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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1436/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Marittima - Via Mazzini N.41 87072 Francavilla Marittima CS
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante, Sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n. 5334/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 81 del 15/10/2020, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2015,.
Nel giudizio di primo grado, la contribuente aveva eccepito molteplici vizi dell'atto impositivo, tra cui l'inesistenza giuridica dell'atto per assenza di firma autografa e mancata indicazione del provvedimento dirigenziale autorizzativo della firma a stampa, la carenza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del valore dei terreni, nonché la discrepanza tra la rendita catastale accertata e quella effettiva risultante dagli atti,. I giudici di prime cure, tuttavia, rigettavano il ricorso ritenendo l'atto esaurientemente motivato e considerando le eccezioni relative alla sottoscrizione come "pregevoli principi di natura processuale" ma assorbiti o estranei alla procedura, compensando le spese di lite nonostante la mancata costituzione del
Comune,,.
Con l'atto di appello, la contribuente ha censurato la decisione impugnata lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per motivazione apparente, evidenziando come il primo giudice avesse omesso di esaminare le specifiche doglianze sollevate, limitandosi a formulazioni generiche,. L'appellante ha riproposto con forza l'eccezione di inesistenza dell'atto per violazione della normativa sulla firma a stampa
(art. 1, comma 87, L. 549/1995), stante la mancata indicazione del provvedimento dirigenziale che autorizza l'omissione della firma autografa,. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 6 della Legge 130/2022 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata costituzione dell'Ente impositore, rimasto contumace anche in primo grado, comporti l'assenza di prova della fondatezza della pretesa tributaria. Nelle memorie illustrative depositate in vista dell'udienza, la difesa ha ribadito che il Comune, non costituendosi entro i termini di legge, ha abdicato al proprio onere probatorio, chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto,.
Il Comune di Francavilla Marittima non si è costituito nel presente grado di giudizio, restando contumace,.
La causa è stata trattata in Camera di Consiglio all'udienza del 21/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e assorbente, il Collegio rileva la fondatezza delle doglianze relative al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore e ai vizi formali dell'atto impugnato, erroneamente valutati dal giudice di prime cure.
La decisione di primo grado appare censurabile laddove ha liquidato le eccezioni relative alla sottoscrizione dell'atto come questioni meramente formali o assorbite, senza verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per la validità del provvedimento impositivo. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di tributi locali, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, in luogo della firma autografa, è legittima solo a condizione che l'atto richiami gli estremi del provvedimento dirigenziale o organico con cui il soggetto è stato incaricato e autorizzato alla firma. Tale requisito non è un mero formalismo, ma costituisce garanzia di trasparenza e riferibilità dell'atto alla Pubblica Amministrazione, permettendo al contribuente di verificare la provenienza del provvedimento da un organo legittimato,. Nel caso di specie, l'atto impugnato è privo di tale indicazione essenziale e, stante la contumacia del Comune, non è stata fornita alcuna prova contraria circa l'esistenza di tale delibera autorizzativa.
Tale carenza si salda inscindibilmente con il profilo dell'onere della prova. Va infatti applicato il principio sancito dall'art. 6 della Legge n. 130/2022, il quale ha codificato un principio di civiltà giuridica stabilendo che l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se manca la prova della sua fondatezza. Il Comune di Francavilla Marittima, non costituendosi in giudizio né in primo grado né nella presente fase di appello,, ha rinunciato a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ivi inclusa la correttezza dei criteri di stima dei terreni e la legittimità formale dell'atto sotto il profilo della sottoscrizione.
Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere l'atto "esaurientemente motivato" in assenza di un contraddittorio effettivo e di fronte a specifiche contestazioni del contribuente circa l'apoditticità dei valori accertati e la discrepanza con le risultanze catastali,, alle quali l'Ente non ha opposto alcuna difesa. La mancata costituzione dell'appellato non consente a questa Corte di ritenere dimostrati i presupposti impositivi, né di sanare i vizi di nullità/inesistenza dell'atto tempestivamente eccepiti dal contribuente e riproposti in questa sede.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, l'avviso di accertamento deve essere annullato per difetto di prova della pretesa e per illegittimità formale derivante dalla violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi degli enti locali.
Quanto alle spese di lite, il Collegio, valutando la natura della controversia, l'esiguità del valore della lite e la condotta processuale delle parti, stima equo disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1436/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Marittima - Via Mazzini N.41 87072 Francavilla Marittima CS
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante, Sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n. 5334/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 81 del 15/10/2020, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2015,.
Nel giudizio di primo grado, la contribuente aveva eccepito molteplici vizi dell'atto impositivo, tra cui l'inesistenza giuridica dell'atto per assenza di firma autografa e mancata indicazione del provvedimento dirigenziale autorizzativo della firma a stampa, la carenza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del valore dei terreni, nonché la discrepanza tra la rendita catastale accertata e quella effettiva risultante dagli atti,. I giudici di prime cure, tuttavia, rigettavano il ricorso ritenendo l'atto esaurientemente motivato e considerando le eccezioni relative alla sottoscrizione come "pregevoli principi di natura processuale" ma assorbiti o estranei alla procedura, compensando le spese di lite nonostante la mancata costituzione del
Comune,,.
Con l'atto di appello, la contribuente ha censurato la decisione impugnata lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per motivazione apparente, evidenziando come il primo giudice avesse omesso di esaminare le specifiche doglianze sollevate, limitandosi a formulazioni generiche,. L'appellante ha riproposto con forza l'eccezione di inesistenza dell'atto per violazione della normativa sulla firma a stampa
(art. 1, comma 87, L. 549/1995), stante la mancata indicazione del provvedimento dirigenziale che autorizza l'omissione della firma autografa,. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 6 della Legge 130/2022 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata costituzione dell'Ente impositore, rimasto contumace anche in primo grado, comporti l'assenza di prova della fondatezza della pretesa tributaria. Nelle memorie illustrative depositate in vista dell'udienza, la difesa ha ribadito che il Comune, non costituendosi entro i termini di legge, ha abdicato al proprio onere probatorio, chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto,.
Il Comune di Francavilla Marittima non si è costituito nel presente grado di giudizio, restando contumace,.
La causa è stata trattata in Camera di Consiglio all'udienza del 21/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e assorbente, il Collegio rileva la fondatezza delle doglianze relative al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore e ai vizi formali dell'atto impugnato, erroneamente valutati dal giudice di prime cure.
La decisione di primo grado appare censurabile laddove ha liquidato le eccezioni relative alla sottoscrizione dell'atto come questioni meramente formali o assorbite, senza verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per la validità del provvedimento impositivo. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di tributi locali, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, in luogo della firma autografa, è legittima solo a condizione che l'atto richiami gli estremi del provvedimento dirigenziale o organico con cui il soggetto è stato incaricato e autorizzato alla firma. Tale requisito non è un mero formalismo, ma costituisce garanzia di trasparenza e riferibilità dell'atto alla Pubblica Amministrazione, permettendo al contribuente di verificare la provenienza del provvedimento da un organo legittimato,. Nel caso di specie, l'atto impugnato è privo di tale indicazione essenziale e, stante la contumacia del Comune, non è stata fornita alcuna prova contraria circa l'esistenza di tale delibera autorizzativa.
Tale carenza si salda inscindibilmente con il profilo dell'onere della prova. Va infatti applicato il principio sancito dall'art. 6 della Legge n. 130/2022, il quale ha codificato un principio di civiltà giuridica stabilendo che l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l'atto se manca la prova della sua fondatezza. Il Comune di Francavilla Marittima, non costituendosi in giudizio né in primo grado né nella presente fase di appello,, ha rinunciato a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ivi inclusa la correttezza dei criteri di stima dei terreni e la legittimità formale dell'atto sotto il profilo della sottoscrizione.
Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere l'atto "esaurientemente motivato" in assenza di un contraddittorio effettivo e di fronte a specifiche contestazioni del contribuente circa l'apoditticità dei valori accertati e la discrepanza con le risultanze catastali,, alle quali l'Ente non ha opposto alcuna difesa. La mancata costituzione dell'appellato non consente a questa Corte di ritenere dimostrati i presupposti impositivi, né di sanare i vizi di nullità/inesistenza dell'atto tempestivamente eccepiti dal contribuente e riproposti in questa sede.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, l'avviso di accertamento deve essere annullato per difetto di prova della pretesa e per illegittimità formale derivante dalla violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi degli enti locali.
Quanto alle spese di lite, il Collegio, valutando la natura della controversia, l'esiguità del valore della lite e la condotta processuale delle parti, stima equo disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese compensate.