regole disciplinate dai contratti di appalto che l'Ricorrente_1 conclude, quale operatore economico senza scopo di lucro, con la Prefettura ovvero con il Comune di Trieste. E questa
Corte ha ritenuto più corretta la classificazione nella categoria di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatto proprio dal Comune di Trieste che, al punto
8- prevede: “Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze ed affittacamere”, poiché l'alloggio temporaneo di soggetti non preventivamente identificati, in numero variabile e per un periodo di tempo non definito a priori può concettualmente essere più affine al “residence” ovvero all'“affittacamere”.
Occorre, infatti, valutare l'uso effettivo che si fa dell'immobile al fine di determinare il corretto regime fiscale cui va sottoposto, come precisato dalla stessa S.C. ”In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'istituzione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l'uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l'uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari. Ne consegue che è soggetto passivo della predetta imposta, secondo la tariffa non domestica, il proprietario di un immobile, per classificazione di civile abitazione, che lo dia in uso ad un terzo con contratto formalmente di locazione ma con la previsione della prestazione di servizio tipica dell'attività alberghiera, quale il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fine igienico sanitario ed altri analoghi. (Cass. Sez. 5, Sent. n.
18501 del 10/08/2010).
L'eccezione di difetto di motivazione è del tutto infondata e pretestuosa.
In ordine all'istanza della ricorrente di annullamento delle sanzioni il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Infatti, per quanto riguarda le sanzioni, la Corte di Cassazione, anche recentemente, ha avuto modo di statuire che: “l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz'altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali. La continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione, così che ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore
(Cass., 9 giugno 2021, n. 16017; v altresì, in tema di ICI, Cass., 16 giugno 2020, n. 11612; Cass., 7 luglio
2010, n. 16051); e, in particolare, si è rimarcato che allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive (Cass., 7 luglio 2010, n. 16051, cit.)” (Cass. Sent. 16105/2024).
Orbene, nel caso di specie, avendo Ricorrente_1 subito accertamenti per gli anni dal 2016 al 2020, afferenti a più annualità consecutive contestate con il medesimo o più atti, per identiche violazioni tributarie, deve necessariamente prevedere l'applicazione del più favorevole regime della continuazione alle sanzioni tributarie irrogate.
Pertanto, le sanzioni irrogate vanno annullate e dovranno essere ricalcolate sulla base dell'applicazione del principio della continuazione come delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, si ritiene che ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni. Dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025 IL Presidente relatore Dario GROHMANN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente e Relatore
MILILLO GIORGIO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TT S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11441/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11441/2025 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.5.2025 il Ricorrente_1 , nel prosieguo Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 11441 per tassa rifiuti TARI, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, emesso, nei suoi confronti da TT S.p.
A., concessionaria per il Comune di Trieste, con il quale si richiedeva la somma di € 147.498,00 comprensive di interessi e sanzioni, in riferimento ad alcune unità immobiliari locate da Ricorrente_1.
La ricorrente precisa che essa opera secondo convenzioni in essere con la Prefettura di Trieste e con il
Comune di Trieste e, quale conduttore di alcuni appartamenti, provvede ad ospitare richiedenti asilo e rifugiati.
Non contesta l'an debeatur ma il quantum debeatur, poiché il Comune, tramite ESATTO, dal 2018, senza alcuna specifica delibera, ha modificato la categoria di tali utenze domestiche assoggettandole a quella più gravosa prevista per le collettività.
Impugnata tale decisione la Corte di giustizia aveva accolto parzialmente il ricorso determinano la categoria non come collettività ma come alberghi senza ristorante.
Tale nuova categoria era adottata da TT ma l'avviso impugnato si riferisce ad immobili non in uso a Ricorrente_1 negli anni considerati:
· l'appartamento di Indirizzo_1 la locazione era conclusa il 4.9.2019;
· l'appartamento di Indirizzo_2 la locazione era chiusa il 1.8.20, oggetto di rettifica già nel precedente contenzioso;
· l'appartamento di Indirizzo_3 sub. 3 la locazione era chiusa il 3.6.22;
· l'appartamento di Indirizzo_4 p.T, int.2 la locazione era chiusa il 30.11.22.
Impugna l'atto per vizi sul presupposto oggettivo e per errore di calcolo su alcuni immobili per i quali la locazione era cessata prima o durante le annualità contestate e quindi la TARI va in parte annullata e in parte ridotta. Impugna poi per vizi di motivazione per violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alla direttiva 2008/98/CE, all' art. 238 del d.lgs 152/2006 e agli artt. 2 e 7 del regolamento comunale TARI.
Eccepisce poi vizi di motivazione per violazione, errata e/o falsa applicazione dei principi di eguaglianza tributaria, di non discriminazione e di proporzionalità (artt. 2, 3, 23, 53 e 97 cost.), e per conseguente violazione dei diritti di difesa nonché per violazione del diritto di proprietà: art. 1 protocollo 1 allegato alla CEDU.
Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiararsi l'atto nullo o infondato, con vittoria di spese.
In data 12.5.2025 il Presidente accoglieva l'istanza cautelare in via d'urgenza.
In data 15.5.2025 si costituiva TT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ribadendo la correttezza del proprio operato, facendo presente che: per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_5
, la cessazione del tributo non è stata mai trasmessa ad TT S.p.A., è stato allegato da controparte uno scambio di e-mail tra tali Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, tutte persone non note all'Ufficio; relativamente all'immobile di Indirizzo_2 , la tassa è stata cessata con la data del 02/05/2021, in base alla prova fornita da Ricorrente_1; per l'utenza di Indirizzo_6, non risulta essere mai stata presentata la dichiarazione di cessazione e controparte non ne fornisce alcuna prova;
infine, l'immobile di Indirizzo_7, identificato catastalmente sez. T, foglio 4, particella 1156/1, sub. 1 non è nemmeno presente nell'avviso di accertamento impugnato.
Ribadisce che le abitazioni detenute da Ricorrente_1 sono indubitabilmente adibite a un'attività imprenditoriale, svolta attraverso l'aggiudicazione di contratti di appalto da parte di pubbliche amministrazioni, come pacificamente ammesso da controparte: “Conferma di un tanto la si ritrova anche nello schema di capitolato d'appalto pubblicato (nella sua ultima versione che ricalca le precedenti) a marzo del 2024 dal Ministero dell'Interno
e il quale funge da indirizzo per le singole prefetture che pubblicano territorialmente i bandi per l'assegnazione della gestione delle strutture che ospitano i richiedenti asilo, distingue tra centri collettivi e centri costituiti da singole unità abitative”. Pur essendo qualificato quale “ONLUS” l'odierno ricorrente svolge un'attività economicamente rilevante in qualità di appaltatore, capofila di una associazione temporanea d'impresa, di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione (Comune di Trieste e Prefettura); di conseguenza, ai fini dei contratti pubblici è a tutti gli effetti un “operatore economico” e gli alloggi di cui dispone attraverso contratti di locazione, che abbiamo visto non poter essere qualificati a uso abitativo, sono a ogni effetto “fattori della produzione” del servizio erogato.
Sostiene che: appurato che gli immobili sono impiegati in un'attività imprenditoriale remunerativa e che ai fini TARI le relative utenze non possono che essere non domestiche, la descrizione dell'uso che viene data nel ricorso “In tali appartamenti le persone gestiscono da sole la propria quotidianità”, coincide perfettamente con la categoria attribuita con la Sentenza n. 160/2024 di questa Corte di giustizia: “Ritiene questa Corte che i particolari contratti di locazione (recte: sub-conduttore o di comodato) stipulati da Ricorrente_1 debbano trovare più corretta classificazione nella categoria di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatto proprio dal Comune di Trieste che, al punto 8- prevede: “Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze ed affittacamere”, poiché l'alloggio temporaneo di soggetti non preventivamente identificati, in numero variabile e per un periodo di tempo non definito a priori può concettualmente essere più affine al “residence” ovvero all'“affittacamere””. Non pare esservi dubbio che gli ospiti di residence e affittacamere, visitatori, studenti, lavoratori trasfertisti, ecc., gestiscano autonomamente
“la propria quotidianità”.
Chiede, previo rigetto della sospensiva, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 4.6.2025 la Corte rigettava la richiesta misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto in ordine alle sanzioni.
Preliminarmente va rilevato che parte resistente ha fatto presente che per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_5, la cessazione del tributo non è stata mai trasmessa ad TT S.p.A.; per l'immobile di Indirizzo_2, la tassa è stata cessata con la data del 02/05/2021, in base alla prova fornita da Ricorrente_1; per l'utenza di Indirizzo_6 , non risulta essere mai stata presentata la dichiarazione di cessazione e controparte non ne fornisce alcuna prova;
infine, l'immobile di Indirizzo_7 , identificato catastalmente sez. T, foglio 4, particella 1156/1, sub. 1 non è nemmeno presente nell'avviso di accertamento impugnato.
Ne consegue che, per i singoli immobili, se l'accertamento non ha tenuto conto della cessazione delle locazioni la colpa è esclusivamente di Ricorrente_1 che non ha comunicato le variazioni all'Ufficio, il quale può sempre ridurre la pretesa erariale sulla base di idonea documentazione fornita dalla contribuente.
Per quanto riguarda la categoria attribuita agli immobili, questa Corte di giustizia si è già espressa sull'argomento gli anni d'imposta 2016 e 2017 accogliendo il ricorso dell'Ricorrente_1 non potendosi classificare gli immobili, oggetto di contestazione, come “collettività” o “comunità”. Infatti, ove gli immobili difettano di ampi spazi, cucine o altri servizi centralizzati, non possono essere classificati come comunità o collettività.
Peraltro, gli immobili locati da Ricorrente_1 sono destinati a soggetti immigrati, richiedenti asilo e titolari di una protezione internazionale, in attesa della definizione del loro status sul territorio nazionale ovvero di una loro sistemazione definitiva, secondo regole disciplinate dai contratti di appalto che l'Ricorrente_1 conclude, quale operatore economico senza scopo di lucro, con la Prefettura ovvero con il Comune di Trieste. E questa
Corte ha ritenuto più corretta la classificazione nella categoria di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatto proprio dal Comune di Trieste che, al punto
8- prevede: “Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze ed affittacamere”, poiché l'alloggio temporaneo di soggetti non preventivamente identificati, in numero variabile e per un periodo di tempo non definito a priori può concettualmente essere più affine al “residence” ovvero all'“affittacamere”.
Occorre, infatti, valutare l'uso effettivo che si fa dell'immobile al fine di determinare il corretto regime fiscale cui va sottoposto, come precisato dalla stessa S.C. ”In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'istituzione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l'uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l'uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari. Ne consegue che è soggetto passivo della predetta imposta, secondo la tariffa non domestica, il proprietario di un immobile, per classificazione di civile abitazione, che lo dia in uso ad un terzo con contratto formalmente di locazione ma con la previsione della prestazione di servizio tipica dell'attività alberghiera, quale il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fine igienico sanitario ed altri analoghi. (Cass. Sez. 5, Sent. n.
18501 del 10/08/2010).
L'eccezione di difetto di motivazione è del tutto infondata e pretestuosa.
In ordine all'istanza della ricorrente di annullamento delle sanzioni il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Infatti, per quanto riguarda le sanzioni, la Corte di Cassazione, anche recentemente, ha avuto modo di statuire che: “l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz'altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali. La continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione, così che ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore
(Cass., 9 giugno 2021, n. 16017; v altresì, in tema di ICI, Cass., 16 giugno 2020, n. 11612; Cass., 7 luglio
2010, n. 16051); e, in particolare, si è rimarcato che allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive (Cass., 7 luglio 2010, n. 16051, cit.)” (Cass. Sent. 16105/2024).
Orbene, nel caso di specie, avendo Ricorrente_1 subito accertamenti per gli anni dal 2016 al 2020, afferenti a più annualità consecutive contestate con il medesimo o più atti, per identiche violazioni tributarie, deve necessariamente prevedere l'applicazione del più favorevole regime della continuazione alle sanzioni tributarie irrogate.
Pertanto, le sanzioni irrogate vanno annullate e dovranno essere ricalcolate sulla base dell'applicazione del principio della continuazione come delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, si ritiene che ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni. Dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti. Così deciso in Trieste, il 16 dicembre 2025 IL Presidente relatore Dario GROHMANN