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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 196 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Foresta e Fabrizio Allegrini
appellante
E
, con l'Avv. Domenico Lioi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Malattie professionali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.3.20 esponeva: CP_1
a) che dal 1976 al 2018 aveva lavorato alle dipendenze di più imprese, svolgendo le sue mansioni prevalentemente all'interno di gallerie;
b) che, in particolare, egli aveva svolto mansioni di conduttore di macchine operatrici/perforatrici prevalentemente in sottosuolo, utilizzando strumenti pesanti e rumorosi, tra cui grossi mezzi meccanici che generavano polveri di silicio alle quali era esposto in maniera continuativa e ripetitiva;
c) che in data 30.9.19 aveva presentato all' due domande di CP_2 riconoscimento come di malattie professionali, ovvero una ipoacusia da rumore e una silicosi polmonare;
d) che entrambe le domande erano state respinte dall' con comunicazione del CP_2 10.1.20; e) che avverso tale determinazione aveva proposto opposizione, cui aveva allegato una consulenza di parte attestante la presenza di una broncopneumopatia cronica silicogena e una ipoacusia percettiva bilaterale con un danno permanente pari al 25% delle tabelle f) che, CP_2 tuttavia, l' aveva confermato il giudizio negativo espresso. CP_2
2) Ribadiva che le due patologie denunciate erano correlate alle mansioni svolte e concludeva per la condanna dell' al pagamento della rendita nella misura del 25% o nella maggiore o minor misura CP_2 che sarebbe stata accertata in corso di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3) Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone, dopo aver espletato la prova orale e consulenza CP_2 medico-legale, alle cui conclusioni ha aderito, ha condannato l' al pagamento dell'indennizzo in CP_2 rendita nella misura del 17%. In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Nel caso di specie risulta accertato, all'esito delle prove testimoniali assunte, che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa per come descritta nel ricorso introduttivo (cfr. verbale di udienza del 14.4.21); invero i testi e hanno puntualmente confermato le Testimone_1 Testimone_2 circostanze dedotte in giudizio dal sig. in particolare hanno confermato lo CP_1 svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'attività lavorativa di minatore - escavatorista con prevalenza nel sottosuolo, protratta dal 1976 al 31.12.2018, per otto ore giornaliere, con il continuo e ripetitivo utilizzo di strumenti vibranti (quali martelli pneumatici, perforatrici, pale meccaniche, autogru) nonché l'inalazione di polveri sottili di silice, generate dagli scavi e dai mezzi meccanici utilizzati all'interno delle gallerie. Espletata consulenza tecnico d'ufficio, la CTU dott.ssa , all'esito della Persona_1 documentazione in atti, ha accertato che il sig. è affetto da “ ipoacusia neurosensoriale CP_1 bilaterale di grado lieve-medio”, “interstiziopatia polmonare con deficit restrittivo di grado moderato (silicosi)” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 4.2.2022, qui da intendersi integralmente trascritta), riconoscendo la natura professionale di tali patologie ed accertando che il danno biologico subito dall'istante, anche all'esito dell'esame delle controdeduzioni del CTP di parte resistente, dott.ssa deve essere quantificato nella misura complessiva dell'17%, così Per_2 concludendo:
“Il Sig. è affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve-medio”, CP_1
“interstiziopatia polmonare con deficit restrittivo di grado moderato (silicosi)” - Il danno biologico può essere quantificato nella misura del 17%”. Più in particolare, all'esito delle controdeduzioni avanzate dal CTP dell' , dott.ssa la CP_2 Per_2 quale contestava la sussistenza del nesso causale tra le patologie accertate e lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché la quantificazione dei postumi invalidanti, il CTU evidenziava come l'attività svolta dal ricorrente – come confermata all'esito delle prove testimoniali assunte- ha certamente rivestito un ruolo concausale efficiente e determinante “Dall'anamnesi lavorativa è emerso che il ricorrente eseguiva attività lavorativa di operatore mezzi meccanici e perforazione in galleria. Appare pertanto verosimile che lo stesso sia stato sottoposto all'aspirazione di polvere di silice in maniera continuativa, sia a causa della permanenza nel luogo di lavoro e sia a causa del sollevamento delle polveri dovuto all'attività di perforazione. Tale attività, si ritiene, sia stata causa della patologia polmonare caratterizzata da fibrosi diffusa, nonché micronoduli (interstiziopatia reticolare di entrambi i parenchimi polmonari, micronoduli al segmento apico-dorsale del LSD). Questo quadro strumentale è compatibile con una diagnosi di silicosi polmonare (anche all' RX torace era rilevato: piccoli noduli fibrocalcifici in mediopolmonare destro). Anche riguardo all'ipoacusia descritta, è possibile rilevare il nesso di causa con l'attività lavorativa.
Considerato che
il soggetto è esposto al rumore di macchine perforatrici, ed essendo l'esame audiometrico compatibile con un'ipoacusia neurosensoriale, appare poco verosimile che il danno uditivo lamentato sia non riferibile a fattori ambientali ma a malattie cardiocircolatorie come ipotizzato dal CTP. In base alle considerazioni sopra riportate, si ribadisce che a parere del CTU entrambi le patologie sono in nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che la valutazione finale del danno biologico sia quella espressa nella bozza di CTU. La decorrenza del beneficio può essere fatta risalire alla data della domanda amministrativa, quando già il Sig. accusava i disturbi a carico dell'apparato respiratorio e uditivo” CP_1 Come noto, secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass. 6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”. Anche la quantificazione dei postumi invalidanti veniva confermata dalla dott.ssa nella Per_1 percentuale del 17% così determinata: “In merito all'inabilità, facendo riferimento alle tabelle delle menomazioni- DM 12-7-00 allegata al D. Lgs. 38-00- è possibile riconoscere un danno biologico quantificabile nella misura del 7% per quanto riguarda il deficit uditivo (cod. 312 e allegato 1, ipoacusie). Per la patologia polmonare, considerato un FVC del 70% all'esame spirometrico del 20.07.19 è possibile riconoscere un danno biologico dell'11% (cod. 333 insufficienza respiratoria lieve secondo i parametri di cui all'all. 2, parte A Pneumopatie Restrittive). Con l'applicazione della formula riduzionistica è possibile concludere che il tasso di inabilità è pari al 17%. Tanto premesso, le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise. Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportata ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire il corrispondente indennizzo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000, sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 17%, che può farsi discendere sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.09.2019 (come accertato dal CTU), con condanna dell' al pagamento CP_2 della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' ". CP_2
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver CP_2 ravvisato la sussistenza del nesso di causa tra patologie e lavorazioni sulla base delle sole prove orali, trascurando i questionari dell'8.10.19, la cartella sanitaria e gli estratti del DVR in atti. La prova orale, infatti, poteva dare solo indicazioni sulla qualità del rischio, non sulla quantità, e ciò era particolarmente rilevante per la patologia uditiva da rumore, per la quale non era sufficiente accertare che l'ambiente di lavoro era rumoroso, dovendosi rilevare che dalle indagini fonometriche provenienti dal datore di lavoro emergeva una esposizione pari a 73,32 db, come tale inferiore Per_3 agli 80 db, che è il livello limite come da normativa (ved. DL 81/2008). Del pari, erano in atti “prove documentali obiettive” da cui desumere che il ricorrente non era stato esposto a polvere di silicio. Era inoltre errata la quantificazione del danno biologico permanente operata dal Ctu e condivisa dal tribunale. Ciò in quanto non emergevano evidenze di una ipoacusia da rumore e, comunque, un tale tipo di danno risultava di lieve entità, come tale non superiore al 2%. Il consulente aveva accertato un danno uditivo pari al 7% senza chiarire come l'avesse quantificato, senza contare che nel caso di specie il danno uditivo era più che altro dovuto ad ipertensione arteriosa come pure risultava dalla visita otoiatrica in atti. Quanto alla silicosi polmonare, l'accertamento era avvenuto con una Tc polmonare e non con una Tac ad alta definizione, che era lo strumento più adeguato unitamente all'esame RX toracico con metodo Ilobit. In ogni caso, era emerso un quadro di iniziali segni di interstiziopatia con micronoduli non diffusi, mentre dall'esame Rx torace del 18.4.19 non risultava una opacità nodulare o micronodulare espressive di silicosi, per cui non si giustificava un danno pari al 11% accertato sulla base del solo esame spirometrico.
5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
6) Con ordinanza 17.9.24 il Collegio ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, demandando al consulente i seguenti quesiti: 1) Accerti se l'appellato sia affetto dalle patologie di cui CP_1 alla domanda amministrativa e al ricorso introduttivo;
2) Dica se tali patologie siano da porre in relazione all'attività lavorativa svolta dall'appellato; 3) In caso affermativo, dica il consulente 3.1) se all'appellante sia derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica di carattere permanente;
3.2) quale sia la complessiva misura di tale menomazione;
3.3) la relativa data di decorrenza.
7) Depositato l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
9) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, espletata visita sulla persona dell'appellato ed acquisite prove spirometriche e plestismografia corporea flusso-volume effettuate il 26.4.25, con esaustive argomentazioni medico-legali ha concluso per l'origine professionale delle seguenti patologie “Interstiziopatia polmonare di tipo reticolare sub pleurica e micronoduli bilaterali, silicogena con prove spirometriche ai limiti della norma e DLCO nella norma. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve”, con una menomazione permanente pari all'8% delle tabelle a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_2
10) Quanto alla silicosi, il consulente ha riportato letteratura scientifica in materia, nonché le percentuali previste dalle tabelle valutando nel 4% il danno permanente, tenuto conto, da un CP_2 lato, che da una tac torace effettuata in data 20/07/2019 emergevano Segni d'interstizio reticolare di entrambi i parenchimi polmonari, micronoduli al segmento apico dorsale del LSD. Ispessimento delle pareti bronchiali. Assenza di linfoadenomegalie ilo lombari e mediastiniche di falde di versamento pleurico; dall'altro che dalle prove spirometriche e plestismografia corporea flusso-volume del 26.4.25 è emerso “Interstiziopatia polmonare di tipo reticolare sub pleurica e micronoduli bilaterali”, con prove spirometriche ai limiti della norma e DLCO nella norma. Il consulente ha quindi rilevato che nel caso di specie l'accertamento di una menomazione pari al 4% si giustifica per l'attuale valore di FCV dell'89%, nonché considerando il danno anatomico con prove spirometriche ai limiti della norma con lievissimo deficit ventilatorio restrittivo. Il tutto in applicazione della voce 333 e relativi allegati, avente ad oggetto Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza
o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione Fino a 6%, aggiungendo che nel caso di specie il danno anatomico è compreso nel danno ventilatorio atteso che i valori FEV1 o DLCO
o FVC sono al di sotto del 25%.
11) Quanto al danno uditivo, premesso che l'appellato non ha prodotto l'ulteriore e più aggiornato esame audiometrico pure richiesto dal Ctu, questi ha potuto valutare solo quello in atti risalente al 19.9.19, concludendo per un danno pari al 3.67%, arrotondato al 4%, secondo la formula elaborata dal e la voce 312 delle tabelle Pt_2 CP_2 12) A fronte di tali conclusioni, non ha sollevato censure, mentre l'appellato ne ha mosso solo CP_2 con riguardo alla valutazione del danno biologico della silicosi polmonare. Ha evidenziato che il Ctu di primo grado aveva concluso, basandosi sulle spirometrie del luglio 2019 e del marzo 2021, per un danno all'apparato respiratorio pari all'11% e ha denunciato che il consulente nominato in appello non aveva espresso alcuna valutazione sull'esame risalente al 2021, finendo per contraddirsi allorquando aveva stimato un danno respiratorio pari al 4% complessivo dalla domanda amministrativa, ma su un esame svolto nel 2025.
13) Tuttavia, il consulente ha adeguatamente replicato che l'esame risalente al marzo 2021, come del resto quello del luglio 2019, erano privi della prova di funzionalità denominata , essenziale per Pt_3 l'accertamento e la valutazione del danno, che era stata invece svolta in occasione dell'esame che, su richiesta del consulente, è stato svolto nel 2025. Quanto alla pretesa contraddizione tra la data di decorrenza del danno e la data dell'esame preso a fondamento della valutazione quantitativa, il consulente ha in modo convincente replicato che la silicosi può evolvere nel tempo in senso peggiorativo ma non migliorativo, anche con cessata esposizione al rischio in quanto può verificarsi nel caso della silice una evoluzione patogenetica peggiorativa. Alla luce di ciò e in base alle prove spirometriche effettuate correttamente con PRF, pletismografia, in data 26/04/2025 è stato Pt_3 valutato un danno biologico del 4%., dalla data della domanda del 30/09/2019.
14) Le conclusioni cui l'ausiliare è giunto devono essere condivise, anche considerando che le critiche mosse dall'appellato si risolvono in sostanza in un mero dissenso diagnostico, rivelandosi esse del tutto generiche, nel momento in cui non vanno oltre la valorizzazione del diverso giudizio espresso dal Ctu di primo grado, e comunque del tutto inidonee a denunciare alcun errore scientifico o carenza diagnostica in cui il perito sarebbe incorso nel valutare nella misura del 4% il danno all'apparato respiratorio.
15) Per tali ragioni, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata con riconoscimento, in luogo dell'indennizzo in rendita per una menomazione psico-fisica pari al 17%, il solo indennizzo in capitale per un danno biologico permanente pari all'8% dalla data della domanda amministrativa.
16) L'esito finale della controversia, caratterizzato dal solo riconoscimento dell'indennizzo in capitale, rispetto all'indennizzo in rendita di cui alla domanda giudiziale, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, mentre la restante metà, liquidata come da dispositivo, deve essere posta a carico dell' CP_2
17) Quanto alle spese della consulenza svolta in questo grado di giudizio, le stesse devono poste in solido a carico di entrambe le parti, tenuto conto che non risulta in atti una valida dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente, ma la diversa dichiarazione finalizzata all'esenzione dal versamento del contributo unificato ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 (in entrambe le dichiarazioni sottoscritte dalla parte si fa riferimento ad un reddito inferiore al triplo, non al doppio, del limite di legge). Per il resto è inefficace, in quanto sottoscritta solo dal difensore, quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. Infine, deve valorizzarsi l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 1023/13), secondo cui "Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti".
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_2 Tribunale di Crotone n° 209/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di ad ottenere l'indennizzo in capitale nella misura del 8%; per l'effetto, condanna al CP_1 CP_2 pagamento di tale indennizzo con decorrenza dall'1.10.19, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico dell' che si liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di CP_2 appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di consulenza svolta in grado di appello in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 196 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Foresta e Fabrizio Allegrini
appellante
E
, con l'Avv. Domenico Lioi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Malattie professionali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.3.20 esponeva: CP_1
a) che dal 1976 al 2018 aveva lavorato alle dipendenze di più imprese, svolgendo le sue mansioni prevalentemente all'interno di gallerie;
b) che, in particolare, egli aveva svolto mansioni di conduttore di macchine operatrici/perforatrici prevalentemente in sottosuolo, utilizzando strumenti pesanti e rumorosi, tra cui grossi mezzi meccanici che generavano polveri di silicio alle quali era esposto in maniera continuativa e ripetitiva;
c) che in data 30.9.19 aveva presentato all' due domande di CP_2 riconoscimento come di malattie professionali, ovvero una ipoacusia da rumore e una silicosi polmonare;
d) che entrambe le domande erano state respinte dall' con comunicazione del CP_2 10.1.20; e) che avverso tale determinazione aveva proposto opposizione, cui aveva allegato una consulenza di parte attestante la presenza di una broncopneumopatia cronica silicogena e una ipoacusia percettiva bilaterale con un danno permanente pari al 25% delle tabelle f) che, CP_2 tuttavia, l' aveva confermato il giudizio negativo espresso. CP_2
2) Ribadiva che le due patologie denunciate erano correlate alle mansioni svolte e concludeva per la condanna dell' al pagamento della rendita nella misura del 25% o nella maggiore o minor misura CP_2 che sarebbe stata accertata in corso di causa, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3) Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone, dopo aver espletato la prova orale e consulenza CP_2 medico-legale, alle cui conclusioni ha aderito, ha condannato l' al pagamento dell'indennizzo in CP_2 rendita nella misura del 17%. In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Nel caso di specie risulta accertato, all'esito delle prove testimoniali assunte, che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa per come descritta nel ricorso introduttivo (cfr. verbale di udienza del 14.4.21); invero i testi e hanno puntualmente confermato le Testimone_1 Testimone_2 circostanze dedotte in giudizio dal sig. in particolare hanno confermato lo CP_1 svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'attività lavorativa di minatore - escavatorista con prevalenza nel sottosuolo, protratta dal 1976 al 31.12.2018, per otto ore giornaliere, con il continuo e ripetitivo utilizzo di strumenti vibranti (quali martelli pneumatici, perforatrici, pale meccaniche, autogru) nonché l'inalazione di polveri sottili di silice, generate dagli scavi e dai mezzi meccanici utilizzati all'interno delle gallerie. Espletata consulenza tecnico d'ufficio, la CTU dott.ssa , all'esito della Persona_1 documentazione in atti, ha accertato che il sig. è affetto da “ ipoacusia neurosensoriale CP_1 bilaterale di grado lieve-medio”, “interstiziopatia polmonare con deficit restrittivo di grado moderato (silicosi)” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 4.2.2022, qui da intendersi integralmente trascritta), riconoscendo la natura professionale di tali patologie ed accertando che il danno biologico subito dall'istante, anche all'esito dell'esame delle controdeduzioni del CTP di parte resistente, dott.ssa deve essere quantificato nella misura complessiva dell'17%, così Per_2 concludendo:
“Il Sig. è affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve-medio”, CP_1
“interstiziopatia polmonare con deficit restrittivo di grado moderato (silicosi)” - Il danno biologico può essere quantificato nella misura del 17%”. Più in particolare, all'esito delle controdeduzioni avanzate dal CTP dell' , dott.ssa la CP_2 Per_2 quale contestava la sussistenza del nesso causale tra le patologie accertate e lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché la quantificazione dei postumi invalidanti, il CTU evidenziava come l'attività svolta dal ricorrente – come confermata all'esito delle prove testimoniali assunte- ha certamente rivestito un ruolo concausale efficiente e determinante “Dall'anamnesi lavorativa è emerso che il ricorrente eseguiva attività lavorativa di operatore mezzi meccanici e perforazione in galleria. Appare pertanto verosimile che lo stesso sia stato sottoposto all'aspirazione di polvere di silice in maniera continuativa, sia a causa della permanenza nel luogo di lavoro e sia a causa del sollevamento delle polveri dovuto all'attività di perforazione. Tale attività, si ritiene, sia stata causa della patologia polmonare caratterizzata da fibrosi diffusa, nonché micronoduli (interstiziopatia reticolare di entrambi i parenchimi polmonari, micronoduli al segmento apico-dorsale del LSD). Questo quadro strumentale è compatibile con una diagnosi di silicosi polmonare (anche all' RX torace era rilevato: piccoli noduli fibrocalcifici in mediopolmonare destro). Anche riguardo all'ipoacusia descritta, è possibile rilevare il nesso di causa con l'attività lavorativa.
Considerato che
il soggetto è esposto al rumore di macchine perforatrici, ed essendo l'esame audiometrico compatibile con un'ipoacusia neurosensoriale, appare poco verosimile che il danno uditivo lamentato sia non riferibile a fattori ambientali ma a malattie cardiocircolatorie come ipotizzato dal CTP. In base alle considerazioni sopra riportate, si ribadisce che a parere del CTU entrambi le patologie sono in nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che la valutazione finale del danno biologico sia quella espressa nella bozza di CTU. La decorrenza del beneficio può essere fatta risalire alla data della domanda amministrativa, quando già il Sig. accusava i disturbi a carico dell'apparato respiratorio e uditivo” CP_1 Come noto, secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass. 6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”. Anche la quantificazione dei postumi invalidanti veniva confermata dalla dott.ssa nella Per_1 percentuale del 17% così determinata: “In merito all'inabilità, facendo riferimento alle tabelle delle menomazioni- DM 12-7-00 allegata al D. Lgs. 38-00- è possibile riconoscere un danno biologico quantificabile nella misura del 7% per quanto riguarda il deficit uditivo (cod. 312 e allegato 1, ipoacusie). Per la patologia polmonare, considerato un FVC del 70% all'esame spirometrico del 20.07.19 è possibile riconoscere un danno biologico dell'11% (cod. 333 insufficienza respiratoria lieve secondo i parametri di cui all'all. 2, parte A Pneumopatie Restrittive). Con l'applicazione della formula riduzionistica è possibile concludere che il tasso di inabilità è pari al 17%. Tanto premesso, le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise. Pertanto, in virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportata ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire il corrispondente indennizzo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000, sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 17%, che può farsi discendere sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.09.2019 (come accertato dal CTU), con condanna dell' al pagamento CP_2 della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' ". CP_2
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver CP_2 ravvisato la sussistenza del nesso di causa tra patologie e lavorazioni sulla base delle sole prove orali, trascurando i questionari dell'8.10.19, la cartella sanitaria e gli estratti del DVR in atti. La prova orale, infatti, poteva dare solo indicazioni sulla qualità del rischio, non sulla quantità, e ciò era particolarmente rilevante per la patologia uditiva da rumore, per la quale non era sufficiente accertare che l'ambiente di lavoro era rumoroso, dovendosi rilevare che dalle indagini fonometriche provenienti dal datore di lavoro emergeva una esposizione pari a 73,32 db, come tale inferiore Per_3 agli 80 db, che è il livello limite come da normativa (ved. DL 81/2008). Del pari, erano in atti “prove documentali obiettive” da cui desumere che il ricorrente non era stato esposto a polvere di silicio. Era inoltre errata la quantificazione del danno biologico permanente operata dal Ctu e condivisa dal tribunale. Ciò in quanto non emergevano evidenze di una ipoacusia da rumore e, comunque, un tale tipo di danno risultava di lieve entità, come tale non superiore al 2%. Il consulente aveva accertato un danno uditivo pari al 7% senza chiarire come l'avesse quantificato, senza contare che nel caso di specie il danno uditivo era più che altro dovuto ad ipertensione arteriosa come pure risultava dalla visita otoiatrica in atti. Quanto alla silicosi polmonare, l'accertamento era avvenuto con una Tc polmonare e non con una Tac ad alta definizione, che era lo strumento più adeguato unitamente all'esame RX toracico con metodo Ilobit. In ogni caso, era emerso un quadro di iniziali segni di interstiziopatia con micronoduli non diffusi, mentre dall'esame Rx torace del 18.4.19 non risultava una opacità nodulare o micronodulare espressive di silicosi, per cui non si giustificava un danno pari al 11% accertato sulla base del solo esame spirometrico.
5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
6) Con ordinanza 17.9.24 il Collegio ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, demandando al consulente i seguenti quesiti: 1) Accerti se l'appellato sia affetto dalle patologie di cui CP_1 alla domanda amministrativa e al ricorso introduttivo;
2) Dica se tali patologie siano da porre in relazione all'attività lavorativa svolta dall'appellato; 3) In caso affermativo, dica il consulente 3.1) se all'appellante sia derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica di carattere permanente;
3.2) quale sia la complessiva misura di tale menomazione;
3.3) la relativa data di decorrenza.
7) Depositato l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
9) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, espletata visita sulla persona dell'appellato ed acquisite prove spirometriche e plestismografia corporea flusso-volume effettuate il 26.4.25, con esaustive argomentazioni medico-legali ha concluso per l'origine professionale delle seguenti patologie “Interstiziopatia polmonare di tipo reticolare sub pleurica e micronoduli bilaterali, silicogena con prove spirometriche ai limiti della norma e DLCO nella norma. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve”, con una menomazione permanente pari all'8% delle tabelle a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_2
10) Quanto alla silicosi, il consulente ha riportato letteratura scientifica in materia, nonché le percentuali previste dalle tabelle valutando nel 4% il danno permanente, tenuto conto, da un CP_2 lato, che da una tac torace effettuata in data 20/07/2019 emergevano Segni d'interstizio reticolare di entrambi i parenchimi polmonari, micronoduli al segmento apico dorsale del LSD. Ispessimento delle pareti bronchiali. Assenza di linfoadenomegalie ilo lombari e mediastiniche di falde di versamento pleurico; dall'altro che dalle prove spirometriche e plestismografia corporea flusso-volume del 26.4.25 è emerso “Interstiziopatia polmonare di tipo reticolare sub pleurica e micronoduli bilaterali”, con prove spirometriche ai limiti della norma e DLCO nella norma. Il consulente ha quindi rilevato che nel caso di specie l'accertamento di una menomazione pari al 4% si giustifica per l'attuale valore di FCV dell'89%, nonché considerando il danno anatomico con prove spirometriche ai limiti della norma con lievissimo deficit ventilatorio restrittivo. Il tutto in applicazione della voce 333 e relativi allegati, avente ad oggetto Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza
o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione Fino a 6%, aggiungendo che nel caso di specie il danno anatomico è compreso nel danno ventilatorio atteso che i valori FEV1 o DLCO
o FVC sono al di sotto del 25%.
11) Quanto al danno uditivo, premesso che l'appellato non ha prodotto l'ulteriore e più aggiornato esame audiometrico pure richiesto dal Ctu, questi ha potuto valutare solo quello in atti risalente al 19.9.19, concludendo per un danno pari al 3.67%, arrotondato al 4%, secondo la formula elaborata dal e la voce 312 delle tabelle Pt_2 CP_2 12) A fronte di tali conclusioni, non ha sollevato censure, mentre l'appellato ne ha mosso solo CP_2 con riguardo alla valutazione del danno biologico della silicosi polmonare. Ha evidenziato che il Ctu di primo grado aveva concluso, basandosi sulle spirometrie del luglio 2019 e del marzo 2021, per un danno all'apparato respiratorio pari all'11% e ha denunciato che il consulente nominato in appello non aveva espresso alcuna valutazione sull'esame risalente al 2021, finendo per contraddirsi allorquando aveva stimato un danno respiratorio pari al 4% complessivo dalla domanda amministrativa, ma su un esame svolto nel 2025.
13) Tuttavia, il consulente ha adeguatamente replicato che l'esame risalente al marzo 2021, come del resto quello del luglio 2019, erano privi della prova di funzionalità denominata , essenziale per Pt_3 l'accertamento e la valutazione del danno, che era stata invece svolta in occasione dell'esame che, su richiesta del consulente, è stato svolto nel 2025. Quanto alla pretesa contraddizione tra la data di decorrenza del danno e la data dell'esame preso a fondamento della valutazione quantitativa, il consulente ha in modo convincente replicato che la silicosi può evolvere nel tempo in senso peggiorativo ma non migliorativo, anche con cessata esposizione al rischio in quanto può verificarsi nel caso della silice una evoluzione patogenetica peggiorativa. Alla luce di ciò e in base alle prove spirometriche effettuate correttamente con PRF, pletismografia, in data 26/04/2025 è stato Pt_3 valutato un danno biologico del 4%., dalla data della domanda del 30/09/2019.
14) Le conclusioni cui l'ausiliare è giunto devono essere condivise, anche considerando che le critiche mosse dall'appellato si risolvono in sostanza in un mero dissenso diagnostico, rivelandosi esse del tutto generiche, nel momento in cui non vanno oltre la valorizzazione del diverso giudizio espresso dal Ctu di primo grado, e comunque del tutto inidonee a denunciare alcun errore scientifico o carenza diagnostica in cui il perito sarebbe incorso nel valutare nella misura del 4% il danno all'apparato respiratorio.
15) Per tali ragioni, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata con riconoscimento, in luogo dell'indennizzo in rendita per una menomazione psico-fisica pari al 17%, il solo indennizzo in capitale per un danno biologico permanente pari all'8% dalla data della domanda amministrativa.
16) L'esito finale della controversia, caratterizzato dal solo riconoscimento dell'indennizzo in capitale, rispetto all'indennizzo in rendita di cui alla domanda giudiziale, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, mentre la restante metà, liquidata come da dispositivo, deve essere posta a carico dell' CP_2
17) Quanto alle spese della consulenza svolta in questo grado di giudizio, le stesse devono poste in solido a carico di entrambe le parti, tenuto conto che non risulta in atti una valida dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente, ma la diversa dichiarazione finalizzata all'esenzione dal versamento del contributo unificato ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02 (in entrambe le dichiarazioni sottoscritte dalla parte si fa riferimento ad un reddito inferiore al triplo, non al doppio, del limite di legge). Per il resto è inefficace, in quanto sottoscritta solo dal difensore, quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. Infine, deve valorizzarsi l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 1023/13), secondo cui "Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti".
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_2 Tribunale di Crotone n° 209/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di ad ottenere l'indennizzo in capitale nella misura del 8%; per l'effetto, condanna al CP_1 CP_2 pagamento di tale indennizzo con decorrenza dall'1.10.19, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico dell' che si liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di CP_2 appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di consulenza svolta in grado di appello in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale