Articolo 3 della Legge 23 gennaio 1989, n. 22
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 febbraio 1989
Art. 3. 1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato".
2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione".
Nota all'art. 3:
Il testo vigente dell' art. 497 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 3 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 497 (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento). - Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattiimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato.
Questa disposizione non si applica quando l'imputato, legittimamente impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale.
La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione.
Se alcuno tra piu' imputati e' legittimamente impedito e non ricorre il caso preveduto dal primo capoverso, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che per evidente e assoluta necessita' del giudizio ritenga di rinviare il dibattimento.
Quando l'imputato, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 125, ha conferito mandato speciale al difensore perche' lo rappresenti nel giudizio, non si applicano le disposizioni precedenti, a meno che sia provato che l'assoluta impossibilita' di comparire riguarda tanto l'imputato quanto il procuratore speciale.".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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