CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 27.10.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 693/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Fernando Miriano, elettivamente domiciliato in , alla via Nizza, 146, Pt_1
p.e.c.: appellante Email_1
e e Controparte_1 CP_2 CP_3
appellati
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE/ RETRIBUZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1074/2023 pubblicata il 22.6.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri
, e nei confronti dell Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e per l'effetto, ha: Controparte_4
• riconosciuto il diritto dei ricorrenti e condannato il resistente a corrispondere le differenze retributive relative al periodo 2016 – 2022 tenuto conto della mancata Parte contestazione da parte della della quantificazione formulata dai ricorrenti,
~ 1 ~ differenze retributive pari a euro 4.548,00 per il sig. , euro 1.666,68 per CP_1
la sig.ra ed euro 5.256,00 per il sig. oltre accessori come per legge;
CP_2 CP_3
• compensato le spese di lite.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, in assenza di riduzione oraria del lavoratore turnista, il lavoro in un giorno festivo doveva essere considerato come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo;
• che la prestazione infrasettimanale festiva non veniva considerata tecnicamente uno straordinario ma doveva essere retribuita come tale;
• che le differenze retributive erano dovute per il periodo di cui alla domanda
(2016 – 2022) a titolo di compensi per il lavoro straordinario festivo.
° Parte 3. Avverso tale sentenza l ha proposto appello il 21.12.2023, dolendosi dell'accoglimento del ricorso dai sig.ri , e concludendo per CP_1 CP_2 CP_3
la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure aveva violato i contratti nazionali di lavoro del personale sanitario del comparto – CCNL 7/4/99 e CCNL 2016/2018;
• che il giudice di prime cure non aveva appurato la presenza, ovvero assenza, di debito orario e le ore lavorate durante il festivo infrasettimanale;
• che, conseguentemente, il Tribunale non aveva accertato se fosse stata, effettivamente, presentata la domanda, come richiesto dall'art.29 CCNL
2016/2018.
° 4. L'appellante non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza agli appellati che, conseguentemente, non si sono costituiti.
°
~ 2 ~ 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
° 6. L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435, comma 2 c.p.c.
Con specifico riferimento al difetto di notificazione, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013).
Quanto alle conseguenze dell'omessa notifica, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (ex multis: Cass. ordinanza n. 453/2020; Cass. Sez. Unite n. 20604 /2008). Parte Inoltre, l' non è neppure comparsa all'udienza di discussione, in quanto non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione da parte della
Cancelleria del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava
~ 3 ~ l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In difetto di notificazione dell'appello va dichiarata l'improcedibilità del medesimo, non essendo possibile applicare l'art. 291 c.p.c.
° 7. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituito l'appellato.
Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore nei confronti di
, E Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 1074/2023, pubblicata il 22/06/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 27/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 4 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 27.10.25, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 693/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Fernando Miriano, elettivamente domiciliato in , alla via Nizza, 146, Pt_1
p.e.c.: appellante Email_1
e e Controparte_1 CP_2 CP_3
appellati
Oggetto: LAVORO DIPENDENTE/ RETRIBUZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1074/2023 pubblicata il 22.6.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri
, e nei confronti dell Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
e per l'effetto, ha: Controparte_4
• riconosciuto il diritto dei ricorrenti e condannato il resistente a corrispondere le differenze retributive relative al periodo 2016 – 2022 tenuto conto della mancata Parte contestazione da parte della della quantificazione formulata dai ricorrenti,
~ 1 ~ differenze retributive pari a euro 4.548,00 per il sig. , euro 1.666,68 per CP_1
la sig.ra ed euro 5.256,00 per il sig. oltre accessori come per legge;
CP_2 CP_3
• compensato le spese di lite.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, in assenza di riduzione oraria del lavoratore turnista, il lavoro in un giorno festivo doveva essere considerato come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo;
• che la prestazione infrasettimanale festiva non veniva considerata tecnicamente uno straordinario ma doveva essere retribuita come tale;
• che le differenze retributive erano dovute per il periodo di cui alla domanda
(2016 – 2022) a titolo di compensi per il lavoro straordinario festivo.
° Parte 3. Avverso tale sentenza l ha proposto appello il 21.12.2023, dolendosi dell'accoglimento del ricorso dai sig.ri , e concludendo per CP_1 CP_2 CP_3
la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il giudice di prime cure aveva violato i contratti nazionali di lavoro del personale sanitario del comparto – CCNL 7/4/99 e CCNL 2016/2018;
• che il giudice di prime cure non aveva appurato la presenza, ovvero assenza, di debito orario e le ore lavorate durante il festivo infrasettimanale;
• che, conseguentemente, il Tribunale non aveva accertato se fosse stata, effettivamente, presentata la domanda, come richiesto dall'art.29 CCNL
2016/2018.
° 4. L'appellante non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza agli appellati che, conseguentemente, non si sono costituiti.
°
~ 2 ~ 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
° 6. L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435, comma 2 c.p.c.
Con specifico riferimento al difetto di notificazione, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013).
Quanto alle conseguenze dell'omessa notifica, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (ex multis: Cass. ordinanza n. 453/2020; Cass. Sez. Unite n. 20604 /2008). Parte Inoltre, l' non è neppure comparsa all'udienza di discussione, in quanto non ha depositato le note scritte, malgrado l'avvenuta comunicazione da parte della
Cancelleria del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava
~ 3 ~ l'appellante circa la trattazione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In difetto di notificazione dell'appello va dichiarata l'improcedibilità del medesimo, non essendo possibile applicare l'art. 291 c.p.c.
° 7. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituito l'appellato.
Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore nei confronti di
, E Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 1074/2023, pubblicata il 22/06/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 27/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 4 ~