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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12395/2019 R.G. avente ad oggetto: “nullità di testamento/azione di riduzione”, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gina De Simone, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Caserta, alla via Arena, Centro Direzionale
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Cerbone, presso il cui Controparte_1
studio elett.mente domicilia in Afragola, alla via A. Cerbone n. 10
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi, presso il cui Controparte_2
studio elett.mente domicilia in Caserta, alla via Alois n. 37
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Tecame, presso il cui studio Controparte_3
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via P.M. Vergara n. 140
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Acampora, presso il cui studio Controparte_4
elett.mente domicilia in Napoli, alla via Crispi n. 74
CONVENUTO
E , domiciliato come in atti Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
E
, e , nella qualità di eredi di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, domiciliati come in atti Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna attrice citava in giudizio CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
e , deducendo: di essere erede, in qualità di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
figlia, di (deceduto in data 31.8.2012); che il de cuius, con testamento olografo Persona_2
del 23.7.2010, pubblicato in data 11.10.2012, lasciava i beni immobili di sua proprietà, e cioè fabbricato sito in Grumo Nevano alla via U. Gilioli, n. 55 (foglio 4, p.lle 702, sub. 1,2,3 e 4) e fabbricato sito in Grumo Nevano alla via Gilioli, n. 55 (foglio 4, p.lle 1171, sub. 2,3,4,5,8,10,11,101
e 102), meglio identificati in atti, ai figli secondo la seguente disposizione: “dove abito io alle donne, dove sono i ragazzi spetta ai ragazzi”; che il predetto testamento è nullo, con conseguente necessità di apertura della successione legittima, per “impossibilità dell'oggetto”, stante il difetto della titolarità in capo al testatore del diritto di piena proprietà sui beni oggetto di disposizione testamentaria, dal momento che una parte delle quote di proprietà degli immobili appartiene all'asse ereditario della defunta moglie ovvero per “indeterminatezza dell'oggetto”, in Persona_3
quanto dal tenore letterale del testamento non si comprende con esattezza quali beni, nello specifico, siano destinati agli eredi;
che il testamento in ogni caso lede la sua quota di legittima.
Per tali ragioni chiedeva: dichiararsi la nullità del testamento;
in subordine, disporsi la reintegrazione della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie, con determinazione dei relativi conguagli in denaro;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Le parti convenute , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale
[...] contestavano in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
, e , benché ritualmente Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
citati, restavano contumaci.
All'udienza del 10.7.2024 la causa veniva riservata in decisione. Entrambe le domande di nullità del testamento sono infondate, e pertanto vanno rigettate.
Ed invero, in primo luogo va evidenziato che nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione, che impone una più penetrante ricerca della volontà del testatore (cfr.
Cass. n. 16079/2020).
Nel caso di specie, il dato letterale del testamento va certamente interpretato, in omaggio al principio di conservazione specie degli atti di ultima volontà che non sono per loro natura rinnovabili, nel senso che quando il de cuius ha indicato i beni immobili da dividere tra i figli, ha per quanto ovvio voluto fare riferimento soltanto alle quote di sua proprietà sui fabbricati, cioè alle quote di cui poteva disporre, e non anche a quelle del distinto asse ereditario della moglie Per_3
del quale non si fa alcuna menzione.
[...]
Dall'interpretazione letterale e logica del testamento emerge in maniera inequivoca la volontà del de cuius di disporre soltanto delle proprie quote di proprietà sui fabbricati siti in Grumo Nevano, e non anche di quelle spettanti alla moglie, di cui nel testamento, infatti, non si fa alcun riferimento.
D'altronde tale interpretazione è stata pacificamente accolta sia dal consulente tecnico d'ufficio
(nominato per la domanda di riduzione) sia dalle stesse parti;
il consulente, infatti, ai fini del calcolo delle quote di legittima, ha correttamente tenuto conto soltanto delle quote di proprietà sui beni di cui è causa possedute dal de cuius, e non anche di quelle della di lui moglie che Persona_3
costituiscono un distinto e separato asse ereditario.
In ogni caso, la contestata invalidità riguarderebbe al più solo le quote della moglie, che non andrebbero cioè prese in considerazione, e non anche le quote di proprietà del de cuius, che sarebbero in ogni caso salve e valide, sempre in omaggio al generale principio di conservazione del testamento.
In definitiva deve certamente ritenersi che il de cuius abbia disposto soltanto dei beni di sua proprietà, e non anche, come prospettato dalla parte attorea, di “beni altrui”.
Anche la seconda domanda di nullità del testamento, per indeterminatezza dell'oggetto, va rigettata.
Ed invero, posto che i fabbricati oggetto di testamento sono soltanto due e posto che risulta pacifico agli atti e tra le stesse parti quale sia il fabbricato dove il padre ha sempre vissuto e quale sia il fabbricato dove vivono i figli maschi, le espressioni letterali “dove abito io alle donne e dove sono i ragazzi spetta ai ragazzi”, non possono che essere interpretate nel senso che il fabbricato dove ha abitato il de cuius spetta alle figlie femmine e l'altro fabbricato agli eredi di sesso maschile.
Quest'ultima interpretazione ha trovato, tra l'altro, pieno riscontro, come anche già prima detto, nella consulenza tecnica d'ufficio, dove è stata calcolata la quota di legittima lesa facendo corretta applicazione delle disposizioni testamentarie nei termini precisati.
Il testamento è dunque da considerarsi determinato sia con riguardo all'oggetto che ai destinatari delle relative disposizioni.
Il testamento è in definitiva da ritenersi valido, e la divisione ereditaria di Persona_2
(unitamente, in ipotesi, a quella della moglie , anche in ragione del rigetto della Persona_3
domanda attorea principale di nullità del testamento e apertura della successione legittima, potrà essere chiesta (unitamente alle domande, qualora ne sussistano i presupposti, di rimborso spese, indennità di occupazione, rendiconto) in un autonomo e separato giudizio, nei confronti dei soggetti legittimati in ragione delle rispettive quote di comproprietà sui distinti fabbricati.
Rigettate nei termini suesposti le domande di nullità del testamento, la domanda di riduzione del testamento per lesione di legittima è viceversa fondata.
Ed invero, va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di seguire, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto e il valore del “donatum”, e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. n.
27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. n.
21503/2018). Tanto premesso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio, che il Collegio ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni, risulta che il valore complessivo dell'asse ereditario in questione (e cioè delle quote di proprietà detenute da sugli immobili per cui è causa) è pari ad Persona_2
euro 1.049.158,08; per cui, posto che ai sensi dell'art. 537 c.c. la quota di legittima da destinarsi ai figli è pari ai 2/3, risulta che la quota di legittima è pari ad euro 699.438,72, e la quota di legittima spettante a ciascuno dei sette figli è pari ad euro 99.919,81.
Orbene, risultando pacifico agli atti che a , in virtù del testamento, spetta la metà Parte_1
delle quote di proprietà detenute da sul fabbricato sito in Grumo Nevano, alla Persona_2
via U. Gilioli n. 55 (foglio 4, p.lle 702, sub. 1,2,3 e 4), metà che ha un valore pari ad euro
41.557,07, emerge con evidenza la lesione della sua quota di legittima, che va dunque reintegrata;
l'attrice ha infatti ottenuto dal testamento la minore somma pari ad euro 41.557,07, rispetto alla quota di legittima spettante a ciascun singolo erede che, come detto, è pari ad euro 99.919,81.
Ne consegue la condanna dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Controparte_2
, della complessiva somma pari ad euro 58.362,74 (euro 11.672,54 ciascuno), oltre Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di apertura della successione
(31.8.2012) e fino alla data del deposito della presente sentenza, e interessi al tasso legale calcolati in applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno;
dalla sentenza interessi al tasso legale fino al soddisfo, posto che, al momento del deposito della decisione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso;
qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore, al momento della decisione giudiziale, del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 5320/2016; Cass. n.
14449/2013).
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, atteso l'accoglimento della domanda di riduzione, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico delle parti convenute
, , , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2
in eguale misura e in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
CP_8
- rigetta le domande di nullità del testamento;
- accoglie la domanda di riduzione, e per l'effetto condanna , Controparte_1 CP_4
, e , in solido tra loro, al
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma pari ad euro 58.362,74, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi nei termini di cui in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva e integrale, a carico delle parti convenute , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , in eguale misura e in solido tra loro;
[...] Controparte_3 Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
- nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.
Così deciso in Aversa, 4.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro
dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12395/2019 R.G. avente ad oggetto: “nullità di testamento/azione di riduzione”, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gina De Simone, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Caserta, alla via Arena, Centro Direzionale
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Cerbone, presso il cui Controparte_1
studio elett.mente domicilia in Afragola, alla via A. Cerbone n. 10
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi, presso il cui Controparte_2
studio elett.mente domicilia in Caserta, alla via Alois n. 37
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Tecame, presso il cui studio Controparte_3
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via P.M. Vergara n. 140
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Acampora, presso il cui studio Controparte_4
elett.mente domicilia in Napoli, alla via Crispi n. 74
CONVENUTO
E , domiciliato come in atti Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
E
, e , nella qualità di eredi di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, domiciliati come in atti Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna attrice citava in giudizio CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
e , deducendo: di essere erede, in qualità di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
figlia, di (deceduto in data 31.8.2012); che il de cuius, con testamento olografo Persona_2
del 23.7.2010, pubblicato in data 11.10.2012, lasciava i beni immobili di sua proprietà, e cioè fabbricato sito in Grumo Nevano alla via U. Gilioli, n. 55 (foglio 4, p.lle 702, sub. 1,2,3 e 4) e fabbricato sito in Grumo Nevano alla via Gilioli, n. 55 (foglio 4, p.lle 1171, sub. 2,3,4,5,8,10,11,101
e 102), meglio identificati in atti, ai figli secondo la seguente disposizione: “dove abito io alle donne, dove sono i ragazzi spetta ai ragazzi”; che il predetto testamento è nullo, con conseguente necessità di apertura della successione legittima, per “impossibilità dell'oggetto”, stante il difetto della titolarità in capo al testatore del diritto di piena proprietà sui beni oggetto di disposizione testamentaria, dal momento che una parte delle quote di proprietà degli immobili appartiene all'asse ereditario della defunta moglie ovvero per “indeterminatezza dell'oggetto”, in Persona_3
quanto dal tenore letterale del testamento non si comprende con esattezza quali beni, nello specifico, siano destinati agli eredi;
che il testamento in ogni caso lede la sua quota di legittima.
Per tali ragioni chiedeva: dichiararsi la nullità del testamento;
in subordine, disporsi la reintegrazione della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie, con determinazione dei relativi conguagli in denaro;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Le parti convenute , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale
[...] contestavano in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
, e , benché ritualmente Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
citati, restavano contumaci.
All'udienza del 10.7.2024 la causa veniva riservata in decisione. Entrambe le domande di nullità del testamento sono infondate, e pertanto vanno rigettate.
Ed invero, in primo luogo va evidenziato che nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione, che impone una più penetrante ricerca della volontà del testatore (cfr.
Cass. n. 16079/2020).
Nel caso di specie, il dato letterale del testamento va certamente interpretato, in omaggio al principio di conservazione specie degli atti di ultima volontà che non sono per loro natura rinnovabili, nel senso che quando il de cuius ha indicato i beni immobili da dividere tra i figli, ha per quanto ovvio voluto fare riferimento soltanto alle quote di sua proprietà sui fabbricati, cioè alle quote di cui poteva disporre, e non anche a quelle del distinto asse ereditario della moglie Per_3
del quale non si fa alcuna menzione.
[...]
Dall'interpretazione letterale e logica del testamento emerge in maniera inequivoca la volontà del de cuius di disporre soltanto delle proprie quote di proprietà sui fabbricati siti in Grumo Nevano, e non anche di quelle spettanti alla moglie, di cui nel testamento, infatti, non si fa alcun riferimento.
D'altronde tale interpretazione è stata pacificamente accolta sia dal consulente tecnico d'ufficio
(nominato per la domanda di riduzione) sia dalle stesse parti;
il consulente, infatti, ai fini del calcolo delle quote di legittima, ha correttamente tenuto conto soltanto delle quote di proprietà sui beni di cui è causa possedute dal de cuius, e non anche di quelle della di lui moglie che Persona_3
costituiscono un distinto e separato asse ereditario.
In ogni caso, la contestata invalidità riguarderebbe al più solo le quote della moglie, che non andrebbero cioè prese in considerazione, e non anche le quote di proprietà del de cuius, che sarebbero in ogni caso salve e valide, sempre in omaggio al generale principio di conservazione del testamento.
In definitiva deve certamente ritenersi che il de cuius abbia disposto soltanto dei beni di sua proprietà, e non anche, come prospettato dalla parte attorea, di “beni altrui”.
Anche la seconda domanda di nullità del testamento, per indeterminatezza dell'oggetto, va rigettata.
Ed invero, posto che i fabbricati oggetto di testamento sono soltanto due e posto che risulta pacifico agli atti e tra le stesse parti quale sia il fabbricato dove il padre ha sempre vissuto e quale sia il fabbricato dove vivono i figli maschi, le espressioni letterali “dove abito io alle donne e dove sono i ragazzi spetta ai ragazzi”, non possono che essere interpretate nel senso che il fabbricato dove ha abitato il de cuius spetta alle figlie femmine e l'altro fabbricato agli eredi di sesso maschile.
Quest'ultima interpretazione ha trovato, tra l'altro, pieno riscontro, come anche già prima detto, nella consulenza tecnica d'ufficio, dove è stata calcolata la quota di legittima lesa facendo corretta applicazione delle disposizioni testamentarie nei termini precisati.
Il testamento è dunque da considerarsi determinato sia con riguardo all'oggetto che ai destinatari delle relative disposizioni.
Il testamento è in definitiva da ritenersi valido, e la divisione ereditaria di Persona_2
(unitamente, in ipotesi, a quella della moglie , anche in ragione del rigetto della Persona_3
domanda attorea principale di nullità del testamento e apertura della successione legittima, potrà essere chiesta (unitamente alle domande, qualora ne sussistano i presupposti, di rimborso spese, indennità di occupazione, rendiconto) in un autonomo e separato giudizio, nei confronti dei soggetti legittimati in ragione delle rispettive quote di comproprietà sui distinti fabbricati.
Rigettate nei termini suesposti le domande di nullità del testamento, la domanda di riduzione del testamento per lesione di legittima è viceversa fondata.
Ed invero, va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di seguire, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto e il valore del “donatum”, e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. n.
27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. n.
21503/2018). Tanto premesso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio, che il Collegio ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni, risulta che il valore complessivo dell'asse ereditario in questione (e cioè delle quote di proprietà detenute da sugli immobili per cui è causa) è pari ad Persona_2
euro 1.049.158,08; per cui, posto che ai sensi dell'art. 537 c.c. la quota di legittima da destinarsi ai figli è pari ai 2/3, risulta che la quota di legittima è pari ad euro 699.438,72, e la quota di legittima spettante a ciascuno dei sette figli è pari ad euro 99.919,81.
Orbene, risultando pacifico agli atti che a , in virtù del testamento, spetta la metà Parte_1
delle quote di proprietà detenute da sul fabbricato sito in Grumo Nevano, alla Persona_2
via U. Gilioli n. 55 (foglio 4, p.lle 702, sub. 1,2,3 e 4), metà che ha un valore pari ad euro
41.557,07, emerge con evidenza la lesione della sua quota di legittima, che va dunque reintegrata;
l'attrice ha infatti ottenuto dal testamento la minore somma pari ad euro 41.557,07, rispetto alla quota di legittima spettante a ciascun singolo erede che, come detto, è pari ad euro 99.919,81.
Ne consegue la condanna dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Controparte_2
, della complessiva somma pari ad euro 58.362,74 (euro 11.672,54 ciascuno), oltre Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di apertura della successione
(31.8.2012) e fino alla data del deposito della presente sentenza, e interessi al tasso legale calcolati in applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno;
dalla sentenza interessi al tasso legale fino al soddisfo, posto che, al momento del deposito della decisione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso;
qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore, al momento della decisione giudiziale, del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 5320/2016; Cass. n.
14449/2013).
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, atteso l'accoglimento della domanda di riduzione, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico delle parti convenute
, , , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2
in eguale misura e in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
CP_8
- rigetta le domande di nullità del testamento;
- accoglie la domanda di riduzione, e per l'effetto condanna , Controparte_1 CP_4
, e , in solido tra loro, al
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
pagamento, in favore di , della somma pari ad euro 58.362,74, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi nei termini di cui in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva e integrale, a carico delle parti convenute , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , in eguale misura e in solido tra loro;
[...] Controparte_3 Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
- nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.
Così deciso in Aversa, 4.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro
dott.ssa Alessandra Tabarro