Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
1 giugno 1989
1 giugno 1989
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 01/08/2025, n. 6836Provvedimento: […] come ricordato la Guardia di Finanza era stata condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo corrispondente ai buoni pasto non corrisposti nel periodo ivi considerato – si riferiva ad un periodo nel quale vigeva per la citata Amministrazione una circolare risalente al 1992 che prevedeva un trattamento difforme da quello vigente per le altre Forze di polizia, così determinando, come rilevato nella stessa pronuncia in parola, “ una evidente disparità di trattamento in contrasto con la ratio sottesa all'art. 4 della legge n. 203/1989, che, al fine di uniformare il trattamento di vitto gratuito tra tutte le forze di polizia, […]Leggi di più...
- servizio di vettovagliamento·
- art. 546 c.o.m.·
- disparità di trattamento·
- art. 3 legge 203/1989·
- buono pasto sostitutivo·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 1 legge 203/1989·
- pausa pranzo