Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizi formali dell'atto impositivo (firma a stampa)

    La Corte ha ritenuto che l'indicazione a stampa del funzionario è legittima solo se l'atto richiama gli estremi del provvedimento dirigenziale che autorizza la firma, garanzia di trasparenza e riferibilità dell'atto alla P.A. Tale requisito non è un mero formalismo. Nel caso di specie, l'atto è privo di tale indicazione essenziale e il Comune non ha fornito prova contraria.

  • Accolto
    Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'Amministrazione deve provare le violazioni contestate e il giudice deve annullare l'atto se manca la prova della sua fondatezza. La mancata costituzione dell'appellato non consente di ritenere dimostrati i presupposti impositivi né di sanare i vizi dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 112
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo