Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2016, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via G. Carducci 7 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvfrancescodiciollo@puntopec.it;
contro
Comune di Fondi (LT), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cardinale con domicilio eletto presso il suo studio in Fondi, corso Appio Claudio 17 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. antonio.cardinale@pecstudio.it;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta municipale di Fondi n. 63 del 16 febbraio 2016, pubblicata sull’albo pretorio il successivo giorno 19 per dieci giorni, avente ad oggetto la presa d’atto delle procedure di frazionamento della strada censita in catasto al foglio n. 9, particella n. 563, gravata da uso civico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. VA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-è un occupante senza titolo di terreni di uso civico del Comune di Fondi dei quali ha chiesto l’alienazione giusta nota prot. n. 29045 del 4 settembre 2002, ai sensi dell’art. 8, l. reg. 3 gennaio 1986 n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), richiesta che è stata respinta con ordinanza dirigenziale n. 16 del 17 gennaio 2013, siccome riguardante uno stradello di pubblico transito che non può essere sottratto alla collettività.
Con ricorso allibrato al n.r.g. 263 del 2013, -OMISSIS-ha impugnato detto provvedimento innanzi a questo tribunale, ampliando poi il thema decidendum agli atti in seguito adottati dall’amministrazione civica e segnatamente alla legittimità: a) della determinazione dirigenziale n. 1315 del 1° dicembre 2014, recante incarico professionale per il frazionamento di una strada giacente sull’area catastalmente identificata al foglio n. 9, particella n. 563; b) del frazionamento prot. n. 3878/A del 27 gennaio 2015; c) della deliberazione di giunta municipale n. 42 del 3 febbraio 2015, con cui l’amministrazione, nel prendere atto dell’attività svolta, ha incaricato il dirigente competente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari; c) della deliberazione giuntale n. 163 del 21 aprile 2015, recante sospensione della precedente delibera del 3 febbraio 2015.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 13 giugno 2016, -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno, quindi, domandato l’annullamento della delibera giuntale n. 63 del 16 febbraio 2016, con la quale il suddetto organo politico dell’ente locale ha preso atto che, essendo venute meno le motivazioni della sospensione del frazionamento della strada censita in catasto al foglio n. 9, particella n. 563, gravata da uso civico, gli uffici preposti “ daranno seguito alle procedure di frazionamento in esame nonché ad ogni ulteriore atto consequenziale ”. A seguito di opposizione da parte del Comune di Fondi ex art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il suddetto ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale e, per l’effetto, con atto notificato il 4 ottobre 2016 i ricorrenti si sono costituiti presso questo tribunale insistendo nelle censure svolte.
Con memoria depositata il 3 agosto 2017, l’ente locale resistente si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché rivolto nei confronti di una mera presa d’atto non avente valore provvedimentale, essendo rimessa ai poteri gestori dei dirigenti la sistemazione dei beni demaniali anche mediante l’adozione di atti di frazionamento e perché, comunque, non sostenuto da un interesse giuridicamente tutelabile dei ricorrenti.
In vista della discussione del merito, il Comune di Fondi con memoria del 22 gennaio 2026 ha rappresentato che il ricorso iscritto al n.r.g. 263 del 2013, integrato da motivi aggiunti, è stato definito da questo tribunale con sentenza 5 maggio 2023 n. 263, passata in giudicato, che lo ha dichiarato improcedibile. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2018 n. 113, la quale ha accertato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, l. reg. n. 1 del 1986, il comune resistente non potrebbe comunque più cedere a -OMISSIS-il cespite da lui all’epoca richiesto sulla base di una disposizione espunta dall’ordinamento giuridico con effetto ex tunc , risultando così ab origine privo di titolo a richiederla.
L’amministrazione ha pertanto insistito per l’accoglimento della propria eccezione preliminare.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è inammissibile, come eccepito dal Comune di Fondi.
In primo luogo, dall’esame del contenuto dell’atto impugnato si evince che la citata delibera del 16 febbraio 2016 non esprime alcuna volontà provvedimentale dell’amministrazione, essendosi la giunta limitata a prendere atto dell’attività gestoria svolta dai dirigenti, secondo l’ordinaria ripartizione di competenze prefigurata dagli artt. 48 e 107, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pertanto, non essendo idonea a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive, la deliberazione impugnata non è autonomamente lesiva né direttamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
In aggiunta a ciò, rileva il collegio che per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale del 31 maggio 2018, è stata dichiarata illegittima con efficacia ex tunc la specifica disposizione di legge regionale sulla base della quale -OMISSIS-aveva domandato l’alienazione del bene controverso, sì che egli, non avendo più titolo ad ottenerlo, neppure ha un interesse concreto ed attuale ad opporsi agli atti mediante i quali il Comune di Fondi a vario titolo lo gestisce.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fondi, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
TO RI BU, Presidente
VA NO, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NO | TO RI BU |
IL SEGRETARIO