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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott. Natalino Sapone Presidente
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e c.f. , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] e c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in [...] Reggio Calabria, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria Via De Nava 40/B, presso lo studio dell'Avv. Lascala Antonia Giovanna
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Lascala Antonia Giovanna, PEC C.F._3
in sostituzione dell'avv. Ferraro Fabrizio, giusta procura depositata Email_1 il 11.10.2023, nonché dall'avv.to Fabio Ferraro (c.f. ) PEC C.F._4
giusta procura in calce all'atto di appello. Email_2
- Appellanti-
CONTRO
C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore dott. corrente in Reggio Calabria, rappresentata e difesa giusta Controparte_2 procura del 27.5.2019 in atti dall'avv. Sergio Gravina (c.f. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria via Emilio Cuzzocrea n.
27, PEC Email_3
- Appellata -
OGGETTO
1 avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 7.10.2014 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, II Sezione Civile, giusta riserva d'appello, nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05/06/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 3034/2004.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come di seguito indicato.
- Le parti appellanti chiedevano volersi: “
1-Accogliere ed ammettere il presente appello avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 07.10.2014, nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05.06.2018 – non notificata –emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile,
…. 2.- Ritenere e dichiarare risolto per grave inadempimento imputabile alla convenuta società, il contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-02.09.2003 tra e Parte_1 la e per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 35.753,00 CP_1 corrisposta dall'attore alla parte convenuta quale corrispettivo dell'adempimento dell'opera male eseguita e comportante vizi (aliud pro alio) di tale gravità da rendere l'opera inidonea allo scopo per cui fu richiesta, oltre € 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi; 3.- In via subordinata, ridurre il prezzo del corrispettivo nella misura di € 31.083,65, oltre IVA, escludendo ogni responsabilità del committente oltre rivalutazione ed interessi;
4.- Ove necessario, disporre apposita CTU al fine di accertare: a) che la sottoscrizione posta in calce al documento di richiesta di variante del 06.04.2004 sia da attribuire alla IG;
5.- Ove necessario, disporre apposita CTU al fine di accertare: Pt_2
a) che l'opera realizzata presenta vizi tali da giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-02.09.2003 tra e la Parte_1
b) quantificare i danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori CP_1 molesti oltre la normale tollerabilità causati dalla cattiva fattura dell'opera. 6.- In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudicante dovesse accertare una parziale responsabilità del committente, ridurre il grado di incidenza della stessa limitando al minimo la decurtazione sulla quantificazione della riduzione del prezzo. 7.- Emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale. 8.- Condannare i convenuti al pagamento di spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
- Parte appellata concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio
Calabria, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e perché infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 Parte_2
2 le sentenze di primo grado impugnate. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con atto di citazione notificato il 17.9.2004 il sig. evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: - “1) Dichiarare risolto per grave inadempimento imputabile alla convenuta società, il contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-2.09.2003 tra e Parte_1 la 2) Per l'effetto condannare alla restituzione della somma di E 35.753,00 CP_1 corrisposta dall'attore alla parte convenuta quale corrispettivo dell'adempimento dell'opera male eseguita e comportante vizi (aliud pro alio) di tale gravità da rendere l'opera inidonea allo scopo per cui fu richiesta oltre E 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi;
3) In via subordinata, ridurre il prezzo del corrispettivo nella misura che con rivalutazione ed interessi sarà ritenuta equa ed opportuna e da quantificarsi a mezzo
CTU; 4) Condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze, rimborso forfettario, IVA e CPA.”
A fondamento dell'azione asseriva che il manufatto realizzato dalla società convenuta, corrispondente ad una struttura metallica e copertura a due falde, era difforme da quanto contrattualmente previsto e presentava vizi tali da renderlo inidoneo all'uso e produceva rumorosità e danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 13.12.2004 si costituiva parte convenuta instando per: “1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. ; 2) Nel merito, rigettare la domanda di risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento grave della società convenuta e la richiesta di risarcimento dei danni materiali, morali e biologici formulata da parte attrice perché infondate in fatto e diritto;
3) dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare la domanda di riduzione del prezzo avanzata in via subordinata ex adverso. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali”.
3 Con comparsa depositata in cancelleria il 21.12.2004 spiegava intervento volontario Parte_2 rilevando l'infondatezza di quanto affermato dalla società convenuta, contestando in
[...] toto il contenuto del relativo atto difensivo e di costituzione, associandosi alle conclusioni formulate da parte attrice, indi facendo “proprie le domande e le richieste dell'attore” ed aderendo alle stesse.
Depositate memorie ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c., venivano escussi i testi. Inoltre, atteso il disconoscimento da parte della sig.ra della sottoscrizione apposta alla Parte_2 dichiarazione resa in data 6.4.2004 e la conseguente istanza di verificazione della CP_1
[...
veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica. Venivano, inoltre, ammesse ed espletate due consulenze tecniche sull'opera oggetto del contratto, avendo il giudice ritenuto di rinnovare la CTU tecnica all'esito delle osservazioni e censure mosse.
Con sentenza n. 187 del 2015 il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore principale sollevata da parte convenuta, rilevava che la < questione incidentale inerente la verificazione della scrittura privata disconosciuta nella sottoscrizione dalla Pt_2
è stata risolta con l'accertamento, da parte del c.t.u. grafologico Persona_1 dell'autenticità della firma, da considerarsi "autografa, in quanto le differenze riscontrate sono riconducibili ad un tentativo di dissimulazione>>, rigettava la domanda principale di risoluzione del contratto ritenendo che i vizi riscontrati, pur presenti, non rendessero l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione come richiesto dall'art. 1668 c.c., dichiarava ammissibile la domanda subordinata di riduzione del prezzo e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria sul punto.
In particolare, in dispositivo così statuiva: <<
1. dichiara che la sottoscrizione " " Parte_2 apposta in calce all'ordine AB/121/2002 prodotto dalla convenuta è stata apposta dall'interveniente ;
2. pone a carico della le spese di consulenza tecnica Parte_2 Pt_2
d'ufficio grafologica;
3. rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento;
4. dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio>>.
Veniva formulata proposta conciliativa che non veniva accolta.
Si disponeva, quindi, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nomina, a seguito di rinunce, dell'Ing. , che provvedeva ad accertare e descrivere i difetti esecutivi Persona_2 dell'opera, le difformità progettuali e le opere incomplete.
In specie, il CTU indicava i vizi dell'opera e quantificava i costi necessari per la loro eliminazione ed il ripristino della conformità dell'opera in complessivi € 31.083,65, oltre IVA.
La causa veniva sospesa a seguito di ricusazione del giudicante, poi rigettata.
4 Riassunto il giudizio, trattenuta la causa in decisione con deposito di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza definitiva n. 864/2018 così provvedeva: - ribadiva e confermava l'inammissibilità della “querela di falso” proposta in via incidentale con dichiarazione resa all'udienza del 10.3.2016 in merito alla scrittura datata
6.4.2004 e disconosciuta dalla interventrice , richiamando sia l'ordinanza del 14.3.2016 Pt_2 che la sentenza non definitiva indicata;
- circoscriveva l'accertamento alla domanda di riduzione del prezzo per vizi dell'opera (cd “actio quanti minoris”); - poneva a base della decisione la relazione del CTU che veniva condivisa;
- evidenziava che in perizia era stato evidenziato che l'opera era “oltre che mal eseguita, anche difforme dal progetto e incompleta”;
- individuava “molteplici irregolarità , difformità, incongruenze riscontrate dal CTU, e le intromissioni della parte ( ) che avrebbe dato direttive tecniche (documento datato Pt_2
6.4.2004) senza alcun intervento del direttore dei lavori ( che avrebbe lasciato fare, venendo meno anche ai più elementari doveri connessi all'incarico)” con “diffuse responsabilità, che il
CTU ha attribuito sia dell'appaltatore che del Direttore dei Lavori” e “concorso del committente danneggiato , che va necessariamente considerato per gli effetti dell'art 1227 cc”;
- riteneva che detta corresponsabilità fosse “idonea a decurtare il corrispettivo o ridurre la misura della differenza dovuta alla danneggiata;
decurtazione che nella specie stimasi equo commisurare ad 1/3 della somma complessiva determinata dal CTU ing quale riduzione Per_2 del valore del manufatto, ritenendosi entro tale limite incidente la modifica non assentita in sede amministrativa, quindi in violazione del progetto approvato, di rilevante portata perché causanti una difformità molto consistente sull'altezza della tettoia, tale da pregiudicare la collaudabilità dell'opera in assenza della approvazione di una variante che non risulta mai proposta”; - disponeva che “per i 2/3 della somma globale stimata dal CTU (ovvero euro
31.083,65, oltre IVA) pari ad euro 20.722,43 (così arrotondato), deve porsi a carico della ditta
che dovrà corrisponderla in favore dei committenti e , per la CP_1 Pt_1 Pt_2 cattiva esecuzione del manufatto commissionatogli”.
Pertanto, così disponeva: “- Accoglie parzialmente la domanda di riduzione del corrispettivo versato per l'opera viziata, e, riconosciuta la concorrente responsabilità della committenza in ragione della misura di 1/3 , condanna la ditta a corrispondere alla controparte in CP_1 solido la residua misura di 2/3 dell'importo, determinato in euro 20.722,43 oltre IVA, e oltre interessi e rivalutazioni maturate e maturande dal 2003 all'effettivo soddisfo;
- spese di lite interamente compensate fra le parti, ivi comprese quelle di tutte le CTU espletate in corso di causa, come già liquidata in atti”.
5 Avverso la pronuncia indicata proponevano gravame parte attrice e parte interveniente,
e , ritenendola illegittima e viziata e censurandola Parte_1 Parte_2 affidandosi a motivi che possono essere così sintetizzati:
A- erroneità della sentenza per essere stata ritenuta valida la consulenza grafologica sulla scrittura del 6.4.2004, nonché sulla firma apposta “in calce all'ordine AB/121/2002” prodotto in primo grado da parte convenuta, contestando la validità degli accertamenti peritali che avevano condotto a ritenere autentica la sottoscrizione della e ritenendo che il CTU Pt_2 grafologo non avrebbe esaminato il documento in originale, ma una sua copia, e non avrebbe rilevato le diversità in essere, con conseguente eccezione di nullità dell'elaborato peritale, come anche da “intercettazione ambientale, registrata dalla IG ” di presunte Pt_2 dichiarazioni rese dal teste Ing. che venivano depositate, contestando la Testimone_1 perizia grafologica;
B- erroneo rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, anche ponendo in rilievo le risultanze del primo elaborato peritale a firma dell'Ing. e censurando l'elaborato Per_3 dell'ing. , nonché richiamando il terzo elaborato peritale svolto in primo grado per Per_4 quanto attinente la corretta esecuzione dell'opera;
C- erroneità della sentenza nel riconoscimento del concorso colposo della committenza, con conseguente ingiusta riduzione del risarcimento, lamentando che “in via subordinata il
Tribunale, nell'accogliere la domanda di riduzione del prezzo, avrebbe dovuto escludere
l'incidenza causale della committenza e per l'effetto ridurre il prezzo nell'intera misura indicata dal C.T.U”, rilevando anche che “il documento datato 06/04/2004, così come congeniato, non può costituire, neanche parzialmente, esclusione di responsabilità dell'appaltatore” non avendo espresso il proprio dissenso, per non essere stato il progetto
“rispettato né nelle sue indicazioni originarie né sul presunto ordine della ”, per mala Pt_2 fede nella precostituzione del documento indicato;
D- conseguente erroneità nella condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “1.- Accogliere ed ammettere il presente appello avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 7/10/2014 nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05/06/2018 – non notificata – emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, II Sezione Civile…2.- Ritenere e dichiarare risolto per grave inadempimento imputabile alla convenuta società, il contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-09.2003 tra e la e per l'effetto condannare alla restituzione della Parte_1 CP_1 somma di € 35.753,00 corrisposta dall'attore alla parte convenuta quale corrispettivo dell'adempimento dell'opera male eseguita e comportante vizi (aliud pro alio) di tale gravità
6 da rendere l'opera inidonea allo scopo per cui fu richiesta, oltre € 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi;
3.- In via subordinata, ridurre il prezzo del corrispettivo nella misura di € 31.083,65, oltre IVA, escludendo ogni responsabilità del committente oltre rivalutazione ed interessi;
4.- Ove necessario, disporre apposita CTU al fine di accertare: a) che la sottoscrizione posta in calce al documento di richiesta di variante del 6/4/2004 sia da attribuire alla IG;
5.- Ove necessario, disporre apposita CTU Pt_2 al fine di accertare: a) che l'opera realizzata presenta vizi tali da giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002- 2.09.2003 tra Pt_1
e la b) quantificare i danni materiali e morali, biologici per il
[...] CP_1 disturbo di rumori molesti oltre la normale tollerabilità causati dalla cattiva fattura dell'opera.
6.- In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudicante dovesse accertare una parziale responsabilità del committente, ridurre il grado di incidenza della stessa limitando al minimo la decurtazione sulla quantificazione della riduzione del prezzo. 7.- Emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
8.- Condannare i convenuti al pagamento di spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame, rilevarne i motivi di infondatezza, chiederne il rigetto.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Pt_1
e perché infondato in fatto e diritto, confermando le sentenze di
[...] Parte_2 primo grado impugnate. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”; “IN VIA ISTRUTTORIA La società si oppone CP_1 all'ammissione: a) di una nuova perizia grafologica, essendo del tutto destituita di fondamento
l'insinuazione avversaria secondo cui la perizia espletata in primo grado sarebbe stata effettuata sulla copia fotostatica anziché sull'originale del documento datato 06/04/2004 con in calce la firma di , ed atteso che le censure mosse al primo elaborato peritale Persona_5 sono prive di fondamento, come già rilevato in prime cure;
b) di una nuova Ctu per
l'accertamento dei vizi da cui è affetta l'opera per cui è causa, essendo state già espletate in tal senso n.3 C.T.U. ed essendo le risultanze delle stesse idonee a definire anche il presente giudizio di gravame;
c) di una CTU finalizzata a “quantificare i danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesti oltre la normale tollerabilità causati dalla cattiva fattura dell'opera”, avendo detta richiesta evidenti finalità esplorative su fatti assolutamente non
7 provati (rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti dall'opera commessa in appalto).”
All'udienza del 01.07.2019 le parti si ripotavano ai propri scritti chiedendo la decisione e la
Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza a seguito di udienza del 19.05.2022, avvenuta a mezzo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte di Appello, implicitamente rigettando le diverse istanze delle parti di cui in note, “ritenuto che, anche in considerazione delle richieste delle parti, la causa può essere rinviata per precisazione delle conclusioni”, disponeva il differimento per detto adempimento.
Analogo provvedimento veniva assunto con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
12.10.2023.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito, per l'udienza del 09.09.2024 le parti depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati, e viene deciso in deroga dell'ordine di trattazione delle questioni sollevate, anche con valutazione unitaria di alcuni dei motivi di impugnazione.
In specie, viene preliminarmente accolta l'impugnazione avverso la parte della pronuncia definitiva n. 864.2018 in cui, dopo aver riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore, si è precisato che < dal tenore del documento del 6.4.2004, sottoscritto dalla , nel quale si Pt_2 legge “La sig ci autorizza sotto suo esplicito comando di sollevare il dormiente HEA Pt_1 lato mare da quota 1,2 m a quota 1,50 (sotto capriata). la variante è extra progetto per cui la ditta non si assume nessuna responsabilità”. Il contenuto di tale documento … CP_1 chiarisce bene che all'appaltatore è stato di fatto imposta la variante, tanto che la ditta esecutrice , ben consapevole delle difficoltà che sarebbero scaturite per la stessa collaudabilità dell'opera, si è curata di procurarsi un documento che la sollevasse da responsabilità>>, così da comportare <un diretto concorso colposo sulla esecuzione difforme dell'opera, limitatamente ai difetti conseguenti all'altezza del manufatto superiore rispetto a quella originariamente assentita;
difformità che anche ove realizzata con maggior perizia tecnico/esecutiva, avrebbe causato un deprezzamento del valore dell'opera anche solo in
8 ragione delle irregolarità amministrative mai sanate>> stimato nella misura di un terzo a carico delle parti committenti, in accoglimento dell'eccezione degli appellanti di carenza di concorso di colpa ed esclusiva responsabilità dell'impresa appellata.
Premessa, infatti, la responsabilità dell'appaltatore per i danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che lo stesso esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, la giurisprudenza ha delineato con chiarezza i confini della responsabilità dell'appaltatore e del committente, specialmente nei casi in cui l'opera viene eseguita sulla base di direttive fornite da quest'ultimo, ponendo in capo al primo un preciso dovere di diligenza e controllo nonché l'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., anche se si attiene a progetti o indicazioni altrui. Si è sancito, pertanto, che lo stesso può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver segnalato gli errori e di aver agito su esplicita insistenza del committente, contro la propria volontà tecnica e “a rischio del committente”.
L'impresa esecutrice, quindi, resta responsabile dei vizi esecutivi che è tenuta a rilevare e segnalare alla committenza ed all'organo di progettazione, avvertendoli degli errori di progetto, imponendosi un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, anche nell'evitare possibili eventi dannosi, per cui può essere esentata da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, richieda di dare egualmente esecuzione alla variante imponendole le indicazioni.
Ne consegue, quale principio generale, che quand'anche l'appaltatore si attenga alle direttive fornite dal committente, come nel caso in esame, deve ritenersi comunque responsabile dei vizi dell'opera se non abbia segnalato eventuali carenza ed errori. La prestazione dovuta all'appaltatrice, infatti, implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, specie nella fattispecie de quo, essendo stata posta in essere una variante al progetto senza direttive tecniche o misurazioni o progetto, con mere indicazioni fornite da persona diversa dal direttore dei lavori e senza l'interessamento di quest'ultimo, in mancanza di direttive rigide e vincolanti tali da escludere l'autonomia.
L'azienda esecutrice, potendo e dovendo riconoscere le conseguenze pregiudizievoli della variazione, effettuata anche in deroga alle regolarità amministrative oltre che tecniche, in considerazione della perizia e capacità tecnica esigibili, avrebbe dovuto rendere edotta la parte committente delle obiettive situazioni che avrebbero pregiudicato l'opera ed ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti, della mancanza di progetto ed autorizzazione (come
9 rilevate o rilevabili con la normale diligenza), informare il direttore dei lavori, denunziare tempestivamente al committente le conseguenze e manifestare formalmente il proprio dissenso.
Avrebbe dovuto, quindi, riscontrare la non conformità alle regole tecniche dell'intervento ed ulteriormente informare committenza e direzione progettuale in ordine alle modalità esecutive.
Questo dovere di segnalazione rientrava, infatti, a pieno titolo nella sua prestazione professionale, essendo finalizzato a garantire il risultato finale, ovvero un'opera esente da vizi e conforme alla regola d'arte.
La Suprema Corte, quindi - ad es. ord. N. 17819 del 22-06-2021, sentenza N. 9733 del 25-03-
2022 , ha precisato che l'appaltatore deve in siffatti casi segnalare al committente l'attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto o direttiva generica, così che all'esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti o insistere nella pretesa, ipotesi in cui il primo deve espressamente indicare il proprio dissenso.
In senso conforme, ex multis, in Ord. Sez. 2 Num. 2774 Anno 2025, si è statuito che
“L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle modalità convenute con il committente (come avvenuto nella specie), può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma
2, del codice civile, ove ometta di segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto
o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Soltanto in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista
(Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016,
n. 3651; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez. 1,
13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20294;
Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821).”
Ad ulteriore conferma, il teste ing. , direttore dei lavori, ha dichiarato che “la difforme Tes_2 realizzazione non era stata …concordata”, avendola trovata “già realizzata dalle maestranze”, indicando di non essere stato consultato.
10 Quanto richiesto all'impresa esecutrice è mancato nel caso in esame, in cui il grado di ingerenza esercitato dalla committente non appare tale da eludere la responsabilità dell'appellata, non essendo stato provato che abbia agito come nudus minister, anche attese la genericità della richiesta dell'appellante rispetto alle modalità esecutive, la mancanza di progetto e la circostanza riferita dal teste ing. secondo cui il testo del 06.04.2004 non Testimone_1 era stato predisposto dalla ma da lui e non erano state chieste alla stessa le ragioni della Pt_2 richiesta.
In sentenza definitiva impugnata, inoltre, si indica che il “teste che Testimone_3 all'epoca lavorava per la ditta il quale ha reso testimonianza all'udienza del CP_1
24.4.2007 affermando di avere redatto egli stesso il documento sottoscritto dalla . Il Pt_2 teste si è limitato a dire che si doveva valutare la fattibilità senza pregiudizio per la struttura della variante richiesta dalla , ma non ha spiegato se poi tale verifica di fattibilità sia Pt_2 stata effettuata;
ed appare evidente che la redazione dello scritto in quei termini è segnale di una presa di distanza dell'appaltatore dalle richieste della committente”.
Al riguardo, in considerazione di quanto sopra, non si reputa sufficiente una siffatta “presa di distanza”, mancando in toto la condotta dell'appaltatore diligentemente dovuta per come indicata dalla giurisprudenza riportata, cui si aderisce.
Non si condivide, quindi, quanto ritenuto dal giudice di prime cure in relazione ad una
“imposizione” tale da non consentirne una non informazione o non accettazione, mancando ciò nella dichiarazione in atti e non ritenendosi di interpretare in tal senso quanto ivi letteralmente indicato, anche essendo risultata la richiesta in scrittura come unica, non reiterata e non seguita da osservazioni e rilievi da parte dell'impresa, e mancando direttive così stringenti e pervasive da privare l'appaltatore di qualsiasi autonomia.
Inoltre, l'appaltatore deve fornire la prova concreta che la sua libertà di decisione sia stata
"completamente neutralizzata" dall'ingerenza del committente, e detta prova non si reputa essere stata fornita.
Dallo scritto indicato non emerge neanche una valutazione critica del progetto e delle istruzioni ricevute da parte dell'impresa o una intervenuta comunicazione delle proprie obiezioni tecniche, una spiegazione dei rischi e delle possibili conseguenze negative delle sue richieste.
A supporto, come esposto, il direttore dei lavori ha dichiarato che le maestranze avevano subito agito senza interessarlo e vi è giudicato interno sulla circostanza della mancata verifica della fattibilità della variazione riferita dal teste . Tes_1
Si ritiene errato l'assunto in sentenza impugnata secondo cui “la redazione dello scritto in quei termini è segnale di una presa di distanza dell'appaltatore dalle richieste della committente”
11 anche per non ravvedersi alcuna sottoscrizione dell'appaltatore e non essendo sufficiente un mero esonero da parte del committente a liberare il primo, il quale ha l'onere di manifestare attivamente e in modo comprovabile il proprio dissenso tecnico, per come esposto.
Non risulta neanche che vi sia stato contrattualmente un totale obbligo da parte dell'impresa di rispetto delle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico, tale da divergere con lo schema del contratto d'opera tipico.
In considerazione di quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, la Corte riconosce l'esclusiva responsabilità dell'appellata senza alcun concorso della parte committente.
Quanto indicato assorbe l'impugnazione avverso la verificazione della scrittura del 6.4.2004.
In considerazione di ciò ed atteso l'accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per il diverso motivo prima rilevato, non si ravvedono ragioni per una rinnovazione della perizia, come da implicito rigetto nelle ordinanze in cui la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni non accogliendo le richieste degli appellanti.
Di alcun rilievo, inoltre, è il rilevato mero errore in dispositivo della sentenza non definitiva, risultando dalla perizia che tra le scritture offerte in comparazione vi era anche l'ordine
AB/121/2002 del 20.12.2002, che riportava la firma della “esattamente nella prima, Pt_2 seconda, terza, quarta, quinta e sesta pagina”, ma che quella oggetto di valutazione era la firma già indicata del 06.04.2004 e non queste ultime ed in parte motiva della stessa sentenza si chiarisce che la verificazione aveva avuto ad oggetto la “scrittura privata disconosciuta nella sottoscrizione dalla ”, con richiamo alla perizia. Pt_2
Essendo pacifico che l'esatto contenuto della sentenza deve essere individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice, così da dare prevalenza alla parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale, in considerazione dell'elaborato peritale richiamato e degli atti di causa, si ravvede nel dispositivo della prima pronuncia un mero errore materiale risolvibile in via interpretativa, come pacificamente emerso nel corso del giudizio e come tra l'altro confermato anche in sentenza definitiva, in cui si fa riferimento al documento datato 6/04/2004.
Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 864/2018, la Corte accoglie la domanda subordinata di riduzione del corrispettivo versato per l'opera viziata, riconosce l'esclusiva responsabilità della parte appellata appaltatrice in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., e condanna quest'ultima alla corresponsione in favore degli
12 appellanti, in solido, della somma, come determinata dal CTU, di € 31.083,65, oltre IVA e oltre interessi e rivalutazioni maturate e maturande dal 2003 all'effettivo soddisfo.
Si rigetta, invece, l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 nella parte in cui non è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per aver il giudice di prime cure aderito alle valutazioni effettuate dall'ing. e ritenuto che “l'iter argomentativo del c.t.u. Per_4 sia condivisibile laddove esclude una totale inidoneità del manufatto all'uso cui è destinato, individuando solo alcuni difetti, connessi anche all'accertata difformità dell'opera realizzata rispetto a quanto progettato, avendo motivatamente disatteso quanto sostenuto dal primo c.t.u. circa il paventato pericolo di crollo (si veda anche la relazione integrativa sulle contestazioni del consulente di parte)”, disponendo che “non può trovare accoglimento la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto, al di là di ogni questione circa l'eventuale addebitabilità di certe scelte agli attori (ferma restando la responsabilità dell'impresa convenuta per avere comunque dato seguito, senza obiettare alcunché, ad eventuali richieste tecnicamente non conferenti o non adeguate), manca la prova del requisito previsto dall'art. 1668 с.с. per la risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera (figura negoziale che si ravvisa nella fattispecie in esame): infatti, in tal caso la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione”, dovendosi riferire alla destinazione oggettiva dell'opera, così da impedire che essa fornisca la sua normale utilità.
Tanto considerato, in seconda e terza perizia non è stato indicato che l'opera era assolutamente inservibile né è risultato non essere stata utilizzata, onere probatorio che gravava sulle parti appellanti.
In atto introduttivo si è, altresì, indicato che il committente aveva inizialmente accettato l'opera, ma che la stessa aveva poi manifestato difetti tali da renderla particolarmente rumorosa, tanto da aver invitato più volte la ditta a provvedere all'eliminazione dei vizi.
Il criterio della "totale inidoneità" non può essere valutato esclusivamente in base all'entità economica dei costi di ripristino ma deve essere apprezzato considerando l'effettiva compromissione della funzionalità dell'opera, dovendosi escludere quando essa rimane una funzionalità residua, pur in presenza di difetti.
In successiva terza perizia l'ing. ha rilevato che "l'opera presenta una serie Persona_6 di difetti esecutivi e difformità rispetto al progetto" quantificando in € 31.083,65 i costi di ripristino a fronte di un prezzo dell'opera di € 35.753,00.
Detto elemento non si ritiene sufficiente, poiché un costo di ripristino così incidente rispetto al valore originario dell'opera è un indice di notevole gravità dei vizi ma non integra
13 automaticamente il detto presupposto della "totale inidoneità" che legittima la risoluzione del contratto di appalto.
Si conferma, pertanto, il rigetto della domanda di risoluzione e di restituzione della somma di
€ 35.753,00 corrisposta, con non accoglimento del relativo motivo di gravame e delle domande in atto di appello ai capi 1 e 2 delle conclusioni, nonché dell'appello avverso la sentenza non definitiva.
Gli appellanti, infine, ribadiscono la domanda di condanna dell'appellata alla corresponsione di “oltre € 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi”.
La stessa è stata implicitamente disattesa in primo grado, non è stata provata e non è stata oggetto di alcun motivo di impugnazione.
Non essendo stato formulato uno specifico motivo di appello, l, per cui la semplice riproposizione nelle conclusioni è un atto processualmente inidoneo a devolvere la questione al giudice di secondo grado, per cui è inammissibile.
Nessuna prova o specificazione della generica indicazione di danno, inoltre, è stata fornita in primo grado ed è ulteriormente inammissibile la CTU meramente esplorativa richiesta nel presente grado.
Gli ulteriori motivi di appello vengono, quindi, rigettati.
All'accoglimento di uno dei motivi di impugnazione ed al rigetto degli altri consegue una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (vedi tra le al tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II 03/09/2021, n. 23877).
In merito, la peculiarità della vicenda, già evidenziata dal giudice di primo grado, in uno con la controversa condotta delle parti, il rigetto della domanda principale di risoluzione e restituzione a fronte dell'accoglimento della domanda subordinata di riduzione del prezzo, l'accoglimento del relativo motivo di gravame in relazione di una delle motivazioni eccepite, giustificano una soccombenza reciproca, atteso che ciascuna parte è rimasta al contempo vittoriosa e soccombente in relazione alla domanda principale ed a quella subordinata ed ai diversi motivi di impugnazione, tale da doversi disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio e delle CTU svolte in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
14 persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 7.10.2014, nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05/06/2018 emesse dal Tribunale di
Reggio Calabria, II Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 3034/2004, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale dei motivi di appello e della domanda subordinata di cui al capo 3 delle conclusioni di parti appellanti, nonché in parziale riforma della sentenza n. 864/2018, accoglie la domanda subordinata di riduzione del corrispettivo versato per l'opera viziata, riconosce l'esclusiva responsabilità della parte appellata appaltatrice in persona CP_1 del suo legale rappresentante p.t., e condanna quest'ultima alla corresponsione in favore degli appellanti, in solido, della somma di € 31.083,65, oltre IVA e oltre interessi e rivalutazioni maturate e maturande dal 2003 all'effettivo soddisfo;
- rigetta gli ulteriori motivi di appello e le domande proposte;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio e delle CTU svolte in primo grado.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott. Natalino Sapone)
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott. Natalino Sapone Presidente
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e c.f. , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] e c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti in [...] Reggio Calabria, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria Via De Nava 40/B, presso lo studio dell'Avv. Lascala Antonia Giovanna
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Lascala Antonia Giovanna, PEC C.F._3
in sostituzione dell'avv. Ferraro Fabrizio, giusta procura depositata Email_1 il 11.10.2023, nonché dall'avv.to Fabio Ferraro (c.f. ) PEC C.F._4
giusta procura in calce all'atto di appello. Email_2
- Appellanti-
CONTRO
C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore dott. corrente in Reggio Calabria, rappresentata e difesa giusta Controparte_2 procura del 27.5.2019 in atti dall'avv. Sergio Gravina (c.f. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria via Emilio Cuzzocrea n.
27, PEC Email_3
- Appellata -
OGGETTO
1 avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 7.10.2014 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, II Sezione Civile, giusta riserva d'appello, nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05/06/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 3034/2004.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come di seguito indicato.
- Le parti appellanti chiedevano volersi: “
1-Accogliere ed ammettere il presente appello avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 07.10.2014, nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05.06.2018 – non notificata –emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile,
…. 2.- Ritenere e dichiarare risolto per grave inadempimento imputabile alla convenuta società, il contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-02.09.2003 tra e Parte_1 la e per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 35.753,00 CP_1 corrisposta dall'attore alla parte convenuta quale corrispettivo dell'adempimento dell'opera male eseguita e comportante vizi (aliud pro alio) di tale gravità da rendere l'opera inidonea allo scopo per cui fu richiesta, oltre € 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi; 3.- In via subordinata, ridurre il prezzo del corrispettivo nella misura di € 31.083,65, oltre IVA, escludendo ogni responsabilità del committente oltre rivalutazione ed interessi;
4.- Ove necessario, disporre apposita CTU al fine di accertare: a) che la sottoscrizione posta in calce al documento di richiesta di variante del 06.04.2004 sia da attribuire alla IG;
5.- Ove necessario, disporre apposita CTU al fine di accertare: Pt_2
a) che l'opera realizzata presenta vizi tali da giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-02.09.2003 tra e la Parte_1
b) quantificare i danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori CP_1 molesti oltre la normale tollerabilità causati dalla cattiva fattura dell'opera. 6.- In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudicante dovesse accertare una parziale responsabilità del committente, ridurre il grado di incidenza della stessa limitando al minimo la decurtazione sulla quantificazione della riduzione del prezzo. 7.- Emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale. 8.- Condannare i convenuti al pagamento di spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
- Parte appellata concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio
Calabria, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e perché infondato in fatto ed in diritto, confermando Parte_1 Parte_2
2 le sentenze di primo grado impugnate. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con atto di citazione notificato il 17.9.2004 il sig. evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: - “1) Dichiarare risolto per grave inadempimento imputabile alla convenuta società, il contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-2.09.2003 tra e Parte_1 la 2) Per l'effetto condannare alla restituzione della somma di E 35.753,00 CP_1 corrisposta dall'attore alla parte convenuta quale corrispettivo dell'adempimento dell'opera male eseguita e comportante vizi (aliud pro alio) di tale gravità da rendere l'opera inidonea allo scopo per cui fu richiesta oltre E 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi;
3) In via subordinata, ridurre il prezzo del corrispettivo nella misura che con rivalutazione ed interessi sarà ritenuta equa ed opportuna e da quantificarsi a mezzo
CTU; 4) Condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze, rimborso forfettario, IVA e CPA.”
A fondamento dell'azione asseriva che il manufatto realizzato dalla società convenuta, corrispondente ad una struttura metallica e copertura a due falde, era difforme da quanto contrattualmente previsto e presentava vizi tali da renderlo inidoneo all'uso e produceva rumorosità e danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 13.12.2004 si costituiva parte convenuta instando per: “1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. ; 2) Nel merito, rigettare la domanda di risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento grave della società convenuta e la richiesta di risarcimento dei danni materiali, morali e biologici formulata da parte attrice perché infondate in fatto e diritto;
3) dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare la domanda di riduzione del prezzo avanzata in via subordinata ex adverso. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali”.
3 Con comparsa depositata in cancelleria il 21.12.2004 spiegava intervento volontario Parte_2 rilevando l'infondatezza di quanto affermato dalla società convenuta, contestando in
[...] toto il contenuto del relativo atto difensivo e di costituzione, associandosi alle conclusioni formulate da parte attrice, indi facendo “proprie le domande e le richieste dell'attore” ed aderendo alle stesse.
Depositate memorie ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c., venivano escussi i testi. Inoltre, atteso il disconoscimento da parte della sig.ra della sottoscrizione apposta alla Parte_2 dichiarazione resa in data 6.4.2004 e la conseguente istanza di verificazione della CP_1
[...
veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica. Venivano, inoltre, ammesse ed espletate due consulenze tecniche sull'opera oggetto del contratto, avendo il giudice ritenuto di rinnovare la CTU tecnica all'esito delle osservazioni e censure mosse.
Con sentenza n. 187 del 2015 il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore principale sollevata da parte convenuta, rilevava che la < questione incidentale inerente la verificazione della scrittura privata disconosciuta nella sottoscrizione dalla Pt_2
è stata risolta con l'accertamento, da parte del c.t.u. grafologico Persona_1 dell'autenticità della firma, da considerarsi "autografa, in quanto le differenze riscontrate sono riconducibili ad un tentativo di dissimulazione>>, rigettava la domanda principale di risoluzione del contratto ritenendo che i vizi riscontrati, pur presenti, non rendessero l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione come richiesto dall'art. 1668 c.c., dichiarava ammissibile la domanda subordinata di riduzione del prezzo e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria sul punto.
In particolare, in dispositivo così statuiva: <<
1. dichiara che la sottoscrizione " " Parte_2 apposta in calce all'ordine AB/121/2002 prodotto dalla convenuta è stata apposta dall'interveniente ;
2. pone a carico della le spese di consulenza tecnica Parte_2 Pt_2
d'ufficio grafologica;
3. rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento;
4. dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio>>.
Veniva formulata proposta conciliativa che non veniva accolta.
Si disponeva, quindi, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nomina, a seguito di rinunce, dell'Ing. , che provvedeva ad accertare e descrivere i difetti esecutivi Persona_2 dell'opera, le difformità progettuali e le opere incomplete.
In specie, il CTU indicava i vizi dell'opera e quantificava i costi necessari per la loro eliminazione ed il ripristino della conformità dell'opera in complessivi € 31.083,65, oltre IVA.
La causa veniva sospesa a seguito di ricusazione del giudicante, poi rigettata.
4 Riassunto il giudizio, trattenuta la causa in decisione con deposito di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza definitiva n. 864/2018 così provvedeva: - ribadiva e confermava l'inammissibilità della “querela di falso” proposta in via incidentale con dichiarazione resa all'udienza del 10.3.2016 in merito alla scrittura datata
6.4.2004 e disconosciuta dalla interventrice , richiamando sia l'ordinanza del 14.3.2016 Pt_2 che la sentenza non definitiva indicata;
- circoscriveva l'accertamento alla domanda di riduzione del prezzo per vizi dell'opera (cd “actio quanti minoris”); - poneva a base della decisione la relazione del CTU che veniva condivisa;
- evidenziava che in perizia era stato evidenziato che l'opera era “oltre che mal eseguita, anche difforme dal progetto e incompleta”;
- individuava “molteplici irregolarità , difformità, incongruenze riscontrate dal CTU, e le intromissioni della parte ( ) che avrebbe dato direttive tecniche (documento datato Pt_2
6.4.2004) senza alcun intervento del direttore dei lavori ( che avrebbe lasciato fare, venendo meno anche ai più elementari doveri connessi all'incarico)” con “diffuse responsabilità, che il
CTU ha attribuito sia dell'appaltatore che del Direttore dei Lavori” e “concorso del committente danneggiato , che va necessariamente considerato per gli effetti dell'art 1227 cc”;
- riteneva che detta corresponsabilità fosse “idonea a decurtare il corrispettivo o ridurre la misura della differenza dovuta alla danneggiata;
decurtazione che nella specie stimasi equo commisurare ad 1/3 della somma complessiva determinata dal CTU ing quale riduzione Per_2 del valore del manufatto, ritenendosi entro tale limite incidente la modifica non assentita in sede amministrativa, quindi in violazione del progetto approvato, di rilevante portata perché causanti una difformità molto consistente sull'altezza della tettoia, tale da pregiudicare la collaudabilità dell'opera in assenza della approvazione di una variante che non risulta mai proposta”; - disponeva che “per i 2/3 della somma globale stimata dal CTU (ovvero euro
31.083,65, oltre IVA) pari ad euro 20.722,43 (così arrotondato), deve porsi a carico della ditta
che dovrà corrisponderla in favore dei committenti e , per la CP_1 Pt_1 Pt_2 cattiva esecuzione del manufatto commissionatogli”.
Pertanto, così disponeva: “- Accoglie parzialmente la domanda di riduzione del corrispettivo versato per l'opera viziata, e, riconosciuta la concorrente responsabilità della committenza in ragione della misura di 1/3 , condanna la ditta a corrispondere alla controparte in CP_1 solido la residua misura di 2/3 dell'importo, determinato in euro 20.722,43 oltre IVA, e oltre interessi e rivalutazioni maturate e maturande dal 2003 all'effettivo soddisfo;
- spese di lite interamente compensate fra le parti, ivi comprese quelle di tutte le CTU espletate in corso di causa, come già liquidata in atti”.
5 Avverso la pronuncia indicata proponevano gravame parte attrice e parte interveniente,
e , ritenendola illegittima e viziata e censurandola Parte_1 Parte_2 affidandosi a motivi che possono essere così sintetizzati:
A- erroneità della sentenza per essere stata ritenuta valida la consulenza grafologica sulla scrittura del 6.4.2004, nonché sulla firma apposta “in calce all'ordine AB/121/2002” prodotto in primo grado da parte convenuta, contestando la validità degli accertamenti peritali che avevano condotto a ritenere autentica la sottoscrizione della e ritenendo che il CTU Pt_2 grafologo non avrebbe esaminato il documento in originale, ma una sua copia, e non avrebbe rilevato le diversità in essere, con conseguente eccezione di nullità dell'elaborato peritale, come anche da “intercettazione ambientale, registrata dalla IG ” di presunte Pt_2 dichiarazioni rese dal teste Ing. che venivano depositate, contestando la Testimone_1 perizia grafologica;
B- erroneo rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, anche ponendo in rilievo le risultanze del primo elaborato peritale a firma dell'Ing. e censurando l'elaborato Per_3 dell'ing. , nonché richiamando il terzo elaborato peritale svolto in primo grado per Per_4 quanto attinente la corretta esecuzione dell'opera;
C- erroneità della sentenza nel riconoscimento del concorso colposo della committenza, con conseguente ingiusta riduzione del risarcimento, lamentando che “in via subordinata il
Tribunale, nell'accogliere la domanda di riduzione del prezzo, avrebbe dovuto escludere
l'incidenza causale della committenza e per l'effetto ridurre il prezzo nell'intera misura indicata dal C.T.U”, rilevando anche che “il documento datato 06/04/2004, così come congeniato, non può costituire, neanche parzialmente, esclusione di responsabilità dell'appaltatore” non avendo espresso il proprio dissenso, per non essere stato il progetto
“rispettato né nelle sue indicazioni originarie né sul presunto ordine della ”, per mala Pt_2 fede nella precostituzione del documento indicato;
D- conseguente erroneità nella condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “1.- Accogliere ed ammettere il presente appello avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 7/10/2014 nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05/06/2018 – non notificata – emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, II Sezione Civile…2.- Ritenere e dichiarare risolto per grave inadempimento imputabile alla convenuta società, il contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002-09.2003 tra e la e per l'effetto condannare alla restituzione della Parte_1 CP_1 somma di € 35.753,00 corrisposta dall'attore alla parte convenuta quale corrispettivo dell'adempimento dell'opera male eseguita e comportante vizi (aliud pro alio) di tale gravità
6 da rendere l'opera inidonea allo scopo per cui fu richiesta, oltre € 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi;
3.- In via subordinata, ridurre il prezzo del corrispettivo nella misura di € 31.083,65, oltre IVA, escludendo ogni responsabilità del committente oltre rivalutazione ed interessi;
4.- Ove necessario, disporre apposita CTU al fine di accertare: a) che la sottoscrizione posta in calce al documento di richiesta di variante del 6/4/2004 sia da attribuire alla IG;
5.- Ove necessario, disporre apposita CTU Pt_2 al fine di accertare: a) che l'opera realizzata presenta vizi tali da giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes e l'ordine del 20.07.2002- 2.09.2003 tra Pt_1
e la b) quantificare i danni materiali e morali, biologici per il
[...] CP_1 disturbo di rumori molesti oltre la normale tollerabilità causati dalla cattiva fattura dell'opera.
6.- In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudicante dovesse accertare una parziale responsabilità del committente, ridurre il grado di incidenza della stessa limitando al minimo la decurtazione sulla quantificazione della riduzione del prezzo. 7.- Emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
8.- Condannare i convenuti al pagamento di spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame, rilevarne i motivi di infondatezza, chiederne il rigetto.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Pt_1
e perché infondato in fatto e diritto, confermando le sentenze di
[...] Parte_2 primo grado impugnate. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”; “IN VIA ISTRUTTORIA La società si oppone CP_1 all'ammissione: a) di una nuova perizia grafologica, essendo del tutto destituita di fondamento
l'insinuazione avversaria secondo cui la perizia espletata in primo grado sarebbe stata effettuata sulla copia fotostatica anziché sull'originale del documento datato 06/04/2004 con in calce la firma di , ed atteso che le censure mosse al primo elaborato peritale Persona_5 sono prive di fondamento, come già rilevato in prime cure;
b) di una nuova Ctu per
l'accertamento dei vizi da cui è affetta l'opera per cui è causa, essendo state già espletate in tal senso n.3 C.T.U. ed essendo le risultanze delle stesse idonee a definire anche il presente giudizio di gravame;
c) di una CTU finalizzata a “quantificare i danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesti oltre la normale tollerabilità causati dalla cattiva fattura dell'opera”, avendo detta richiesta evidenti finalità esplorative su fatti assolutamente non
7 provati (rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti dall'opera commessa in appalto).”
All'udienza del 01.07.2019 le parti si ripotavano ai propri scritti chiedendo la decisione e la
Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza a seguito di udienza del 19.05.2022, avvenuta a mezzo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte di Appello, implicitamente rigettando le diverse istanze delle parti di cui in note, “ritenuto che, anche in considerazione delle richieste delle parti, la causa può essere rinviata per precisazione delle conclusioni”, disponeva il differimento per detto adempimento.
Analogo provvedimento veniva assunto con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
12.10.2023.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito, per l'udienza del 09.09.2024 le parti depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati, e viene deciso in deroga dell'ordine di trattazione delle questioni sollevate, anche con valutazione unitaria di alcuni dei motivi di impugnazione.
In specie, viene preliminarmente accolta l'impugnazione avverso la parte della pronuncia definitiva n. 864.2018 in cui, dopo aver riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore, si è precisato che < dal tenore del documento del 6.4.2004, sottoscritto dalla , nel quale si Pt_2 legge “La sig ci autorizza sotto suo esplicito comando di sollevare il dormiente HEA Pt_1 lato mare da quota 1,2 m a quota 1,50 (sotto capriata). la variante è extra progetto per cui la ditta non si assume nessuna responsabilità”. Il contenuto di tale documento … CP_1 chiarisce bene che all'appaltatore è stato di fatto imposta la variante, tanto che la ditta esecutrice , ben consapevole delle difficoltà che sarebbero scaturite per la stessa collaudabilità dell'opera, si è curata di procurarsi un documento che la sollevasse da responsabilità>>, così da comportare <un diretto concorso colposo sulla esecuzione difforme dell'opera, limitatamente ai difetti conseguenti all'altezza del manufatto superiore rispetto a quella originariamente assentita;
difformità che anche ove realizzata con maggior perizia tecnico/esecutiva, avrebbe causato un deprezzamento del valore dell'opera anche solo in
8 ragione delle irregolarità amministrative mai sanate>> stimato nella misura di un terzo a carico delle parti committenti, in accoglimento dell'eccezione degli appellanti di carenza di concorso di colpa ed esclusiva responsabilità dell'impresa appellata.
Premessa, infatti, la responsabilità dell'appaltatore per i danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che lo stesso esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, la giurisprudenza ha delineato con chiarezza i confini della responsabilità dell'appaltatore e del committente, specialmente nei casi in cui l'opera viene eseguita sulla base di direttive fornite da quest'ultimo, ponendo in capo al primo un preciso dovere di diligenza e controllo nonché l'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., anche se si attiene a progetti o indicazioni altrui. Si è sancito, pertanto, che lo stesso può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver segnalato gli errori e di aver agito su esplicita insistenza del committente, contro la propria volontà tecnica e “a rischio del committente”.
L'impresa esecutrice, quindi, resta responsabile dei vizi esecutivi che è tenuta a rilevare e segnalare alla committenza ed all'organo di progettazione, avvertendoli degli errori di progetto, imponendosi un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, anche nell'evitare possibili eventi dannosi, per cui può essere esentata da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, richieda di dare egualmente esecuzione alla variante imponendole le indicazioni.
Ne consegue, quale principio generale, che quand'anche l'appaltatore si attenga alle direttive fornite dal committente, come nel caso in esame, deve ritenersi comunque responsabile dei vizi dell'opera se non abbia segnalato eventuali carenza ed errori. La prestazione dovuta all'appaltatrice, infatti, implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, specie nella fattispecie de quo, essendo stata posta in essere una variante al progetto senza direttive tecniche o misurazioni o progetto, con mere indicazioni fornite da persona diversa dal direttore dei lavori e senza l'interessamento di quest'ultimo, in mancanza di direttive rigide e vincolanti tali da escludere l'autonomia.
L'azienda esecutrice, potendo e dovendo riconoscere le conseguenze pregiudizievoli della variazione, effettuata anche in deroga alle regolarità amministrative oltre che tecniche, in considerazione della perizia e capacità tecnica esigibili, avrebbe dovuto rendere edotta la parte committente delle obiettive situazioni che avrebbero pregiudicato l'opera ed ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti, della mancanza di progetto ed autorizzazione (come
9 rilevate o rilevabili con la normale diligenza), informare il direttore dei lavori, denunziare tempestivamente al committente le conseguenze e manifestare formalmente il proprio dissenso.
Avrebbe dovuto, quindi, riscontrare la non conformità alle regole tecniche dell'intervento ed ulteriormente informare committenza e direzione progettuale in ordine alle modalità esecutive.
Questo dovere di segnalazione rientrava, infatti, a pieno titolo nella sua prestazione professionale, essendo finalizzato a garantire il risultato finale, ovvero un'opera esente da vizi e conforme alla regola d'arte.
La Suprema Corte, quindi - ad es. ord. N. 17819 del 22-06-2021, sentenza N. 9733 del 25-03-
2022 , ha precisato che l'appaltatore deve in siffatti casi segnalare al committente l'attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto o direttiva generica, così che all'esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti o insistere nella pretesa, ipotesi in cui il primo deve espressamente indicare il proprio dissenso.
In senso conforme, ex multis, in Ord. Sez. 2 Num. 2774 Anno 2025, si è statuito che
“L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle modalità convenute con il committente (come avvenuto nella specie), può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma
2, del codice civile, ove ometta di segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto
o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Soltanto in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista
(Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016,
n. 3651; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez. 1,
13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20294;
Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2, 29/01/1983, n. 821).”
Ad ulteriore conferma, il teste ing. , direttore dei lavori, ha dichiarato che “la difforme Tes_2 realizzazione non era stata …concordata”, avendola trovata “già realizzata dalle maestranze”, indicando di non essere stato consultato.
10 Quanto richiesto all'impresa esecutrice è mancato nel caso in esame, in cui il grado di ingerenza esercitato dalla committente non appare tale da eludere la responsabilità dell'appellata, non essendo stato provato che abbia agito come nudus minister, anche attese la genericità della richiesta dell'appellante rispetto alle modalità esecutive, la mancanza di progetto e la circostanza riferita dal teste ing. secondo cui il testo del 06.04.2004 non Testimone_1 era stato predisposto dalla ma da lui e non erano state chieste alla stessa le ragioni della Pt_2 richiesta.
In sentenza definitiva impugnata, inoltre, si indica che il “teste che Testimone_3 all'epoca lavorava per la ditta il quale ha reso testimonianza all'udienza del CP_1
24.4.2007 affermando di avere redatto egli stesso il documento sottoscritto dalla . Il Pt_2 teste si è limitato a dire che si doveva valutare la fattibilità senza pregiudizio per la struttura della variante richiesta dalla , ma non ha spiegato se poi tale verifica di fattibilità sia Pt_2 stata effettuata;
ed appare evidente che la redazione dello scritto in quei termini è segnale di una presa di distanza dell'appaltatore dalle richieste della committente”.
Al riguardo, in considerazione di quanto sopra, non si reputa sufficiente una siffatta “presa di distanza”, mancando in toto la condotta dell'appaltatore diligentemente dovuta per come indicata dalla giurisprudenza riportata, cui si aderisce.
Non si condivide, quindi, quanto ritenuto dal giudice di prime cure in relazione ad una
“imposizione” tale da non consentirne una non informazione o non accettazione, mancando ciò nella dichiarazione in atti e non ritenendosi di interpretare in tal senso quanto ivi letteralmente indicato, anche essendo risultata la richiesta in scrittura come unica, non reiterata e non seguita da osservazioni e rilievi da parte dell'impresa, e mancando direttive così stringenti e pervasive da privare l'appaltatore di qualsiasi autonomia.
Inoltre, l'appaltatore deve fornire la prova concreta che la sua libertà di decisione sia stata
"completamente neutralizzata" dall'ingerenza del committente, e detta prova non si reputa essere stata fornita.
Dallo scritto indicato non emerge neanche una valutazione critica del progetto e delle istruzioni ricevute da parte dell'impresa o una intervenuta comunicazione delle proprie obiezioni tecniche, una spiegazione dei rischi e delle possibili conseguenze negative delle sue richieste.
A supporto, come esposto, il direttore dei lavori ha dichiarato che le maestranze avevano subito agito senza interessarlo e vi è giudicato interno sulla circostanza della mancata verifica della fattibilità della variazione riferita dal teste . Tes_1
Si ritiene errato l'assunto in sentenza impugnata secondo cui “la redazione dello scritto in quei termini è segnale di una presa di distanza dell'appaltatore dalle richieste della committente”
11 anche per non ravvedersi alcuna sottoscrizione dell'appaltatore e non essendo sufficiente un mero esonero da parte del committente a liberare il primo, il quale ha l'onere di manifestare attivamente e in modo comprovabile il proprio dissenso tecnico, per come esposto.
Non risulta neanche che vi sia stato contrattualmente un totale obbligo da parte dell'impresa di rispetto delle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico, tale da divergere con lo schema del contratto d'opera tipico.
In considerazione di quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, la Corte riconosce l'esclusiva responsabilità dell'appellata senza alcun concorso della parte committente.
Quanto indicato assorbe l'impugnazione avverso la verificazione della scrittura del 6.4.2004.
In considerazione di ciò ed atteso l'accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per il diverso motivo prima rilevato, non si ravvedono ragioni per una rinnovazione della perizia, come da implicito rigetto nelle ordinanze in cui la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni non accogliendo le richieste degli appellanti.
Di alcun rilievo, inoltre, è il rilevato mero errore in dispositivo della sentenza non definitiva, risultando dalla perizia che tra le scritture offerte in comparazione vi era anche l'ordine
AB/121/2002 del 20.12.2002, che riportava la firma della “esattamente nella prima, Pt_2 seconda, terza, quarta, quinta e sesta pagina”, ma che quella oggetto di valutazione era la firma già indicata del 06.04.2004 e non queste ultime ed in parte motiva della stessa sentenza si chiarisce che la verificazione aveva avuto ad oggetto la “scrittura privata disconosciuta nella sottoscrizione dalla ”, con richiamo alla perizia. Pt_2
Essendo pacifico che l'esatto contenuto della sentenza deve essere individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice, così da dare prevalenza alla parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale, in considerazione dell'elaborato peritale richiamato e degli atti di causa, si ravvede nel dispositivo della prima pronuncia un mero errore materiale risolvibile in via interpretativa, come pacificamente emerso nel corso del giudizio e come tra l'altro confermato anche in sentenza definitiva, in cui si fa riferimento al documento datato 6/04/2004.
Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 864/2018, la Corte accoglie la domanda subordinata di riduzione del corrispettivo versato per l'opera viziata, riconosce l'esclusiva responsabilità della parte appellata appaltatrice in persona del suo CP_1 legale rappresentante p.t., e condanna quest'ultima alla corresponsione in favore degli
12 appellanti, in solido, della somma, come determinata dal CTU, di € 31.083,65, oltre IVA e oltre interessi e rivalutazioni maturate e maturande dal 2003 all'effettivo soddisfo.
Si rigetta, invece, l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 nella parte in cui non è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per aver il giudice di prime cure aderito alle valutazioni effettuate dall'ing. e ritenuto che “l'iter argomentativo del c.t.u. Per_4 sia condivisibile laddove esclude una totale inidoneità del manufatto all'uso cui è destinato, individuando solo alcuni difetti, connessi anche all'accertata difformità dell'opera realizzata rispetto a quanto progettato, avendo motivatamente disatteso quanto sostenuto dal primo c.t.u. circa il paventato pericolo di crollo (si veda anche la relazione integrativa sulle contestazioni del consulente di parte)”, disponendo che “non può trovare accoglimento la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto, al di là di ogni questione circa l'eventuale addebitabilità di certe scelte agli attori (ferma restando la responsabilità dell'impresa convenuta per avere comunque dato seguito, senza obiettare alcunché, ad eventuali richieste tecnicamente non conferenti o non adeguate), manca la prova del requisito previsto dall'art. 1668 с.с. per la risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera (figura negoziale che si ravvisa nella fattispecie in esame): infatti, in tal caso la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione”, dovendosi riferire alla destinazione oggettiva dell'opera, così da impedire che essa fornisca la sua normale utilità.
Tanto considerato, in seconda e terza perizia non è stato indicato che l'opera era assolutamente inservibile né è risultato non essere stata utilizzata, onere probatorio che gravava sulle parti appellanti.
In atto introduttivo si è, altresì, indicato che il committente aveva inizialmente accettato l'opera, ma che la stessa aveva poi manifestato difetti tali da renderla particolarmente rumorosa, tanto da aver invitato più volte la ditta a provvedere all'eliminazione dei vizi.
Il criterio della "totale inidoneità" non può essere valutato esclusivamente in base all'entità economica dei costi di ripristino ma deve essere apprezzato considerando l'effettiva compromissione della funzionalità dell'opera, dovendosi escludere quando essa rimane una funzionalità residua, pur in presenza di difetti.
In successiva terza perizia l'ing. ha rilevato che "l'opera presenta una serie Persona_6 di difetti esecutivi e difformità rispetto al progetto" quantificando in € 31.083,65 i costi di ripristino a fronte di un prezzo dell'opera di € 35.753,00.
Detto elemento non si ritiene sufficiente, poiché un costo di ripristino così incidente rispetto al valore originario dell'opera è un indice di notevole gravità dei vizi ma non integra
13 automaticamente il detto presupposto della "totale inidoneità" che legittima la risoluzione del contratto di appalto.
Si conferma, pertanto, il rigetto della domanda di risoluzione e di restituzione della somma di
€ 35.753,00 corrisposta, con non accoglimento del relativo motivo di gravame e delle domande in atto di appello ai capi 1 e 2 delle conclusioni, nonché dell'appello avverso la sentenza non definitiva.
Gli appellanti, infine, ribadiscono la domanda di condanna dell'appellata alla corresponsione di “oltre € 15.747,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, biologici per il disturbo di rumori molesto oltre la normale tollerabilità, il tutto con rivalutazione ed interessi”.
La stessa è stata implicitamente disattesa in primo grado, non è stata provata e non è stata oggetto di alcun motivo di impugnazione.
Non essendo stato formulato uno specifico motivo di appello, l, per cui la semplice riproposizione nelle conclusioni è un atto processualmente inidoneo a devolvere la questione al giudice di secondo grado, per cui è inammissibile.
Nessuna prova o specificazione della generica indicazione di danno, inoltre, è stata fornita in primo grado ed è ulteriormente inammissibile la CTU meramente esplorativa richiesta nel presente grado.
Gli ulteriori motivi di appello vengono, quindi, rigettati.
All'accoglimento di uno dei motivi di impugnazione ed al rigetto degli altri consegue una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (vedi tra le al tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II 03/09/2021, n. 23877).
In merito, la peculiarità della vicenda, già evidenziata dal giudice di primo grado, in uno con la controversa condotta delle parti, il rigetto della domanda principale di risoluzione e restituzione a fronte dell'accoglimento della domanda subordinata di riduzione del prezzo, l'accoglimento del relativo motivo di gravame in relazione di una delle motivazioni eccepite, giustificano una soccombenza reciproca, atteso che ciascuna parte è rimasta al contempo vittoriosa e soccombente in relazione alla domanda principale ed a quella subordinata ed ai diversi motivi di impugnazione, tale da doversi disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio e delle CTU svolte in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro la in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
14 persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza non definitiva n. 187/2015 del 7.10.2014, nonché avverso la sentenza n. 864/2018 del 05/06/2018 emesse dal Tribunale di
Reggio Calabria, II Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 3034/2004, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale dei motivi di appello e della domanda subordinata di cui al capo 3 delle conclusioni di parti appellanti, nonché in parziale riforma della sentenza n. 864/2018, accoglie la domanda subordinata di riduzione del corrispettivo versato per l'opera viziata, riconosce l'esclusiva responsabilità della parte appellata appaltatrice in persona CP_1 del suo legale rappresentante p.t., e condanna quest'ultima alla corresponsione in favore degli appellanti, in solido, della somma di € 31.083,65, oltre IVA e oltre interessi e rivalutazioni maturate e maturande dal 2003 all'effettivo soddisfo;
- rigetta gli ulteriori motivi di appello e le domande proposte;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio e delle CTU svolte in primo grado.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott. Natalino Sapone)
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