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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 57/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 57/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Carestia presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Rovereto (TN), Via Portici n.11, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“pronunci la separazione consensuale dei coniugi ed uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 07.11.1993 alle seguenti CONDIZIONI:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Accertato e dichiarato che i coniugi non hanno mai vissuto insieme avendo residenze separate sia formalmente che di fatto e che quindi non esiste una casa coniugale, nulla pronunciarsi in merito all'assegnazione dandosi atto che il figlio resterà a vivere con la madre nella casa di Persona_1
proprietà esclusiva della stessa sita a Rovereto, via Baratieri 36, dalla quale il sig. asporterà i Pt_2 propri effetti personali ivi lasciati entro la data dell'udienza;
pagina 1 di 3 3) Il figlio , maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, resterà Persona_1
interamente a carico del padre fatti salvi diversi accordi presi direttamente con la madre;
4) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nessun assegno viene riconosciuto l'uno in favore dell'altra.
Ciò premesso, la dottoressa Cont inoltre CHIEDE che, decorso il termine previsto dalla legge, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 07.11.1993 alle medesime condizioni previste Parte_2
per la separazione”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 590/2024, pubblicata il 4/6/2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 22/1/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 590/2024, pubblicata il
4/6/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3 Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 57/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Rovereto (TN), il 7/11/1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1993, atto n. 107, p. II, serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovereto (TN) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 57/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Carestia presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Rovereto (TN), Via Portici n.11, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“pronunci la separazione consensuale dei coniugi ed uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 07.11.1993 alle seguenti CONDIZIONI:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Accertato e dichiarato che i coniugi non hanno mai vissuto insieme avendo residenze separate sia formalmente che di fatto e che quindi non esiste una casa coniugale, nulla pronunciarsi in merito all'assegnazione dandosi atto che il figlio resterà a vivere con la madre nella casa di Persona_1
proprietà esclusiva della stessa sita a Rovereto, via Baratieri 36, dalla quale il sig. asporterà i Pt_2 propri effetti personali ivi lasciati entro la data dell'udienza;
pagina 1 di 3 3) Il figlio , maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, resterà Persona_1
interamente a carico del padre fatti salvi diversi accordi presi direttamente con la madre;
4) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nessun assegno viene riconosciuto l'uno in favore dell'altra.
Ciò premesso, la dottoressa Cont inoltre CHIEDE che, decorso il termine previsto dalla legge, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 07.11.1993 alle medesime condizioni previste Parte_2
per la separazione”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 590/2024, pubblicata il 4/6/2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 22/1/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 590/2024, pubblicata il
4/6/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 2 di 3 Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 57/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Rovereto (TN), il 7/11/1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1993, atto n. 107, p. II, serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovereto (TN) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3