Art. 19. Modalita' per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali 1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Universita' di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione puo' assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.
2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Universita' di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione puo' assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.