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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 15100 TARES 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 523/2025 l'odierna Ricorrente Ricorrente_1, nella qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, ha contestato ed impugnato il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura targata
Targa_1, di proprietà della Ricorrente, intimato da ABACO S.p.A. per conto del COMUNE DI PONTE SAN
NICOLO', e notificatole il 03.07.2025, in conseguenza del mancato pagamento – da parte del de cuius – della
TARI 2013 dovuta in ordine all'appartamento di proprietà di quest'ultimo, per l'importo, originario di €.87,60, che ad oggi, comprensivo di sanzioni ed interessi, è aumentato in €.177.78.
La Ricorrente odierna, nel sostenere la tesi che il pagamento della TARI del de cuius sia dovuta, come erede, nella misura di un terzo, essendo coobbligati, per la restante parte, anche i suoi fratelli, ed avendo, ella, già pagato l'importo corrispondente alla propria quota, ha lamentato che la debenza del tributo per cui è causa sarebbe dovuta ricadere sui suoi fratelli. Ciononostante, essendo decorsi più di dieci anni, il tributo si sarebbe,
a suo dire prescritto.
Ma ciò che la Ricorrente ha evidenziato nel ricorso in esame è la circostanza per cui la Resistente_1 avrebbe applicato al tributo de qua vertitur, interessi e sanzioni non dovute, perché prescritte, essendo decorsi cinque anni.
Conseguentemente la Resistente_1 S.p.A. avrebbe abusato dei propri poteri, violando il principio di proporzionalità, secondo cui non avrebbe dovuto procedere con un fermo amministrativo sul veicolo della
Ricorrente, per una cifra modica di €. 87,00.
A tal proposito, la Ricorrente ha invocato la sussistenza di una responsabilità processuale della Resistente, avendo ella dovuto incardinare un giudizio, e sostenere spese processuali, al sol fine di contestare una pretesa
– quella di Resistente_1 – del tutto infondata, pretestuosa ed inesistente!
In conclusione, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo per carenza del presupposto di imposta, per incompetenza della società ABACO S.p.A. e per violazione del principio di proporzionalità.
Avverso il ricorso in esame, la Resistente_1 S.p.A. si è costituita nel presente giudizio con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato, e rilevando, quanto all'oggetto del ricorso, l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Più segnatamente, la Resistente società Società_1 ha effettuato le dovute verifiche constatando che, medio tempore, a seguito dell'attività di riscossione intrapresa anche nei confronti degli altri coeredi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente impositore (Comune), risultava effettuato il pagamento integrale del tributo, proprio da parte della coobbligata istante Ricorrente_1.
Conseguentemente, onde evitare di arrecare ulteriore pregiudizio alla stessa, Resistente_1 ha provveduto, in pendenza dei termini di costituzione, ad annullare in autotutela l'avvio di iscrizione del fermo, mediante comunicazione inoltrata a mezzo pec alla odierna Ricorrente.
Conseguentemente, la Resistente ha chiesto all'adita Corte di dichiarare la cessata materia del contendere, preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'avvio di iscrizione di fermo opposto e di rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dalla Ricorrente, per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità aggravata, il tutto compensando le spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025, l'adita Corte, in persona del Giudice monocratico, prende atto della intervenuta cancellazione in autotutela del preavviso di fermo impugnato dalla Ricorrente, e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della insorta lite.
Per quanto concerne gli altri motivi di doglianza lamentati, deve questo Giudice rilevare che l'asserita debenza pro quota dell'importo richiesto a titolo di Tares alla Ricorrente è eccezione ultra-tardiva, dovendo l'istante, farla valere tempestivamente mediante l'impugnazione della prodromica ingiunzione di pagamento n. 48088 del 09.12.2021, notificatale il 29.12.2021. Conseguentemente, la pretesa oggi impugnata, alla data di notifica del preavviso di fermo odiernamente opposto, risultava già definitiva da tempo, sia nell'an che nel quantum, e l'avvio di fermo amministrativo poteva esser impugnato solo per vizi propri.
Inoltre, anche i motivi di denunziata prescrizione degli interessi e delle spese non possono essere accolti.
Infatti, preme a questo Giudice evidenziare che la Resistente_1 ha dimostrato l'infondatezza di tale doglianza, avendo, illo tempore, essa, notificato alla Ricorrente i seguenti atti di coattiva: 1) Ingiunzione di pagamento n. 48088 del 09.12.2021, notificatale il 29.12.2021; 2) Intimazione ad adempiere n. 4549 del
10.04.2025, notificatale il 22.04.2025, atti dei quali v'è prova, in atti, dell'avvenuta notifica.
Inoltre, Il credito non risulta affatto prescritto, come erroneamente lamentato, attesa la notifica dell'avviso di accertamento n. 20182679879110000001080 del 15.12.2018, che la Ricorrente, non ha mai contestato.
E quand'anche avesse contestato, la contestazione sarebbe stata, ad ogni buon conto, tardiva.
Per effetto delle suesposte considerazioni, dunque, i motivi su esaminati, non possono essere accolti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, in persona del Giudice monocratico, dichiara la cessata materia del contendere, in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo e, rigetta, per il resto, gli ulteriori motivi di ricorso.
Spese compensate
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 15100 TARES 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 523/2025 l'odierna Ricorrente Ricorrente_1, nella qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, ha contestato ed impugnato il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura targata
Targa_1, di proprietà della Ricorrente, intimato da ABACO S.p.A. per conto del COMUNE DI PONTE SAN
NICOLO', e notificatole il 03.07.2025, in conseguenza del mancato pagamento – da parte del de cuius – della
TARI 2013 dovuta in ordine all'appartamento di proprietà di quest'ultimo, per l'importo, originario di €.87,60, che ad oggi, comprensivo di sanzioni ed interessi, è aumentato in €.177.78.
La Ricorrente odierna, nel sostenere la tesi che il pagamento della TARI del de cuius sia dovuta, come erede, nella misura di un terzo, essendo coobbligati, per la restante parte, anche i suoi fratelli, ed avendo, ella, già pagato l'importo corrispondente alla propria quota, ha lamentato che la debenza del tributo per cui è causa sarebbe dovuta ricadere sui suoi fratelli. Ciononostante, essendo decorsi più di dieci anni, il tributo si sarebbe,
a suo dire prescritto.
Ma ciò che la Ricorrente ha evidenziato nel ricorso in esame è la circostanza per cui la Resistente_1 avrebbe applicato al tributo de qua vertitur, interessi e sanzioni non dovute, perché prescritte, essendo decorsi cinque anni.
Conseguentemente la Resistente_1 S.p.A. avrebbe abusato dei propri poteri, violando il principio di proporzionalità, secondo cui non avrebbe dovuto procedere con un fermo amministrativo sul veicolo della
Ricorrente, per una cifra modica di €. 87,00.
A tal proposito, la Ricorrente ha invocato la sussistenza di una responsabilità processuale della Resistente, avendo ella dovuto incardinare un giudizio, e sostenere spese processuali, al sol fine di contestare una pretesa
– quella di Resistente_1 – del tutto infondata, pretestuosa ed inesistente!
In conclusione, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo per carenza del presupposto di imposta, per incompetenza della società ABACO S.p.A. e per violazione del principio di proporzionalità.
Avverso il ricorso in esame, la Resistente_1 S.p.A. si è costituita nel presente giudizio con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato, e rilevando, quanto all'oggetto del ricorso, l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Più segnatamente, la Resistente società Società_1 ha effettuato le dovute verifiche constatando che, medio tempore, a seguito dell'attività di riscossione intrapresa anche nei confronti degli altri coeredi, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente impositore (Comune), risultava effettuato il pagamento integrale del tributo, proprio da parte della coobbligata istante Ricorrente_1.
Conseguentemente, onde evitare di arrecare ulteriore pregiudizio alla stessa, Resistente_1 ha provveduto, in pendenza dei termini di costituzione, ad annullare in autotutela l'avvio di iscrizione del fermo, mediante comunicazione inoltrata a mezzo pec alla odierna Ricorrente.
Conseguentemente, la Resistente ha chiesto all'adita Corte di dichiarare la cessata materia del contendere, preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'avvio di iscrizione di fermo opposto e di rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dalla Ricorrente, per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità aggravata, il tutto compensando le spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025, l'adita Corte, in persona del Giudice monocratico, prende atto della intervenuta cancellazione in autotutela del preavviso di fermo impugnato dalla Ricorrente, e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della insorta lite.
Per quanto concerne gli altri motivi di doglianza lamentati, deve questo Giudice rilevare che l'asserita debenza pro quota dell'importo richiesto a titolo di Tares alla Ricorrente è eccezione ultra-tardiva, dovendo l'istante, farla valere tempestivamente mediante l'impugnazione della prodromica ingiunzione di pagamento n. 48088 del 09.12.2021, notificatale il 29.12.2021. Conseguentemente, la pretesa oggi impugnata, alla data di notifica del preavviso di fermo odiernamente opposto, risultava già definitiva da tempo, sia nell'an che nel quantum, e l'avvio di fermo amministrativo poteva esser impugnato solo per vizi propri.
Inoltre, anche i motivi di denunziata prescrizione degli interessi e delle spese non possono essere accolti.
Infatti, preme a questo Giudice evidenziare che la Resistente_1 ha dimostrato l'infondatezza di tale doglianza, avendo, illo tempore, essa, notificato alla Ricorrente i seguenti atti di coattiva: 1) Ingiunzione di pagamento n. 48088 del 09.12.2021, notificatale il 29.12.2021; 2) Intimazione ad adempiere n. 4549 del
10.04.2025, notificatale il 22.04.2025, atti dei quali v'è prova, in atti, dell'avvenuta notifica.
Inoltre, Il credito non risulta affatto prescritto, come erroneamente lamentato, attesa la notifica dell'avviso di accertamento n. 20182679879110000001080 del 15.12.2018, che la Ricorrente, non ha mai contestato.
E quand'anche avesse contestato, la contestazione sarebbe stata, ad ogni buon conto, tardiva.
Per effetto delle suesposte considerazioni, dunque, i motivi su esaminati, non possono essere accolti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, in persona del Giudice monocratico, dichiara la cessata materia del contendere, in ragione dell'intervenuto annullamento in autotutela del preavviso di fermo amministrativo e, rigetta, per il resto, gli ulteriori motivi di ricorso.
Spese compensate
Così deciso in Padova, in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Relatore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero