Legge 18 maggio 1989, n. 203

Commentari2

  • 1Sì al doppio per i poliziotti privi di mensa
    Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2013

    La sentenza del Tar Lazio Roma sez. I quater n. 1431, depositata lo scorso 8 febbraio, confermata da successive pronunce dello stesso, affronta un aspetto poco noto della normativa che regola il corpo di polizia e di polizia penitenziaria. Accolto il ricorso di alcuni poliziotti e guardie penitenziarie, prive di mensa, obbligatoria ex lege, cui non era stato corrisposta l'equivalente dovuta indennità integrativa. Si noti che tale disciplina, dopo la riforma del 2009, è stata estesa anche alla polizia locale (municipale, provinciale etc.) equiparata alla polizia di Stato. La vicenda affrontata. Un folto gruppo di guardie citava in giudizio il Ministero di Giustizia per vedersi …

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  • 2Personale della Polizia di Stato, buoni pastoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2007

Giurisprudenza148

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  • 1TAR Roma, sez. V, sentenza 28/10/2025, n. 18745
    Provvedimento: Pubblicato il 28/10/2025 N. 18745/2025 REG.PROV.COLL. N. 09372/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9372 del 2022, proposto da -OMISSIS-, ciascuno rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cacciotti, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di …
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    • giurisdizione esclusiva·
    • principio di allegazione e prova·
    • mensa obbligatoria di servizio·
    • principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
    • doppio buono pasto·
    • indennità sostitutiva pasti·
    • buono pasto·
    • compensazione spese di lite·
    • principio dispositivo·
    • turni di servizio

  • 2Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/08/2024, n. 7064
    Provvedimento: Pubblicato il 08/08/2024 N. 07064/2024REG.PROV.COLL. N. 07063/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7063 del 2022, proposto dal Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, contro i signori AR IE, IO GG, AL ER, DO VO, ND PO, RO De LC, LE NO, LU RA, NI CC, MI RA, IA LI, …
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    • compensazione delle spese·
    • superamento delle sei ore lavorative·
    • sostituzione dei buoni pasto con M.O.S.·
    • tempi di lavoro straordinario·
    • traduzioni dei detenuti·
    • diritto alla mensa indipendentemente dall'orario di servizio·
    • personale del Corpo di Polizia Penitenziaria·
    • diniego di buoni pasto·
    • orario di servizio·
    • art. 104 c.p.a.·
    • annullamento di nota amministrativa·
    • prova documentale

  • 3TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3391
    Provvedimento: Pubblicato il 28/04/2025 N. 03391/2025 REG.PROV.COLL. N. 05379/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5379 del 2021, proposto da OV OT, AN Di MI, TR De LU, UL AD, OR UC, RE TI, EL TA, IN LO, NR EN, IU LA CA, PA De AS, IN OT, AR ZA, RE RA, PA GI, ON GI, NI SS, LL NO, OV GI, AV GL, AL AT, IU SE e GI MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Maglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, Casa Circondariale di Arienzo, rappresentati e …
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    • art. 1 L. n. 203/1989·
    • giurisdizione amministrativa·
    • compensazione spese·
    • orario di servizio·
    • art. 36 Cost.·
    • retribuzione lavoro straordinario·
    • diritto alla pausa pranzo·
    • personale penitenziario·
    • indennità sostitutiva mensa

  • 4TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2025, n. 5554
    Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2025 N. 05554/2025 REG.PROV.COLL. N. 00934/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da GI EL, RO ND, NM LI, HI IO EB, AT IA, AT IC, PA AR, RO RB, RN UT, ZO SS, ET RI, NA UT, TO AS, LO DO, AN CE, ME IT, ZO NO, IN AR, AN CU, LO CU, VI D' MB, AN EM, LF DE GI, GI ES, RI Di FI, HE Di EO, LO MI, GI CE, QU RR, LE GR, MA IN, NA UI, IO RA, RA IU, AN NE, AN NO, NA AN, RO NA, PE TE, NI EL, PE ZO, CO LC, PO AN, RA AC, GI AT AL, PE ON, LE ONforte, AN LO, AN RO, NA TO, IS IA, GI …
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    • distanza minima 10 chilometri·
    • art. 10 d.p.r. 147/1990·
    • giurisdizione amministrativa·
    • trattamento economico di missione·
    • indennità di ordine pubblico fuori sede·
    • compensazione spese di lite·
    • distacco temporaneo·
    • art. 24 D.L. 78/2009·
    • trattamento economico di trasferimento·
    • trasferimento definitivo

  • 5Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2026, n. 3751
    Provvedimento: Pubblicato il 13/05/2026 N. 03751/2026REG.PROV.COLL. N. 04567/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4567 del 2025, proposto da NC AB, TO HI, AR GO, LE BO, TO RA, RA RA, EL IA, LE De AS, CO RA, RA LO, PE LO, NN OL, RI PE, IS TE, RA IV, AB RU, ZO IS e SE CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale …
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    • legge 395/1990·
    • art. 37 d.p.r. 164/2002·
    • art. 8 d.lgs. 66/2003·
    • retribuzione pausa pranzo·
    • Polizia Penitenziaria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • Consiglio di Stato·
    • art. 12 l. 395/1990·
    • orario di lavoro·
    • legge 203/1989·
    • buono pasto·
    • mensa obbligatoria·
    • art. 3 d.lgs. 66/2003·
    • art. 1 l. 203/1989·
    • art. 35 d.p.r. 254/1999
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
    a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
    b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non puo' allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
    c) personale impiegato in servizi di istituto in localita' di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
    d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma e' specificamente richiesto ai fini della disponibilita' per l'impiego.
    2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 .
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota al titolo:
    La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo dell'art. 16 e' il seguente:
    "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
    a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
    b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
    Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
    Nota all' art. 1:
    Il D.P.R. n. 807/1950 reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio". Il testo del primo comma dell'art. 3 e' il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:
    a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di campagna, di cavalleria e di istruzione;
    b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio 1938, n. 1156 , e successive varianti, nonche' mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unita' del Naviglio della guardia di finanza;
    c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428 , per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonche' al personale militare che vi si rechi per esplicare attivita' di volo.
    Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la meta' dell'importo del controvalore di cui sopra".
  • Art. 2. 1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , e successive modificazioni.
    2. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non puo' eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonche' delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.
    Nota all'art. 2:
    Il testo vigente dell'art. 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. n. 782/1985 , e' il seguente:
    "Art. 55 (Convenzioni e appalti). - Per sopperire all'impossibilita' di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:
    alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
    all'appalto del servizio;
    alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
    L'onere relativo e' a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
  • Art. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.
    2. E' data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 .
    Note all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 16 della legge n. 121/1981 e' riportato nella nota al titolo.
    - Il testo del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 e' riportato nella nota all'art. 1.